Articolo 931 del Codice civile
Articolo 930Articolo 932
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19 aprile 1942
Art. 931.

(Equiparazione del possessore o detentore al proprietario).

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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