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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 12/01/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 143/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
SC MARIANO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7351/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170013333355001 SANZ RENDITA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170014949535000 SANZ RENDITA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso
- la cartella di pagamento n. 29320170013333355001,
- avente ad oggetto sanzioni amministrative determinate a seguito di attribuzione di rendita
- per un importo complessivo di € 1.835,16 e sotteso avviso di accertamento, mai notificato,
- la cartella di pagamento n. 29320170014949535,
- avente ad oggetto sanzioni amministrative determinate a seguito di attribuzione di rendita
- per un importo complessivo di € 615,64 e sotteso avviso di accertamento, mai notificato, entrambe notificate in data 11/05/2023
deducendo:
- Omessa notificazione dell'atto presupposto (avviso di accertamento);
- difetto di motivazione e violazione dell'art. 7, L. 241\1990;
- insussistenza del debito tributario;
- erroneità dell'importo richiesto;
- prescrizione e decadenza.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Catania, deducendo:
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 d.lgs. 546\1992;
- l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante quanto segue.
Con il reclamo inoltrato, il soggetto in epigrafe ricorre avverso le cartelle esattoriali come indicate, ciascuna reca importi dovuti per sanzioni oneri e tributi, inerenti attribuzione di rendita presunta assegnata dall'Ufficio, ad unità immobiliari al tempo non censite al Catasto dei Fabbricati, quale obbligo normativo, insistenti al catasto terreni.
Sulle citate particella di terreno è stata rilevata la presenza di fabbricati non dichiarati in catasto e, sulla base delle disposizioni dell'art. 19, commi 8 e 10, del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L.
n. 122/2010, l'Agenzia ha attribuito a tali fabbricati una rendita presunta, assegnando loro gli identificativi di Catasto edilizio Urbano.
Gli accertamenti rendita presunta con addebito di oneri, tributi e sanzioni sono stati resi in notifica presso gli Albi Pretorio comunali con termini di pubblicazione indicati nelle rispettive visure catastali storiche, si richiamano per immediatezza di lettura le uu.ii. al catasto terreni con relativo prot. di accertamento.
Il reclamante oppone le cartelle adducendo: la nullità per difetto di motivazione, mancata notifica degli avvisi di accertamento, Illegittima e falsa applicazione dell'art. 31 R.D. n. 652/1939; Decadenza dal termine per la notifica delle cartelle di pagamento. Intervenuta prescrizione ex art. 20 D. Lgs. 472/1997.
Orbene, ADER eccepisce di avere correttamente notificato le cartella di pagamento n.
29320170013333355001 a mezzo A/R n. 210019676458 consegnata in data 02/03/2017, e la cartella di pagamento n. 29320170014949535000 a mezzo A/R n. 210017746755 (v. all. 2 e 3) spedita in data
10/08/2017 si evince dagli atti allegati, ADER ha successivamente rinnovato l'invito a pagare per entrambe le cartelle in data 11/05/2023.
Di contro, risulta quanto fondatamente eccepito dal ricorrente, con memoria successiva, quanto alle circostanze che: “la richiesta di pagamento fa riferimento all'anno 2011 e la presunta notifica degli avvisi di accertamento asseritamente richiamati è avvenuta nell'anno 2012, mentre la notifica delle cartelle di pagamento impugnate, è avvenuta solo in data 11/05/2023, e dunque dopo lo spirare del termine di prescrizione, è oltremodo evidente l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale del credito asseritamente vantato. Del tutto irrilevante e destituita di fondamento appare la difesa dell'Ufficio laddove afferma che “ADER ha correttamente notificato le cartella di pagamento n. 29320170013333355001 a mezzo A/R n. 210019676458 consegnata in data 02/03/2017, e la cartella di pagamento n.
29320170014949535000 a mezzo A/R n. 210017746755 (v. all. 2 e 3) spedita in data 10/08/2017 si evince dagli atti allegati, ADER ha successivamente rinnovato l'invito a pagare per entrambe le cartelle in data 11/05/2023”. La produzione di parte avversa si appalesa infatti certamente inconsistente. Si osserva che, posta la singolarità di quanto riferito dall'Ufficio laddove afferma che “ADER ha successivamente rinnovato l'invito a pagare per entrambe le cartelle in data 11/05/2023”, dai detti referti emerge quanto segue: 1) al momento della asserita notifica delle cartelle di pagamento le somme relative all'anno 2011 erano già prescritte;
2) le notifiche allegate non riportano gli atti notificati asseritamente richiamati;
3) la cartella di pagamento n. 29320170013333355001 sarebbe stata notificata nelle mani del portiere in assenza della prescritta raccomandata informativa;
4) in ogni caso anche a voler ritenere regolari le notifiche suddette è comunque intervenuta la prescrizione quinquennale successiva (le notifiche allegate recano le date del 02/03/2017 e del 10/08/2017 mentre le cartelle impugnate sono state notificate in data 11/05/2023)”.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, Sez. XV, definitivamente pronunciando in composizione monocratica sul ricorso, come in epigrafe proposto,
· accoglie il ricorso
· condanna la resistente AdE al rimborso delle spese di lite che liquida in favore del ricorrente in euro
500, 00, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della XV sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, 1.12.2025.
Il Giudice monocratico
MA AC
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
SC MARIANO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7351/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170013333355001 SANZ RENDITA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170014949535000 SANZ RENDITA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso
- la cartella di pagamento n. 29320170013333355001,
- avente ad oggetto sanzioni amministrative determinate a seguito di attribuzione di rendita
- per un importo complessivo di € 1.835,16 e sotteso avviso di accertamento, mai notificato,
- la cartella di pagamento n. 29320170014949535,
- avente ad oggetto sanzioni amministrative determinate a seguito di attribuzione di rendita
- per un importo complessivo di € 615,64 e sotteso avviso di accertamento, mai notificato, entrambe notificate in data 11/05/2023
deducendo:
- Omessa notificazione dell'atto presupposto (avviso di accertamento);
- difetto di motivazione e violazione dell'art. 7, L. 241\1990;
- insussistenza del debito tributario;
- erroneità dell'importo richiesto;
- prescrizione e decadenza.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Catania, deducendo:
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 d.lgs. 546\1992;
- l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante quanto segue.
Con il reclamo inoltrato, il soggetto in epigrafe ricorre avverso le cartelle esattoriali come indicate, ciascuna reca importi dovuti per sanzioni oneri e tributi, inerenti attribuzione di rendita presunta assegnata dall'Ufficio, ad unità immobiliari al tempo non censite al Catasto dei Fabbricati, quale obbligo normativo, insistenti al catasto terreni.
Sulle citate particella di terreno è stata rilevata la presenza di fabbricati non dichiarati in catasto e, sulla base delle disposizioni dell'art. 19, commi 8 e 10, del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L.
n. 122/2010, l'Agenzia ha attribuito a tali fabbricati una rendita presunta, assegnando loro gli identificativi di Catasto edilizio Urbano.
Gli accertamenti rendita presunta con addebito di oneri, tributi e sanzioni sono stati resi in notifica presso gli Albi Pretorio comunali con termini di pubblicazione indicati nelle rispettive visure catastali storiche, si richiamano per immediatezza di lettura le uu.ii. al catasto terreni con relativo prot. di accertamento.
Il reclamante oppone le cartelle adducendo: la nullità per difetto di motivazione, mancata notifica degli avvisi di accertamento, Illegittima e falsa applicazione dell'art. 31 R.D. n. 652/1939; Decadenza dal termine per la notifica delle cartelle di pagamento. Intervenuta prescrizione ex art. 20 D. Lgs. 472/1997.
Orbene, ADER eccepisce di avere correttamente notificato le cartella di pagamento n.
29320170013333355001 a mezzo A/R n. 210019676458 consegnata in data 02/03/2017, e la cartella di pagamento n. 29320170014949535000 a mezzo A/R n. 210017746755 (v. all. 2 e 3) spedita in data
10/08/2017 si evince dagli atti allegati, ADER ha successivamente rinnovato l'invito a pagare per entrambe le cartelle in data 11/05/2023.
Di contro, risulta quanto fondatamente eccepito dal ricorrente, con memoria successiva, quanto alle circostanze che: “la richiesta di pagamento fa riferimento all'anno 2011 e la presunta notifica degli avvisi di accertamento asseritamente richiamati è avvenuta nell'anno 2012, mentre la notifica delle cartelle di pagamento impugnate, è avvenuta solo in data 11/05/2023, e dunque dopo lo spirare del termine di prescrizione, è oltremodo evidente l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale del credito asseritamente vantato. Del tutto irrilevante e destituita di fondamento appare la difesa dell'Ufficio laddove afferma che “ADER ha correttamente notificato le cartella di pagamento n. 29320170013333355001 a mezzo A/R n. 210019676458 consegnata in data 02/03/2017, e la cartella di pagamento n.
29320170014949535000 a mezzo A/R n. 210017746755 (v. all. 2 e 3) spedita in data 10/08/2017 si evince dagli atti allegati, ADER ha successivamente rinnovato l'invito a pagare per entrambe le cartelle in data 11/05/2023”. La produzione di parte avversa si appalesa infatti certamente inconsistente. Si osserva che, posta la singolarità di quanto riferito dall'Ufficio laddove afferma che “ADER ha successivamente rinnovato l'invito a pagare per entrambe le cartelle in data 11/05/2023”, dai detti referti emerge quanto segue: 1) al momento della asserita notifica delle cartelle di pagamento le somme relative all'anno 2011 erano già prescritte;
2) le notifiche allegate non riportano gli atti notificati asseritamente richiamati;
3) la cartella di pagamento n. 29320170013333355001 sarebbe stata notificata nelle mani del portiere in assenza della prescritta raccomandata informativa;
4) in ogni caso anche a voler ritenere regolari le notifiche suddette è comunque intervenuta la prescrizione quinquennale successiva (le notifiche allegate recano le date del 02/03/2017 e del 10/08/2017 mentre le cartelle impugnate sono state notificate in data 11/05/2023)”.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, Sez. XV, definitivamente pronunciando in composizione monocratica sul ricorso, come in epigrafe proposto,
· accoglie il ricorso
· condanna la resistente AdE al rimborso delle spese di lite che liquida in favore del ricorrente in euro
500, 00, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della XV sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, 1.12.2025.
Il Giudice monocratico
MA AC