Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00405/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02080/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2080 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Di Giunta e Clelia Lucrezia Ludovica Principato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento
del provvedimento prefettizio di rigetto dell'istanza volta alla revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 10 dicembre 2025 il dott. IO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- premette di essere stato destinatario del decreto del Prefetto di Palermo del 24 ottobre 2008 di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti in quanto deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria in data 1° settembre 2008 per minacce e porto illegale di armi e munizioni ai sensi degli artt. 612 c.p. e 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895. Il procedimento si è concluso con la sentenza di assoluzione con formula piena del Tribunale di Termini Imerese -OMISSIS-. Dal medesimo Tribunale è stato, poi, assolto con sentenza -OMISSIS- “perché il fatto non sussiste” in un successivo procedimento penale in cui è stato indagato per i reati previsti dagli artt. 81 e 611 c.p. Un procedimento penale in cui è stato indagato per il reato di cui all’art. 607 c.p. (detenzione abusiva di armi) per fatti risalenti al 2012 si è concluso con l’archiviazione disposta dal G.i.p. con provvedimento del 17 aprile 2014, su richiesta del pubblico ministero.
1.1. Dopo aver invano chiesto la revoca del divieto in data 10 agosto 2018 il sig. -OMISSIS- ha riproposto l’istanza in data 26 marzo 2019 (successivamente alla modifica dell’art. 43 del t.u.l.p.s. operata dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104), invitando l’amministrazione della pubblica sicurezza a tener conto delle assoluzioni intervenute in ragione dell’apertura da parte del legislatore ad una più mite valutazione delle fattispecie di reato per le quali l’istante abbia successivamente conseguito la riabilitazione. Tuttavia, con preavviso di rigetto-OMISSIS- del 1° giugno 2021 la Prefettura di Palermo ha preannunciato un nuovo rigetto dell’istanza, ritenendo che i «conflitti socio-familiari» alla base dei procedimenti penali avviati nei suoi confronti continuassero a giustificare una valutazione prognostica sulla sua affidabilità a lui sfavorevole.
1.2. Ritenendo che le osservazioni formulate dal ricorrente – tese, in particolare, ad evidenziare che i fatti addotti dall’amministrazione a fondamento del diniego risalissero ad oltre 13 anni addietro e che, quindi, non sussistesse all’attualità alcun rischio di abuso delle armi – non fossero sufficienti a sovvertire il giudizio negativo sulla sua affidabilità, la Questura di Palermo con decreto-OMISSIS- del 26 ottobre 2021 ha definitivamente respinto l’istanza.
2. Avverso il provvedimento il sig. -OMISSIS- è insorto dinanzi a questo T.a.r., chiedendone l’annullamento, sulla base dei seguenti motivi in diritto:
I. «Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione» , in quanto l’amministrazione della pubblica sicurezza non avrebbe indicato quali elementi di convincimento abbia tratto dai procedimenti penali per formulare il giudizio negativo sulla sua affidabilità;
II. «Eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza» , in quanto il giudizio prognostico negativo effettuato dall’amministrazione non si fonderebbe su dati attuali, bensì su episodi molto risalenti;
III. «Eccesso di potere sotto l’ulteriore profilo del difetto di istruttoria e di motivazione» , non avendo l’amministrazione procedente effettuato alcuna valutazione complessiva della sua personalità;
IV. «Eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza, abnormità e ingiustizia manifesta» , in quanto l’amministrazione non avrebbe tenuto conto del mutamento del quadro normativo conseguente alla modifica dell’art. 43, c. 2, t.u.l.p.s. e all’atto di indirizzo dalla stessa adottato con la circolare-OMISSIS-del 12 settembre 2018, secondo cui «...gli elementi in grado di conferire rilevanza alla condanna devono riferirsi, in linea di principio, a fatti o circostanze verificatesi successivamente alla sentenza di riabilitazione, ovvero deve trattarsi di situazioni di cui sia stato verificato che il Giudice non abbia potuto tenerne conto, non essendo note» , riservando al soggetto indagato ma assolto un trattamento peggiore di quello spettante al soggetto condannato ma riabilitato;
V. «Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis, l. n. 241/1990» , in quanto l’amministrazione non avrebbe preso posizione sulle controdeduzioni da lui articolate con la memoria in risposta al preavviso di diniego .
3. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura – U.T.G. di Palermo si sono costituiti in data 23 novembre 2021.
4. La parte resistente ha depositato memoria in data 6 novembre 2025, con la quale:
- ha difeso la completezza della motivazione del provvedimento impugnato, ricordando che non sussiste un obbligo di analitica confutazione delle memorie dell’istante e che è sufficiente che dalla motivazione complessiva del provvedimento si evincano le ragioni del rigetto;
- ha richiamato l’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione della pubblica sicurezza nella valutazione dei precedenti (anche non penali) ai quali ancorare il giudizio sull’affidabilità di chi aspira ad ottenere il porto d’armi, precisando che la riforma dell’art. 43 t.u.l.p.s. non ha introdotto un «automatismo al contrario» , cioè il vincolo a rilasciare senz’altro il porto d’armi a chi ha conseguito la riabilitazione;
- ha segnalato che la sentenza di assoluzione -OMISSIS- restituirebbe un quadro indiziario della propensione del ricorrente ad un uso improprio delle armi ostativo al rilascio della licenza, soprattutto in ragione delle minacce del loro uso da lui rivolte, in occasione della lite del 2008, alla base del primo procedimento penale, a tale -OMISSIS-, marito della donna con cui aveva avuto una relazione extraconiugale, ed emergenti dagli atti processuali, e che anche la sentenza -OMISSIS-, a conclusione del procedimento in cui il ricorrente è stato indagato per aver minacciato al sig. -OMISSIS- e alla moglie di diffondere delle registrazioni contenenti conversazioni intime intercorse con lei al fine di indurli a dichiarare il falso in giudizio, confermerebbe l’esistenza di una «torbida conflittualità» tra le parti;
- ha concluso evidenziando che il divieto contestato non ha finalità sanzionatoria ma cautelare, avendo «…l’Autorità di P.S. in materia di armi […] il compito di prevenire non solo la commissione di reati, ma altresì i sinistri, anche non necessariamente intenzionali, che si possono verificare per effetto di un uso improprio di armi legittimamente detenute».
5. Il ricorrente ha replicato con memoria in data 17 novembre 2025, insistendo sul fatto che la giustificazione offerta al divieto di detenzione di armi e munizioni dal coinvolgimento in un procedimento penale non può avere una durata indefinita ed ignorare le sopravvenienze favorevoli al ricorrente, anche normative, avuto riguardo alla novella dell’art. 43 t.u.l.p.s., e accusando la difesa erariale di aver dato una lettura parziale delle sentenze di assoluzione che impedisce una corretta allocazione delle varie responsabilità tra i litiganti.
6. All’udienza pubblica straordinaria del 10 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
7. Il ricorso è infondato e va rigettato. I primi quattro motivi di ricorso, tutti evidentemente connessi in quanto incentrati sull’effetto che il decorso del tempo avrebbe sulla rilevanza dei precedenti procedimenti penali, nonché sul presunto difetto di istruttoria e di motivazione in cui sarebbe incorsa l’amministrazione, possono essere affrontati contestualmente.
7.1. Muovendo dal dato normativo, l’art. 39 del t.u.l.p.s prevede che «Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne» .
La Corte costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’automatismo ostativo discendente dalla condanna per furto previsto dalla formulazione dell’art. 43 t.u.l.p.s. antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104, ha ricordato, richiamando la propria precedente pronuncia n. 440 del 1993, che «il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi e che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il “buon uso” delle armi stesse» e che «[d]alla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli a situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti» (Corte cost., sent. 20 marzo 2019, n. 109) .
La disposizione, coerentemente con la cautela che l’ordinamento adotta nella regolamentazione della detenzione delle armi, indica, quindi, nel “pericolo di abuso” il presupposto necessario e sufficiente affinché scatti il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa «Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi. È in questa prospettiva, anticipatoria della difesa della legalità, che si collocano i provvedimenti con cui l’Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, ai quali infatti viene riconosciuta natura cautelare e preventiva» (Cons. Stato, III, 17 dicembre 2025, n. 1009; 13 gennaio 2025, n. 194).
7.2. Ciò posto, non è, innanzitutto, vero che con la modifica dell’art. 43 del t.u.l.p.s. il legislatore abbia rimosso ogni ostacolo al rilascio del porto d’armi ai soggetti condannati per reati ostativi che abbiano conseguito la riabilitazione e che non abbiano successivamente commesso più alcun reato. Sul “peso” della riabilitazione il giudice amministrativo ha chiarito che «le determinazioni amministrative in materia di autorizzazioni di polizia, che devono ispirarsi alla massima precauzione, sono autonome rispetto alle valutazioni del giudice penale. Né la dichiarazione di estinzione del reato, né quella di riabilitazione, si rendono sufficienti per poter sostenere che l’appellante offra assoluta garanzia di non abusare dell’autorizzazione all’uso dell’arma, in mancanza di ulteriori ed apprezzabili elementi […] tali da far venir meno i profili di inaffidabilità in capo al soggetto» (Cons. Stato, III, 28 marzo 2023, n. 3190). La riabilitazione non priva, quindi, di ogni rilevanza, sul piano fattuale, i precedenti penali dell’istante rilasciandogli una sorta di “lasciapassare” per ottenere il porto d’armi, ma va valutata unitamente a tutte le altre circostanze, “anche” successive, dalle quali possano trarsi elementi di convincimento sulla sua affidabilità (Cons. Stato, III, 25 gennaio 2023, n. 809). È stato, infatti, condivisibilmente osservato che «l’invocata riabilitazione [non] incide sul “fatto”, specie in presenza di una condotta, per vero, sintomatica di una personalità violenta, in quanto tale inconciliabile con l’esigenza di affidabilità del soggetto. 3.1. Né a diverse ed opposte conclusioni può poi condurre il lasso di tempo trascorso, dovendosi ritenere che il possesso del requisito dell’assoluta affidabilità in capo al soggetto richiedente sia rimessa alla prudente discrezionalità dell’Autorità prefettizia, sindacabile solo in presenza di palesi e macroscopiche irrazionalità nell’iter logico seguito per pervenire all’adozione delle finali determinazioni, nella specie insussistenti» (Cons. Stato, III, 18 settembre 2024, n. 7628) .
Non esiste, quindi, alcuna “discriminazione” tra soggetto indagato ma assolto e soggetto condannato ma riabilitato perché nessuno dei due ha “diritto” ad ottenere il porto d’armi ma entrambi vanno incontro ad un accertamento del pericolo di abuso e ad una valutazione discrezionale dell’amministrazione della pubblica sicurezza orientata dal principio di «massima precauzione» (Cons. Stato, III, 18 settembre 2023, n. 8393).
7.3. Nel caso del ricorrente le ragioni del diniego risiedono in una situazione di forte conflittualità familiare. Giova, in proposito, ricordare che, sempre secondo la giurisprudenza consolidata, gli episodi “storicamente accertati” di conflittualità endofamiliare sono idonei a sorreggere un giudizio prognostico negativo sull’affidabilità dell’istante (Cons. Stato, III, 18 dicembre 2025, n. 10045, nonché 7 dicembre 2023, n. 10592, secondo cui «accesi contrasti e dissidi tra familiari costituiscono motivo idoneo e sufficiente per vietare la detenzione delle armi, potendo evidentemente determinare un concreto pericolo di abuso delle stesse e, dunque, incidere sull’affidabilità del titolare della licenza implicato nelle liti» ) .
Nella sentenza del Tribunale di Termini Imerese -OMISSIS- si legge che «è assolutamente pacifico (perché ammesso da tutti i presenti escussi) che nelle primissime ore ‒ in pratica, a notte fonda ‒ del 01 settembre 2008 si verificò, in un tratto di una stradella rurale dell’agro di Casteldaccia…una vivacissima lite, fortunatamente senza particolari conseguenze oggettive, tra l’imputato -OMISSIS- e l’offeso -OMISSIS-» e che, nonostante sia stato il -OMISSIS- ad aver fatto inversione con l’auto per cercare lo scontro con il ricorrente, quest’ultimo, «sceso dalla vettura, imbracciò il fucile e lo tenne puntato contro il suo antagonista, dando mostra (e verosimilmente dicendo espressamente) di voler aprire il fuoco» , circostanza riferita da un carabiniere fuori servizio, testimone oculare della lite. Anche nella sentenza del medesimo Tribunale -OMISSIS- si rinviene la ricostruzione di una forte tensione tra le parti dovuta alla relazione del ricorrente con la donna qualificata dal giudice penale alla stregua di una «torbida conflittualità» .
7.4. Il ricorrente insiste tanto sul fatto che sia trascorso molto tempo dalla vicenda esposta senza che sia rimasto coinvolto in altre liti e che, conseguentemente, il giudizio di inaffidabilità espresso dall’amministrazione nei suoi confronti non sia più attuale. In disparte il fatto che la “conflittualità” attestata dalle sentenze di assoluzione non sembra sporadica ma essersi protratta per più anni (la lite in campagna risale al 1° settembre 2008, mentre i presunti “ricatti” al -OMISSIS- si collocano a fine 2009), ulteriori elementi su un uso quantomeno “non cauto” delle armi si traggono, tuttavia, anche dalla richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese del 15 aprile 2014, in cui si dà atto del sequestro al ricorrente in data 3 maggio 2012 di una pistola “a salve”, ancorché non idonea a integrare la fattispecie della violazione del divieto di detenzione di armi e munizioni o quella punita dall’art. 697 c.p. Come è stato condivisibilmente osservato «Trattasi di episodi che, atomisticamente considerati, non sarebbero di per sé soli sufficienti a fondare un giudizio di segno negativo: ma essi, letti e valutati in un’ottica complessiva e nelle loro reciproche interazioni, come l’Amministrazione ha fatto, certamente denotano un quadro della personalità del soggetto che non consente di ritenere irragionevoli o infondate le misure adottate dall’Amministrazione stessa che confermano per l’appellante – così come è la regola per la generalità dei cittadini – l’impossibilità di autorizzare la detenzione e l’uso di armi» (Cons. Stato III, 21 aprile 2020, n. 2543) .
8. Infondato è, infine, il quinto motivo di ricorso secondo cui l’amministrazione non avrebbe motivato nel provvedimento finale sulle osservazioni rese dal ricorrente in risposta al preavviso di rigetto.
Nella memoria versata nel procedimento in data 8 giugno 2021 il sig. -OMISSIS- si è limitato a chiedere all’amministrazione della pubblica sicurezza di non tener conto dei procedimenti penali perché “risalenti”; non ha introdotto, quindi, alcun elemento di fatto capace di orientare diversamente la determinazione amministrativa, bensì ha prospettato unicamente una diversa qualificazione giuridica dei fatti.
Vale, in proposito, il principio che «il dovere della pubblica amministrazione di esaminare le memorie prodotte dall’interessato a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto da essa inviata non comporta la confutazione analitica delle allegazioni presentate dall’interessato, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la sintesi degli elementi di fatto e diritto posti a sostegno dell'atto stesso; la doverosa valutazione degli apporti infraprocedimentali risente inevitabilmente della natura degli stessi, nel senso che l’onere valutativo è maggiormente penetrante con riferimento alla prospettazione da parte del privato di elementi fattuali, mentre è molto attenuato allorché le deduzioni del privato contengano valutazioni giuridiche, laddove è sufficiente che l’Amministrazione ribadisca il proprio intendimento» (Cons. Stato, IV, 9 aprile 2025, n. 3019).
9. In conclusione, nel provvedimento impugnato non si scorge né alcun difetto di istruttoria o di motivazione né alcuna altra evidenza di un uso abnorme del potere discrezionale intestato all’amministrazione che possa giustificarne l’annullamento. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OB AL, Presidente
Paolo Nasini, Primo Referendario
IO AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AR | OB AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.