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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 17/12/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 17/12/2025 davanti all'avv. FR RI, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 174/2021
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. MORELLI MICHELA, per parte convenuta opposta l'avv. Domenica Varone in sostituzione dell'avv.
Monica TR.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 18:20, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. FR RI, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 174/2021 promossa da
) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
VE (IS), rappresentato e difeso dall'avv. MORELLI MICHELA contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. TRAVERSA
MONICA
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo". Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n.
8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non
è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto Controparte_1
l'ingiunzione a carico di di pagare immediatamente Parte_1 in favore di la somma complessiva di € 10.006,95 Controparte_1
(ricavati dalla somma dell'importo ceduto € 2.871,23 oltre interessi convenzionali del 24,51% sull'importo capitale di € 2.871,23 dalla data di cessione 28.10.2010 ad oggi, corrispondenti ad € 7.135,72) oltre ai successivi interessi convenzionali di mora al tasso annuo del 24,51% sulla sola sorte capitale di € 2.871,23 dal 16.12.2020 sino al saldo, nonché alle spese e al compenso professionale per il presente procedimento, Iva e Cpa.
Il credito azionato era da ricondurre al mancato pagamento di somme dovute in relazione a un contratto di credito cosiddetto revolving concesso da
OF e da questa ceduto a . Controparte_1
Con decreto n. 349/2020 del 29 dicembre 2020 emesso nella procedura RG
n. 1093/2020 il Tribunale di Isernia, accogliendo la domanda, ha ingiunto il pagamento della somma di € 10006,95 (sempre che gli interessi ivi eventualmente computati risultino nei limiti del tasso-soglia) e degli interessi come da domanda, sempre che nei limiti del tasso-soglia oltre accessori.
Con atto di citazione per l'udienza del 13 settembre 2021
[...]
ha proposto opposizione allegando vizi nel contratto, in specie Parte_1 sulle modalità utilizzate per la determinazione delle somme liquidate a titolo di interessi e chiesto:
1. revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il decreto ingiuntivo n. 349/2020 del 29.12.2020 per i motivi tutti dedotti in
2 narrativa;
2. accertare l'erroneo calcolo del monte interessi corrispettivi applicati da parte opposta;
3. accertare e dichiarare la nullità le clausole inerenti agli interessi moratori in quanto vessatorie ai sensi dell'art. all'art. 33 lettera f) Decreto legislativo, n°
206/2005, per i motivi esposti in narrativa e dunque ritenerli non dovuti.
4. nella denegata ipotesi in cui ritenga che si debbano applicare interessi moratori sul capitale residuo, dichiararli dovuti al tasso legale, non essendo stati i medesimi oggetto di preventiva pattuizione, in viola-zione di quanto sancito 5. dall'art. 1284 co. 3 c.c.
La causa, istruita con produzione di documenti e con una CTU contabile, all'udienza odierna, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
Preliminarmente occorre evidenziare che tra le parti si è sviluppato un dibattito circa la vessatorietà della clausola contenuta nell'art 7 del contratto nella parte in cui, in violazione dell'art. 33, lett. f), Codice del Consumo, impone al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo, il pagamento di somme a titolo di risarcimento, clausola penale o altri importi manifestamente eccessivi.
Parte opposta rileva che il vizio dedotto è allegato solo tardivamente.
Si tratta di un vizio che, ove esistente, determinerebbe la nullità della clausola, a mente dell'art. 36 del Codice del consumo (D.lgs. 6 settembre
2005, n. 206). Peraltro il terzo comma dell'art. 36, ove occorresse, precisa che
La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice.
Dunque, Se di nullità si trattasse, il vizio sarebbe rilevabile d'ufficio e non soggetto ai limiti temporali di allegazione.
Premesso che il vizio è dedotto in forma accademica e senza alcuna precisazione, questo giudice deve osservare che nella fattispecie la creditrice non ha addebitato all'opponente né la somma di € 7,50 per ogni insoluto o per spese forfetarie di recupero crediti né € 150,00 per la decadenza dal beneficio
3 del termine. In sintesi, la stessa creditrice non ha dato esecuzione alle clausole potenzialmente abusive, limitandosi all'addebito degli interessi di mora nei limiti del tasso soglia dell'usura.
Ne deriva il rigetto dell'eccezione alla luce del fatto che Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto (art. 36, co. 1°, codice del consumo) con l'ovvia conseguenza che la nullità della clausola non incide sulla funzionalità del contratto né sull'applicazione del contratto all'opponente.
Entrando nel merito, si controverte in tema di credito rotativo o c.d. revolving.
Il rapporto discende da un contratto mediante il quale la banca pone a disposizione un credito che può essere usato per l'acquisto di beni o servizi o per l'acquisizione di disponibilità monetaria;
mediante rate mensili le somme utilizzate vengono reintegrate e vengono pagati gli interessi.
Nello specifico, a fronte della disponibilità di € 3.000,00, l'opponente aveva assunto l'impegno a pagare rate di 90,00 €/mese.
Come detto, l'opposizione proposta è fondata su rilievi circa gli interessi applicati in esecuzione del contratto e la regolarità della pattuizione. Assume pertanto particolare importanza la verifica operata dal CTU sulla determinazione degli interessi in misura non eccedente i limiti dell'usura e sulla concreta applicazione degli interessi.
Il Consulente, dall'esame della documentazione, ha verificato che l'art. 13 delle condizioni generale “dimmi sì” di IS prevede il tasso annuo nominale
(TAN) al 21,84% e il tasso annuo effettivo globale (TAEG) al 24,17%.
Quanto al tasso di mora, l'art. 7 delle condizioni generale di contratto prevede l'applicazione del tasso del 2,5% mensile (ovvero 30%) annuo con l'indicazione di un tasso sostitutivo in caso di superamento dei limiti dell'usura
(“Il mancato puntuale pagamento di una o più rate minime mensili, comporterà
l'addebito di interessi di mora sul capitale impagato pari al minor tasso tra quello di cui all'art.
2. C. 4 L. 108/1996 ed il tasso del 2,5% mensile, senza necessità di preventiva messa in mora da parte di ”). Pt_2
L'applicazione del tasso al 30% avrebbe comportato il superamento della soglia dell'usura. Il CTU ha pertanto provveduto al ricalcolo riportando nei limiti di legge il tasso di mora. Così facendo, ha accertato che il conteggio da parte
4 della creditrice ha portato a un risultato (€ 7.135,72) inferiore rispetto a quello determinato dal CTU (€ 7.169,31).
Sul TAEG, il CTU ha verificato che, a mente dell'art. 3 delle condizioni generali, sono previsti costi di € 0,60 per spese emissione e invio estratti conto mensili ed € 1,00 per spese emissione e invio comunicazione annuale ai clienti.
Tali somme, pattuite ma non ricomprese nel calcolo del TAEG, determinano una variazione del tasso, sicché il TAEG calcolato dal CTU è pari a 24,62% in luogo di quello indicato nel contratto, pari al 24,17%.
In sintesi, il CTU ha accertato che le previsioni contrattuali trovano rispondenza nella documentazione in atti salvo ribadire la differenza evidenziata dal CTU nel calcolo del TAEG che avrebbe portato a stornare dal debito complessivo le spese per invio degli E/C mensili e delle comunicazioni annuali ai clienti che da prospetto ammontano complessivamente a € 36,20 e dagli interessi di mora maturati su tale somma dal 28/10/2010 al 15/12/2020 pari a € 90,39 per un totale di € 126,59.
Ciò premesso, occorre osservare e rilevare che il CTU ha accertato uno scostamento tra la pattuizione, che indica il TAEG al 24,17%, e la pratica applicazione del contratto che, alla luce dei calcoli del CTU, comporta l'applicazione all'opponente di un TAEG del 24,62%.
Così, il credito determinato nel decreto ingiuntivo non corrisponde a quello accertato, essendo stata verificata una differenza in danno del consumatore di
€ 126,59.
Ne discende la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di
[...]
al pagamento della somma di € 2.871,23 oltre interessi al tasso Parte_1 convenzionale del 24,51% sull'importo capitale dalla data di cessione, 28 ottobre 2010 al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014.
Compensa integralmente le spese di CTU, già liquidate con decreto in atti.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
FR RI, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella
5 causa promossa da contro Parte_1 Controparte_1
iscritta al RG 174/2021,
[...] revoca il decreto ingiuntivo n° n. 349/2020 del 29 dicembre 2020 emesso nella procedura RG n. 1093/2020, condanna al pagamento della somma di € 2.871,23 oltre Parte_1 interessi al tasso convenzionale del 24,51% sull'importo capitale dalla data di cessione, 28 ottobre 2010, al saldo, condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Parte_1
€ 2.552,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori.
Così deciso in Isernia, il 17 dicembre 2025
Il Giudice onorario
FR RI
6
Verbale di udienza
All'udienza del 17/12/2025 davanti all'avv. FR RI, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 174/2021
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. MORELLI MICHELA, per parte convenuta opposta l'avv. Domenica Varone in sostituzione dell'avv.
Monica TR.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
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Alle ore 18:20, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. FR RI, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 174/2021 promossa da
) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
VE (IS), rappresentato e difeso dall'avv. MORELLI MICHELA contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. TRAVERSA
MONICA
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Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo". Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n.
8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non
è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto Controparte_1
l'ingiunzione a carico di di pagare immediatamente Parte_1 in favore di la somma complessiva di € 10.006,95 Controparte_1
(ricavati dalla somma dell'importo ceduto € 2.871,23 oltre interessi convenzionali del 24,51% sull'importo capitale di € 2.871,23 dalla data di cessione 28.10.2010 ad oggi, corrispondenti ad € 7.135,72) oltre ai successivi interessi convenzionali di mora al tasso annuo del 24,51% sulla sola sorte capitale di € 2.871,23 dal 16.12.2020 sino al saldo, nonché alle spese e al compenso professionale per il presente procedimento, Iva e Cpa.
Il credito azionato era da ricondurre al mancato pagamento di somme dovute in relazione a un contratto di credito cosiddetto revolving concesso da
OF e da questa ceduto a . Controparte_1
Con decreto n. 349/2020 del 29 dicembre 2020 emesso nella procedura RG
n. 1093/2020 il Tribunale di Isernia, accogliendo la domanda, ha ingiunto il pagamento della somma di € 10006,95 (sempre che gli interessi ivi eventualmente computati risultino nei limiti del tasso-soglia) e degli interessi come da domanda, sempre che nei limiti del tasso-soglia oltre accessori.
Con atto di citazione per l'udienza del 13 settembre 2021
[...]
ha proposto opposizione allegando vizi nel contratto, in specie Parte_1 sulle modalità utilizzate per la determinazione delle somme liquidate a titolo di interessi e chiesto:
1. revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il decreto ingiuntivo n. 349/2020 del 29.12.2020 per i motivi tutti dedotti in
2 narrativa;
2. accertare l'erroneo calcolo del monte interessi corrispettivi applicati da parte opposta;
3. accertare e dichiarare la nullità le clausole inerenti agli interessi moratori in quanto vessatorie ai sensi dell'art. all'art. 33 lettera f) Decreto legislativo, n°
206/2005, per i motivi esposti in narrativa e dunque ritenerli non dovuti.
4. nella denegata ipotesi in cui ritenga che si debbano applicare interessi moratori sul capitale residuo, dichiararli dovuti al tasso legale, non essendo stati i medesimi oggetto di preventiva pattuizione, in viola-zione di quanto sancito 5. dall'art. 1284 co. 3 c.c.
La causa, istruita con produzione di documenti e con una CTU contabile, all'udienza odierna, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
Preliminarmente occorre evidenziare che tra le parti si è sviluppato un dibattito circa la vessatorietà della clausola contenuta nell'art 7 del contratto nella parte in cui, in violazione dell'art. 33, lett. f), Codice del Consumo, impone al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo, il pagamento di somme a titolo di risarcimento, clausola penale o altri importi manifestamente eccessivi.
Parte opposta rileva che il vizio dedotto è allegato solo tardivamente.
Si tratta di un vizio che, ove esistente, determinerebbe la nullità della clausola, a mente dell'art. 36 del Codice del consumo (D.lgs. 6 settembre
2005, n. 206). Peraltro il terzo comma dell'art. 36, ove occorresse, precisa che
La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice.
Dunque, Se di nullità si trattasse, il vizio sarebbe rilevabile d'ufficio e non soggetto ai limiti temporali di allegazione.
Premesso che il vizio è dedotto in forma accademica e senza alcuna precisazione, questo giudice deve osservare che nella fattispecie la creditrice non ha addebitato all'opponente né la somma di € 7,50 per ogni insoluto o per spese forfetarie di recupero crediti né € 150,00 per la decadenza dal beneficio
3 del termine. In sintesi, la stessa creditrice non ha dato esecuzione alle clausole potenzialmente abusive, limitandosi all'addebito degli interessi di mora nei limiti del tasso soglia dell'usura.
Ne deriva il rigetto dell'eccezione alla luce del fatto che Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto (art. 36, co. 1°, codice del consumo) con l'ovvia conseguenza che la nullità della clausola non incide sulla funzionalità del contratto né sull'applicazione del contratto all'opponente.
Entrando nel merito, si controverte in tema di credito rotativo o c.d. revolving.
Il rapporto discende da un contratto mediante il quale la banca pone a disposizione un credito che può essere usato per l'acquisto di beni o servizi o per l'acquisizione di disponibilità monetaria;
mediante rate mensili le somme utilizzate vengono reintegrate e vengono pagati gli interessi.
Nello specifico, a fronte della disponibilità di € 3.000,00, l'opponente aveva assunto l'impegno a pagare rate di 90,00 €/mese.
Come detto, l'opposizione proposta è fondata su rilievi circa gli interessi applicati in esecuzione del contratto e la regolarità della pattuizione. Assume pertanto particolare importanza la verifica operata dal CTU sulla determinazione degli interessi in misura non eccedente i limiti dell'usura e sulla concreta applicazione degli interessi.
Il Consulente, dall'esame della documentazione, ha verificato che l'art. 13 delle condizioni generale “dimmi sì” di IS prevede il tasso annuo nominale
(TAN) al 21,84% e il tasso annuo effettivo globale (TAEG) al 24,17%.
Quanto al tasso di mora, l'art. 7 delle condizioni generale di contratto prevede l'applicazione del tasso del 2,5% mensile (ovvero 30%) annuo con l'indicazione di un tasso sostitutivo in caso di superamento dei limiti dell'usura
(“Il mancato puntuale pagamento di una o più rate minime mensili, comporterà
l'addebito di interessi di mora sul capitale impagato pari al minor tasso tra quello di cui all'art.
2. C. 4 L. 108/1996 ed il tasso del 2,5% mensile, senza necessità di preventiva messa in mora da parte di ”). Pt_2
L'applicazione del tasso al 30% avrebbe comportato il superamento della soglia dell'usura. Il CTU ha pertanto provveduto al ricalcolo riportando nei limiti di legge il tasso di mora. Così facendo, ha accertato che il conteggio da parte
4 della creditrice ha portato a un risultato (€ 7.135,72) inferiore rispetto a quello determinato dal CTU (€ 7.169,31).
Sul TAEG, il CTU ha verificato che, a mente dell'art. 3 delle condizioni generali, sono previsti costi di € 0,60 per spese emissione e invio estratti conto mensili ed € 1,00 per spese emissione e invio comunicazione annuale ai clienti.
Tali somme, pattuite ma non ricomprese nel calcolo del TAEG, determinano una variazione del tasso, sicché il TAEG calcolato dal CTU è pari a 24,62% in luogo di quello indicato nel contratto, pari al 24,17%.
In sintesi, il CTU ha accertato che le previsioni contrattuali trovano rispondenza nella documentazione in atti salvo ribadire la differenza evidenziata dal CTU nel calcolo del TAEG che avrebbe portato a stornare dal debito complessivo le spese per invio degli E/C mensili e delle comunicazioni annuali ai clienti che da prospetto ammontano complessivamente a € 36,20 e dagli interessi di mora maturati su tale somma dal 28/10/2010 al 15/12/2020 pari a € 90,39 per un totale di € 126,59.
Ciò premesso, occorre osservare e rilevare che il CTU ha accertato uno scostamento tra la pattuizione, che indica il TAEG al 24,17%, e la pratica applicazione del contratto che, alla luce dei calcoli del CTU, comporta l'applicazione all'opponente di un TAEG del 24,62%.
Così, il credito determinato nel decreto ingiuntivo non corrisponde a quello accertato, essendo stata verificata una differenza in danno del consumatore di
€ 126,59.
Ne discende la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di
[...]
al pagamento della somma di € 2.871,23 oltre interessi al tasso Parte_1 convenzionale del 24,51% sull'importo capitale dalla data di cessione, 28 ottobre 2010 al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014.
Compensa integralmente le spese di CTU, già liquidate con decreto in atti.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
FR RI, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella
5 causa promossa da contro Parte_1 Controparte_1
iscritta al RG 174/2021,
[...] revoca il decreto ingiuntivo n° n. 349/2020 del 29 dicembre 2020 emesso nella procedura RG n. 1093/2020, condanna al pagamento della somma di € 2.871,23 oltre Parte_1 interessi al tasso convenzionale del 24,51% sull'importo capitale dalla data di cessione, 28 ottobre 2010, al saldo, condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Parte_1
€ 2.552,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori.
Così deciso in Isernia, il 17 dicembre 2025
Il Giudice onorario
FR RI
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