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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/11/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Genova Dott.ssa AR NN DITO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa N 1188/2025 promossa da
rappresentata e difesa dagli Avv.ti S. Acquilino e M. Noberasco ed Parte_1
elettivamente domiciliata in Savona, Via Garassino 1/5 presso il loro Studio , come da mandato di cui agli atti
RICORRENTE
CONTRO
, con sede centrale in Roma, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore domiciliato in Genova- Sede via Assarotti 38, rappresentato e difeso dal dott.
Calvi come da atti
RESISTENTE
OGGETTO: ferie docenti CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria
istanza, dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento in suo favore dell'indennità sostitutiva per
ferie non godute relativamente a tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con il
e condannare conseguentemente il convenuto in Controparte_1 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla ricorrente a tale titolo CP_2
la somma € 7.107,46 o la soma diversa, minore o maggiore, determinata o emergente in corso di
causa, oltre alla maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali;
Vinte in ogni caso le spese e le competenze professionali per il giudizio oltre alla maggiorazione ex
art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 per l'inserimento dei collegamenti ipertestuali ed oltre alle
spese generali ad I.V.A. e C.P.A.”
CONCLUSIONI PER IL MINISTERO RESISTENTE si chiede di respingere il ricorso con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.3.2025 premesso di aver prestato servizio come Parte_1
docente alle dipendenze del resistente in ragione di più contratti a termine, ha lamentato il CP_1
mancato godimento integrale delle ferie maturate nel corso di detti contratti, sostenendo, nel caso, la violazione di più disposizioni della contrattazione collettiva e della normativa vigente in materia,
richiamando giurisprudenza a sostegno dei propri assunti
La ricorrente ha quindi sostenuto di aver diritto all'indennità per gli anni scolastici 2018/2019;
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sostenendo il temine di prescrizione come decennale e ha concluso quindi conformemente come da ricorso sviluppando anche conteggi relativamente a quanto oggetto di domanda Si è costituito in giudizio il resistente, eccependo la prescrizione quinquennale, contestando CP_1
integralmente ogni argomentazione, difesa ed istanza di parte ricorrente e concludendo come in epigrafe.
La controversia è stata brevemente trattata senza ritenuta necessità di istruttoria e, all'udienza del
27.11.2025 definite con lettura del dispositivo
Il ricorso proposto è risultato fondato e va pertanto accolto, in linea con l'orientamento già seguito in più pronunce di questo Tribunale alle cui motivazioni, per quanto non espresso, per il resto, si rinvia integralmente.
Una ricostruzione normativa della disciplina relativa alle ferie dei docenti, trova quale norma più
risalente, l'art. 13 comma 9 CCNL 2007 del comparto scuola, che prevedeva che “le ferie devono
essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante
la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo
non superiore a sei giornate lavorative”. A seguire, l'art. 19 del medesimo contratto prevedeva che
“le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora
la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle
ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo
contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione
delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a
tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante
i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento
della cessazione del rapporto”.
Secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione tale norma va interpretata nel senso dell'assenza di un obbligo, in capo al personale docente a termine, a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni tra il primo e l'ultimo giorno di scuola e di cui al calendario regionale scolastico. Vera la premessa, il personale a termine non sarebbe tenuto, diversamente da quello di ruolo a chiedere le ferie, neppure potendo essere collocato in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico di svolgimento delle lezioni, sempre secondo il suddetto calendario, le ferie non godute dovendo quindi essere liquidate alla cessazione del rapporto a termine (così, anche la recente
Cass 11968/2025).
In un secondo momento è poi anche intervenuto l'art. 5 dl 95/2012 e successiva conversione, norma che su un piano generale ha stabilito quale principio generale che ferie, permessi e riposi spettanti al personale quale quello interessato alla presente pronuncia siano obbligatoriamente fruiti, secondo quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti, in nessun caso potendo dare luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, e ciò con amplissima portata, dal luglio 2012.
Ma a tale disposizione sono state presto apposte delle deroghe ex art 1 commi 54-56 della L.228/2012
che ha previsto che : “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni
di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati
agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la
fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative
subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a
determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” (comma 54); - “All'articolo 5, comma 8, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al
termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie
spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55);
- “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi
nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”
(comma 56). Tali norme vanno interpretate, come da statuizione consolidata della Corte di Cassazione, in conformità al diritto eurounitario che, in materia, con tre pronunce del 2018 ha affermato il contrasto con le fonti europee di una normativa nazionale che consenta che il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto annuale alla ferie retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, perda automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto prima di detta cessazione e, conseguentemente, il diritto ad una indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite e non godute, salvo che lo stesso lavoratore sia stato posto dal datore in condizione di esercitare il diritto alle ferie prima della fine del rapporto, ponendo in essere una informazione adeguata ( cfr Dir
2003/88/CE art.7 e Carta dei Diritti Fondamentali UE). Il datore di lavoro deve quindi necessariamente assicurarsi che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie in esame,
con invito espresso, anche formale a farlo, avvisandolo delle conseguenze in caso contrario, con onere della prova rispetto all'assolvimento di tale obbligo in capo al datore di lavoro medesimo.
Quindi, come ancora affermato dalla Corte di Cassazione, nessun docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle richieste “se non dopo essere stato
invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto
alle ferie ed alla indennità sostitutiva” (così fra le molte anche la recente, già menzionata, Cass n.
11968/2025).
Per quanto premesso un docente non di ruolo non può essere considerato automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni di cui ai calendari scolastici regionali e in assenza di richiesta da parte sua o di esplicito provvedimento da parte dell'autorità scolastica che lo inviti a usufruire delle ferie, ha diritto a monetizzare quelle non godute alla fine del rapporto di lavoro. Ciò
quale principio generale, come sempre affermato dalla Corte di Cassazione, nell'orientamento prima richiamato, in tutti i periodi di sospensione previsti dal calendario scolastico.
Nel caso concreto della ricorrente, docente a termine fino alla fine delle attività didattiche, come indicato nell'atto introduttivo, la sua richiesta di poter usufruire di ferie è peraltro pacifica, così come che non ne abbia usufruito, nei periodi di sospensione delle lezioni risultando sicuramente
“disponibili” più di chi fosse collocato in ferie. Nessuna deduzione o prova vi è poi in atti che, il
, come detto onerato a riguardo, abbia invitato e informato il ricorrente come sopra CP_1
precisato.
In punto prescrizione, infine, la sua decorrenza deve intendersi dalla cessazione del rapporto di lavoro,
salva l'esistenza degli inviti e informazione suddetti (così Cass 17643/2023) e il termine di prescrizione deve intendersi decennale ( Cass 3021/2020) non decorso, pertanto, con riferimento ad alcuno dei crediti vantati dal ricorrente
Il diritto della ricorrente va pertanto affermato, e, in ordine alla quantificazione del dovuto, le contestazioni del risultando assenti sui punti rilevanti e pertanto potendosi fare riferimento CP_1
a quanto elaborato dalla ricorrente in atti, apparso congruo e conforme ai criteri normativi e contrattuali, tenendo adeguatamente conto dei giorni fruiti.
Sulle somme richieste e concesse va poi calcolata in aggiunta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, ex L 725/94, dalle singole maturazioni annuali all'effettiva corresponsione, concludendosi per il complessivo accoglimento dei ricorsi come proposti e come da dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto il resistente va condannato al loro CP_1
rimborso in favore del ricorrente, liquidate nella misura complessiva di cui al dispositivo, tenuto conto in particolare della serialità del contenzioso e della breve trattazione svolta
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Genova, dott.ssa AR NN TO, quale Giudice del Lavoro
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa
Dichiara tenuto e conseguentemente condanna il , in persona Controparte_1
del , a corrispondere alla ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e Controparte_3 dei giorni di festività soppresse non goduti, con riferimento agli anni scolastici indicati nel ricorso la somma complessiva di euro 7107,46 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
condanna altresì il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese del processo che liquida CP_1
in € 2000,00 per compensi, oltre accessori di legge e con distrazione a favore della difesa antistataria.
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 cpc riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 27/11/2025
IL GIUDICE
AR NN TO