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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/04/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.8113/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 23/4/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nato a [...], il [...], residente a Parte_1
Monteroni di Lecce, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dagli Avvocati
Gaetano Messuti, Gabriella Centonze, Giuseppe Romano e Antonio Dell'Atti
Ricorrente
O Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 con sede legale in Lecce, rappresentata e difesa dagli Avvocati Elena Marinelli e
Federico Marinelli in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale CP_3 in Lecce, rappresentata e difesa dagli Avvocati Elena Marinelli e Federico
Marinelli
ResistentI
Oggetto: riconoscimento di mansioni superiori e diritto all'inquadramento in livello professionale superiore
FATTO E DIRITTO Con atto depositato il 18/7/2023 il ricorrente di cui in epigrafe espone di aver lavorato alle dipendenze di dall'1/7/1991 all'1/1/2014 con CP_4 mansioni di Palista e con inquadramento al 2° Livello del CCNL Industria
Edilizia con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno per 40 ore settimanali, di aver poi lavorato alle dipendenze di a seguito di CP_2 fusione per incorporazione del12/2/2016 di in , con la CP_4 CP_2 medesima mansione, la medesima qualifica e la medesima retribuzione, di essere poi passato a lavorare alle dipendenze di - alla quale CP_3 [...] con atto del 26/9/2019 aveva fittato il ramo d'azienda relativo all'edilizia - CP_2 mantenendo il medesimo trattamento contrattuale e retributivo e prestando la propria attività nella medesima sede operativa, osservando orario di lavoro da
Lunedì a Venerdì dalle 7.00 alle 15.00, sotto le direttive del Responsabile di
Cantiere e del sig. o di persone da loro delegate, CP_5 Controparte_6 afferma di aver svolto ininterrottamente in favore delle predette società la mansione di e di essersi occupato della conduzione di macchine con Pt_2 sistema idraulico, quali finitrice, pala meccanica gommata, muletto, terna, gru ed escavatori, tutti mezzi dotati di comandi idraulici e sostiene che le sue mansioni siano da inquadrarsi nel 3° Livello del CCNL Edilizia Industria, anziché nel 2° Livello applicato al suo rapporto di lavoro e di aver diritto alle differenze retributive calcolate da Consulente di fiducia in € 31.725,11 per il periodo
1/1/2002 – 30/11/2022 e alle altre differenze retributive maturate in data successiva al 30/11/2022, da calcolarsi attraverso C.T.U., con condanna delle convenute in solido, ai sensi dell'art.2112 cod. civ., al pagamento di dette differenze, prospettando l'esistenza di un unico centro di imputazione giuridica e deducendo sotto questo aspetto, si legge a foglio 7 del ricorso, che:
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Con atto del 26/09/2019, la ha affittato il ramo d'azienda riguardante CP_2
l'attività edile, di produzione, di conglomerati cementizi e bitumosi e della coltivazione della cava alla avente sede in Lecce, presso la medesima CP_3 sede amministrativa della Per di più, la predetta è CP_2 CP_3 amministrata dal sig. ex dipendente ed amico Controparte_7 dell'amministratore della il Dott. ed i soci sono lo stesso CP_2 Controparte_6 ed il Dott. , consulente anche della con Controparte_6 Controparte_8 CP_2 evidente segni di continuità aziendale tanto da poter essere considerate medesimo centro di imputazione giuridica. A tanto aggiungasi l'assenza di autonomia alcuna in capo alla società inattiva sino al fitto di ramo d'azienda ed avente CP_3 un capitale sociale di appena dieci mila euro, oltre che priva di autonoma sede
2 legale, coincidente – per quanto ampiamente evidenziato – con la sede amministrativa della ed sono, di fatto, lo stesso CP_2 CP_3 CP_2 centro di imputazione giuridica, tanto che la persona di riferimento è sempre il sig.
Controparte_6
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Tanto esposto, affermato e sostenuto parte ricorrente chiede testualmente:
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1) accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa sussumibile nel III livello retributivo del CCNL “Industria-Edilizia” dal giorno di assunzione e per l'intera durata del rapporto di lavoro;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi adeguato il proprio livello retributivo dal II al III del CCNL “Industria1Edilizia”;
3) consequenzialmente, condannare le società resistenti, anche in solido e previo accertamento dell'esistenza di un medesimo centro di imputazione giuridica ovvero comunque ai sensi dell'art. 2112 c.c., al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive ed indennitarie calcolate mensilmente – sulla base della perizia contabile allegata, nonché delle ulteriori che verranno conteggiate – dalla data di maturazione del diritto e sino al soddisfo, ivi incluse quelle maturate dal deposito del ricorso in poi, nonché delle differenze contributive da calcolarsi, per le causali esposte in narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o quelle somme maggiori o minori che risulteranno in corso di causa secondo saggio
e prudente del Tribunale dito, anche a mezzo C.T.U.;
4) condannare la ad adeguare il rapporto di lavoro del ricorrente, con il CP_3 riconoscimento del III livello di CCNL “Industria1Edilizia”;
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
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Si sono costituite in giudizio le imprese convenute con separate memorie nelle quali chiedono la reiezione del ricorso, affermando che il ricorrente dal
18/4/2016 ha lavorato per a seguito di atto di fusione per CP_2 incorporazione di transitando ex art. 2112 cod. civ. senza alcuna CP_4 modifica contrattuale e conservando la propria anzianità di servizio, e successivamente è stato annoverato nell'organico di dall'1/3/2020 a CP_3 seguito di contratto di affitto di ramo d'azienda di anche in tal caso ex CP_2 art.2112 cod. civ., che il medesimo presso entrambe le aziende è stato addetto
3 alla guida di camion cassonati per i quali ha il titolo abilitante e ha occasionalmente condotto la pala meccanica e la terna, ma mai gli altri mezzi e in particolare non ha mai condotto la finitrice, avendo egli addotto prescrizioni mediche per allergia, e si è occupato della manutenzione ordinaria dei mezzi, mansioni rientranti ad avviso delle convenute, nel secondo livello del CCNL
Edilizia Industria e svolte sotto il coordinamento e il controllo di;
CP_5 entrambe le aziende negano l'esistenza di un unico centro di imputazione giuridica.
Nella memoria di costituzione di si eccepisce, altresì, la decadenza del CP_2 ricorrente dalla azione per decorso del termine semestrale ex art.35 CCNL
Edilizia Industria, essendo cessato il rapporto di lavoro tra il ricorrente e questa impresa nel Febbraio 2020 e ritenendo la convenuta che non si possa riconoscere valore interruttivo del termine alla lettera inviata dai procuratori di in data 28/11/2018 quando il rapporto lavorativo era ancora in Parte_1 atto.
Infine, nella memoria di costituzione di si evidenzia che il ricorrente CP_2 nel periodo dal 2/10/2017 al 15/1/2018 ha lavorato alle dipendenze di Co. Ge. come risulta dalle buste paga allegate al ricorso (vedasi punto 14, CP_9 foglio 4 della memoria di . CP_2
Tali risultando gli avversi assunti e rilevato che alla udienza del 16/10/2024 si
è rinviato alla udienza del 12/3/2025, invitando le parti a discutere con apposite sulla eccezione di nullità del ricorso, eccezione sollevata d'ufficio, si deve ritenere che l'eccezione di nullità sia fondata per le ragioni di seguito esposte.
Come ribadito da Cass. 11833/2018, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non è sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. n. 6610 del 2017 da ultimo;
ex plurimis: Cass. n.
4296 del 1998; Cass. n. 14134 del 1999; Cass. n. 820 del 2007; Cass. n. 3126 del 2011), talvolta precisandosi che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto e dei riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. n. 3269 del 1995; n. 817 del 1999; Cass. n. 10154 del 2001; Cass. n. 12059 del 2003; Cass. n. 18930 del 2004).
Nel caso di specie, non è possibile correttamente individuare gli elementi della pretesa.
4 In primo luogo, parte ricorrente afferma nelle pagine 1 e 2 del ricorso di aver lavorato per dall'1/07/1991 al 01/01/2014, per dopo la CP_4 CP_2 fusione per incorporazione del Febbraio 2016 e per dopo il contratto CP_3 di affitto di ramo d'azienda del 26/9/2019, a foglio 4 afferma di aver fatto redigere Consulenza per le differenze retributive “per i periodi dal 01/01/2002
(data di assunzione) sino al 30/11/2022, data di redazione della consulenza”, a foglio 5 del ricorso afferma che “Nella fattispecie de quo, il lavoratore ha interesse
a veder accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere l'applicazione del III livello retributivo del prefato accordo sin dal 01.12.2013 e per il futuro, essendo il rapporto di lavoro ancora in itinere” e nel punto 1) delle conclusioni del ricorso a foglio 9 chiede “1) accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa sussumibile nel III livello retributivo del CCNL “Industria-Edilizia” dal giorno di assunzione e per l'intera durata del rapporto di lavoro”.
Non è dato comprendere dalla lettura del ricorso da quale data il ricorrente chieda il riconoscimento del 3° Livello di inquadramento e le conseguenti differenze retributive.
Nelle conclusioni del ricorso infatti il ricorrente chiede tale riconoscimento “dalla data di assunzione” ma a foglio 1 del ricorso si legge che la data di assunzione è
l'1/7/1991, a foglio 4 che la data di assunzione è l'1/1/2002 e a foglio 5 si specifica che il ricorrente ha interesse ad ottenere il riconoscimento del suo diritto dall'1/12/2013.
Neppure la documentazione allegata al ricorso chiarisce la data di decorrenza della domanda attorea.
La Consulenza allegata al ricorso infatti elabora i conteggi per il periodo dall'1/12/2013 al 30/6/2020 (e non fino al 30/11/2022 come affermato a foglio 4 del ricorso).
Inoltre, la Consulenza riporta tra i datori di lavoro anche e Co. Ge. CP_4 CP_ Stra. imprese non convenute nel presente giudizio.
Pertanto, non è dato evincere da detta Consulenza in quali periodi le mansioni che secondo il ricorrente sono da inquadrare nel 3° livello sono state svolte per e odierne convenute, né è dato evincere i calcoli delle CP_3 CP_2 differenze retributive inerenti periodi anteriori all'1/12/2013 e successivi al
30/6/2020.
Neanche dai capitoli di prova articolati a foglio 10 e ss. del ricorso si evincono i periodi nei quali l'istante avrebbe svolto le mansioni rientranti nel 3° livello
CCNL di settore alle dipendenze di ciascuna delle due società convenute, perché in tali capitoli si fa riferimento a “durante tutto il periodo di cui alle posizioni che precedono” (cap. 5) o “nei periodi indicati nelle precedenti posizioni” (cap. 7) o
5 “nei periodi di cui alle posizioni che precedono” (cap. 10), ma l'unico periodo indicato nei capitoli di prova si trova nel capitolo 1) ed è il periodo “dal
01/07/1991 al 01/01/2014”, non indicato nella Consulenza di parte e durante il quale il ricorrente afferma di aver lavorato alle dipendenze di CP_4 società non convenuta nel presente giudizio (sebbene incorporata in . CP_2
In sostanza, le contraddizioni riportate non solo non sono emendabili tramite una lettura congiunta degli atti di causa, ma tale operazione non fa altro che rafforzare il convincimento che l'impostazione sia contraddittoria e non consenta di comprendere quale sia l'oggetto della domanda (cioè quali siano i periodi per i quali sono chieste le differenze retributive).
Neanche dalle note depositate dalla difesa di parte ricorrente in data 7/3/2025 e in data 17/4/2025 si evincono elementi di chiarimento.
Il ricorso va quindi dichiarato nullo, con assorbimento degli altri motivi.
Si ritiene infine di dover compensare le spese processuali, data la soluzione processuale adottata.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Dichiara nullo il ricorso.
Spese compensate.
Lecce, 23 Aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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