TAR Palermo, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 405
TAR
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione

    I primi quattro motivi di ricorso, incentrati sull'effetto del decorso del tempo sulla rilevanza dei precedenti penali e sul presunto difetto di istruttoria e motivazione, sono stati affrontati congiuntamente. Il giudice ha ritenuto che il pericolo di abuso delle armi sia valutato secondo un ragionamento induttivo e probabilistico, non richiedendo certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una prognosi con un attendibile grado di verosimiglianza. La modifica dell'art. 43 del t.u.l.p.s. non ha rimosso ostacoli al rilascio del porto d'armi ai soggetti condannati che abbiano conseguito la riabilitazione, ma la riabilitazione va valutata unitamente ad altre circostanze. Gli episodi storicamente accertati di conflittualità familiare sono idonei a sorreggere un giudizio prognostico negativo sull'affidabilità. La richiesta di archiviazione del 2014, che dava atto del sequestro di una pistola a salve, pur non integrando fattispecie di reato, denota un quadro della personalità del soggetto che non consente di ritenere irragionevoli le misure adottate.

  • Rigettato
    Eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza

    Gli episodi storicamente accertati di conflittualità familiare sono idonei a sorreggere un giudizio prognostico negativo sull’affidabilità dell’istante. La lite del 2008 e la presunta conflittualità successiva, unitamente al sequestro della pistola a salve nel 2012, confermano un quadro della personalità del soggetto che non consente di ritenere irragionevoli le misure adottate.

  • Rigettato
    Eccesso di potere sotto l’ulteriore profilo del difetto di istruttoria e di motivazione

    La valutazione complessiva della personalità del soggetto, basata su episodi di conflittualità e sul sequestro di una pistola a salve, ha portato l'amministrazione a ritenere non ragionevoli le misure adottate.

  • Rigettato
    Eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza, abnormità e ingiustizia manifesta

    La modifica dell'art. 43 del t.u.l.p.s. non ha introdotto un automatismo al contrario, cioè il vincolo a rilasciare senz'altro il porto d'armi a chi ha conseguito la riabilitazione. La riabilitazione non priva di ogni rilevanza, sul piano fattuale, i precedenti penali dell'istante, ma va valutata unitamente a tutte le altre circostanze. Non esiste alcuna discriminazione tra soggetto indagato ma assolto e soggetto condannato ma riabilitato, poiché nessuno dei due ha diritto ad ottenere il porto d'armi, ma entrambi vanno incontro a un accertamento del pericolo di abuso e a una valutazione discrezionale dell'amministrazione orientata dal principio di massima precauzione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis, l. n. 241/1990

    Il ricorrente, nella memoria in risposta al preavviso di rigetto, si è limitato a chiedere di non tener conto dei procedimenti penali perché risalenti, senza introdurre elementi di fatto capaci di orientare diversamente la determinazione amministrativa, ma prospettando unicamente una diversa qualificazione giuridica dei fatti. Il dovere dell'amministrazione di esaminare le memorie non comporta la confutazione analitica delle allegazioni, essendo sufficiente la sintesi degli elementi di fatto e diritto posti a sostegno dell'atto. La valutazione degli apporti infraprocedimentali è attenuata quando le deduzioni del privato contengono valutazioni giuridiche, essendo sufficiente che l'Amministrazione ribadisca il proprio intendimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 405
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 405
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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