CGARS, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 145
CGARS
Sentenza 3 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Erroneità della sentenza impugnata - Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 481/2001 - Errata applicazione del D.Lgs. n. 114/1998 - Eccesso di potere sotto il profilo dell'insussistenza dei presupposti - Travisamento delle circostanze - Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e SS.MM. e II. e dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019 - Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione - Difetto di istruttoria

    Il Collegio ha ritenuto che gli elementi acquisiti non consentissero di accertare l'effettivo svolgimento dell'attività di autorimessa da parte dell'appellante. Ha evidenziato che le norme richiamate dal giudice di primo grado riguardavano l'attività di noleggio senza conducente, per la quale l'appellante era autorizzato. Ha inoltre sottolineato che la presentazione della richiesta di cambio di destinazione d'uso per 'rimessa autoveicoli ad uso privato, senza accesso al pubblico' non configurava un mutamento di destinazione d'uso o l'esercizio di un'attività commerciale di autorimessa, la quale presuppone la gestione di locali o spazi appositamente adibiti e attrezzati per la custodia dietro compenso.

  • Accolto
    Erroneità della sentenza impugnata - Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10-bis della L. n. 241/1990 come “recepiti” dagli artt. 9 e 13 L.R. n. 7/2019 - Violazione del giusto procedimento - Violazione di ogni genere di garanzia partecipativa - Difetto istruttorio

    Il Collegio ha ritenuto fondata la deduzione dell'appellante sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990. Ha affermato che l'omissione della fase partecipativa ha prodotto una determinazione negativa che avrebbe potuto essere diversa con gli apporti informativi del privato, inducendo l'Amministrazione a motivare in ordine agli elementi fattuali posti a fondamento della ritenuta, ma indimostrata, esistenza dell'attività di rimessa di veicoli.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 145
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 145
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo