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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 22/08/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1202/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1202/2024 promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
C.F._ (c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Luca Ciccarelli parte ricorrente e
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. CodiceFiscale_3
parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
in cui le parti hanno precisato le conclusioni parte ricorrente: come da folio depositato in uno con la propria nota del
15.7.2025; RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
e hanno avuto una convivenza more da cui è Parte_1 Controparte_1 nata , a [...] il [...]. Per_1
Con ricorso del 20.5.2024 la ha introdotto il presente giudizio per la Pt_1 regolamentazione dell'affido di –chiedendone l'affido a sé e, in via Per_1 subordinata ,l'affido condiviso- e per la disciplina dei doveri genitoriali del
[...] verso la figlia, allegando che la sua convivenza con il sarebbe CP CP terminata definitivamente il 1 gennaio 2024 quando essa lasciò la ex casa familiare -nonostante fosse inserita nel complesso della cascina di proprietà della famiglia di essa ricorrente, dopo avere trovato il in coma etilico CP qualche giorno prima;
che sarebbe riuscita a rientrare nell'ex casa familiare solo ad aprile 2024; che, una volta rientrata, trovò una dichiarazione lasciata dal
[...] che recitava “io sottoscritto chiede la rinuncia della CP Controparte_1 patria potestà e del cambio del cognome della qui presente ” Persona_2
(si veda la massiva al doc. 6 ricorrente); che da quel momento l'ex compagno sarebbe sostanzialmente sparito dalla vita di essa ricorrente e della figlia, dando notizie di sé solo saltuariamente tramite messaggi, non versando alcunché per il mantenimento di , facendo visita a solo quattro volte nel corso Per_1 Per_1
2024 -e comunque sempre su iniziativa di essa madre a far Parte_2 data dal 16.3.20241.
Perfezionatasi la notifica rinnovata, all'udienza del 14.3.2025 è stata dichiarata la contumacia del e sono stati adottati i provvedimenti provvisori del CP caso.
L'unica attività istruttoria che si è reso necessario svolgere è stata l'acquisizione di informazioni sulla condizione economica del tramite la Guardia di CP
Finanza.
Nella propria nota del 13.6.2025 la ricorrente avanzava per la prima volta richiesta al Tribunale per l'autorizzazione a togliere il cognome del a CP
. Per_1 All'udienza del 17.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione: parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe.
Va disposto l'affido cd supersclusivo e il collocamento di presso la Per_1
, per varie ragioni: Pt_1 perché deve ritenersi provato il dedotto disinteresse materiale e morale del
[...] verso : infatti, rimanendo contumace, il non ha CP Per_1 CP dimostrato, come era suo onere2, di stare adempiendo regolarmente ai propri doveri genitoriali di contribuire al mantenimento di e di farle visita, Per_1 per contrastare le allegazioni della in tal senso;
Pt_1 perché risulta che esso non stia collaborando con la nell'assunzione Pt_1 delle decisioni per;
la ha allegato di averlo cercato per avere il Per_1 Pt_1 suo consenso per potere dare avvio ad un percorso di logopedia a favore della bimba con il SSN, ma che esso si sarebbe rifiutato, implicando per essa madre di ricorrere ad un logopedista privato (cfr. il verbale della udienza del
14.3.2025); essendo che l'affido esclusivo cd standard implica la rintracciabilità
e la collaborazione dell'altro genitore per assumere quantomeno le decisioni di maggiore rilevanza per la prole, questo regime risulta impraticabile in caso di irreperibilità sostanziale dell'altro genitore o di mancanza di collaborazione, come il caso di specie;
perché ha reso la invero riprovevole dichiarazione di volere CP rinunciare alla patria potestà su e di non volere che la piccola porti il Per_1 proprio nome (come visto).
Alla luce di questi dati di fatto, ricordato che, nella scelta del regime della responsabilità genitoriale più opportuno, non vige il principio della domanda
(cfr., da ultimo, Cass. 25055/2017); ricordato, altresì, come l'affido cd superesclusivo sia riconosciuto come ammissibile dalla prevalente giurisprudenza di merito, sulla base del disposto dell'art. 337quater c. III cod. civ. (“salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”) e che questo Tribunale aderisce a tale orientamento giurisprudenziale, condividendone gli argomenti, va disposto il cd affido superesclusivo di alla stante la sua Per_1 Pt_1 idoneità genitoriale, rispetto alla quale non sono pervenute segnalazioni di criticità.
La potrà assumere in modo esclusivo sia le decisioni ordinarie sia le Pt_1 decisioni di maggior importanza (ad esempio: salute, educazione, istruzione, residenza abituale) concernenti al figlia.
Al padre resistente va comunque riconosciuto il diritto ed il dovere di vigilare sulle scelte fatte dalla madre, con possibilità di ricorrere al Giudice quando siano assunte decisioni che ritenga pregiudizievoli per la minore.
Quanto all'esercizio del diritto di visita del padre verso la figlia, va disposto che, qualora il padre decida di tornare a fare parte della vita di , gli Per_1 incontri avvengano per almeno 6 mesi alla presenza della madre, dato che è dal marzo 2024 che la minore non vede il padre e chiama già il nuovo marito della ricorrente (cfr. il verbale dell'udienza del 14.3.2025), qualora la Pt_1 non sarà disponibile ad accompagnare il riavvicinamento del padre a , il Per_1 potrà appoggiarsi ai Servizi Sociali della Comunità Sociale Cremasca, CP cui viene dato sin da ora incarico in tal senso, ma previa verifica della seria motivazione del in tal senso. CP
Quanto alla misura del mantenimento di a carico del - Per_1 CP considerato che la ricorrente ha dichiarato di percepire un'entrata di €
1500,00/€ 1600,00 al mese3 ma di non pagare alcun canone di affitto (cfr. il verbale dell'udienza del 14.3.2025) e che si deve ipotizzare che essa possa contare sul contributo economico del suo nuovo marito per le spese di casa;
considerato che
dalle indagini della Guardia di Finanza emerge che il CP stia lavorando, percependo un reddito medio netto mensile di € 1600,00 circa-,
l'assegno di mantenimento adeguato e sostenibile va stimato in per € 350,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, oltre contributo al pagamento del 50% delle spese straordinarie per , così come disciplinate dal Per_1
Protocollo AIAF – Tribunale di Cremona.
Stante l'affido cd superesclusivo di alla madre, sussistono i presupposti Per_1 ex art. 6 c. IV d.lgs. 230/2021 perché essa percepisca nell'interezza l'a.u. per la minore. Va rigettata la richiesta della di essere autorizzata a presentare Pt_1 domanda per togliere il cognome “ a . CP Per_1
Il punto 3.7. della motivazione di Cass. 8369/2025 invocato da parte ricorrente a sostegno di tale propria richiesta non è pertinente: va infatti ricordato che la pronuncia aveva ad oggetto la controversia fra due genitori in ordine al cognome da attribuire ad una minore, controversia ex art. 316 c. III cod. civ.; in forza del disposto dell'art. 316 c. III vigente e regolante la controversia giunta alla Suprema Corte, il Giudice definiva la controversia nel senso di attribuire ad uno dei genitori il potere di decidere;
in tal senso va inteso il passaggio al punto 3.7. della motivazione di dare l'autorizzazione ad un genitore;
del resto nel nostro ordinamento il potere di un genitore ad avviare azioni giudiziarie nell'interesse di un minore è potere che solo in alcuni casi va autorizzato dall'A.G., e comunque questa autorizzazione non va rilasciata dal
Tribunale “della Famiglia”, ma dal G.T., ex art. 320 c. III cod. civ.
A parte ogni valutazione nel merito di un certo carattere prematuro di questa istanza: per quanto il abbia rilasciato una riprovevole dichiarazione CP scritta in tal senso, ci sia augura che in futuro il padre riveda la propria posizione, stante il fatto che è solo da 1 anno e mezzo che è terminata la convivenza della famiglia, ciò che porterebbe a rivedere anche la presente statuizione di affido superesclusivo di alla madre. Per_1
Le spese di lite di parte ricorrente vanno dichiarate non ripetibili, in mancanza di una domanda per la loro rifusione.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione: dispone che la minore , nata a [...] il [...], sia Persona_2 collocata ed affidata alla madre la quale potrà assumere Parte_1 in modo esclusivo anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia;
al padre va riconosciuto il diritto ed il dovere di CP CP vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre, con possibilità di ricorrere al Giudice qualora ritenga siano assunte delle decisioni pregiudizievoli dell'interesse della minore;
dispone che, qualora il padre torni a volere essere partecipe alla vita della figlia, per almeno 6 mesi il diritto di visita si svolga alla presenza della madre;
qualora la madre non sia disponibile in tal senso, gli incontri avverranno in forma protetta, in incontri organizzati dai Servizi
Sociali; dispone che il padre contribuisca al mantenimento della figlia Per_1 versando alla madre la somma complessiva di € 350,00, entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT FOI, e contribuendo nella misura del 50 % alle spese straordinarie a favore delle stesse, così come disciplinate dal Protocollo A.I.A.F. Tribunale di
Cremona; dà atto che sussistono i presupposti ex art. 6 c. IV d.lgs. 230/2021 perché percepisca nell'interezza l'a.u. per la figlia Parte_1 Persona_2
[...] rigetta la richiesta della di essere autorizzata a presentare Pt_1 domanda per togliere il cognome “ ” a;
CP Per_1 dichiara le spese di lite di parte ricorrente non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 8.8.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente;
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. i verbali delle udienze del 25.11.2024 e del 5.12.2024; 2 In forza della SS.UU. 13533/2001 quanto agli obblighi economici;
in forza del principio di vicinanza della prova, quanto agli obblighi morali;
3 Per quanto tale dato non trovi corrispondenza nei Modelli Unico prodotti dalla ricorrente in uno con la sua nota del 15.7.2025;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1202/2024 promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
C.F._ (c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Luca Ciccarelli parte ricorrente e
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. CodiceFiscale_3
parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
in cui le parti hanno precisato le conclusioni parte ricorrente: come da folio depositato in uno con la propria nota del
15.7.2025; RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
e hanno avuto una convivenza more da cui è Parte_1 Controparte_1 nata , a [...] il [...]. Per_1
Con ricorso del 20.5.2024 la ha introdotto il presente giudizio per la Pt_1 regolamentazione dell'affido di –chiedendone l'affido a sé e, in via Per_1 subordinata ,l'affido condiviso- e per la disciplina dei doveri genitoriali del
[...] verso la figlia, allegando che la sua convivenza con il sarebbe CP CP terminata definitivamente il 1 gennaio 2024 quando essa lasciò la ex casa familiare -nonostante fosse inserita nel complesso della cascina di proprietà della famiglia di essa ricorrente, dopo avere trovato il in coma etilico CP qualche giorno prima;
che sarebbe riuscita a rientrare nell'ex casa familiare solo ad aprile 2024; che, una volta rientrata, trovò una dichiarazione lasciata dal
[...] che recitava “io sottoscritto chiede la rinuncia della CP Controparte_1 patria potestà e del cambio del cognome della qui presente ” Persona_2
(si veda la massiva al doc. 6 ricorrente); che da quel momento l'ex compagno sarebbe sostanzialmente sparito dalla vita di essa ricorrente e della figlia, dando notizie di sé solo saltuariamente tramite messaggi, non versando alcunché per il mantenimento di , facendo visita a solo quattro volte nel corso Per_1 Per_1
2024 -e comunque sempre su iniziativa di essa madre a far Parte_2 data dal 16.3.20241.
Perfezionatasi la notifica rinnovata, all'udienza del 14.3.2025 è stata dichiarata la contumacia del e sono stati adottati i provvedimenti provvisori del CP caso.
L'unica attività istruttoria che si è reso necessario svolgere è stata l'acquisizione di informazioni sulla condizione economica del tramite la Guardia di CP
Finanza.
Nella propria nota del 13.6.2025 la ricorrente avanzava per la prima volta richiesta al Tribunale per l'autorizzazione a togliere il cognome del a CP
. Per_1 All'udienza del 17.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione: parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe.
Va disposto l'affido cd supersclusivo e il collocamento di presso la Per_1
, per varie ragioni: Pt_1 perché deve ritenersi provato il dedotto disinteresse materiale e morale del
[...] verso : infatti, rimanendo contumace, il non ha CP Per_1 CP dimostrato, come era suo onere2, di stare adempiendo regolarmente ai propri doveri genitoriali di contribuire al mantenimento di e di farle visita, Per_1 per contrastare le allegazioni della in tal senso;
Pt_1 perché risulta che esso non stia collaborando con la nell'assunzione Pt_1 delle decisioni per;
la ha allegato di averlo cercato per avere il Per_1 Pt_1 suo consenso per potere dare avvio ad un percorso di logopedia a favore della bimba con il SSN, ma che esso si sarebbe rifiutato, implicando per essa madre di ricorrere ad un logopedista privato (cfr. il verbale della udienza del
14.3.2025); essendo che l'affido esclusivo cd standard implica la rintracciabilità
e la collaborazione dell'altro genitore per assumere quantomeno le decisioni di maggiore rilevanza per la prole, questo regime risulta impraticabile in caso di irreperibilità sostanziale dell'altro genitore o di mancanza di collaborazione, come il caso di specie;
perché ha reso la invero riprovevole dichiarazione di volere CP rinunciare alla patria potestà su e di non volere che la piccola porti il Per_1 proprio nome (come visto).
Alla luce di questi dati di fatto, ricordato che, nella scelta del regime della responsabilità genitoriale più opportuno, non vige il principio della domanda
(cfr., da ultimo, Cass. 25055/2017); ricordato, altresì, come l'affido cd superesclusivo sia riconosciuto come ammissibile dalla prevalente giurisprudenza di merito, sulla base del disposto dell'art. 337quater c. III cod. civ. (“salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”) e che questo Tribunale aderisce a tale orientamento giurisprudenziale, condividendone gli argomenti, va disposto il cd affido superesclusivo di alla stante la sua Per_1 Pt_1 idoneità genitoriale, rispetto alla quale non sono pervenute segnalazioni di criticità.
La potrà assumere in modo esclusivo sia le decisioni ordinarie sia le Pt_1 decisioni di maggior importanza (ad esempio: salute, educazione, istruzione, residenza abituale) concernenti al figlia.
Al padre resistente va comunque riconosciuto il diritto ed il dovere di vigilare sulle scelte fatte dalla madre, con possibilità di ricorrere al Giudice quando siano assunte decisioni che ritenga pregiudizievoli per la minore.
Quanto all'esercizio del diritto di visita del padre verso la figlia, va disposto che, qualora il padre decida di tornare a fare parte della vita di , gli Per_1 incontri avvengano per almeno 6 mesi alla presenza della madre, dato che è dal marzo 2024 che la minore non vede il padre e chiama già il nuovo marito della ricorrente (cfr. il verbale dell'udienza del 14.3.2025), qualora la Pt_1 non sarà disponibile ad accompagnare il riavvicinamento del padre a , il Per_1 potrà appoggiarsi ai Servizi Sociali della Comunità Sociale Cremasca, CP cui viene dato sin da ora incarico in tal senso, ma previa verifica della seria motivazione del in tal senso. CP
Quanto alla misura del mantenimento di a carico del - Per_1 CP considerato che la ricorrente ha dichiarato di percepire un'entrata di €
1500,00/€ 1600,00 al mese3 ma di non pagare alcun canone di affitto (cfr. il verbale dell'udienza del 14.3.2025) e che si deve ipotizzare che essa possa contare sul contributo economico del suo nuovo marito per le spese di casa;
considerato che
dalle indagini della Guardia di Finanza emerge che il CP stia lavorando, percependo un reddito medio netto mensile di € 1600,00 circa-,
l'assegno di mantenimento adeguato e sostenibile va stimato in per € 350,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, oltre contributo al pagamento del 50% delle spese straordinarie per , così come disciplinate dal Per_1
Protocollo AIAF – Tribunale di Cremona.
Stante l'affido cd superesclusivo di alla madre, sussistono i presupposti Per_1 ex art. 6 c. IV d.lgs. 230/2021 perché essa percepisca nell'interezza l'a.u. per la minore. Va rigettata la richiesta della di essere autorizzata a presentare Pt_1 domanda per togliere il cognome “ a . CP Per_1
Il punto 3.7. della motivazione di Cass. 8369/2025 invocato da parte ricorrente a sostegno di tale propria richiesta non è pertinente: va infatti ricordato che la pronuncia aveva ad oggetto la controversia fra due genitori in ordine al cognome da attribuire ad una minore, controversia ex art. 316 c. III cod. civ.; in forza del disposto dell'art. 316 c. III vigente e regolante la controversia giunta alla Suprema Corte, il Giudice definiva la controversia nel senso di attribuire ad uno dei genitori il potere di decidere;
in tal senso va inteso il passaggio al punto 3.7. della motivazione di dare l'autorizzazione ad un genitore;
del resto nel nostro ordinamento il potere di un genitore ad avviare azioni giudiziarie nell'interesse di un minore è potere che solo in alcuni casi va autorizzato dall'A.G., e comunque questa autorizzazione non va rilasciata dal
Tribunale “della Famiglia”, ma dal G.T., ex art. 320 c. III cod. civ.
A parte ogni valutazione nel merito di un certo carattere prematuro di questa istanza: per quanto il abbia rilasciato una riprovevole dichiarazione CP scritta in tal senso, ci sia augura che in futuro il padre riveda la propria posizione, stante il fatto che è solo da 1 anno e mezzo che è terminata la convivenza della famiglia, ciò che porterebbe a rivedere anche la presente statuizione di affido superesclusivo di alla madre. Per_1
Le spese di lite di parte ricorrente vanno dichiarate non ripetibili, in mancanza di una domanda per la loro rifusione.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione: dispone che la minore , nata a [...] il [...], sia Persona_2 collocata ed affidata alla madre la quale potrà assumere Parte_1 in modo esclusivo anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia;
al padre va riconosciuto il diritto ed il dovere di CP CP vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre, con possibilità di ricorrere al Giudice qualora ritenga siano assunte delle decisioni pregiudizievoli dell'interesse della minore;
dispone che, qualora il padre torni a volere essere partecipe alla vita della figlia, per almeno 6 mesi il diritto di visita si svolga alla presenza della madre;
qualora la madre non sia disponibile in tal senso, gli incontri avverranno in forma protetta, in incontri organizzati dai Servizi
Sociali; dispone che il padre contribuisca al mantenimento della figlia Per_1 versando alla madre la somma complessiva di € 350,00, entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT FOI, e contribuendo nella misura del 50 % alle spese straordinarie a favore delle stesse, così come disciplinate dal Protocollo A.I.A.F. Tribunale di
Cremona; dà atto che sussistono i presupposti ex art. 6 c. IV d.lgs. 230/2021 perché percepisca nell'interezza l'a.u. per la figlia Parte_1 Persona_2
[...] rigetta la richiesta della di essere autorizzata a presentare Pt_1 domanda per togliere il cognome “ ” a;
CP Per_1 dichiara le spese di lite di parte ricorrente non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 8.8.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente;
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. i verbali delle udienze del 25.11.2024 e del 5.12.2024; 2 In forza della SS.UU. 13533/2001 quanto agli obblighi economici;
in forza del principio di vicinanza della prova, quanto agli obblighi morali;
3 Per quanto tale dato non trovi corrispondenza nei Modelli Unico prodotti dalla ricorrente in uno con la sua nota del 15.7.2025;