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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/12/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
_________
composta dai magistrati dr Massimo Escher Presidente rel. Est.
dr Concetta Pappalardo Consigliere
dr Sabrina Giuseppina Lattanzio Consigliere
dott. Ivana Distefano Componente privato dott. Corrado Cavarra Componente privato ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 668/ 2025, promossa da:
Avv. nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. Controparte_1
, nella qualità di tutore della minore nata in C.F._1 Persona_1
Costa D'Avorio il 06.06.2019, C.F. , giusto decreto del CodiceFiscale_2
16.03.2022 reso dal Tribunale per i minorenni di Catania nel proc. n. 60000024/22 RG
Min, che dichiara di stare in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c., nell'interesse della minore, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in US
Via Megara n.128
appellata;
1 contro nata a [...] il [...] (CF: Controparte_2
) residente in [...], C.F._3
elettivamente domiciliata in Catania, Via Verona n. 33, presso lo studio dell'Avv. Marina
NA (CF: PEC: C.F._4 Emai_1 Email_2
rdineavvocaticatania.it) che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in
[...] foglio separato da ritenersi parte integrante del presente atto appellata
e nei confronti di nata a [...] il [...] (c.f. e Controparte_3 C.F._5 [...]
nato a [...] l'[...] (c.f. ) entrambi residenti in CP_4 C.F._6
Siracusa Via Carso, 6, difesi e rappresentati dall'Avv. Maria Elena Parisi (
[...]
; del Foro di Catania, ed C.F._7 Email_3 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Parisi in Catania, Corso delle
Province n. 203, giusta procura rilasciata su foglio separato
Intervenienti
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania.
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catania n.
247/2025 del 07.07.2025, in materia di limitazione della responsabilità genitoriale e affidamento.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 247/2025, pubblicata in data 17.07.2025, il Tribunale per i Minorenni di
Catania, decidendo sul procedimento relativo alla dichiarazione di adottabilità della minore ha dichiarato non luogo a provvedere su tale domanda, stante Persona_2
il rintraccio e l'accertata filiazione biologica con la madre, . Il Controparte_2
Tribunale, dopo aver disposto una CTU sulle capacità genitoriali della madre, ritenute adeguate seppur con alcune fragilità, ha disposto l'immediato avvio di incontri finalizzati al ricongiungimento entro un termine di sessanta giorni, il co-affidamento della minore ai servizi sociali di Siracusa e US con limitazione della responsabilità genitoriale della
2 madre, la revoca del tutore e la nomina di un curatore. Ha altresì previsto il collocamento del nucleo madre-figlia presso una diversa famiglia affidataria solidale residente nel comune di US .
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Avv. nella sua Controparte_1 qualità di tutore della minore, deducendo, con plurimi motivi, l'erroneità e la lesività del provvedimento per il superiore interesse della minore. In sintesi, l'appellante ha lamentato:
1. L'erronea valutazione della capacità genitoriale della madre, basata su una
CTU carente di test psicodiagnostici e fondata unicamente sul racconto della perizianda. Da ciò deriverebbe la necessità di disporre la sospensione della responsabilità genitoriale anziché la mera limitazione, con conferma della figura del tutore. Ha inoltre eccepito la genericità del disposto affidamento ai servizi sociali, privo di una dettagliata specificazione dei compiti di ciascun soggetto coinvolto, in violazione dell'art. 473 bis 27 c.p.c. .
2. La violazione del diritto alla continuità affettiva della minore, poiché il progettato trasferimento ad US con collocamento presso un nuovo nucleo familiare affidatario comporterebbe lo sradicamento della bambina dal suo attuale contesto di vita, sociale, amicale e affettivo, consolidatosi in circa tre anni di permanenza a Siracusa presso gli affidatari sig.ri . Controparte_5
3. L'illogicità e la contrarietà all'interesse della minore delle modalità e tempistiche del riavvicinamento, fissate in un rigido termine di 60 giorni, in contrasto con i suggerimenti dei consulenti tecnici che raccomandavano un percorso graduale e rispettoso dei tempi psicologici della bambina, la quale non ha memoria della madre biologica.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo Controparte_2 impugnazioni incidentali. In particolare l'appellata così ha concluso: “
1.Rigettare
l'appello proposto dal tutore in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza del Tribunale per Minorenni nella parte che dispone il non luogo a provvedere sullo stato di abbandono della minore e dispone l'immediato ricongiungimento tra madre
e figlia, con il coinvolgimento del Servizio Sociale e della Neuropsichiatria Infantile
3 territorialmente competente;
2.Recepire la richiesta di modifica del coaffidamento al servizio sociale di Siracusa e di US, formulata con istanza del 17 settembre 2025 dal
Servizio Sociale di US, alla luce dell'individuazione di una famiglia appoggio residente non più nel comune di US ma nel comune di Siracusa, e per l'effetto dichiarare competente il solo Servizio Sociale di Siracusa;
3.Accogliere il motivo di appello incidentale, revocando la limitazione della responsabilità genitoriale della madre alla luce delle motivazioni esplicitate dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza
n. 32290 del 21.11.2023 e per l'effetto, revocare altresì la figura del curatore, attesa
l'assenza di un conflitto di interessi madre/figlia e profili di condotta pregiudizievole tenuta dalla madre;
4.In subordine, in caso di mancato accoglimento della richiesta formulata al punto 3 di revoca della figura del curatore, si chiede di accogliere la richiesta di sostituire l'attuale curatore con altro professionista, individuato al di fuori del foro di Siracusa a maggior garanzia di imparzialità nell'esecuzione della sentenza, atteso che l'avv. non sta svolgendo il compito a lei impartito Controparte_1 dal TM di collaborare con i Servizi per il ricongiungimento, ma al contrario lo sta gravemente osteggiando;
5.Rigettare le richieste formulate dal tutore di coinvolgimento dei collocatari nel processo di riavvicinamento e di ascolto della bambina”
Sono intervenuti gli originari affidatari e chiedendo Controparte_3 Controparte_4 alla corte “Autorizzare l'intervento ad adiuvandum dei sig.ri nel CP_3 CP_4
presente giudizio, e ad essere sentiti, ai sensi degli artt. 5 l. 184/1983, 6 Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo, 102 c.p.c., concedendo agli stessi di prendere visione del fascicolo e di interloquire anche tramite memorie scritte e produzioni documentali;
Riconoscere ai sig.ri il diritto di informazione sugli accadimenti CP_3 CP_4 afferenti la vita della minore di età Accogliere le richieste e le eccezioni, così Per_1
come formulate dall'avv. nell'interesse della minore di età Controparte_1 [...]
nel proprio atto di appello, che questa difesa fa proprie”. Per_2
Nel corso del procedimento il nominato curatore speciale ha rinunciato all'appello.
Gli intervenuti e hanno preso atto della rinuncia (che inevitabilmente CP_3 CP_4 fa cadere gli interventi ad adiuvandum).
La preso atto della rinuncia ha concluso insistendo nell'appello incidentale Per_2
4 (“revoca della limitazione della responsabilità genitoriale della madre alla luce delle motivazioni esplicitate dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 32290 del
21.11.2023 e per l'effetto, revoca altresì la figura del curatore, attesa l'assenza di un conflitto di interessi madre/figlia e profili di condotta pregiudizievole tenuta dalla madre;
4.In subordine, in caso di mancato accoglimento della richiesta formulata al punto 3 di revoca della figura del curatore, si chiede di accogliere la richiesta di sostituire l'attuale curatore”)
All'udienza del 10/12/2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti e del procuratore generale.
Motivi della decisione
Preso atto della rinuncia nelle more operata dall'appellante, non v'è luogo a provvedere sulla impugnazione proposta dal curatore speciale della minore avv. Persona_2
avverso la sentenza n. 247/2025 del Tribunale per i minorenni Controparte_1 di Catania. Lo stesso dicasi dell'intervento adesivo di e Controparte_3 [...]
CP_4
Ciò posto, va esaminato l'appello incidentale della con cui si è chiesta la Per_2 revoca del provvedimento di limitazione della responsabilità genitoriale della madre alla luce con conseguente revoca del provvedimento di nomina del curatore sul punto attesa
l'assenza di un conflitto di interessi madre/figlia e profili di condotta pregiudizievole tenuta dalla madre;
4.In subordine, in caso di mancato accoglimento della richiesta formulata al punto 3 di revoca della figura del curatore, si chiede di accogliere la richiesta di sostituire l'attuale curatore.
Per comprendere le ragioni della detta impugnazione incidentale va considerato innanzitutto che la sentenza impugnata ha definito il procedimento volto all'accertamento dello stato di adottabilità della minore, concludendo per il “non luogo a provvedere sulla domanda di adottabilità”, disponendo altresì l'avvio di un percorso di ricongiungimento tra la minore e la madre biologica, sotto la supervisione dei servizi Controparte_2 sociali, e revocando la nomina del tutore.
Ebbene, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, ord. 5 21.11.2023, n. 32290), l'affidamento ai servizi sociali può assumere natura diversa a seconda che sia disposto in funzione sostitutiva della responsabilità genitoriale o in funzione di supporto e vigilanza. In quest'ultimo caso, si tratta di un intervento integrativo, volto a sostenere la genitorialità e a monitorare l'attuazione del progetto educativo, senza privare il genitore dei poteri e doveri connessi alla responsabilità genitoriale.
Ciò posto, nel caso in esame l'affidamento è del primo tipo. La sentenza del Tribunale per i Minorenni, pur riconoscendo le valide capacità genitoriali della madre e disponendo il ricongiungimento, ha strutturato un percorso graduale e protetto, evidenziando la necessità di un supporto esterno qualificato. Diversi elementi del provvedimento depongono per un'interpretazione del "coaffidamento" come misura limitativa e integrativa della responsabilità genitoriale:
1. Esplicita Menzione della Limitazione e Nomina del Curatore:
Il passaggio più significativo della sentenza è quello in cui il Tribunale, dopo aver revocato la nomina del tutore, afferma: “...ai sensi dell'art 473bis 7, in presenza del mantenimento della limitazione per la madre appare opportuno prevedere la nomina di un curatore, che può essere individuato nella persona dell'avv. Barbara Giardinieri …”.
2. L'espressione "mantenimento della limitazione per la madre" è inequivocabile. Il giudice di primo grado ha ritenuto necessario non solo un affiancamento, ma una vera e propria limitazione della responsabilità genitoriale. La conseguente nomina di un curatore, figura prevista proprio in casi di limitazione della responsabilità genitoriale
(come indicato anche dall'art.
5-bis della L. 184/1983 Cit. 1), conferma che il ruolo dei servizi sociali non è di mera vigilanza, ma si inserisce in un quadro di gestione condivisa e parzialmente sostitutiva delle prerogative genitoriali.
3. Accoglimento della Richiesta del Tutore. La decisione di disporre il coaffidamento viene motivata dal Tribunale come un accoglimento della richiesta del tutore della minore
(laddove questo nelle sue conclusioni aveva chiesto esplicitamente di disporre la sospensione e/o limitazione della responsabilità genitoriale della madre biologica confermando le disposizioni già in precedenza assunte).
Del resto, che il Tribunale abbia optato per il coaffidamento ai servizi sociali proprio
6 come strumento per attuare quella limitazione della responsabilità genitoriale ritenuta necessaria a tutela della minore nella delicata fase di riavvicinamento, si ricava dai compiti assegnati a servizi che vanno ben oltre il semplice controllo. Essi devono:
• Organizzare gli incontri madre-figlia con una frequenza specifica e crescente.
• Attuare il progetto di ricongiungimento entro un termine definito ("entro giorni sessanta e comunque non oltre l'inizio delle attività scolastiche").
• Coordinarsi con il servizio di Neuropsichiatria Infantile (N.P.I.).
• Prevedere un calendario di incontri con gli ex-affidatari per garantire la continuità affettiva.
Un ruolo attivo, che implica l'assunzione di decisioni organizzative e gestionali fondamentali per la vita della minore, è tipico di un affidamento che integra e supporta la funzione genitoriale, assumendone parte delle responsabilità.
Una volta interpretato il capo di sentenza va esaminata l'impugnazione incidentale che si duole del detto capo decisorio alla luce delle integre capacità genitoriali della stessa.
L'appellante incidentale sostenendo che dalla sentenza non emergano carenze genitoriali tali da giustificare la predetta limitazione.
L'argomento, sebbene fondato sulla positiva valutazione delle capacità della madre emersa in sede di CTU, è frutto di un'errata prospettiva. La misura limitativa non è stata disposta a causa di una manifesta "inidoneità" della sig.ra ma in ragione della Per_2
straordinaria complessità del percorso di ricongiungimento e della conseguente necessità di tutelare la minore da ogni possibile pregiudizio.
La valutazione della genitorialità non può essere condotta in astratto, ma deve essere calata nel contesto specifico e relazionata ai bisogni unici del minore. Il Tribunale, con motivazione approfondita e condivisibile, ha posto al centro non un presunto deficit materno, ma le seguenti, cruciali, circostanze fattuali:
• La condizione di eccezionale vulnerabilità della minore: La piccola Per_1
ha subito un trauma da separazione in età precocissima e in circostanze drammatiche. Non ha alcun ricordo della madre biologica, che immaginava morta,
e ha sviluppato un forte legame con le figure genitoriali affidatarie. La CTU ha
7 evidenziato la sua "forte ambivalenza", la paura di destabilizzare le sicurezze raggiunte e la necessità di un percorso di psicoterapia per elaborare il passato e l'angoscia di perdita e abbandono. Un percorso di tale delicatezza non può essere lasciato alla sola, pur amorevole, gestione della madre, ma richiede una "regia" esperta e professionale.
• La fragilità del contesto di riferimento della madre: Pur avendo dimostrato notevoli risorse personali e una ferma volontà di assumersi le proprie responsabilità la è una giovane donna, sola, in un paese straniero, priva Per_2
di una rete familiare di supporto, come da lei stessa riconosciuto.
Si vuol dire che la "carenza" che giustifica l'intervento non è dunque legato ad una incapacità intrinseca del genitore ma all'oggettiva impossibilità, per chiunque si trovasse nella sua situazione, di governare da sola un processo così complesso che implica il coordinamento di interventi psicologici, la gestione di relazioni multiple (con la figlia, con gli ex-affidatari, con la scuola) e la capacità di rispondere ai bisogni di una figlia traumatizzata.
In questo quadro, la limitazione della responsabilità genitoriale attraverso l'affidamento ai servizi sociali non è una misura punitiva, ma lo strumento giuridico necessario per attuare un progetto di sostegno e protezione. È la condizione che permette ai servizi di agire con efficacia, non solo monitorando, ma intervenendo attivamente per costruire le condizioni favorevoli del ricongiungimento, nel pieno rispetto del diritto fondamentale della minore a crescere nella propria famiglia d'origine (art. 1, L. 184/1983). 12. La misura è, inoltre, proporzionata, in quanto temporanea (e finalizzata al pieno recupero della funzione genitoriale, una volta che il nucleo madre-figlia avrà raggiunto una propria stabilità.
Il Tribunale ha dunque operato un corretto bilanciamento, riconoscendo le capacità della madre e ordinando il ricongiungimento, ma al contempo predisponendo una indispensabile "impalcatura" di supporto a tutela del superiore interesse della minore.
Inammissibile, infin,e è la richiesta a questa Corte d'appello di revoca o sostituzione del tutore, essendo tale potere di competenza del giudice che gestisce la fase quale giudie di prossimità, ossia del tribunale per i Minorenni.
Per le suesposte ragioni, il motivo di appello incidentale viene rigettato e la sentenza
8 impugnata confermata sul punto.
In considerazione della natura della controversia e della delicatezza delle questioni trattate, le spese del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da
[...]
DI avverso la sentenza n. 247/2025 del Parte_1 Parte_2
Tribunale per i minorenni di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
Non luogo a provvedere sulla impugnazione proposta dal curatore speciale della minore avv. stante la intervenuta rinuncia Persona_2 Controparte_1 all'appello.
Rigetto dell'appello incidentale proposto da . Controparte_2
Compensa tra le parti le spese processuali
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Corte, il 10/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE M. ESCHER
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
_________
composta dai magistrati dr Massimo Escher Presidente rel. Est.
dr Concetta Pappalardo Consigliere
dr Sabrina Giuseppina Lattanzio Consigliere
dott. Ivana Distefano Componente privato dott. Corrado Cavarra Componente privato ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 668/ 2025, promossa da:
Avv. nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. Controparte_1
, nella qualità di tutore della minore nata in C.F._1 Persona_1
Costa D'Avorio il 06.06.2019, C.F. , giusto decreto del CodiceFiscale_2
16.03.2022 reso dal Tribunale per i minorenni di Catania nel proc. n. 60000024/22 RG
Min, che dichiara di stare in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c., nell'interesse della minore, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in US
Via Megara n.128
appellata;
1 contro nata a [...] il [...] (CF: Controparte_2
) residente in [...], C.F._3
elettivamente domiciliata in Catania, Via Verona n. 33, presso lo studio dell'Avv. Marina
NA (CF: PEC: C.F._4 Emai_1 Email_2
rdineavvocaticatania.it) che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in
[...] foglio separato da ritenersi parte integrante del presente atto appellata
e nei confronti di nata a [...] il [...] (c.f. e Controparte_3 C.F._5 [...]
nato a [...] l'[...] (c.f. ) entrambi residenti in CP_4 C.F._6
Siracusa Via Carso, 6, difesi e rappresentati dall'Avv. Maria Elena Parisi (
[...]
; del Foro di Catania, ed C.F._7 Email_3 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Parisi in Catania, Corso delle
Province n. 203, giusta procura rilasciata su foglio separato
Intervenienti
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania.
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catania n.
247/2025 del 07.07.2025, in materia di limitazione della responsabilità genitoriale e affidamento.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 247/2025, pubblicata in data 17.07.2025, il Tribunale per i Minorenni di
Catania, decidendo sul procedimento relativo alla dichiarazione di adottabilità della minore ha dichiarato non luogo a provvedere su tale domanda, stante Persona_2
il rintraccio e l'accertata filiazione biologica con la madre, . Il Controparte_2
Tribunale, dopo aver disposto una CTU sulle capacità genitoriali della madre, ritenute adeguate seppur con alcune fragilità, ha disposto l'immediato avvio di incontri finalizzati al ricongiungimento entro un termine di sessanta giorni, il co-affidamento della minore ai servizi sociali di Siracusa e US con limitazione della responsabilità genitoriale della
2 madre, la revoca del tutore e la nomina di un curatore. Ha altresì previsto il collocamento del nucleo madre-figlia presso una diversa famiglia affidataria solidale residente nel comune di US .
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Avv. nella sua Controparte_1 qualità di tutore della minore, deducendo, con plurimi motivi, l'erroneità e la lesività del provvedimento per il superiore interesse della minore. In sintesi, l'appellante ha lamentato:
1. L'erronea valutazione della capacità genitoriale della madre, basata su una
CTU carente di test psicodiagnostici e fondata unicamente sul racconto della perizianda. Da ciò deriverebbe la necessità di disporre la sospensione della responsabilità genitoriale anziché la mera limitazione, con conferma della figura del tutore. Ha inoltre eccepito la genericità del disposto affidamento ai servizi sociali, privo di una dettagliata specificazione dei compiti di ciascun soggetto coinvolto, in violazione dell'art. 473 bis 27 c.p.c. .
2. La violazione del diritto alla continuità affettiva della minore, poiché il progettato trasferimento ad US con collocamento presso un nuovo nucleo familiare affidatario comporterebbe lo sradicamento della bambina dal suo attuale contesto di vita, sociale, amicale e affettivo, consolidatosi in circa tre anni di permanenza a Siracusa presso gli affidatari sig.ri . Controparte_5
3. L'illogicità e la contrarietà all'interesse della minore delle modalità e tempistiche del riavvicinamento, fissate in un rigido termine di 60 giorni, in contrasto con i suggerimenti dei consulenti tecnici che raccomandavano un percorso graduale e rispettoso dei tempi psicologici della bambina, la quale non ha memoria della madre biologica.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo Controparte_2 impugnazioni incidentali. In particolare l'appellata così ha concluso: “
1.Rigettare
l'appello proposto dal tutore in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza del Tribunale per Minorenni nella parte che dispone il non luogo a provvedere sullo stato di abbandono della minore e dispone l'immediato ricongiungimento tra madre
e figlia, con il coinvolgimento del Servizio Sociale e della Neuropsichiatria Infantile
3 territorialmente competente;
2.Recepire la richiesta di modifica del coaffidamento al servizio sociale di Siracusa e di US, formulata con istanza del 17 settembre 2025 dal
Servizio Sociale di US, alla luce dell'individuazione di una famiglia appoggio residente non più nel comune di US ma nel comune di Siracusa, e per l'effetto dichiarare competente il solo Servizio Sociale di Siracusa;
3.Accogliere il motivo di appello incidentale, revocando la limitazione della responsabilità genitoriale della madre alla luce delle motivazioni esplicitate dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza
n. 32290 del 21.11.2023 e per l'effetto, revocare altresì la figura del curatore, attesa
l'assenza di un conflitto di interessi madre/figlia e profili di condotta pregiudizievole tenuta dalla madre;
4.In subordine, in caso di mancato accoglimento della richiesta formulata al punto 3 di revoca della figura del curatore, si chiede di accogliere la richiesta di sostituire l'attuale curatore con altro professionista, individuato al di fuori del foro di Siracusa a maggior garanzia di imparzialità nell'esecuzione della sentenza, atteso che l'avv. non sta svolgendo il compito a lei impartito Controparte_1 dal TM di collaborare con i Servizi per il ricongiungimento, ma al contrario lo sta gravemente osteggiando;
5.Rigettare le richieste formulate dal tutore di coinvolgimento dei collocatari nel processo di riavvicinamento e di ascolto della bambina”
Sono intervenuti gli originari affidatari e chiedendo Controparte_3 Controparte_4 alla corte “Autorizzare l'intervento ad adiuvandum dei sig.ri nel CP_3 CP_4
presente giudizio, e ad essere sentiti, ai sensi degli artt. 5 l. 184/1983, 6 Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo, 102 c.p.c., concedendo agli stessi di prendere visione del fascicolo e di interloquire anche tramite memorie scritte e produzioni documentali;
Riconoscere ai sig.ri il diritto di informazione sugli accadimenti CP_3 CP_4 afferenti la vita della minore di età Accogliere le richieste e le eccezioni, così Per_1
come formulate dall'avv. nell'interesse della minore di età Controparte_1 [...]
nel proprio atto di appello, che questa difesa fa proprie”. Per_2
Nel corso del procedimento il nominato curatore speciale ha rinunciato all'appello.
Gli intervenuti e hanno preso atto della rinuncia (che inevitabilmente CP_3 CP_4 fa cadere gli interventi ad adiuvandum).
La preso atto della rinuncia ha concluso insistendo nell'appello incidentale Per_2
4 (“revoca della limitazione della responsabilità genitoriale della madre alla luce delle motivazioni esplicitate dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 32290 del
21.11.2023 e per l'effetto, revoca altresì la figura del curatore, attesa l'assenza di un conflitto di interessi madre/figlia e profili di condotta pregiudizievole tenuta dalla madre;
4.In subordine, in caso di mancato accoglimento della richiesta formulata al punto 3 di revoca della figura del curatore, si chiede di accogliere la richiesta di sostituire l'attuale curatore”)
All'udienza del 10/12/2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti e del procuratore generale.
Motivi della decisione
Preso atto della rinuncia nelle more operata dall'appellante, non v'è luogo a provvedere sulla impugnazione proposta dal curatore speciale della minore avv. Persona_2
avverso la sentenza n. 247/2025 del Tribunale per i minorenni Controparte_1 di Catania. Lo stesso dicasi dell'intervento adesivo di e Controparte_3 [...]
CP_4
Ciò posto, va esaminato l'appello incidentale della con cui si è chiesta la Per_2 revoca del provvedimento di limitazione della responsabilità genitoriale della madre alla luce con conseguente revoca del provvedimento di nomina del curatore sul punto attesa
l'assenza di un conflitto di interessi madre/figlia e profili di condotta pregiudizievole tenuta dalla madre;
4.In subordine, in caso di mancato accoglimento della richiesta formulata al punto 3 di revoca della figura del curatore, si chiede di accogliere la richiesta di sostituire l'attuale curatore.
Per comprendere le ragioni della detta impugnazione incidentale va considerato innanzitutto che la sentenza impugnata ha definito il procedimento volto all'accertamento dello stato di adottabilità della minore, concludendo per il “non luogo a provvedere sulla domanda di adottabilità”, disponendo altresì l'avvio di un percorso di ricongiungimento tra la minore e la madre biologica, sotto la supervisione dei servizi Controparte_2 sociali, e revocando la nomina del tutore.
Ebbene, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, ord. 5 21.11.2023, n. 32290), l'affidamento ai servizi sociali può assumere natura diversa a seconda che sia disposto in funzione sostitutiva della responsabilità genitoriale o in funzione di supporto e vigilanza. In quest'ultimo caso, si tratta di un intervento integrativo, volto a sostenere la genitorialità e a monitorare l'attuazione del progetto educativo, senza privare il genitore dei poteri e doveri connessi alla responsabilità genitoriale.
Ciò posto, nel caso in esame l'affidamento è del primo tipo. La sentenza del Tribunale per i Minorenni, pur riconoscendo le valide capacità genitoriali della madre e disponendo il ricongiungimento, ha strutturato un percorso graduale e protetto, evidenziando la necessità di un supporto esterno qualificato. Diversi elementi del provvedimento depongono per un'interpretazione del "coaffidamento" come misura limitativa e integrativa della responsabilità genitoriale:
1. Esplicita Menzione della Limitazione e Nomina del Curatore:
Il passaggio più significativo della sentenza è quello in cui il Tribunale, dopo aver revocato la nomina del tutore, afferma: “...ai sensi dell'art 473bis 7, in presenza del mantenimento della limitazione per la madre appare opportuno prevedere la nomina di un curatore, che può essere individuato nella persona dell'avv. Barbara Giardinieri …”.
2. L'espressione "mantenimento della limitazione per la madre" è inequivocabile. Il giudice di primo grado ha ritenuto necessario non solo un affiancamento, ma una vera e propria limitazione della responsabilità genitoriale. La conseguente nomina di un curatore, figura prevista proprio in casi di limitazione della responsabilità genitoriale
(come indicato anche dall'art.
5-bis della L. 184/1983 Cit. 1), conferma che il ruolo dei servizi sociali non è di mera vigilanza, ma si inserisce in un quadro di gestione condivisa e parzialmente sostitutiva delle prerogative genitoriali.
3. Accoglimento della Richiesta del Tutore. La decisione di disporre il coaffidamento viene motivata dal Tribunale come un accoglimento della richiesta del tutore della minore
(laddove questo nelle sue conclusioni aveva chiesto esplicitamente di disporre la sospensione e/o limitazione della responsabilità genitoriale della madre biologica confermando le disposizioni già in precedenza assunte).
Del resto, che il Tribunale abbia optato per il coaffidamento ai servizi sociali proprio
6 come strumento per attuare quella limitazione della responsabilità genitoriale ritenuta necessaria a tutela della minore nella delicata fase di riavvicinamento, si ricava dai compiti assegnati a servizi che vanno ben oltre il semplice controllo. Essi devono:
• Organizzare gli incontri madre-figlia con una frequenza specifica e crescente.
• Attuare il progetto di ricongiungimento entro un termine definito ("entro giorni sessanta e comunque non oltre l'inizio delle attività scolastiche").
• Coordinarsi con il servizio di Neuropsichiatria Infantile (N.P.I.).
• Prevedere un calendario di incontri con gli ex-affidatari per garantire la continuità affettiva.
Un ruolo attivo, che implica l'assunzione di decisioni organizzative e gestionali fondamentali per la vita della minore, è tipico di un affidamento che integra e supporta la funzione genitoriale, assumendone parte delle responsabilità.
Una volta interpretato il capo di sentenza va esaminata l'impugnazione incidentale che si duole del detto capo decisorio alla luce delle integre capacità genitoriali della stessa.
L'appellante incidentale sostenendo che dalla sentenza non emergano carenze genitoriali tali da giustificare la predetta limitazione.
L'argomento, sebbene fondato sulla positiva valutazione delle capacità della madre emersa in sede di CTU, è frutto di un'errata prospettiva. La misura limitativa non è stata disposta a causa di una manifesta "inidoneità" della sig.ra ma in ragione della Per_2
straordinaria complessità del percorso di ricongiungimento e della conseguente necessità di tutelare la minore da ogni possibile pregiudizio.
La valutazione della genitorialità non può essere condotta in astratto, ma deve essere calata nel contesto specifico e relazionata ai bisogni unici del minore. Il Tribunale, con motivazione approfondita e condivisibile, ha posto al centro non un presunto deficit materno, ma le seguenti, cruciali, circostanze fattuali:
• La condizione di eccezionale vulnerabilità della minore: La piccola Per_1
ha subito un trauma da separazione in età precocissima e in circostanze drammatiche. Non ha alcun ricordo della madre biologica, che immaginava morta,
e ha sviluppato un forte legame con le figure genitoriali affidatarie. La CTU ha
7 evidenziato la sua "forte ambivalenza", la paura di destabilizzare le sicurezze raggiunte e la necessità di un percorso di psicoterapia per elaborare il passato e l'angoscia di perdita e abbandono. Un percorso di tale delicatezza non può essere lasciato alla sola, pur amorevole, gestione della madre, ma richiede una "regia" esperta e professionale.
• La fragilità del contesto di riferimento della madre: Pur avendo dimostrato notevoli risorse personali e una ferma volontà di assumersi le proprie responsabilità la è una giovane donna, sola, in un paese straniero, priva Per_2
di una rete familiare di supporto, come da lei stessa riconosciuto.
Si vuol dire che la "carenza" che giustifica l'intervento non è dunque legato ad una incapacità intrinseca del genitore ma all'oggettiva impossibilità, per chiunque si trovasse nella sua situazione, di governare da sola un processo così complesso che implica il coordinamento di interventi psicologici, la gestione di relazioni multiple (con la figlia, con gli ex-affidatari, con la scuola) e la capacità di rispondere ai bisogni di una figlia traumatizzata.
In questo quadro, la limitazione della responsabilità genitoriale attraverso l'affidamento ai servizi sociali non è una misura punitiva, ma lo strumento giuridico necessario per attuare un progetto di sostegno e protezione. È la condizione che permette ai servizi di agire con efficacia, non solo monitorando, ma intervenendo attivamente per costruire le condizioni favorevoli del ricongiungimento, nel pieno rispetto del diritto fondamentale della minore a crescere nella propria famiglia d'origine (art. 1, L. 184/1983). 12. La misura è, inoltre, proporzionata, in quanto temporanea (e finalizzata al pieno recupero della funzione genitoriale, una volta che il nucleo madre-figlia avrà raggiunto una propria stabilità.
Il Tribunale ha dunque operato un corretto bilanciamento, riconoscendo le capacità della madre e ordinando il ricongiungimento, ma al contempo predisponendo una indispensabile "impalcatura" di supporto a tutela del superiore interesse della minore.
Inammissibile, infin,e è la richiesta a questa Corte d'appello di revoca o sostituzione del tutore, essendo tale potere di competenza del giudice che gestisce la fase quale giudie di prossimità, ossia del tribunale per i Minorenni.
Per le suesposte ragioni, il motivo di appello incidentale viene rigettato e la sentenza
8 impugnata confermata sul punto.
In considerazione della natura della controversia e della delicatezza delle questioni trattate, le spese del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da
[...]
DI avverso la sentenza n. 247/2025 del Parte_1 Parte_2
Tribunale per i minorenni di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
Non luogo a provvedere sulla impugnazione proposta dal curatore speciale della minore avv. stante la intervenuta rinuncia Persona_2 Controparte_1 all'appello.
Rigetto dell'appello incidentale proposto da . Controparte_2
Compensa tra le parti le spese processuali
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Corte, il 10/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE M. ESCHER
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