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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/06/2025, n. 5442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5442 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5445/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5445 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv.to Rocco Ascanio presso il cui studio, sito in Melito di Napoli al Corso Europa n. 178 c/o Studio Legale Gentile, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
[...]
[...]
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'avv.to Vincenzo Lotti presso il cui studio, sito in Marigliano alla Via A.
Alise n. 88, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-APPELLATA –
E
(P. I. ), in persona dei suoi legali Controparte_1 P.IVA_1
rappresentanti p.t., nella qualità di impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo
Maria presso il cui studio, sito in Napoli al C.so Umberto I n. 154, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-APPELLATA-
NONCHÉ
(C.F. ) residente in [...]Controparte_2 C.F._3
alla Via Luigi Minale n. 1, (C.F. Controparte_3
) residente in [...] al Largo Delle C.F._4
Rondini 1, (C.F. Controparte_4 C.F._5
residente in [...] al Largo Delle Rose 4, CP_5
(C.F. ) residente in [...] frazione
[...] C.F._6
Santa Maria Degli Angeli alla Piazza Primo Maggio 7 e CP_6
( ) residente in [...]
Paradiso n. 75 sc. A quali eredi del defunto Persona_1
-LITISCONSORTI NECESSARI CONTUMACI-
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. 29496 pubblicata in data 8/09/2020;
Conclusioni: nelle note depositate nel termine in sostituzione di udienza fissato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, al 28/02/2025 il procuratore di parte appellante: “Si riporta all'atto di appello da intendersi qui per ripetuto e trascritto, ai documenti allegati ed alle note di trattazione scritta, chiedendone l'integrale accoglimento. Dà atto del deposito telematico dell'atto di appello ritualmente notificato e della documentazione del fascicolo di parte di primo grado. Chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio cartaceo di primo grado R.G. 50858/2017 del G.d.P. di Napoli se non ancora agli atti di causa. In via preliminare, ci si oppone alla declaratoria di inammissibilità formulata dalla per quanto esposto nella nota Parte_2
- 2 -
dell'udienza del 24.09.2021, nonché di inammissibilità formulata dalla
Compagnia ex art. 348 c.p.c. in quanto tardivamente sollevata ed essendo tale eccezione del tutto infondata. Si rileva al riguardo che la Compagnia non avrebbe dovuto provvedere al pagamento in favore della proprio in Parte_2
quanto vi era una palese contestazione da parte di questa difesa sull'attendibilità dei testi di parte attrice. La Compagnia invece disponendo il pagamento del risarcimento alla ha certamente determinato un Parte_2 pregiudizio per l'appellante il quale è tuttora esposto ad una possibile azione di rivalsa che proprio le potrebbero esercitare nei suoi riguardi per CP_1 recuperare il denaro corrisposto (nonostante l'opposizione dell'appellante).
Di qui la condanna alle spese della stessa in solido con la Si Parte_2
ribadisce in aggiunta che i tabulati sono stati prodotti alla prima udienza successiva in cui sono stati escussi i testi di parte attrice, e documentano una circostanza sopravvenuta. La richiesta al 118 per avere i tabulati è stata difatti effettuata immediatamente dopo che le dichiarazioni mendaci dei testi sono state rese per cui i tabulati sono da considerarsi ritualmente e tempestivamente prodotti. Ad ogni modo essendo gli stessi indispensabili per la decisione della causa si chiede di volerli acquisire. Tali testi di parte attrice sono inattendibili, tra l'altro, sia in quanto entrambi dichiarano, sapendo di mentire, di aver chiamato loro la polizia, sia in quanto dichiarano che l'autocarro finiva su un marciapiede laddove invece c'è una cunetta. La domanda di parte attrice doveva essere rigettata in quanto infondata e non provata in violazione del principio dell'onere della prova che incombe su chi propone la domanda giudiziale. Inoltre, la carreggiata era a più corsie, come spiegato nell'appello, per cui la Toyota Yaris aveva la possibilità di evitare
l'autocarro fermo in panne, ma evidentemente ciò non è stato fatto. Quanto alle deduzioni sul pagamento stragiudiziale si ritiene che siano del tutto infondate atteso che qualora la compagnia avesse ravvisato responsabilità in capo al non avrebbe pagato il risarcimento nell'interezza Persona_1
come è avvenuto. A tal riguardo si ribadisce che il sig. per i Persona_1
- 3 -
danni all'autocarro, è stato integralmente risarcito dalla compagnia di assicurazione della Toyota Yaris come da documenti in atti. Per il resto ci si riporta alle argomentazioni di cui all'atto di appello di cui si chiede
l'integrale accoglimento sia alla luce delle inattendibili testimonianze dei testi di parte attrice sia in considerazione della dichiarazione testimoniale del sig. Pertanto, impugna e contesta le avverse deduzioni e Testimone_1
conclusioni in quanto infondate in fatto ed in diritto. Ciò posto, ci si riporta alle proprie conclusioni di cui all'atto di appello da intendersi per ripetute e trascritte e delle quali chiede l'integrale accoglimento con riforma della sentenza impugnata e condanna alle spese del doppio grado con attribuzione”; il procuratore dell'appellata : “si riporta alle Parte_2
motivazioni giuridiche di cui alla comparsa di costituzione e risposta e a tutta la documentazione esibita. Insiste affinché in via preliminare il Giudice voglia rigettare l'istanza di sospensione formulata dall'appellante in quanto mancano sia i requisiti che gli elementi probatori a sostegno di tale richiesta, ossia la presenza di un danno grave ed irreparabile in capo alla parte soccombente nell'ipotesi di esecuzione della sentenza. Per l'effetto dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dal Sig. per le ragioni indicate in atto ovvero dichiarare Parte_1
inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione. Nel merito si insiste per il rigetto dell'appello in quanto infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'appellante Sig. con conferma della Parte_1
sentenza n. 29496/2020 resa dal Giudice di Pace di Napoli nella persona della Dott.ssa Giulia Palomba, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Chiede, pertanto, che l'On.le Giudicante, voglia introitare la causa in decisione con i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali”; il procuratore della compagnia assicurativa: “reitera le conclusioni rassegnate con le note di trattazione scritta depositate per
l'udienza del 31/10/2023 e dunque, nel riportarsi a tutti i precedenti scritti difensivi ed in particolare alle difese svolte nella comparsa di costituzione e
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risposta in relazione alla estraneità della compagnia attese le motivazioni ivi rese, reitera le richieste formulate all'udienza del 07/10/2022 e conclude affinché il Giudice adito Voglia, in via preliminare, per quanto concerne la posizione della appellata compagnia e le richieste paradossalmente formulate in suo danno, dichiarare l'appello inammissibile non presentando “una ragionevole probabilità di essere accolto” ex artt. 348 bis cpc;
dichiarare altresì inammissibili le domande formulate in danno della comparente compagnia appellata, trattandosi di domande nuove;
in subordine rigettare
l'appello sempre in relazione alle domande formulate in danno della compagnia appellata, condannando parte appellante alla refusione in favore della FGVS delle spese, diritti ed onorari del presente Controparte_1
grado di giudizio. Impugna le avverse richieste e conclusioni e rilevato che risulta già acquisito il fascicolo relativo al I grado, chiede riservarsi la causa
a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 10-25/05/2017,
conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli gli Parte_2
eredi di nonché la in qualità di Persona_1 Controparte_1
F.G.V.S., al fine di ottenere la condanna degli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti al proprio veicolo Toyota Yaris, tg. DT523JE, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 23/01/2017 sull'autostrada A1.
A tal fine l'attrice deduceva: - che in data 23/01/2017 alle ore 18:30 circa la Toyota Yaris tg. DT523JE, di sua proprietà, ma condotta nell'occasione da percorreva l'autostrada A1 con Controparte_7
direzione Roma;
- che nelle predette circostanze di tempo e luogo la Toyota
Yaris era preceduta da una Fiat Croma, tg CZ213YY, di proprietà di
, che giunta all'altezza del KM 755+800, nei pressi Parte_3 dell'uscita di Casoria, si spostava repentinamente verso sinistra per evitare un ostacolo improvviso;
- che, pertanto, la Toyota Yaris si trovava davanti
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l'autocarro VE Daily, tg. BG025LK, di proprietà di fermo Persona_1
in sosta, senza conducente, sul margine destro della carreggiata con fari spenti, senza le quattro frecce accese e senza triangolo di segnalazione;
- che il conducente della Toyota, nel tentativo di evitare l'impatto, frenava ed effettuava una sterzata verso sinistra;
- che, ciononostante, la parte anteriore destra della Yaris collideva con la parte posteriore sinistra dell'VE Daily riportando, così, danni alla meccanica e alla carrozzeria;
- che la responsabilità del sinistro era da addebitarsi esclusivamente al proprietario dell'VE Daily che veniva lasciato incustodito non sulla corsia di emergenza, ma sul margine destro della carreggiata senza dispositivo di segnalazione per i veicoli che sopraggiungevano;
- che l'VE Daily al momento del sinistro risultava privo di copertura assicurativa.
In data 24 maggio 2027 si costituiva in giudizio la Controparte_1
impugnando estensivamente l'avversa pretesa in quanto infondata in
[...]
fatto e in diritto;
in particolare eccepiva che la responsabilità del sinistro addebitabile in via esclusiva all'attrice, con condanna al pagamento delle spese di lite oltre che condanna ex art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza il giudice di pace assegnava a parte attrice termine per la rinnovazione della citazione nei confronti degli eredi di Per_1
[...]
Alla successiva udienza del 20/06/2018 si costituivano in giudizio gli eredi di insistendo per il rigetto della domanda anche loro Persona_1
sostenendo che la responsabilità per il sinistro oggetto di causa era imputabile esclusivamente al conducente della Toyota Yaris.
Espletata la prova testimoniale, con sentenza n. 29496/2020, emessa in data 26/08/2020 e pubblicata il 08/09/2020, il giudice di Napoli dichiarava
“l'eguale concorso di colpa dei conducenti i due veicoli per cui è causa” condannando, in solido, gli eredi e la compagnia Per_1 Controparte_1
in qualità di FGVS, al risarcimento del 50% dei danni chiesti dalla
[...]
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oltre interessi e rivalutazione con compensazione del 50% delle Parte_2
spese di lite.
Avverso tale sentenza , in qualità di erede di Parte_1 [...]
, con atto di appello, ritualmente notificato alle controparti in data Per_1
1/03/2021, ha proposto impugnazione al fine di ottenere la riforma integrale della sentenza impugnata, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attrice, chiedendo, altresì, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia di primo grado. In particolare,
l'appellante ha dedotto quali motivi di impugnazione: - l'inattendibilità dei testi di parte attrice stante le innumerevoli contraddizioni contenute nelle dichiarazioni rese dagli stessi nonché le incongruenze con quanto risultava dal verbale di intervento del 118; - l'erronea applicazione al caso di specie dell'art. 2054 co. II c.c. in quanto la responsabilità dell'evento era imputabile esclusivamente al conducente della Toyota Yaris tg. DT523JE il quale, incurante delle più elementari norme che regolano il codice della strada, viaggiava ad elevata velocità e senza mantenere la distanza di sicurezza dai veicoli che lo precedevano;
- l'errata quantificazione del danno patrimoniale operata dal giudice di prime cure in quanto basata sulla stima arbitraria contenuta nella relazione tecnica di parte che non poteva costituire idonea fonte di prova del danno subito.
In data 14/09/2021 si è costituita in giudizio la quale, Parte_2
in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della richiesta di sospensione della sentenza gravata per carenza dei presupposti previsti di cui all'art. 283
c.p.c. nonché l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis
c.p.c.; nel merito, poi, ha ritenuto i motivi d'appello del tutto infondati e, pertanto, ha insistito per la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza resa in data 24/09/2021 il precedente istruttore, verificata la regolare integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, ha dichiarato la contumacia della
[...]
nonché di , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_8
[...]
[...]
[...]
e e ha, altresì, rigettato la richiesta di
[...] Controparte_5
sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata in quanto ha ritento
“non sussista alcun pericolo dall'esecuzione della presente sentenza atteso il modesto importo monetario della condanna”.
In data 7/10/2021 si, è, poi, costituita, tardivamente, in giudizio anche la la quale ha, in primo luogo, rilevato l'inammissibilità Controparte_1
dell'atto di appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; quanto alla domanda di condanna della stesse al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio proposta dall'appellante l'ha ritenuta sia inammissibile in quanto domanda nuova oltre che, in ogni caso, infondata.
Subentrata nelle more del giudizio la scrivente nella gestione del ruolo a far data dal 5/09/2022 e concesso un primo rinvio per esigenze di riorganizzazione del ruolo, la causa, a seguito del deposito di note scritte con termine ultimo fissato al 28/02/2025, è stata riservava in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c..
In via preliminare, rileva il Tribunale che l'appello risulta tempestivo essendo stato proposto, in assenza della prova della notifica della sentenza, in data 1/03/2021 ovvero entro i sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza impugnata (8/09/2020); parimenti risulta anche procedibile in considerazione della costituzione in giudizio dell'appellante avvenuta in data 3/03/2021 e, quindi, nel rispetto del termine previsto dall'art. 347 c.p.c..
L'appello, inoltre, risulta anche ammissibile e procedibile, in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dagli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
In particolare, alla luce della disciplina, ratione temporis, dettata dall'art. 342 c.p.c., l'appello deve essere necessariamente motivato e tale motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità: l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare, l'indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la
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violazione di legge e l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
L'onere di specifica indicazione dei motivi di appello sancito dalla suddetta norma risponde ad una duplice finalità: delimitare l'ambito di cognizione del giudice del gravame ed al contempo consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata.
Di conseguenza, l'appellante è chiamato ad individuare in modo chiaro ed esaustivo il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, indicando poi le ragioni di dissenso rispetto all' iter logico seguito dal primo giudice.
Ebbene, in linea con tali prescrizioni, la difesa di Parte_1
ha indicato in modo chiaro ed esaustivo le modifiche richieste al provvedimento oggetto di impugnazione specificando anche le circostanze da cui, a suo avviso, derivi la violazione di legge: nello specifico, ha ritenuto che il giudice di prime cure avesse erroneamente valutato le risultanze probatorie acquisite e, di conseguenza, avesse erroneamente, riconosciuto il pari concorso di responsabilità dei proprietari dei veicoli coinvolti nel sinistro oggetto di causa. Ha, pertanto, insistito per la riforma della sentenza di primo grado riconoscendo, l'esclusiva responsabilità di nella Parte_2
causazione del sinistro con conseguente condanna della stessa e della
[...]
al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. CP_1
Quanto, poi, all'accezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. la stessa è assorbita dall'esame, nel merito, dell'appello proposto.
Ciò posto, l'appello è infondato e va, quindi, rigettato per le ragioni che seguono.
Va premesso che alcun dubbio sussiste circa la verificazione del sinistro per cui è causa che ha visto coinvolti la Toyota Yaris tg DT523JE di
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proprietà di e l'autocarro VE Daily tg. BG025LK all'epoca Parte_2
di proprietà di Persona_1
Parte appellante ha, piuttosto, contestato l'applicazione, nel caso di specie, dell'art. 2054 co. II c.c.
Ritiene il Tribunale che il giudice di primo grado abbia correttamente esaminato e valutato gli esiti dell'istruttoria compiuta in primo grado e abbia fatto buon governo del principio di diritto enunciato all'art. 2054 co. II c.c. secondo cui “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Deve premettersi che nel giudizio di responsabilità civile che ha per oggetto lo scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. ex multis Cass. 9353/2019;
Cass. 26004/2011).
La natura sussidiaria del principio sancito dall'art. 2054 c.c., impone al giudice un particolare rigore nella valutazione delle emergenze istruttorie al fine di giungere ad un accertamento che possa prevedere sia la completa esclusione della responsabilità di una delle parti coinvolte nell'incidente sia la possibile graduazione del concorso di colpa eventualmente riscontrato.
In particolare la Suprema Corte ha affermato che “In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere
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dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (cfr. Cass., Sez. 3, sent.
n. 124 dell'8/1/2016). Dunque, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non esime l'altra parte dall'onere di provare di essersi
“pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso” (cfr Cass. civ., sent. n. 477 del
15/01/2003 e Cass. Cass. civ., sent. n. 21056 del 03.11.2004, secondo cui la prova liberatoria può essere integrata dalla dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro).
Da quanto detto emerge, pertanto, che per andare esente da responsabilità il danneggiato deve provare o di aver tenuto un comportamento diligente e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente accertare che effettivamente l'evento dannoso ed il danno conseguenza si siano effettivamente verificati, oppure l'esclusiva responsabilità del veicolo antagonista nella produzione del danno.
Tutto ciò premesso in punto di diritto, osserva il Tribunale che, come correttamente affermato dal giudice di pace di Napoli, l'istruttoria svolta in primo grado non ha fornito elementi utili in grado di vincere la presunzione di responsabilità di cui al citato art. 2054, comma 2, c.c..
Ed invero, nel corso del giudizio di primo grado è emerso che l'auto della non rispettava la distanza di sicurezza e i limiti di velocità Parte_2
imposti; di contro, tuttavia (indipendentemente dalle testimonianze rese dai testi di parte attrice, per le quali, in ogni caso, ritiene il Tribunale non
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ricorrano profili di inattendibilità per la sola circostanza che Parte_3
e entrambi escussi nel corso dell'udienza del
[...] CP_9
20/03/2019, abbiano rapporti di parentela , conducente dalla Controparte_10
Toyota Yaris al momento dell'incidente) non è emerso che il conducente dell'autocarro VE abbia adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il sinistro.
Più nello specifico e in applicazione dei principi di diritto sopra esposti, l'originaria parte convenuta non ha provato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Dal materiale fotografico allegato in atti e dal verbale della Polizia
Stradale di Napoli Nord accorsa sui luoghi nell'immediatezza dell'incidente non risulta, difatti, che, il conducente dell'autocarro, una volta andato in avaria il mezzo, abbia attivato le luci di emergenza, né abbia tenuto alcun altro comportamento volto a segnalare l'ingombro alla circolazione o a limitarne i rischi.
Proprio l'assenza della segnalazione di pericolo risulta particolarmente rilevante alla luce degli obblighi imposti al conducente in caso di avaria del veicolo dalle norme del Codice della Strada.
L'art. 161 del Codice della Strada stabilisce che il conducente di un veicolo che, per qualsiasi motivo, costituisca intralcio o pericolo per la circolazione “deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all'art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei”.
Il richiamato art. 162 C.d.S dispone che “fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento”.
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Nel caso di specie, non vi è alcuna prova che Parte_1
abbia rispettato i predetti obblighi vista l'assenza di ogni riferimento ad eventuali segnali di pericolo tanto nel verbale della polizia stradale quanto nella documentazione fotografica.
Inoltre, il conducente dell'autocarro non avrebbe dovuto fermarsi sulla carreggiata proprio al fine di non ostacolare il transito, ma avrebbe dovuto sostare nelle apposite aree a ciò adibite. Né ha provato e ancor prima dedotto che il mezzo si fosse arrestato del tutto improvvisamente senza dar modo al conducente di giungere nella corsia di emergenza.
Alla luce di tutto quanto fin qui argomento ritiene il Tribunale che correttamente il giudice di primo grado ha applicato la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., rilevando un concorso colposo nella causazione del sinistro da parte di entrambi i conducenti, in assenza di prova liberatoria offerta da entrambe le parti.
Quanto alla censura relativa alla quantificazione del risarcimento del danno che, in assenza di elementi specifici e concreti si risolve in una mera doglianza, essa parimenti non può trovare accoglimento.
Ed invero, tale quantificazione non appare “arbitraria”, come sostenuto dall'appellante: ai fini della quantificazione del danno subito dall'attrice al proprio veicolo Toyota Yaris, il giudice di prime cure, infatti, ha tenuto conto della perizia tecnica di parte, redatta dallo Studio C.T. Negri, supportata dalle le fatture depositate in atti dall'attrice, con i necessari temperamenti stante il concorso di colpa del veicolo attoreo.
L'appello proposto da va, pertanto, essere Parte_1
rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 29496/2020 emessa dal Giudice di Pace di Napoli.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte appellante e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia
- 13 -
(valore da € 1.101,00 a 5.200) e dell'attività processuale svolta con la precisazione che ci si discosta del 30% dai parametri medi di liquidazione stante l'assenza di questioni particolarmente complesse di fatto e di diritto.
Inoltre, si rileva che ai sensi di quanto previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115 “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Pertanto, stante il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 29496/2020 del G.d.P. di Napoli, pubblicata in data 08/09/2020, proposto da nei confronti di nonché della Parte_1 Parte_2
nella qualità di impresa designata alla liquidazione dei Controparte_1
sinistri a carico del F.G.V.S., così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_6 [...]
e CP_2 Controparte_4 Controparte_11 CP_5
;
[...]
2) Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto, Parte_1
conferma la sentenza n. 29496/2020 del G.d.P. di Napoli;
- 14 -
3) condanna al pagamento in favore della Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio che si Controparte_1
liquidano in € 1.786,40 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
4) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in
[...]
€ 1.786,40 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Lotti dichiaratosi antistatario;
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 1° giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5445 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv.to Rocco Ascanio presso il cui studio, sito in Melito di Napoli al Corso Europa n. 178 c/o Studio Legale Gentile, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
[...]
[...]
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'avv.to Vincenzo Lotti presso il cui studio, sito in Marigliano alla Via A.
Alise n. 88, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-APPELLATA –
E
(P. I. ), in persona dei suoi legali Controparte_1 P.IVA_1
rappresentanti p.t., nella qualità di impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo
Maria presso il cui studio, sito in Napoli al C.so Umberto I n. 154, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-APPELLATA-
NONCHÉ
(C.F. ) residente in [...]Controparte_2 C.F._3
alla Via Luigi Minale n. 1, (C.F. Controparte_3
) residente in [...] al Largo Delle C.F._4
Rondini 1, (C.F. Controparte_4 C.F._5
residente in [...] al Largo Delle Rose 4, CP_5
(C.F. ) residente in [...] frazione
[...] C.F._6
Santa Maria Degli Angeli alla Piazza Primo Maggio 7 e CP_6
( ) residente in [...]
Paradiso n. 75 sc. A quali eredi del defunto Persona_1
-LITISCONSORTI NECESSARI CONTUMACI-
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. 29496 pubblicata in data 8/09/2020;
Conclusioni: nelle note depositate nel termine in sostituzione di udienza fissato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, al 28/02/2025 il procuratore di parte appellante: “Si riporta all'atto di appello da intendersi qui per ripetuto e trascritto, ai documenti allegati ed alle note di trattazione scritta, chiedendone l'integrale accoglimento. Dà atto del deposito telematico dell'atto di appello ritualmente notificato e della documentazione del fascicolo di parte di primo grado. Chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio cartaceo di primo grado R.G. 50858/2017 del G.d.P. di Napoli se non ancora agli atti di causa. In via preliminare, ci si oppone alla declaratoria di inammissibilità formulata dalla per quanto esposto nella nota Parte_2
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dell'udienza del 24.09.2021, nonché di inammissibilità formulata dalla
Compagnia ex art. 348 c.p.c. in quanto tardivamente sollevata ed essendo tale eccezione del tutto infondata. Si rileva al riguardo che la Compagnia non avrebbe dovuto provvedere al pagamento in favore della proprio in Parte_2
quanto vi era una palese contestazione da parte di questa difesa sull'attendibilità dei testi di parte attrice. La Compagnia invece disponendo il pagamento del risarcimento alla ha certamente determinato un Parte_2 pregiudizio per l'appellante il quale è tuttora esposto ad una possibile azione di rivalsa che proprio le potrebbero esercitare nei suoi riguardi per CP_1 recuperare il denaro corrisposto (nonostante l'opposizione dell'appellante).
Di qui la condanna alle spese della stessa in solido con la Si Parte_2
ribadisce in aggiunta che i tabulati sono stati prodotti alla prima udienza successiva in cui sono stati escussi i testi di parte attrice, e documentano una circostanza sopravvenuta. La richiesta al 118 per avere i tabulati è stata difatti effettuata immediatamente dopo che le dichiarazioni mendaci dei testi sono state rese per cui i tabulati sono da considerarsi ritualmente e tempestivamente prodotti. Ad ogni modo essendo gli stessi indispensabili per la decisione della causa si chiede di volerli acquisire. Tali testi di parte attrice sono inattendibili, tra l'altro, sia in quanto entrambi dichiarano, sapendo di mentire, di aver chiamato loro la polizia, sia in quanto dichiarano che l'autocarro finiva su un marciapiede laddove invece c'è una cunetta. La domanda di parte attrice doveva essere rigettata in quanto infondata e non provata in violazione del principio dell'onere della prova che incombe su chi propone la domanda giudiziale. Inoltre, la carreggiata era a più corsie, come spiegato nell'appello, per cui la Toyota Yaris aveva la possibilità di evitare
l'autocarro fermo in panne, ma evidentemente ciò non è stato fatto. Quanto alle deduzioni sul pagamento stragiudiziale si ritiene che siano del tutto infondate atteso che qualora la compagnia avesse ravvisato responsabilità in capo al non avrebbe pagato il risarcimento nell'interezza Persona_1
come è avvenuto. A tal riguardo si ribadisce che il sig. per i Persona_1
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danni all'autocarro, è stato integralmente risarcito dalla compagnia di assicurazione della Toyota Yaris come da documenti in atti. Per il resto ci si riporta alle argomentazioni di cui all'atto di appello di cui si chiede
l'integrale accoglimento sia alla luce delle inattendibili testimonianze dei testi di parte attrice sia in considerazione della dichiarazione testimoniale del sig. Pertanto, impugna e contesta le avverse deduzioni e Testimone_1
conclusioni in quanto infondate in fatto ed in diritto. Ciò posto, ci si riporta alle proprie conclusioni di cui all'atto di appello da intendersi per ripetute e trascritte e delle quali chiede l'integrale accoglimento con riforma della sentenza impugnata e condanna alle spese del doppio grado con attribuzione”; il procuratore dell'appellata : “si riporta alle Parte_2
motivazioni giuridiche di cui alla comparsa di costituzione e risposta e a tutta la documentazione esibita. Insiste affinché in via preliminare il Giudice voglia rigettare l'istanza di sospensione formulata dall'appellante in quanto mancano sia i requisiti che gli elementi probatori a sostegno di tale richiesta, ossia la presenza di un danno grave ed irreparabile in capo alla parte soccombente nell'ipotesi di esecuzione della sentenza. Per l'effetto dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dal Sig. per le ragioni indicate in atto ovvero dichiarare Parte_1
inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione. Nel merito si insiste per il rigetto dell'appello in quanto infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'appellante Sig. con conferma della Parte_1
sentenza n. 29496/2020 resa dal Giudice di Pace di Napoli nella persona della Dott.ssa Giulia Palomba, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Chiede, pertanto, che l'On.le Giudicante, voglia introitare la causa in decisione con i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali”; il procuratore della compagnia assicurativa: “reitera le conclusioni rassegnate con le note di trattazione scritta depositate per
l'udienza del 31/10/2023 e dunque, nel riportarsi a tutti i precedenti scritti difensivi ed in particolare alle difese svolte nella comparsa di costituzione e
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risposta in relazione alla estraneità della compagnia attese le motivazioni ivi rese, reitera le richieste formulate all'udienza del 07/10/2022 e conclude affinché il Giudice adito Voglia, in via preliminare, per quanto concerne la posizione della appellata compagnia e le richieste paradossalmente formulate in suo danno, dichiarare l'appello inammissibile non presentando “una ragionevole probabilità di essere accolto” ex artt. 348 bis cpc;
dichiarare altresì inammissibili le domande formulate in danno della comparente compagnia appellata, trattandosi di domande nuove;
in subordine rigettare
l'appello sempre in relazione alle domande formulate in danno della compagnia appellata, condannando parte appellante alla refusione in favore della FGVS delle spese, diritti ed onorari del presente Controparte_1
grado di giudizio. Impugna le avverse richieste e conclusioni e rilevato che risulta già acquisito il fascicolo relativo al I grado, chiede riservarsi la causa
a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 10-25/05/2017,
conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli gli Parte_2
eredi di nonché la in qualità di Persona_1 Controparte_1
F.G.V.S., al fine di ottenere la condanna degli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti al proprio veicolo Toyota Yaris, tg. DT523JE, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 23/01/2017 sull'autostrada A1.
A tal fine l'attrice deduceva: - che in data 23/01/2017 alle ore 18:30 circa la Toyota Yaris tg. DT523JE, di sua proprietà, ma condotta nell'occasione da percorreva l'autostrada A1 con Controparte_7
direzione Roma;
- che nelle predette circostanze di tempo e luogo la Toyota
Yaris era preceduta da una Fiat Croma, tg CZ213YY, di proprietà di
, che giunta all'altezza del KM 755+800, nei pressi Parte_3 dell'uscita di Casoria, si spostava repentinamente verso sinistra per evitare un ostacolo improvviso;
- che, pertanto, la Toyota Yaris si trovava davanti
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l'autocarro VE Daily, tg. BG025LK, di proprietà di fermo Persona_1
in sosta, senza conducente, sul margine destro della carreggiata con fari spenti, senza le quattro frecce accese e senza triangolo di segnalazione;
- che il conducente della Toyota, nel tentativo di evitare l'impatto, frenava ed effettuava una sterzata verso sinistra;
- che, ciononostante, la parte anteriore destra della Yaris collideva con la parte posteriore sinistra dell'VE Daily riportando, così, danni alla meccanica e alla carrozzeria;
- che la responsabilità del sinistro era da addebitarsi esclusivamente al proprietario dell'VE Daily che veniva lasciato incustodito non sulla corsia di emergenza, ma sul margine destro della carreggiata senza dispositivo di segnalazione per i veicoli che sopraggiungevano;
- che l'VE Daily al momento del sinistro risultava privo di copertura assicurativa.
In data 24 maggio 2027 si costituiva in giudizio la Controparte_1
impugnando estensivamente l'avversa pretesa in quanto infondata in
[...]
fatto e in diritto;
in particolare eccepiva che la responsabilità del sinistro addebitabile in via esclusiva all'attrice, con condanna al pagamento delle spese di lite oltre che condanna ex art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza il giudice di pace assegnava a parte attrice termine per la rinnovazione della citazione nei confronti degli eredi di Per_1
[...]
Alla successiva udienza del 20/06/2018 si costituivano in giudizio gli eredi di insistendo per il rigetto della domanda anche loro Persona_1
sostenendo che la responsabilità per il sinistro oggetto di causa era imputabile esclusivamente al conducente della Toyota Yaris.
Espletata la prova testimoniale, con sentenza n. 29496/2020, emessa in data 26/08/2020 e pubblicata il 08/09/2020, il giudice di Napoli dichiarava
“l'eguale concorso di colpa dei conducenti i due veicoli per cui è causa” condannando, in solido, gli eredi e la compagnia Per_1 Controparte_1
in qualità di FGVS, al risarcimento del 50% dei danni chiesti dalla
[...]
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oltre interessi e rivalutazione con compensazione del 50% delle Parte_2
spese di lite.
Avverso tale sentenza , in qualità di erede di Parte_1 [...]
, con atto di appello, ritualmente notificato alle controparti in data Per_1
1/03/2021, ha proposto impugnazione al fine di ottenere la riforma integrale della sentenza impugnata, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attrice, chiedendo, altresì, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia di primo grado. In particolare,
l'appellante ha dedotto quali motivi di impugnazione: - l'inattendibilità dei testi di parte attrice stante le innumerevoli contraddizioni contenute nelle dichiarazioni rese dagli stessi nonché le incongruenze con quanto risultava dal verbale di intervento del 118; - l'erronea applicazione al caso di specie dell'art. 2054 co. II c.c. in quanto la responsabilità dell'evento era imputabile esclusivamente al conducente della Toyota Yaris tg. DT523JE il quale, incurante delle più elementari norme che regolano il codice della strada, viaggiava ad elevata velocità e senza mantenere la distanza di sicurezza dai veicoli che lo precedevano;
- l'errata quantificazione del danno patrimoniale operata dal giudice di prime cure in quanto basata sulla stima arbitraria contenuta nella relazione tecnica di parte che non poteva costituire idonea fonte di prova del danno subito.
In data 14/09/2021 si è costituita in giudizio la quale, Parte_2
in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della richiesta di sospensione della sentenza gravata per carenza dei presupposti previsti di cui all'art. 283
c.p.c. nonché l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis
c.p.c.; nel merito, poi, ha ritenuto i motivi d'appello del tutto infondati e, pertanto, ha insistito per la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza resa in data 24/09/2021 il precedente istruttore, verificata la regolare integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, ha dichiarato la contumacia della
[...]
nonché di , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_8
[...]
[...]
[...]
e e ha, altresì, rigettato la richiesta di
[...] Controparte_5
sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata in quanto ha ritento
“non sussista alcun pericolo dall'esecuzione della presente sentenza atteso il modesto importo monetario della condanna”.
In data 7/10/2021 si, è, poi, costituita, tardivamente, in giudizio anche la la quale ha, in primo luogo, rilevato l'inammissibilità Controparte_1
dell'atto di appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; quanto alla domanda di condanna della stesse al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio proposta dall'appellante l'ha ritenuta sia inammissibile in quanto domanda nuova oltre che, in ogni caso, infondata.
Subentrata nelle more del giudizio la scrivente nella gestione del ruolo a far data dal 5/09/2022 e concesso un primo rinvio per esigenze di riorganizzazione del ruolo, la causa, a seguito del deposito di note scritte con termine ultimo fissato al 28/02/2025, è stata riservava in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c..
In via preliminare, rileva il Tribunale che l'appello risulta tempestivo essendo stato proposto, in assenza della prova della notifica della sentenza, in data 1/03/2021 ovvero entro i sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza impugnata (8/09/2020); parimenti risulta anche procedibile in considerazione della costituzione in giudizio dell'appellante avvenuta in data 3/03/2021 e, quindi, nel rispetto del termine previsto dall'art. 347 c.p.c..
L'appello, inoltre, risulta anche ammissibile e procedibile, in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dagli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
In particolare, alla luce della disciplina, ratione temporis, dettata dall'art. 342 c.p.c., l'appello deve essere necessariamente motivato e tale motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità: l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare, l'indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la
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violazione di legge e l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
L'onere di specifica indicazione dei motivi di appello sancito dalla suddetta norma risponde ad una duplice finalità: delimitare l'ambito di cognizione del giudice del gravame ed al contempo consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata.
Di conseguenza, l'appellante è chiamato ad individuare in modo chiaro ed esaustivo il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, indicando poi le ragioni di dissenso rispetto all' iter logico seguito dal primo giudice.
Ebbene, in linea con tali prescrizioni, la difesa di Parte_1
ha indicato in modo chiaro ed esaustivo le modifiche richieste al provvedimento oggetto di impugnazione specificando anche le circostanze da cui, a suo avviso, derivi la violazione di legge: nello specifico, ha ritenuto che il giudice di prime cure avesse erroneamente valutato le risultanze probatorie acquisite e, di conseguenza, avesse erroneamente, riconosciuto il pari concorso di responsabilità dei proprietari dei veicoli coinvolti nel sinistro oggetto di causa. Ha, pertanto, insistito per la riforma della sentenza di primo grado riconoscendo, l'esclusiva responsabilità di nella Parte_2
causazione del sinistro con conseguente condanna della stessa e della
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al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. CP_1
Quanto, poi, all'accezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. la stessa è assorbita dall'esame, nel merito, dell'appello proposto.
Ciò posto, l'appello è infondato e va, quindi, rigettato per le ragioni che seguono.
Va premesso che alcun dubbio sussiste circa la verificazione del sinistro per cui è causa che ha visto coinvolti la Toyota Yaris tg DT523JE di
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proprietà di e l'autocarro VE Daily tg. BG025LK all'epoca Parte_2
di proprietà di Persona_1
Parte appellante ha, piuttosto, contestato l'applicazione, nel caso di specie, dell'art. 2054 co. II c.c.
Ritiene il Tribunale che il giudice di primo grado abbia correttamente esaminato e valutato gli esiti dell'istruttoria compiuta in primo grado e abbia fatto buon governo del principio di diritto enunciato all'art. 2054 co. II c.c. secondo cui “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Deve premettersi che nel giudizio di responsabilità civile che ha per oggetto lo scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. ex multis Cass. 9353/2019;
Cass. 26004/2011).
La natura sussidiaria del principio sancito dall'art. 2054 c.c., impone al giudice un particolare rigore nella valutazione delle emergenze istruttorie al fine di giungere ad un accertamento che possa prevedere sia la completa esclusione della responsabilità di una delle parti coinvolte nell'incidente sia la possibile graduazione del concorso di colpa eventualmente riscontrato.
In particolare la Suprema Corte ha affermato che “In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere
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dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (cfr. Cass., Sez. 3, sent.
n. 124 dell'8/1/2016). Dunque, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non esime l'altra parte dall'onere di provare di essersi
“pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso” (cfr Cass. civ., sent. n. 477 del
15/01/2003 e Cass. Cass. civ., sent. n. 21056 del 03.11.2004, secondo cui la prova liberatoria può essere integrata dalla dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro).
Da quanto detto emerge, pertanto, che per andare esente da responsabilità il danneggiato deve provare o di aver tenuto un comportamento diligente e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente accertare che effettivamente l'evento dannoso ed il danno conseguenza si siano effettivamente verificati, oppure l'esclusiva responsabilità del veicolo antagonista nella produzione del danno.
Tutto ciò premesso in punto di diritto, osserva il Tribunale che, come correttamente affermato dal giudice di pace di Napoli, l'istruttoria svolta in primo grado non ha fornito elementi utili in grado di vincere la presunzione di responsabilità di cui al citato art. 2054, comma 2, c.c..
Ed invero, nel corso del giudizio di primo grado è emerso che l'auto della non rispettava la distanza di sicurezza e i limiti di velocità Parte_2
imposti; di contro, tuttavia (indipendentemente dalle testimonianze rese dai testi di parte attrice, per le quali, in ogni caso, ritiene il Tribunale non
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ricorrano profili di inattendibilità per la sola circostanza che Parte_3
e entrambi escussi nel corso dell'udienza del
[...] CP_9
20/03/2019, abbiano rapporti di parentela , conducente dalla Controparte_10
Toyota Yaris al momento dell'incidente) non è emerso che il conducente dell'autocarro VE abbia adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il sinistro.
Più nello specifico e in applicazione dei principi di diritto sopra esposti, l'originaria parte convenuta non ha provato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Dal materiale fotografico allegato in atti e dal verbale della Polizia
Stradale di Napoli Nord accorsa sui luoghi nell'immediatezza dell'incidente non risulta, difatti, che, il conducente dell'autocarro, una volta andato in avaria il mezzo, abbia attivato le luci di emergenza, né abbia tenuto alcun altro comportamento volto a segnalare l'ingombro alla circolazione o a limitarne i rischi.
Proprio l'assenza della segnalazione di pericolo risulta particolarmente rilevante alla luce degli obblighi imposti al conducente in caso di avaria del veicolo dalle norme del Codice della Strada.
L'art. 161 del Codice della Strada stabilisce che il conducente di un veicolo che, per qualsiasi motivo, costituisca intralcio o pericolo per la circolazione “deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all'art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei”.
Il richiamato art. 162 C.d.S dispone che “fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento”.
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Nel caso di specie, non vi è alcuna prova che Parte_1
abbia rispettato i predetti obblighi vista l'assenza di ogni riferimento ad eventuali segnali di pericolo tanto nel verbale della polizia stradale quanto nella documentazione fotografica.
Inoltre, il conducente dell'autocarro non avrebbe dovuto fermarsi sulla carreggiata proprio al fine di non ostacolare il transito, ma avrebbe dovuto sostare nelle apposite aree a ciò adibite. Né ha provato e ancor prima dedotto che il mezzo si fosse arrestato del tutto improvvisamente senza dar modo al conducente di giungere nella corsia di emergenza.
Alla luce di tutto quanto fin qui argomento ritiene il Tribunale che correttamente il giudice di primo grado ha applicato la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., rilevando un concorso colposo nella causazione del sinistro da parte di entrambi i conducenti, in assenza di prova liberatoria offerta da entrambe le parti.
Quanto alla censura relativa alla quantificazione del risarcimento del danno che, in assenza di elementi specifici e concreti si risolve in una mera doglianza, essa parimenti non può trovare accoglimento.
Ed invero, tale quantificazione non appare “arbitraria”, come sostenuto dall'appellante: ai fini della quantificazione del danno subito dall'attrice al proprio veicolo Toyota Yaris, il giudice di prime cure, infatti, ha tenuto conto della perizia tecnica di parte, redatta dallo Studio C.T. Negri, supportata dalle le fatture depositate in atti dall'attrice, con i necessari temperamenti stante il concorso di colpa del veicolo attoreo.
L'appello proposto da va, pertanto, essere Parte_1
rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 29496/2020 emessa dal Giudice di Pace di Napoli.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte appellante e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia
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(valore da € 1.101,00 a 5.200) e dell'attività processuale svolta con la precisazione che ci si discosta del 30% dai parametri medi di liquidazione stante l'assenza di questioni particolarmente complesse di fatto e di diritto.
Inoltre, si rileva che ai sensi di quanto previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115 “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Pertanto, stante il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M
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Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 29496/2020 del G.d.P. di Napoli, pubblicata in data 08/09/2020, proposto da nei confronti di nonché della Parte_1 Parte_2
nella qualità di impresa designata alla liquidazione dei Controparte_1
sinistri a carico del F.G.V.S., così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_6 [...]
e CP_2 Controparte_4 Controparte_11 CP_5
;
[...]
2) Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto, Parte_1
conferma la sentenza n. 29496/2020 del G.d.P. di Napoli;
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3) condanna al pagamento in favore della Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio che si Controparte_1
liquidano in € 1.786,40 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
4) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in
[...]
€ 1.786,40 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Lotti dichiaratosi antistatario;
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 1° giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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