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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/10/2024, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
71/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
in persona del Ministro Parte_1 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato
APPELLANTE
CONTRO
anche quale erede di _1 Per_1
difeso dall'avv. Francesca Santoro per
[...] procura allegata telematicamente
APPELLATE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello, contrariis reiectis, riformare l'impugnata decisione per i motivi sopra illustrati e, per
l'effetto, ridurre la condanna come meglio visto in parte motiva, anche previa detrazione dal montante di quanto riconosciuto a tito lo di benefici di qualsivoglia natura alla persona del ricorrente (sig. in proprio e in quanto erede della _1 sig.ra. , ovvero a quella del de cuius, Persona_1 per i fatti di cui in ricorso. In via istruttoria, ordinare ex art. 213 c.p.c. a di esibire in CP_2 giudizio ogni atto e documento inerente procedure che abbiano esitato nell'attribuzione di benefici di qualsivoglia natura alla persona del ricorrente (sig . in proprio e in quanto erede della _1 sig.ra. , ovvero a quella del de cuius, Persona_1 per i fatti di cui in ricorso. Con vittoria o compensazione, di spese, competenze e onorari relativi ai due gradi di giudizio”
PER PARTE APPELLATA: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, contrariis reiectis e previe tutte le provvidenze e declaratorie del caso: in tesi, per le ragioni tutte esposte, rigettare integralmente
l'appello proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza la sentenza n.
1754/2023 emessa dal Tribunale di Genova, seconda Sezione civile, G. Dott. La Mantia, pubblicata in data 19 luglio 2023; Ci si oppone all'istanza istruttoria formulata da parte appellante perché irrilevante per i motivi già esposti in atti. in subordine, accogliere il motivo di appello incidentale e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata, integrare la motivazione riconoscendo in favore del Sig.
[...] in proprio i 16 punti relativi alla voce _1
“convivenza” per € 53.840,00 con conseguente condanna del al pagamento in favore del Parte_1
Sig. in proprio della somma di € _1
53.840,00 (importo peraltro già ricompreso nella condanna di cui al dispositivo della sentenza gravata). In ogni caso, con condanna del
[...]
alla refusione delle spese di lite del Parte_1 doppio grado di giudizio”. Parole chiavi: mesotelioma-danno da perdita del rapporto parentale-compensatio lucri cum damno
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
A seguito della dichiarazione di incompetenza del
Tribunale della Spezia, sez. Lavoro,
[...]
e (deceduta il 18 ottobre _1 Persona_1
2019 in corso di causa ed alla quale è subentrato, quale erede lo stesso hanno _1 riassunto la causa, innanzi al Tribunale di Genova ed hanno sostenuto:
• di essere rispettivamente figlio e coniuge del defunto Parte_2
• che quest'ultimo aveva prestato la propria attività lavorativa presso l'Arsenale della
Marina Militare della Spezia, dal 3/5/1976 al 23/9/1996, con mansioni di coibentatore presso l'officina ed anche a Controparte_3 bordo di varie unità navali militari, con macchinari in funzione;
• che, durante l'attività Parte_2 lavorativa svolta, era stato esposto in modo intenso e protratto all'inalazione di amianto;
• che, a causa di ciò, gli era stato diagnosticato un mesotelioma pleurico maligno nel mese di giugno 2011, che l'aveva portato alla morte in data 6 giugno del 2013;
Gli attori hanno, quindi, chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni non Parte_1 patrimoniali da essi attori patiti iure proprio per la perdita del rapporto parentale.
Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto Parte_1 di respingere le domande proposte nei suoi confronti. La causa, istruita in via documentale, è stata decisa con la sentenza 1754/23, che ha così stabilito in dispositivo: “condanna il convenuto
, responsabile del decesso de Parte_1 sig. in data 6/4/2013, alla Parte_2 corresponsione dei seguenti importi, a titolo di risarcimento del danno indicato in parte motiva: -
€ 316.310,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, a favore dell'attore sig.
[...]
in qualità di erede della signora _1 Per_1
- € 329.770,00, oltre a rivalutazione
[...] monetaria ed interessi al tasso legale, a favore del sig. in proprio. Condanna, altresì, _1 il convenuto , in persona del Parte_1
Ministro pro tempore, al pagamento, a favore dell'attore, delle spese di giudizio, liquidate in €
1.713,00 per esborsi e in € 20.701,80 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”.
Il Tribunale, dato atto del passaggio in giudicato della sentenza 18/11/2019 del Tribunale della
Spezia, a definizione del procedimento R.G. n.
56/2018, intercorso tra le stesse parti e relativa agli stessi fatti, che aveva affermato la responsabilità del in merito ai danni Parte_1 alla salute patiti dal de cuius, ha liquidato, a titolo di risarcimento del danno:
1) a favore del sig. quale erede _1 della sig.ra (moglie del sig. Persona_1
, € 316.310,00, pari a 94 Parte_2 punti, così calcolati: 16 punti per l'età della vittima primaria (61 anni); 18 punti per l'età della vittima secondaria (54 anni alla data del
6/4/2013); 16 punti per la convivenza (v. dichiarazioni delle testi e NE
; 14 punti per la sopravvivenza Testimone_2 di un congiunto (figlio); 30 punti per la qualità
e l'intensità della relazione affettiva.
2) a favore del medesimo in _1 proprio, € 329.770,00, pari a 98 punti, così calcolati: 16 punti per l'età della vittima primaria (61 anni); 22 punti per l'età della vittima secondaria (33 anni); 16 punti per la sopravvivenza di un congiunto (madre ); 30 punti per la qualità e l'intensità della relazione affettiva.
In particolare, il Tribunale ha così motivato:
[Relativamente al parametro relativo alla qualità e all'intensità della relazione affettiva, appaiono particolarmente significative – al fine della prova del profondo legame affettivo che esisteva con il sig. - le seguenti deposizioni Per_2 testimoniali: - : “mia RE e mio NE NA andavano in vacanza al mare in vari posti
… nel periodo estivo e durante l'inverno andavano
a sciare … mia RE ha assistito per due anni suo marito 24 ore a giorni … mio nipote _1 trascorreva sempre le vacanze estive ed invernali con i suoi genitori … durante la malattia del padre
è tornato a vivere con i suoi genitori … _1 _1 ha sempre accompagnato il padre in Ospedale per visite ricoveri e chemioterapia”; - Testimone_2
“… mia zia ha assistito suo marito fino al giorno del decesso costantemente … mio cugino _1 andava in vacanza con i suoi genitori sia in estate che d'inverno … durante la malattia del _1 padre è tornato a vivere con i genitori infatti suo padre aveva bisogno di cure costanti, lo accompagnava frequentemente a Pisa … mio zio aveva scelto di curarsi a Pisa e lo _1 accompagnava sempre”. Del resto, anche la teste ha confermato che l'attore, al Testimone_3 momento della malattia del genitore, era tornato a
Riccò del Golfo “per seguire le cure del padre;
la sua presenza era … indispensabile e lui voleva stare vicino a suo padre ed aiutare la mamma”].
In merito alla richiesta del di decurtare Parte_1 dal montante risarcitorio quanto già versato dall' il Tribunale ha evidenziato: “posto che CP_2 la presente controversia attiene esclusivamente al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure proprio dai congiunti del sig. Persona_2 pregiudizi che, per loro natura, esulano dagli obblighi indennitari del citato ente previdenziale.
E' noto infatti che quanto liquidato dall' CP_4 deve essere tenuto in considerazione in relazione alla quota di risarcimento spettante in sede civile per il danno biologico in senso stretto (nel caso di specie non richiesto dall'attore), non essendo ricomprese nelle somme dell'ente né la personalizzazione, né la quota di danno non patrimoniale ulteriore, compreso nel punto unico, diverso da quello biologico, né il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, attesa la diversità ontologica di quanto corrisposto sotto tale voce, né, a maggior ragione, il danno da perdita del rapporto parentale”.
2 Il giudizio di appello
Il ha impugnato la sentenza in esame ed Parte_1 ha chiesto che, in riforma della stessa, venissero ridotti gli importi riconosciuti a titolo risarcitorio. si è costituito in giudizio ed ha _1 chiesto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata;
in via subordinata, ha proposto appello incidentale, per l'ipotesi in cui si ritenesse che il Tribunale non avesse considerato, nell'attribuire il punteggio necessario per la liquidazione del danno, la convivenza tra il defunto ed Parte_2 _1
La causa, senza necessità di alcuna istruttoria, è stata presa in decisione in data 16 ottobre 2024, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo di appello, il ha Parte_1 lamentato la “Errata quantificazione degli importi riconosciuti dalla sentenza a titolo di risarcimento del danno. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Violazione degli artt. 1226 c.c. e
2056, 2059 c.c.”.
Il Tribunale, nel liquidare il risarcimento a favore di aveva commesso un errore di _1 calcolo. La sommatoria dei punti riconosciuti in favore di quest'ultimo, ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, era, infatti, pari a 84 e non 98, per cui erano dovuti euro 282.660,00 e non euro 329.770,00. Inoltre, pur aderendo allo schema proposto dalle tabelle milanesi del 2022, il Tribunale aveva riconosciuto all'appellato 16 punti per la sopravvivenza di un congiunto, pur essendo il massimo tabellare riconoscibile pari a 14 punti, senza alcuna motivazione sul punto. Ciò giustificava un'ulteriore decurtazione degli importi.
L'attribuzione di un punteggio massimo per l'intensità del rapporto non era poi giustificata, in quanto non risultava provato, nemmeno dalle dichiarazioni dei testi di controparte, che vi fosse una corrispondenza e/o una frequentazione quotidiana, o per lo meno abituale e costante tra i due, tant'è che viveva con la fidanzata a _1
Firenze e non era a tal fine sufficiente la circostanza riferita dai testimoni secondo cui trascorreva le vacanze insieme ai _1 genitori.
Inoltre, anche la liquidazione del danno a favore della moglie era risultata eccessiva, Persona_1 tenuto conto del fatto che, ai fini della determinazione dell'intensità del rapporto affettivo, considerata massima, l'unica circostanza posta a fondamento di tale liquidazione era quella secondo cui i coniugi trascorrevano le vacanze insieme. Il Tribunale, poi, erroneamente, non aveva dato alcun rilievo alla prematura scomparsa della sig.ra che Per_1 aveva vissuto solo 6 anni dopo la morte del coniuge.
Con il secondo motivo, il ha lamentato Parte_1 la “Violazione del principio della compensatio lucri cum damno. Sussistenza di una duplicazione risarcitoria. Violazione degli artt. 1226 c.c. e 2056
c.c.”.
Gli importi ricevuti dagli appellati dall' CP_2 avevano la medesima funzione e finalità compensativa del risarcimento liquidato. Di conseguenza, doveva procedersi al diffalco tra le diverse poste.
Con un unico motivo di appello incidentale,
[...] ha sostenuto che, ove si aderisse _1 all'interpretazione della sentenza dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui la convivenza tra padre e figlio, al momento del decesso del primo, era irrilevante ai fini del quantum risarcitorio, la sentenza sarebbe stata da riformare in parte qua, dal momento che trasferendosi dai genitori _1
e convivendo con loro, aveva vissuto direttamente e in prima persona tutto il decorso e l'aggravarsi della malattia e le atroci sofferenze del padre e poi la perdita e la mancanza.
4 la liquidazione del danno da lesione parentale
La morte di un prossimo congiunto è causa di sofferenza interiore e determina l'alterazione o la modificazione peggiorativa delle attività dinamico - relazionali precedentemente esplicate dall'attore.
Che ciò si sia verificato anche nella specie non è stato messo in dubbio.
Dal momento che il risarcimento deve ristorare le parti di una perdita incommensurabile, qual è la vita umana e le sue ripercussioni sulla sfera intima ed esistenziale dei congiunti, la cui intensità varia anche in relazione alle rispettive sensibilità e condizioni soggettive, l'unica liquidazione possibile è quella equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Al fine, però, di evitare che l'equità si traduca in arbitrio e per garantire una certa uniformità di trattamento di base e una certa prevedibilità delle decisioni, pur nella peculiarità di ciascuna vicenda, è stata riconosciuta la legittimità del ricorso alle tabelle a punti.
Queste tengono conto di una serie di parametri,
(età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti, qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta), già valorizzati dalla giurisprudenza, cui attribuiscono un determinato punteggio, poi tradotto nell'importo liquidato a titolo risarcitorio.
Le prime quattro circostanze hanno natura
“oggettiva” e sono “provabili” anche con documenti anagrafici e sono fissi, mentre la quinta circostanza è di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cc.dd. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cc.dd. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore). Quest'ultimo parametro è applicabile discrezionalmente, tra un minimo ed un massimo.
4.1 Il punteggio complessivo attribuito dal
Tribunale a _1
Parte appellante ha, in primo luogo, lamentato un errore di calcolo nella sentenza.
La somma dei punti indicati dal Tribunale a favore di dà 84, ma la sentenza, nel _1 determinare l'importo poi liquidato, ne ha conteggiati erroneamente 98 punti.
Secondo tale divergenza sarebbe _1 spiegabile in quanto, tra gli addendi, il Tribunale aveva conteggiato il punteggio di 16, pari, cioè, al punteggio attribuito dalle tabelle di Milano all'ipotesi di convivenza (e nella specie, si _1 era trasferito a vivere con il padre), per cui l'errore della sentenza sarebbe stato quello di non aver esplicitato tale circostanza.
L'errore materiale, per essere tale, presuppone un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento ed immediatamente percepibile dalla lettura del provvedimento (Cass. 3442/22).
Ciò si riscontra nell'errore denunciato dall'Avvocatura, ma non in quello elaborato da parte appellata.
Nella specie, la sentenza, nell'indicazione dei parametri rilevanti per la quantificazione del danno, non menziona affatto la convivenza padre figlio, né vi sono elementi esteriorizzati dai quali emerga che questa era l'intenzione del Giudice, come, invece, sostenuto da parte appellata.
Risulta, quindi, più convincente (e riscontrata oggettivamente) la tesi dell'Avvocatura dello Stato.
L'importo corretto da conteggiare è, quindi, 84, salvo le precisazioni che seguono.
Il punteggio complessivo per deve _1 essere, poi, ulteriormente ridotto di altri 2 punti, in quanto, come denunciato da parte appellante, il massimo attribuibile per l'ipotesi in cui vi sia la sopravvivenza di un congiunto è pari a 14 e non a
16, come, invece, indicato in sentenza, che non ha indicato quelle circostanze eccezionali che avrebbero giustificato un punteggio ultratabellare.
4.2 La qualità e l'intensità della relazione affettiva
Il Ministero ha, poi, lamentato che la liquidazione della voce “qualità e l'intensità della relazione affettiva”, l'unica, come detto, discrezionale, sarebbe eccessiva, in quanto liquidata nell'importo massimo (30 punti).
Anche tale motivo di appello è fondato.
Ai fini della modulazione dei punti discrezionalmente attribuibili, si deve avere riguardo, seguendo le indicazioni della relazione accompagnatoria delle tabelle milanesi, alle
“circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti
e delle conseguenziali valutazioni presuntive” e, cioè, all'età, alla convivenza, al numero di superstiti nell'ambito della famiglia nucleare. Da ciò, discende che tali circostanze devono essere valutate sia in quanto tali, sia ai fini dell'attribuzione dei punti collegati alla “qualità ed intensità della relazione affettiva”.
Inoltre, altri parametri assumono rilievo, tra i quali, quelli qui rilevanti sono: “frequentazioni / contatti (in presenza o telefonici o in internet); condivisione di vacanze; attività di assistenza sanitaria/domestica; agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria”.
Per liquidare il massimo, il Tribunale ha dato rilievo al fatto che, secondo quanto riferito dai testi, sia che Persona_1 Persona_3 andavano in vacanza con il de cuius.
Tuttavia, questa non è una circostanza rappresentativa di un rapporto affettivo particolarmente intenso, e non può, quindi, giustificare l'attribuzione del punteggio massimo, prevista, invece, per ipotesi in cui vi sia la
“condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, nonché la dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale” (relazione tabelle, pag. 6).
Al contempo, però, si deve considerare che madre e figlio furono presenti nel periodo di agonia di
( tornò a vivere con i Parte_2 _1 genitori) e provvidero alla sua assistenza morale e materiale nei momenti finali della sua vita. Ciò, se non giustifica una liquidazione massima, legittima una liquidazione medio alta, pari a 22 punti per entrambi i congiunti.
4.3 La morte prematura della sig.ra Per_1
La sig.ra visse, dopo la morte del marito, Per_1 solo 6 anni.
Si deve valutare se, di tale circostanza, si deve tener conto, ai fini della liquidazione del danno.
La risposta è affermativa.
Le tabelle di Milano prevedono punteggi decrescenti, in relazione all'aumentare dell'età della vittima secondaria.
La morte di un congiunto non esaurisce le sue conseguenze nell'immediatezza dell'evento dannoso, ma si ripercuote anche in seguito nella vita del superstite, sia in termini di sofferenza interiore che di privazione relazionale. Del resto, ciò che la morte della vittima primaria da nneggia
è il “rapporto” che il congiunto coltivava nei suoi confronti, e, cioè, una relazione personale attuale che era destinata a perpetuarsi per altro tempo, se non fosse intervenuto l'evento dannoso ad interromperla, così privando il danneggiato proprio della possibilità di proseguirla. Sicché la dimensione temporale è geneticamente insita nella struttura del danno parentale. Più si protrae la vita della vittima secondaria, più si protraggono le conseguenze nefaste dell'evento luttuoso.
In questi termini, si è espressa anche la Suprema
Corte: sul punto, si veda Cass. 12923/15, che, con riferimento al caso della moglie, mancata il giorno dopo il decesso del marito, causato da un errore medico, ha ritenuto congrua la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale in un importo ben inferiore rispetto a quello previsto dalle tabelle (euro 21.000,00).
Si veda, inoltre, la recentissima Cass. 26185 del 7 ottobre 2024, che ha cassato la sentenza di merito, che aveva “omesso di valorizzare la pur accertata breve durata della vita residua della vedova della vittima primaria”.
In tale sentenza si legge: “mentre per il danno dinamico/relazionale la durata della vita residua del danneggiato ha una incidenza tale per cui
l'entità delle conseguenze pregiudizievoli che occorre risarcire cresce in proporzione diretta alla durata della vita residua del danneggia to (perché fenomenicamente quelle conseguenze inevitabilmente si moltiplicano nell'esplicarsi delle attività della vita quotidiana), per il danno parentale, nella sua componente preminente di lutto e dolore interiore, la sofferenza da risarcire ha una dimensione atemporale che la fa avvertire nella sua massima intensità nel tempo immediatamente successivo all'evento e che col tempo è destinata, non certo a scomparire, ma a
«cambiare» e farsi compagna di vita;
il protrarsi più
o meno a lungo di tale sofferenza interiore non la fa crescere (così come si ripetono e si sommano le limitazioni funzionali conseguenti ai pregiudizi di carattere dinamico/relazionale) ma solo la fa vivere più a lungo, il che è certo elemento da apprezzare ai fini del calcolo, in aumen to, del risarcimento, ma in misura diversa e più limitata rispetto a quanto occorre fare per l'altro tipo di danno”.
Tale sentenza suggerisce, inoltre, per tener conto di tale circostanza, di ridurre, in via equitativa, il punteggio attribuito dall'età della vittima secondaria.
Alla luce di quanto precede, ai fini della liquidazione del danno a favore della sig.ra si attribuiscono i punti della fascia di età Per_1 da 71 ad 80 (quella che in via statistica più si avvicina ad una aspettativa di vita di 6 anni), pari a 12 punti, in luogo di quelli attribuiti dalla sentenza di primo grado.
5 la convivenza padre figlio
Il motivo di appello incidentale deve essere respinto.
La convivenza rilevante è quella stabile, non quella occasionale determinata dalla situazione contingente, perché solo la prima denota una comunanza di vita duratura, che è causa di una maggiore sofferenza, in considerazione dell'inevitabile mutamento dello stile di vita del superstite, che, in ogni momento del suo vivere quotidiano, vivrà nel rammarico della perdita subita. Solo nel caso di convivenza duratura, infatti, vi è uno sconvolgimento della quotidianità, che è data anche dalla frequentazione del congiunto.
Ne discende che correttamente il Tribunale non ha attribuito alcun rilievo a tale circostanza, considerata, peraltro, già ai fini dell'intensità del vincolo affettivo.
Complessivamente ed in conclusione, quindi, sono dovuti: ad in proprio euro 249.010,00 (74 _1 punti x 3.365) ad quale erede della madre euro _1
269.200 (80 punti x 3365). Il tutto oltre accessori indicati nella sentenza di primo grado.
6 la compensatio lucri cum damno
Quanto versato dall' al de cuius in vita o alla CP_2 vedova non può essere detratto dal risarcimento.
Infatti, la c.d. compensatio lucri cum damno (la quale non costituisce un istituto a sè, ma una regola empirica di corretta aestimatio del danno) non opera quando il vantaggio conseguito dalla vittima dopo il fatto illecito sia destinato a ristorare pregiudizi ulteriori e diversi da quello di cui ha chiesto il risarcimento, così come stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 12566/18).
Gli importi che il chiede di scorporare Parte_1 dal risarcimento non sono omogenei rispetto a quest'ultimo, in quanto costituiscono una forma di tutela previdenziale, che nulla ha a che vedere con il pregiudizio non patrimoniale ristorato nel presente giudizio.
In questi termini, si vedano, Cass. 24217/17 e la conforme Cass. 17092/12, secondo cui “In tema di sicurezza sul lavoro, le prestazioni del Fondo vittime dell'amianto di cui all'art.1, comma 241 e seguenti, della l. n. 244 del 2007, ai sensi del comma 242, si cumulano alle prestazioni diverse dovute in favore dei lavoratori secondo disposizioni generali o speciali, quali la rendita diretta o in favore dei superstiti dovuta dall' o il CP_2 risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro;
ne consegue che l'istituzione di un fondo dedicato non implica l'esclusione di alcuno degli altri diritti stabiliti dall'ordinamento per i soggetti destinatari della specifica misura di prevenzione e tutela contro l'esposizione all'amianto, né che possa opporsi alcuna compensazione o calcolo differenziale tra le prestazioni erogate dal predetto
e il diritto al risarcimento del danno CP_5 spettante alle stesse vittime”. (Cass. 24217/17).
Inoltre, Cass. 32362/21 afferma che
“La rendita ai superstiti, di cui al T.U. n. 1124 del
1965, art. 85, costituisce una prestazione economica che la legge pone a carico dell'ente previdenziale con finalità risarcitorie del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto, del quale i beneficiari sono titolari in base ad un proprio diritto, spettante esattamente per la loro qualità di assistiti”. Di conseguenza, “in caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, la rendita costituita dall' in CP_2 favore dei congiunti, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R.
n. 1124 del 1965, ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio di natura patrimoniale, sicchè il valore capitale di essa non può essere defalcato dal risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai medesimi soggetti” (Cass. 26647/19).
7 spese di lite
La soccombenza del giustifica la Parte_1 condanna di quest'ultimo a rifondere le spese di lite del giudizio di appello determinate secondo
Parametri medi.
Non viene, invece, modificata la liquidazione contenuta nella sentenza di primo grado, non essendo mutato lo scaglione di riferimento.
PQM
In parziale modifica della sentenza del Tribunale di Genova 1754/23, ridetermina gli importi dovuti da a in euro Parte_1 _1 249.010,00 jure proprio ed in euro 269.200,00 jure haereditatis, il tutto oltre accessori indicati nella sentenza di primo grado;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
Condanna il a rifondere ad Parte_1 le spese di lite del presente _1 giudizio, che liquida in euro 18.511,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Genova 22 ottobre 2024
Il Relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
in persona del Ministro Parte_1 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato
APPELLANTE
CONTRO
anche quale erede di _1 Per_1
difeso dall'avv. Francesca Santoro per
[...] procura allegata telematicamente
APPELLATE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello, contrariis reiectis, riformare l'impugnata decisione per i motivi sopra illustrati e, per
l'effetto, ridurre la condanna come meglio visto in parte motiva, anche previa detrazione dal montante di quanto riconosciuto a tito lo di benefici di qualsivoglia natura alla persona del ricorrente (sig. in proprio e in quanto erede della _1 sig.ra. , ovvero a quella del de cuius, Persona_1 per i fatti di cui in ricorso. In via istruttoria, ordinare ex art. 213 c.p.c. a di esibire in CP_2 giudizio ogni atto e documento inerente procedure che abbiano esitato nell'attribuzione di benefici di qualsivoglia natura alla persona del ricorrente (sig . in proprio e in quanto erede della _1 sig.ra. , ovvero a quella del de cuius, Persona_1 per i fatti di cui in ricorso. Con vittoria o compensazione, di spese, competenze e onorari relativi ai due gradi di giudizio”
PER PARTE APPELLATA: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, contrariis reiectis e previe tutte le provvidenze e declaratorie del caso: in tesi, per le ragioni tutte esposte, rigettare integralmente
l'appello proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza la sentenza n.
1754/2023 emessa dal Tribunale di Genova, seconda Sezione civile, G. Dott. La Mantia, pubblicata in data 19 luglio 2023; Ci si oppone all'istanza istruttoria formulata da parte appellante perché irrilevante per i motivi già esposti in atti. in subordine, accogliere il motivo di appello incidentale e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata, integrare la motivazione riconoscendo in favore del Sig.
[...] in proprio i 16 punti relativi alla voce _1
“convivenza” per € 53.840,00 con conseguente condanna del al pagamento in favore del Parte_1
Sig. in proprio della somma di € _1
53.840,00 (importo peraltro già ricompreso nella condanna di cui al dispositivo della sentenza gravata). In ogni caso, con condanna del
[...]
alla refusione delle spese di lite del Parte_1 doppio grado di giudizio”. Parole chiavi: mesotelioma-danno da perdita del rapporto parentale-compensatio lucri cum damno
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
A seguito della dichiarazione di incompetenza del
Tribunale della Spezia, sez. Lavoro,
[...]
e (deceduta il 18 ottobre _1 Persona_1
2019 in corso di causa ed alla quale è subentrato, quale erede lo stesso hanno _1 riassunto la causa, innanzi al Tribunale di Genova ed hanno sostenuto:
• di essere rispettivamente figlio e coniuge del defunto Parte_2
• che quest'ultimo aveva prestato la propria attività lavorativa presso l'Arsenale della
Marina Militare della Spezia, dal 3/5/1976 al 23/9/1996, con mansioni di coibentatore presso l'officina ed anche a Controparte_3 bordo di varie unità navali militari, con macchinari in funzione;
• che, durante l'attività Parte_2 lavorativa svolta, era stato esposto in modo intenso e protratto all'inalazione di amianto;
• che, a causa di ciò, gli era stato diagnosticato un mesotelioma pleurico maligno nel mese di giugno 2011, che l'aveva portato alla morte in data 6 giugno del 2013;
Gli attori hanno, quindi, chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni non Parte_1 patrimoniali da essi attori patiti iure proprio per la perdita del rapporto parentale.
Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto Parte_1 di respingere le domande proposte nei suoi confronti. La causa, istruita in via documentale, è stata decisa con la sentenza 1754/23, che ha così stabilito in dispositivo: “condanna il convenuto
, responsabile del decesso de Parte_1 sig. in data 6/4/2013, alla Parte_2 corresponsione dei seguenti importi, a titolo di risarcimento del danno indicato in parte motiva: -
€ 316.310,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, a favore dell'attore sig.
[...]
in qualità di erede della signora _1 Per_1
- € 329.770,00, oltre a rivalutazione
[...] monetaria ed interessi al tasso legale, a favore del sig. in proprio. Condanna, altresì, _1 il convenuto , in persona del Parte_1
Ministro pro tempore, al pagamento, a favore dell'attore, delle spese di giudizio, liquidate in €
1.713,00 per esborsi e in € 20.701,80 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”.
Il Tribunale, dato atto del passaggio in giudicato della sentenza 18/11/2019 del Tribunale della
Spezia, a definizione del procedimento R.G. n.
56/2018, intercorso tra le stesse parti e relativa agli stessi fatti, che aveva affermato la responsabilità del in merito ai danni Parte_1 alla salute patiti dal de cuius, ha liquidato, a titolo di risarcimento del danno:
1) a favore del sig. quale erede _1 della sig.ra (moglie del sig. Persona_1
, € 316.310,00, pari a 94 Parte_2 punti, così calcolati: 16 punti per l'età della vittima primaria (61 anni); 18 punti per l'età della vittima secondaria (54 anni alla data del
6/4/2013); 16 punti per la convivenza (v. dichiarazioni delle testi e NE
; 14 punti per la sopravvivenza Testimone_2 di un congiunto (figlio); 30 punti per la qualità
e l'intensità della relazione affettiva.
2) a favore del medesimo in _1 proprio, € 329.770,00, pari a 98 punti, così calcolati: 16 punti per l'età della vittima primaria (61 anni); 22 punti per l'età della vittima secondaria (33 anni); 16 punti per la sopravvivenza di un congiunto (madre ); 30 punti per la qualità e l'intensità della relazione affettiva.
In particolare, il Tribunale ha così motivato:
[Relativamente al parametro relativo alla qualità e all'intensità della relazione affettiva, appaiono particolarmente significative – al fine della prova del profondo legame affettivo che esisteva con il sig. - le seguenti deposizioni Per_2 testimoniali: - : “mia RE e mio NE NA andavano in vacanza al mare in vari posti
… nel periodo estivo e durante l'inverno andavano
a sciare … mia RE ha assistito per due anni suo marito 24 ore a giorni … mio nipote _1 trascorreva sempre le vacanze estive ed invernali con i suoi genitori … durante la malattia del padre
è tornato a vivere con i suoi genitori … _1 _1 ha sempre accompagnato il padre in Ospedale per visite ricoveri e chemioterapia”; - Testimone_2
“… mia zia ha assistito suo marito fino al giorno del decesso costantemente … mio cugino _1 andava in vacanza con i suoi genitori sia in estate che d'inverno … durante la malattia del _1 padre è tornato a vivere con i genitori infatti suo padre aveva bisogno di cure costanti, lo accompagnava frequentemente a Pisa … mio zio aveva scelto di curarsi a Pisa e lo _1 accompagnava sempre”. Del resto, anche la teste ha confermato che l'attore, al Testimone_3 momento della malattia del genitore, era tornato a
Riccò del Golfo “per seguire le cure del padre;
la sua presenza era … indispensabile e lui voleva stare vicino a suo padre ed aiutare la mamma”].
In merito alla richiesta del di decurtare Parte_1 dal montante risarcitorio quanto già versato dall' il Tribunale ha evidenziato: “posto che CP_2 la presente controversia attiene esclusivamente al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure proprio dai congiunti del sig. Persona_2 pregiudizi che, per loro natura, esulano dagli obblighi indennitari del citato ente previdenziale.
E' noto infatti che quanto liquidato dall' CP_4 deve essere tenuto in considerazione in relazione alla quota di risarcimento spettante in sede civile per il danno biologico in senso stretto (nel caso di specie non richiesto dall'attore), non essendo ricomprese nelle somme dell'ente né la personalizzazione, né la quota di danno non patrimoniale ulteriore, compreso nel punto unico, diverso da quello biologico, né il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, attesa la diversità ontologica di quanto corrisposto sotto tale voce, né, a maggior ragione, il danno da perdita del rapporto parentale”.
2 Il giudizio di appello
Il ha impugnato la sentenza in esame ed Parte_1 ha chiesto che, in riforma della stessa, venissero ridotti gli importi riconosciuti a titolo risarcitorio. si è costituito in giudizio ed ha _1 chiesto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata;
in via subordinata, ha proposto appello incidentale, per l'ipotesi in cui si ritenesse che il Tribunale non avesse considerato, nell'attribuire il punteggio necessario per la liquidazione del danno, la convivenza tra il defunto ed Parte_2 _1
La causa, senza necessità di alcuna istruttoria, è stata presa in decisione in data 16 ottobre 2024, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo di appello, il ha Parte_1 lamentato la “Errata quantificazione degli importi riconosciuti dalla sentenza a titolo di risarcimento del danno. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Violazione degli artt. 1226 c.c. e
2056, 2059 c.c.”.
Il Tribunale, nel liquidare il risarcimento a favore di aveva commesso un errore di _1 calcolo. La sommatoria dei punti riconosciuti in favore di quest'ultimo, ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, era, infatti, pari a 84 e non 98, per cui erano dovuti euro 282.660,00 e non euro 329.770,00. Inoltre, pur aderendo allo schema proposto dalle tabelle milanesi del 2022, il Tribunale aveva riconosciuto all'appellato 16 punti per la sopravvivenza di un congiunto, pur essendo il massimo tabellare riconoscibile pari a 14 punti, senza alcuna motivazione sul punto. Ciò giustificava un'ulteriore decurtazione degli importi.
L'attribuzione di un punteggio massimo per l'intensità del rapporto non era poi giustificata, in quanto non risultava provato, nemmeno dalle dichiarazioni dei testi di controparte, che vi fosse una corrispondenza e/o una frequentazione quotidiana, o per lo meno abituale e costante tra i due, tant'è che viveva con la fidanzata a _1
Firenze e non era a tal fine sufficiente la circostanza riferita dai testimoni secondo cui trascorreva le vacanze insieme ai _1 genitori.
Inoltre, anche la liquidazione del danno a favore della moglie era risultata eccessiva, Persona_1 tenuto conto del fatto che, ai fini della determinazione dell'intensità del rapporto affettivo, considerata massima, l'unica circostanza posta a fondamento di tale liquidazione era quella secondo cui i coniugi trascorrevano le vacanze insieme. Il Tribunale, poi, erroneamente, non aveva dato alcun rilievo alla prematura scomparsa della sig.ra che Per_1 aveva vissuto solo 6 anni dopo la morte del coniuge.
Con il secondo motivo, il ha lamentato Parte_1 la “Violazione del principio della compensatio lucri cum damno. Sussistenza di una duplicazione risarcitoria. Violazione degli artt. 1226 c.c. e 2056
c.c.”.
Gli importi ricevuti dagli appellati dall' CP_2 avevano la medesima funzione e finalità compensativa del risarcimento liquidato. Di conseguenza, doveva procedersi al diffalco tra le diverse poste.
Con un unico motivo di appello incidentale,
[...] ha sostenuto che, ove si aderisse _1 all'interpretazione della sentenza dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui la convivenza tra padre e figlio, al momento del decesso del primo, era irrilevante ai fini del quantum risarcitorio, la sentenza sarebbe stata da riformare in parte qua, dal momento che trasferendosi dai genitori _1
e convivendo con loro, aveva vissuto direttamente e in prima persona tutto il decorso e l'aggravarsi della malattia e le atroci sofferenze del padre e poi la perdita e la mancanza.
4 la liquidazione del danno da lesione parentale
La morte di un prossimo congiunto è causa di sofferenza interiore e determina l'alterazione o la modificazione peggiorativa delle attività dinamico - relazionali precedentemente esplicate dall'attore.
Che ciò si sia verificato anche nella specie non è stato messo in dubbio.
Dal momento che il risarcimento deve ristorare le parti di una perdita incommensurabile, qual è la vita umana e le sue ripercussioni sulla sfera intima ed esistenziale dei congiunti, la cui intensità varia anche in relazione alle rispettive sensibilità e condizioni soggettive, l'unica liquidazione possibile è quella equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Al fine, però, di evitare che l'equità si traduca in arbitrio e per garantire una certa uniformità di trattamento di base e una certa prevedibilità delle decisioni, pur nella peculiarità di ciascuna vicenda, è stata riconosciuta la legittimità del ricorso alle tabelle a punti.
Queste tengono conto di una serie di parametri,
(età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti, qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta), già valorizzati dalla giurisprudenza, cui attribuiscono un determinato punteggio, poi tradotto nell'importo liquidato a titolo risarcitorio.
Le prime quattro circostanze hanno natura
“oggettiva” e sono “provabili” anche con documenti anagrafici e sono fissi, mentre la quinta circostanza è di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cc.dd. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cc.dd. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore). Quest'ultimo parametro è applicabile discrezionalmente, tra un minimo ed un massimo.
4.1 Il punteggio complessivo attribuito dal
Tribunale a _1
Parte appellante ha, in primo luogo, lamentato un errore di calcolo nella sentenza.
La somma dei punti indicati dal Tribunale a favore di dà 84, ma la sentenza, nel _1 determinare l'importo poi liquidato, ne ha conteggiati erroneamente 98 punti.
Secondo tale divergenza sarebbe _1 spiegabile in quanto, tra gli addendi, il Tribunale aveva conteggiato il punteggio di 16, pari, cioè, al punteggio attribuito dalle tabelle di Milano all'ipotesi di convivenza (e nella specie, si _1 era trasferito a vivere con il padre), per cui l'errore della sentenza sarebbe stato quello di non aver esplicitato tale circostanza.
L'errore materiale, per essere tale, presuppone un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento ed immediatamente percepibile dalla lettura del provvedimento (Cass. 3442/22).
Ciò si riscontra nell'errore denunciato dall'Avvocatura, ma non in quello elaborato da parte appellata.
Nella specie, la sentenza, nell'indicazione dei parametri rilevanti per la quantificazione del danno, non menziona affatto la convivenza padre figlio, né vi sono elementi esteriorizzati dai quali emerga che questa era l'intenzione del Giudice, come, invece, sostenuto da parte appellata.
Risulta, quindi, più convincente (e riscontrata oggettivamente) la tesi dell'Avvocatura dello Stato.
L'importo corretto da conteggiare è, quindi, 84, salvo le precisazioni che seguono.
Il punteggio complessivo per deve _1 essere, poi, ulteriormente ridotto di altri 2 punti, in quanto, come denunciato da parte appellante, il massimo attribuibile per l'ipotesi in cui vi sia la sopravvivenza di un congiunto è pari a 14 e non a
16, come, invece, indicato in sentenza, che non ha indicato quelle circostanze eccezionali che avrebbero giustificato un punteggio ultratabellare.
4.2 La qualità e l'intensità della relazione affettiva
Il Ministero ha, poi, lamentato che la liquidazione della voce “qualità e l'intensità della relazione affettiva”, l'unica, come detto, discrezionale, sarebbe eccessiva, in quanto liquidata nell'importo massimo (30 punti).
Anche tale motivo di appello è fondato.
Ai fini della modulazione dei punti discrezionalmente attribuibili, si deve avere riguardo, seguendo le indicazioni della relazione accompagnatoria delle tabelle milanesi, alle
“circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti
e delle conseguenziali valutazioni presuntive” e, cioè, all'età, alla convivenza, al numero di superstiti nell'ambito della famiglia nucleare. Da ciò, discende che tali circostanze devono essere valutate sia in quanto tali, sia ai fini dell'attribuzione dei punti collegati alla “qualità ed intensità della relazione affettiva”.
Inoltre, altri parametri assumono rilievo, tra i quali, quelli qui rilevanti sono: “frequentazioni / contatti (in presenza o telefonici o in internet); condivisione di vacanze; attività di assistenza sanitaria/domestica; agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria”.
Per liquidare il massimo, il Tribunale ha dato rilievo al fatto che, secondo quanto riferito dai testi, sia che Persona_1 Persona_3 andavano in vacanza con il de cuius.
Tuttavia, questa non è una circostanza rappresentativa di un rapporto affettivo particolarmente intenso, e non può, quindi, giustificare l'attribuzione del punteggio massimo, prevista, invece, per ipotesi in cui vi sia la
“condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, nonché la dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale” (relazione tabelle, pag. 6).
Al contempo, però, si deve considerare che madre e figlio furono presenti nel periodo di agonia di
( tornò a vivere con i Parte_2 _1 genitori) e provvidero alla sua assistenza morale e materiale nei momenti finali della sua vita. Ciò, se non giustifica una liquidazione massima, legittima una liquidazione medio alta, pari a 22 punti per entrambi i congiunti.
4.3 La morte prematura della sig.ra Per_1
La sig.ra visse, dopo la morte del marito, Per_1 solo 6 anni.
Si deve valutare se, di tale circostanza, si deve tener conto, ai fini della liquidazione del danno.
La risposta è affermativa.
Le tabelle di Milano prevedono punteggi decrescenti, in relazione all'aumentare dell'età della vittima secondaria.
La morte di un congiunto non esaurisce le sue conseguenze nell'immediatezza dell'evento dannoso, ma si ripercuote anche in seguito nella vita del superstite, sia in termini di sofferenza interiore che di privazione relazionale. Del resto, ciò che la morte della vittima primaria da nneggia
è il “rapporto” che il congiunto coltivava nei suoi confronti, e, cioè, una relazione personale attuale che era destinata a perpetuarsi per altro tempo, se non fosse intervenuto l'evento dannoso ad interromperla, così privando il danneggiato proprio della possibilità di proseguirla. Sicché la dimensione temporale è geneticamente insita nella struttura del danno parentale. Più si protrae la vita della vittima secondaria, più si protraggono le conseguenze nefaste dell'evento luttuoso.
In questi termini, si è espressa anche la Suprema
Corte: sul punto, si veda Cass. 12923/15, che, con riferimento al caso della moglie, mancata il giorno dopo il decesso del marito, causato da un errore medico, ha ritenuto congrua la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale in un importo ben inferiore rispetto a quello previsto dalle tabelle (euro 21.000,00).
Si veda, inoltre, la recentissima Cass. 26185 del 7 ottobre 2024, che ha cassato la sentenza di merito, che aveva “omesso di valorizzare la pur accertata breve durata della vita residua della vedova della vittima primaria”.
In tale sentenza si legge: “mentre per il danno dinamico/relazionale la durata della vita residua del danneggiato ha una incidenza tale per cui
l'entità delle conseguenze pregiudizievoli che occorre risarcire cresce in proporzione diretta alla durata della vita residua del danneggia to (perché fenomenicamente quelle conseguenze inevitabilmente si moltiplicano nell'esplicarsi delle attività della vita quotidiana), per il danno parentale, nella sua componente preminente di lutto e dolore interiore, la sofferenza da risarcire ha una dimensione atemporale che la fa avvertire nella sua massima intensità nel tempo immediatamente successivo all'evento e che col tempo è destinata, non certo a scomparire, ma a
«cambiare» e farsi compagna di vita;
il protrarsi più
o meno a lungo di tale sofferenza interiore non la fa crescere (così come si ripetono e si sommano le limitazioni funzionali conseguenti ai pregiudizi di carattere dinamico/relazionale) ma solo la fa vivere più a lungo, il che è certo elemento da apprezzare ai fini del calcolo, in aumen to, del risarcimento, ma in misura diversa e più limitata rispetto a quanto occorre fare per l'altro tipo di danno”.
Tale sentenza suggerisce, inoltre, per tener conto di tale circostanza, di ridurre, in via equitativa, il punteggio attribuito dall'età della vittima secondaria.
Alla luce di quanto precede, ai fini della liquidazione del danno a favore della sig.ra si attribuiscono i punti della fascia di età Per_1 da 71 ad 80 (quella che in via statistica più si avvicina ad una aspettativa di vita di 6 anni), pari a 12 punti, in luogo di quelli attribuiti dalla sentenza di primo grado.
5 la convivenza padre figlio
Il motivo di appello incidentale deve essere respinto.
La convivenza rilevante è quella stabile, non quella occasionale determinata dalla situazione contingente, perché solo la prima denota una comunanza di vita duratura, che è causa di una maggiore sofferenza, in considerazione dell'inevitabile mutamento dello stile di vita del superstite, che, in ogni momento del suo vivere quotidiano, vivrà nel rammarico della perdita subita. Solo nel caso di convivenza duratura, infatti, vi è uno sconvolgimento della quotidianità, che è data anche dalla frequentazione del congiunto.
Ne discende che correttamente il Tribunale non ha attribuito alcun rilievo a tale circostanza, considerata, peraltro, già ai fini dell'intensità del vincolo affettivo.
Complessivamente ed in conclusione, quindi, sono dovuti: ad in proprio euro 249.010,00 (74 _1 punti x 3.365) ad quale erede della madre euro _1
269.200 (80 punti x 3365). Il tutto oltre accessori indicati nella sentenza di primo grado.
6 la compensatio lucri cum damno
Quanto versato dall' al de cuius in vita o alla CP_2 vedova non può essere detratto dal risarcimento.
Infatti, la c.d. compensatio lucri cum damno (la quale non costituisce un istituto a sè, ma una regola empirica di corretta aestimatio del danno) non opera quando il vantaggio conseguito dalla vittima dopo il fatto illecito sia destinato a ristorare pregiudizi ulteriori e diversi da quello di cui ha chiesto il risarcimento, così come stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 12566/18).
Gli importi che il chiede di scorporare Parte_1 dal risarcimento non sono omogenei rispetto a quest'ultimo, in quanto costituiscono una forma di tutela previdenziale, che nulla ha a che vedere con il pregiudizio non patrimoniale ristorato nel presente giudizio.
In questi termini, si vedano, Cass. 24217/17 e la conforme Cass. 17092/12, secondo cui “In tema di sicurezza sul lavoro, le prestazioni del Fondo vittime dell'amianto di cui all'art.1, comma 241 e seguenti, della l. n. 244 del 2007, ai sensi del comma 242, si cumulano alle prestazioni diverse dovute in favore dei lavoratori secondo disposizioni generali o speciali, quali la rendita diretta o in favore dei superstiti dovuta dall' o il CP_2 risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro;
ne consegue che l'istituzione di un fondo dedicato non implica l'esclusione di alcuno degli altri diritti stabiliti dall'ordinamento per i soggetti destinatari della specifica misura di prevenzione e tutela contro l'esposizione all'amianto, né che possa opporsi alcuna compensazione o calcolo differenziale tra le prestazioni erogate dal predetto
e il diritto al risarcimento del danno CP_5 spettante alle stesse vittime”. (Cass. 24217/17).
Inoltre, Cass. 32362/21 afferma che
“La rendita ai superstiti, di cui al T.U. n. 1124 del
1965, art. 85, costituisce una prestazione economica che la legge pone a carico dell'ente previdenziale con finalità risarcitorie del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto, del quale i beneficiari sono titolari in base ad un proprio diritto, spettante esattamente per la loro qualità di assistiti”. Di conseguenza, “in caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, la rendita costituita dall' in CP_2 favore dei congiunti, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R.
n. 1124 del 1965, ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio di natura patrimoniale, sicchè il valore capitale di essa non può essere defalcato dal risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai medesimi soggetti” (Cass. 26647/19).
7 spese di lite
La soccombenza del giustifica la Parte_1 condanna di quest'ultimo a rifondere le spese di lite del giudizio di appello determinate secondo
Parametri medi.
Non viene, invece, modificata la liquidazione contenuta nella sentenza di primo grado, non essendo mutato lo scaglione di riferimento.
PQM
In parziale modifica della sentenza del Tribunale di Genova 1754/23, ridetermina gli importi dovuti da a in euro Parte_1 _1 249.010,00 jure proprio ed in euro 269.200,00 jure haereditatis, il tutto oltre accessori indicati nella sentenza di primo grado;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
Condanna il a rifondere ad Parte_1 le spese di lite del presente _1 giudizio, che liquida in euro 18.511,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Genova 22 ottobre 2024
Il Relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno