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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/12/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3139/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Floriana
Consolante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3139 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies comma III cpc all'udienza del 15 settembre 2025 ed avente ad OGGETTO: impugnazione di delibera assembleare, vertente
TRA
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi come da procura in atti dagli avv.ti Stefano C.F._2
AD e IO SI;
RICORRENTI
E
(C.F. ) in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Leopoldo Papa;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: All'udienza del 15 settembre 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale depositato agli atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, i ricorrenti e hanno convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “previa Controparte_1
1 sospensione inaudita altera parte della delibera assembleare, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, voglia dichiarare l'invalidità, nullità e/o annullabilità della deliberazione dell'8 maggio
2023 assunta dall'Assemblea del , sito in Benevento alla Via R. CP_1 Controparte_1
Delcogliano n.8/10 di approvazione dei bilanci con rendiconto consuntivo anni 2018- 2019-2020-
2021-2022 e degli esercizi straordinari, e per l'effetto condannare il condominio al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
I ricorrenti predetti, premesso di essere proprietari di unità immobiliari nel Controparte_1 sito in Benevento alla Via R. Delcogliano n. 8/10, adducevano che con avviso del 27.4.23
[...]
l'amministratore del condominio avv. aveva convocato l'assemblea, Controparte_2 rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, per il giorno 7.5.23 e 8.5.23 presso lo studio dell'amministratore p.t., in Benevento alla Via dei Longobardi n. 9; che l'ordine del giorno comprendeva i seguenti punti:
1. Bilancio con rendiconto consuntivo 2018 con riparto: discussioni
e deliberazioni;
2. Bilancio con rendiconto consuntivo 2019 con riparto: discussioni e deliberazioni;
3. Bilancio con rendiconto consuntivo 2020 con riparto: discussioni e deliberazioni;
4. Bilancio con rendiconto consuntivo 2021 con riparto: discussioni e deliberazioni;
5. Bilancio con rendiconto consuntivo 2022 con riparto: discussioni e deliberazioni;
6. Esercizi straordinari: discussione e deliberazioni;
7. Atto di citazione pervenuto da : discussione Parte_3
e deliberazioni;
8. Dimissioni amministratore. Nomina nuovo amministratore: discussione e deliberazione;
che l'amministratore di condominio, stante la mancata partecipazione dei ricorrenti all'assemblea dell'8.5.23, procedeva in data 14.6.23, a seguito di richiesta dei ricorrenti, alla comunicazione di copia del verbale e che dall'esame del verbale emergevano profili di invalidità della suddetta delibera.
Più precisamente, i ricorrenti si dolevano, quanto ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'ordine del giorno:
1) della violazione degli artt. 1130 e 1130 bis c.c. in tema di presentazione ed approvazione del bilancio degli anni 2018-2022, per le seguenti ragioni: a) all'avviso di convocazione non era stata allegata la documentazione di cui all'art. 1130 bis c.c., e cioè il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica, documentazione finalizzata a rendere la discussione e la partecipazione all'assemblea consapevole in vista dell'approvazione del rendiconto condominiale;
b) i bilanci erano stati deliberati ed approvati cumulativamente, in violazione della regola della redazione e dell'approvazione annuale del rendiconto condominiale prevista dall'art. 1130 n. 10)
c.c. e dall'art. 1135 comma I n. 3) c.c.; c) irregolarità nelle singole voci del bilancio e del conseguente stato patrimoniale del dovute ad omissioni di singole voci di spesa non CP_1 risultanti tra gli esercizi ordinari e straordinari (mancata indicazione nel bilancio 2018 del saldo di
2 cassa di Euro 3.480,00, somma versata in contanti da alcuni condomini durante l'anno di riferimento;
erronea indicazione del saldo di cassa dell'anno 2022, che risulterebbe erroneamente pari a 0; mancata indicazione nelle voci di bilancio degli anni di competenza della spesa di Euro
780,70, di cui è stata emessa fattura n. 7 del 28.05.2019 per i lavori eseguiti dalla ditta “Opera srl”, della spesa di Euro 1.068,80, di cui è stata emessa fattura n. 1 del 04.03.2021, concernente il CP_ compenso per l'attività eseguita dall'ing. (spese tra l'altro non preventivamente autorizzate dall'assemblea in violazione dell'art. 1135 n. 4) e della somma addebitata ai condomini di Euro
6.180,00 di cui è creditrice la ditta IU AN per il noleggio struttura di sostegno;
pagamento delle spese del procedimento di ingiunzione (d.i. n. 1000/22 del 5.10.22) emesso nei confronti dell'amministratore p.t. con l'utilizzo del conto corrente condominiale e non di quello personale.
2) dell'inosservanza dell'art. 47 del regolamento del condominio nella parte in cui prevede che ai fini della costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni, che “delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore, che verrà firmato dal presidente, dal segretario e da almeno due condomini”.
A sostegno della doglianza n.1) lett. a), i ricorrenti precisavano che prima dell'assemblea indetta rispettivamente in prima e seconda convocazione per il 7.5.23 e per l'8.5.23 avevano richiesto all'amministratore di condominio, a mezzo pec del 6.5.23, l'inoltro della documentazione a supporto del rendiconto condominiale e che non avevano avuto risposta dall'amministratore.
Successivamente all'assemblea, i ricorrenti depositavano istanza di mediazione presso l'organismo di mediazione dell'ordine degli avvocati di Benevento il quale fissava, quale primo incontro, la data del 8.9.23. Tale incontro si concludeva con verbale negativo stante la mancata adesione da parte del condominio a partecipare all'incontro conciliativo.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il in Controparte_1 persona dell'amministratore condominiale p.t., il quale eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda sull'assunto che la procedura di mediazione si era svolta senza la partecipazione personale dei ricorrenti e in assenza di apposita procura speciale al procuratore presente all'incontro dell'8.9.23.
Nel merito, quanto al punto n. 1) lett. a) eccepiva l'infondatezza delle avverse doglianze, non prevedendo la legge l'obbligo dell'amministratore di allegare all'avviso di convocazione dell'assemblea anche la documentazione di cui all'art. 1130 bis c.c., ben potendo i condomini prendere visione ed estrarre copia di suddetta documentazione presso la sede dell'amministratore, in conformità a quanto precisato nell'avviso di convocazione.
3 Quanto al punto n. 1) lett. b), il resistente sosteneva la legittimità della delibera, non trattandosi di approvazione cumulativa di più rendiconti condominiali, ma di singole approvazioni per ciascuna annualità.
Quanto al punto n. 1) lett. c), il eccepiva l'infondatezza delle contestazioni in ordine CP_1 alla tenuta dei bilanci, depositando anche documentazione contabile a supporto della correttezza dell'operato dell'amministratore p.t.
All'esito della prima udienza del 5.2.24, il Giudice, ritenuta non avverata la condizione di procedibilità in quanto all'incontro davanti al mediatore, nell'interesse dei ricorrenti non presenti, era comparso il procuratore non munito di procura speciale sostanziale da conferire con atto notarile, ha rinviato la causa all'udienza del 30.9.24 al fine di consentire ai ricorrenti di esperire il procedimento di mediazione.
All'udienza del 30.9.24 il resistente ha eccepito vizi del procedimento di mediazione, sull'assunto che il procedimento era stato avviato dai ricorrenti tardivamente e l'invito all'incontro era stato notificato al procuratore del resistente costituito nel giudizio, non titolare anche della procura per la partecipazione alla mediazione;
il Giudice, rigettata l'istanza di sospensione della delibera condominiale in quanto mancante il presupposto del periculum in mora, considerata inoltre la natura documentale della causa e la non necessità di attività istruttoria, ha rinviato la causa per la discussione all'udienza del 15.9.25, all'esito della quale è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies comma III cpc.
La domanda di parte ricorrente va rigettata per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Preliminarmente, in rito, va dichiarato correttamente assolta la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 comma 2 D.L.vo 28/2010.
In ordine alla natura del termine assegnato dal giudice per l'esperimento della mediazione, la
Suprema Corte ne ha escluso la perentorietà e ha chiarito che “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione". (cfr. Cass. n.
9102/2023; Cass. n. 40035/2021).
Nemmeno è rilevante la circostanza per cui l'organismo di mediazione ha notificato l'invito per l'incontro al procuratore del costituito nel processo piuttosto che alla parte CP_1 personalmente in assenza di elezione di domicilio per la mediazione presso il medesimo, in
4 violazione dell'art. 8 comma I D.L.vo 28/2010 nella parte in cui prevede che “la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”.
Invero, considerato che la funzione della norma è quella di informare la parte personalmente perché possa partecipare all'incontro di mediazione assistita dall'avvocato, in assenza di una norma che detti una disciplina ad hoc anche per la mediazione demandata dal giudice, si ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza in virtù del quale “se è vero che la mediazione demandata dal giudice apre una "parentesi non giurisdizionale all'interno del processo" (Cass. civ., Sez. II, Sent.,
14/12/2021, n. 40035) ciò non impedisce che attraverso la comunicazione al procuratore costituito nel processo si possa raggiungere la medesima finalità indicata dal legislatore di informare la parte perché possa partecipare personalmente all'incontro di mediazione. Una diversa lettura della norma apparirebbe eccessivamente formalistica e frustrante (anche) del ruolo dell'avvocato che rappresenta la parte nel processo nel quale è disposta la mediazione soprattutto in considerazione degli stringenti obblighi legali e deontologici gravanti sul medesimo” (Corte di appello di Napoli, sentenza n. 586/2024).
Venendo all'esame del merito, preliminarmente si rende necessaria una breve disamina in ordine alla natura e ai vizi delle delibere condominiali nonché alle relative azioni esperibili al fine di sentir dichiarare l'invalidità delle stesse.
La Suprema Corte ha chiarito sul punto con una storica sentenza che “in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale
o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4806/2005).
Tali coordinate ermeneutiche sono state in parte precisate successivamente dalla Suprema Corte, che ha affermato: “in tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni
5 tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea condominiale che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico — dando luogo, in questo secondo caso, ad un difetto assoluto di attribuzioni — e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume;
al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili secondo il regime di cui all'art. 1137 c.c.” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 9839/2021).
Al di fuori delle marginali ipotesi di nullità, dunque, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale, sia che presentino vizi di forma, afferenti, cioè, alle regole procedimentali dettate per la loro formazione, sia che presentino vizi di sostanza, afferenti, cioè, al contenuto del deliberato (es. in punto di ripartizione delle spese), sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata da ogni condomino assente, dissenziente o astenuto nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre per i dissenzienti o astenuti dalla data della deliberazione e per gli assenti dalla data di comunicazione della delibera
(art. 1137, co. 2, c.c.).
Ciò precisato, nel caso di specie tutti i vizi lamentati dai resistenti, non rientrando nelle ipotesi della nullità, possono essere ascritti alla categoria residuale dell'annullabilità.
Occorre allora esaminare la legittimità della delibera sotto i seguenti punti: a) mancata allegazione all'avviso di convocazione della documentazione di cui all'art. 1130 bis c.c.; b) approvazione dei bilanci degli anni 2018-2022 in un'unica assemblea;
c) irregolarità nelle singole voci del bilancio e del conseguente stato patrimoniale del;
d) inosservanza dell'art. 47 del regolamento del CP_1
. CP_1
a) mancata allegazione all'avviso di convocazione della documentazione di cui all'art.
1130 bis c.c.
I ricorrenti hanno impugnato la delibera sull'assunto che all'avviso di convocazione dell'assemblea del 7.5.23 e, in seconda convocazione, dell'8.5.23 non era stata allegata la documentazione di cui all'art. 1130 bis c.c., e cioè il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica e che ciò aveva creato un vulnus al loro diritto di partecipare informati alla riunione volta all'approvazione del rendiconto consuntivo.
Hanno inoltre precisato che antecedentemente alle riunioni del 7.5.23 e 8.5.23 erano state convocate ulteriori riunioni, rispettivamente in prima e seconda convocazione in data 17.4.23 e 18.4.23, andate deserte entrambe, e che, a fronte del medesimo vizio dell'avviso di convocazione, i ricorrenti, tramite il loro difensore, avevano chiesto all'amministratore p.t. la trasmissione tramite pec in data
6 12.04.23 dei documenti in questione, ugualmente a quanto fatto con pec del 06.05.23 per la riunione dell'8.5.23.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “L'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire una partecipazione consapevole alla discussione e alla relativa deliberazione;
non è quindi configurabile un obbligo, per
l'amministratore condominiale, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non venendo affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione” (cfr. Cass. n. 21271/2020).
La richiesta di copie dei documenti oggetto di approvazione, tuttavia, non va intesa come atto idoneo a far sorgere in capo all'amministrare l'obbligo di estrarre copia e comunicare tramite pec i documenti in questione per ognuno dei richiedenti.
La Suprema Corte ha infatti precisato che “in tema di comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall'amministratore del CP_1
l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e, non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea) e senza l'onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), purché
l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il , dovendo i costi CP_1 relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti” (cfr. Cass. n.
19210/2011).
Nella relazione accompagnatoria allegata alla convocazione per le assemblee del 17.4.23 e 18.4.23 si legge infatti che “tutta la documentazione contabile inerenti i bilanci, gli esercizi straordinari ed estratti conto è a disposizione dei e può essere visionata, previo appuntamento, nei CP_4 giorni antecedenti l'assemblea” (cfr. relazione accompagnatoria del 3.4.23).
L'invito rivolto ai condomini di prendere visione e di estrarre copia della documentazione suddetta presso la sede dell'amministratore non è un onere sproporzionato e rappresenta il giusto contemperamento degli opposti interessi concernenti il diritto di accesso e di conoscenza della documentazione contabile e il diritto alla corretta amministrazione.
In conclusione, tale motivo di impugnazione è infondato.
7 b) approvazione dei bilanci degli anni 2018-2022 in un'unica assemblea.
I ricorrenti hanno impugnato la delibera adottata in data 8.5.23 anche sull'assunto della violazione della regola della redazione e dell'approvazione annuale del rendiconto condominiale prevista dell'art. 1130 n. 10) c.c. e dall'art. 1135 comma I n. 3) c.c. valevole tanto per il bilancio consuntivo quanto per quello preventivo, essendovi stata un'approvazione cumulativa di più bilanci in un'unica assemblea.
In realtà, le violazioni asserite non ricorrono nel caso di specie. Non è stata violata la regola prevista dall'art. 1135 comma I n. 3) c.c., in quanto, nell'unica assemblea, come si evince dai distinti punti all'ordine del giorno e dalla documentazione contabile, sono stati discussi ed approvati, in unica soluzione, più rendiconti formalmente distinti, ognuno relativo ad un singolo anno di gestione e collegato contabilmente a quello dell'annualità precedente. D'altra parte, l'art. 1130 n. 10) c.c., nel sancire l'obbligo per l'amministratore di presentare il conto della gestione entro 180 giorni, risulta non rilevante ai fini della presente controversia, la quale riguarda la legittimità della delibera di approvazione e non anche l'operato dell'amministratore ai fini della sua revoca (cfr. Tribunale di
Roma, sezione V, n. 17135/2021).
In conclusione, tale motivo di impugnazione è infondato.
c) irregolarità nelle singole voci del bilancio e del conseguente stato patrimoniale del condominio.
I ricorrenti hanno altresì contestato la delibera per le seguenti irregolarità concernenti il rendiconto condominiale: mancata indicazione nel bilancio 2018 del saldo di cassa di Euro 3.480,00, somma versata in contanti da alcuni condomini durante l'anno di riferimento;
erronea indicazione del saldo di cassa dell'anno 2022, che risulterebbe erroneamente pari a 0; mancata indicazione nelle voci di bilancio degli anni di competenza della spesa di Euro 780,70, di cui è stata emessa fattura n 7/2019 del 28.05.2019 per i lavori concernenti la “realizzazione di fori sul muro di contenimento perimetrale” eseguiti dalla ditta “Opera srl”, della spesa di Euro 1.068,80, di cui è stata emessa fattura n. 1 del 04.03.2021, concernente il compenso per la perizia tecnica- fori muro condominiale, CP_ eseguita dall'ing. (spese tra l'altro non preventivamente autorizzate dall'assemblea con asserita violazione dell'art. 1135 n. 4) c.c. e della somma addebitata ai condomini di Euro 6.180,00 di cui è creditrice la ditta IU AN per il noleggio struttura di sostegno;
pagamento delle spese del procedimento di ingiunzione, d.i. n. 1000/22 del 5.10.22, emesso nei confronti dell'amministratore p.t. con l'utilizzo del conto corrente condominiale e non di quello personale di cui risulta titolare.
Nessuna delle contestazioni coglie nel segno.
8 CP_ Preliminarmente, giova precisare che le spese per i lavori eseguiti da Opera s.r.l. e dall'ing. contestate, non rivestendo carattere di eccezionalità e non essendo di notevole importo, sono qualificabili come spese ordinarie, alle quali non è applicabile il disposto dell'art 1135 n. 4) c.c. che prescrive la preventiva autorizzazione dell'assemblea e l'obbligatoria costituzione di un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori, bensì è applicabile l'art. 1130 n. 3) c.c. riguardante i doveri dell'amministratore, tra cui vi è, per l'appunto, anche quello di provvedere autonomamente alla manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio.
Nel merito è stata data prova da parte del resistente dell'infondatezza delle contestazioni, posto che: il saldo cassa contanti al 31.12.2018 era di Euro 3.480,10 e non pari a 0 (cfr. estratto conto risorsa anno 2018, allegato 4 comparsa di costituzione e risposta); il saldo di cassa al 31.12.22 era pari ad
Euro 11.542,57 e non pari a 0 (cfr. estratto conto risorsa anno 2022, allegato 8 comparsa di costituzione e risposta); le spese per le quali sono state emesse le fatture n. 7/2019 e n. 1/2021, nonché il credito della Ditta IU, risultano inserite nella voce analitica delle spese condominiali
(cfr. analitica spese condominiali, allegato 12 comparsa di costituzione e risposta); l'esborso concernente il pagamento delle spese di lite per l'emissione del d.i. n. 1000/22 del 5.10.22 è stato ripartito solo tra gli altri condomini - che non hanno mosso alcuna contestazione - con nessun addebito nei confronti dei ricorrenti, i quali difettano del concreto interesse all'impugnazione sul punto (cfr. pag. 5 del rendiconto condominiale del 2022).
d) inosservanza dell'art. 47 del regolamento del condominio.
I ricorrenti hanno infine impugnato la delibera condominiale dell'8.5.23 anche sull'assunto della violazione dell'art. 47 del regolamento condominiale (“delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore, che verrà firmato dal presidente, dal segretario e da almeno due condomini”), in quanto il verbale dell'assemblea è stato sottoscritto soltanto dal presidente e dal segretario, mentre manca la sottoscrizione dei due condomini.
Sul valore della sottoscrizione del verbale concernente la delibera condominiale occorre prendere le mosse dall'insegnamento della Suprema Corte in virtù del quale “L'omessa sottoscrizione del verbale dell'assemblea condominiale ad opera del presidente non costituisce causa di annullabilità della delibera, non esistendo - neppure a seguito della novella introdotta dalla l. n. 220 del 2012 - alcuna disposizione che prescriva, a pena di invalidità, tale adempimento, dovendosi presumere che l'organo collegiale agisca sotto la direzione del presidente ed assolvendo la sottoscrizione del verbale unicamente la funzione di imprimere ad esso il valore probatorio di scrittura privata con riguardo alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori” (cfr. Cass. n. 27163/2017).
9 Se dunque la funzione della sottoscrizione del presidente è unicamente quella di conferire al verbale valore probatorio di scrittura privata con riguardo alla provenienza delle dichiarazioni – valore probatorio che può essere contestato dal condomino che intenda impugnare la deliberazione con onere della prova circa la difformità della volontà assembleare da quanto attestato nel verbale medesimo a suo carico – è evidente che la clausola regolamentare che prescriva, in aggiunta alla firma del presidente e del segretario, anche quella di alcuni condomini partecipanti all'adunanza, non aggiunge alcunché al verbale e al suo valore probatorio;
d'altra parte, nel caso di specie, il verbale reca la sottoscrizione del presidente e del segretario.
In conclusione, per le ragioni anzidette, la domanda di annullamento della delibera condominiale approvata l'8.5.23 avanzata da e deve essere rigettata. Parte_1 Parte_2
Le spese di lite per il principio della soccombenza vanno poste a carico dei ricorrenti, applicando i parametri del D.M. n. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, relativi alle controversie di valore da Euro 52.000,00 ad Euro 260.000,00 in ragione del valore dell'intera delibera impugnata
(cfr. Cass. ord. 19250/21; Cass. n. 9068/22), con la riduzione consentita dall'art. 4 D.M. n. 55/14 e con esclusione dei compensi dovuti per la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande avanzate da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
in persona dell'amministratore p.t., disattesa ogni altra istanza ed Controparte_1 eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna e al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 Parte_2
Euro 4.217,00 per compenso di avvocato, di cui Euro 1.276,00 per la fase di studio, Euro
814,00 per la fase introduttiva ed Euro 2.127,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge.
Benevento 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Floriana Consolante
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd.
“firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato
10 telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n.
44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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