Provvedimento: […] In generale, ai sensi dell'art. 930, comma 1, c.c. il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; seguono disposizioni specifiche, in particolare, se la somma eccede 5,16 euro, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo e se la cosa non ha valore commerciale la misura del premio è fissata dal giudice. L'art. 931 c.c. stabilisce che al proprietario è equiparato il possessore o detentore. La domanda dell'attore non può essere accolta, per diverse ragioni. […] In primis, va comunque indagata, a maggior ragione dopo il sollecito della la CP_1 legittimazione processuale passiva di quest'ultima, indagine comunque da effettuarsi d'ufficio in sede di decisione.
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