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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2025, n. 3593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3593 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MA PU TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV° Sezione Civile, avv. Angela Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile iscritto al R. G. N. 2332/2021 ed avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
– fideiussione.
TRA
, in persona del legale rappresentate p.t., P. IVA , rappresentato e difeso, giusta Pt_1 P.IVA_1 mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Emiliana Grillo, domiciliata presso lo
Studio Legale Grillo, in Piedimonte Matese, alla Via G. G. D'Amore, 22 - P.E.C. : emiliana.
[...]
t. Email_1
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. (P. Iva ) , rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dagli avv.ti Paolo de Silva e Gaetano Gargiulo che, congiuntamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono, giusta mandato ex art. 83, II co. c.p.c. in calce al ricorso per decreto
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OPPOSTO
C O N C L U S I O N I
Le parti con note di trattazione scritta, concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste ed istanze formulate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione la proponeva opposizione al decreto ingiuntivo N. 369/2021, emesso in Parte_1 favore della con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 30.596,85, CP_1 oltre interessi, spese e compensi del monitorio, conveniva in giudizio innanzi l'intestatato Tribunale la società in persona del legale rappresentate pro tempore, al fine di sentir accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “… Preliminarmente, sia negata la concessione della provvisoria esecutività del
1 Decreto Ingiuntivo opposto;
In via principale, e nel merito, sia accolta la presente opposizione per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, sia revocato e dichiarato nullo il Decreto ingiuntivo opposto;
Sempre in via principale, sia accertato l'abuso dello strumento processuale e, per l'effetto, sia dichiarato nullo il Decreto
Ingiuntivo opposto;
Ancora in via principale, sia accertata e dichiarata la nullità del Contratto di
Fideiussione stipulato in data 06.11.2008, ex articolo 1418 co. 1 e co. 2 cod. civ., e, per l'effetto, sia revocato e annullato il decreto ingiuntivo emesso sulla scorta di un titolo invalido e/o nullo;
In via gradata, nel merito, nella denegata ipotesi in cui il giudice non dovesse ritenere affetto da nullità il contratto fideiussorio, sia dichiarata l'intervenuta inefficacia della fideiussione per essere elasso il termine decadenziale per l'esercizio dell'azione, ex art. 1957 Cod. Civ e, per l'effetto, sia dichiarato nullo l'opposto Decreto Ingiuntivo;
Vittoria di spese e compensi di lite”
Instauratosi il contraddittorio ,si costituiva la la quale deduceva la piena legittimità della CP_2 propria pretesa creditoria , confermata , tra l'altro dalla stessa opponente che non contestava la propria qualità di fideiussore né tantomeno l'esistenza del contratto di fideiussione;
non contestava, nel merito, la fondatezza del credito vantato dalla creditrice e non sollevava questioni relativamente alla opponibilità della sentenza n. 1271/2020 resa a definizione del giudizio pendente tra la comparente e la predetta Società garantita ( in liquid. , ne deduceva fatti estintivi o modificativi della pretesa Parte_2 CP_3 avanzata, e chiedeva in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. dell'opposto d.i. per l'intero importo ingiunto ovvero, parzialmente limitatamente alle somme non contestate;
rigettare l'avversa opposizione poiché, inammissibile, improponibile ed improcedibile, e, nel merito, infondata, sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel quantum, con conseguente integrale conferma dell'opposto d.i. n. 369/2020; in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento, in favore della comparente e per le dedotte causali, della somma di € 30.596,85, fatta salva la maggiore o minore somma che On.le Tribunale riterrà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Al termine della prima udienza di comparizione, il precedente giudicante rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava la causa per la trattazione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
Espletata l'istruttoria e rassegnate le conclusioni, la causa veniva riservata a sentenza con termini per il deposito delle memorie conclusionali.
*****
Preliminare alla definizione della presente vertenza è la qualificazione giuridica della fattispecie in esame.
Si ritiene opportuno ricordare che la fideiussione è un contratto con cui un soggetto garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui, mentre le obbligazioni, come precisato in più occasioni dalla giurisprudenza e dalla dottrina, sono sempre composte da due elementi, il debito che consiste in un dovere del debitore e la responsabilità debitoria, prevista dall'art. 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde con tutti i suoi beni dell'adempimento dell'obbligazione, tanto che la responsabilità è considerata un elemento costitutivo del rapporto obbligatorio e accessorio imprescindibile del debito stesso.
Le implicazioni pratiche dell'applicazione del principio sancito nell'articolo 2740 c.c. alla fideiussione attengono all'eventualità che i danni causati dall'inadempimento del debitore ricadano sullo stesso garante, il quale si troverà ad essere obbligato non solo relativamente alla prestazione principale ma anche ai danni eventualmente provocati da detto inadempimento dell'obbligazione principale.
Si rammenta che la caratteristica principale della garanzia personale (di cui la fideiussione costituisce il prototipo) è quella di allargare la garanzia patrimoniale del creditore, che in caso di esecuzione forzata
2 potrà contare su un altro patrimonio.
La fideiussione, dunque, svolge una doppia funzione: assicurare l'adempimento e garantire contestualmente il creditore dall'inadempimento.
Nell'ambito più specifico della locazione, l'obbligazione di garanzia non può intendersi limitata al pagamento dei canoni di locazione, ma deve essere estesa anche al pagamento di eventuali danni derivanti dalla ritardata consegna dell'immobile a seguito della risoluzione del contratto.
Infatti è pacificamente acquisito il principio secondo cui, salvo che sia diversamente disposto, la garanzia fideiussoria si estende a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione gravanti sul conduttore e, dunque, il perimetro dell'obbligazione garantita deriva, oltre che dalle pattuizioni intercorse tra le parti, da due disposizioni codicistiche: l'art. 1941 c.c., secondo cui la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore (art. 1941 c.c.); l'art. 1942 c.c., a mente del quale la fideiussione comprende anche le spese successive alla denunzia al fideiussore della causa "promossa contro il debitore principale" (art. 1942 c.c.).
La Suprema Corte, infatti, ritiene che l'obbligo di restituzione della cosa locata, cui è correlato quello di pagamento del corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, di cui all'art. 1591 c.c., avendo natura contrattuale, rende i fideiussori garanti del relativo adempimento, in quanto la garanzia fideiussoria si giustifica proprio in funzione del mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali del conduttore.
(Cass. 12962/2011)
L'obbligazione di pagamento del canone di occupazione dell'immobile concesso in locazione e da doversi restituire al locatore trova fonte nella legge, è pur sempre, geneticamente collegata al contratto. Di fatto nel contratto di locazione concluso il 06.11.2008 tra le parti oggi in causa è riportata la seguente clausola:
“… la società intende garantire tutte le obbligazioni assunte dalla società Parte_1 [...] di cui al contratto sopra richiamato”, esprimendo in modo chiaro ed Parte_3 inequivocabile la volontà di garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di locazione a carico della conduttrice.
Quando viene prestata una fideiussione per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal debitore in un contratto, la valutazione ai fini dell'applicazione della norma imperativa dell'art. 1938 c.c., che esige la fissazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future, deve farsi con riferimento alle singole obbligazioni garantite. Ne consegue che la clausola resta nulla solo con riferimento a quella o a quelle obbligazioni che in ipotesi risultino avere natura di obbligazione futura, mentre rimane valida per le obbligazioni che non abbiano tale natura (v. Cass. 18/02/2022, n. 5423).
Nella specie le somme che sarebbero dovute dal debitore garantito e delle quali la è stata Parte_1 chiamata a rispondere in forza della garanzia prestata sono costituite dal risarcimento dei danni cagionati all'immobile dalla conduttrice.
L'art. 1938 c.c. quando parla di garanzia per un'obbligazione futura intende riferirsi ad una garanzia relativa ad una obbligazione che il debitore garantito assuma verso il creditore in forza di una fattispecie costitutiva che si deve verificare integralmente in futuro, cioè che al momento della prestazione della garanzia non veda già esistente alcuno dei suoi fatti costitutivi.
Si deve trattare di un'obbligazione che nasca da fatti costitutivi che debbono essere contemplati come verificabili al momento della prestazione della garanzia, ma senza alcun rapporto di derivazione da eventi che originino dallo svolgimento delle obbligazioni del debitore esistenti al momento dell'assunzione della garanzia da parte del garante (v. Cass. 18/02/2022, n. 5423).
L'obbligazione a carico del conduttore in mora a restituire la cosa di pagare al locatore il corrispettivo
3 convenuto sino alla riconsegna (art. 1591 c.c.) e quella di tenere indenne il locatore dei danni cagionati alla cosa locata (art. 1588 c.c.) sono obblighi che il codice civile pone a carico del conduttore - alla cui disciplina rinvia il contratto di locazione di tal ché non sono qualificabili come obbligazioni future.
I suddetti obblighi, in particolare, costituiscono delle conseguenze dell'inadempimento di obbligazioni del debitore insorte con il contratto garantito ed esistenti all'atto dell'assunzione della garanzia, vale a dire l'obbligo di restituire il bene alla scadenza del rapporto e l'osservanza della diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi della cosa locata.
La Cassazione ha più volte chiarito che l'art. 1938 c.c. quando allude alla prestazione della garanzia per un'obbligazione futura, non intende fare riferimento ad eventuali obbligazioni che lo stesso contratto preveda possano nascere a carico del debitore come conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione garantita, sia essa già esistente al momento della prestazione del garanzia, sia essa sorta coevamente ad essa, bensì ad una obbligazione la cui fattispecie costitutiva il rapporto preveda che si possa verificare sulla base del concorso fra un fatto del debitore ed un fatto del creditore oppure di un fatto unilaterale del debitore, nell'uno e nell'altro caso verificabili in un momento successivo e determinativi di una nuova obbligazione senza alcun collegamento con un'obbligazione esistente al momento della prestazione della garanzia.
Anche l'obbligazione risarcitoria che discende dall'inadempimento di ciò che prevede il contratto garantito non si connota, se assunta come oggetto di garanzia, come obbligazione futura e ciò sempre perché la sua fattispecie costitutiva non può ritenersi interamente verificata in futuro rispetto all'assunzione della garanzia: invero, nel momento in cui viene prestata la garanzia dell'adempimento della prestazione del debitore, costui è ex lege obbligato, in forza del vincolo contrattuale che lo vincola a tenere la prestazione, anche a risarcire il danno derivante dall'inadempimento di essa e, dunque, l'obbligazione risarcitoria, sebbene ricollegata al verificarsi dell'inadempimento e dei danni da esso conseguenti, è un'obbligazione che non si connota come obbligazione la cui fattispecie costitutiva sia composta interamente da eventi futuri (v. in questi termini Cass. 18/02/2022, n. 5423).
Infine in merito all'eccepita decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, si rileva l'articolo 1957 c.c. costituisce un pilastro fondamentale nella tutela del fideiussore, ponendosi contro un'esposizione illimitata del garante. La suindicata disposizione, infatti, impone al creditore un onere stringente: agire tempestivamente nei confronti del debitore principale. Il termine è duplice e alternativo: sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita o, qualora il fideiussore venga escusso, due mesi dalla notifica al fideiussore stesso. Il mancato rispetto di questi termini da parte del creditore comporta la decadenza dal suo diritto di pretendere l'adempimento dal garante.
Nonostante, dunque, la ratio di questa disposizione sia chiara e risiede nella necessità di bilanciare gli interessi in gioco può essere derogata dall'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti.
La Corte di Cassazione ha più volte espressamente statuito che la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. può essere oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, precisando che tale pattuizione è nella disponibilità delle parti e non contravviene a principi di ordine pubblico in quanto comporta semplicemente per il fideiussore l'assunzione di un maggior rischio legato a possibili mutamenti delle condizioni patrimoniali del debitore principale.
Secondo un orientamento consolidato infatti la clausola derogatoria non rientra tra quelle considerate particolarmente onerose e non è da considerarsi vessatoria, pertanto, essa non necessita della specifica approvazione per iscritto richiesta dall'art. 1341, comma 2, c.c. atteso che la validità è assicurata dalla
4 generica sottoscrizione del contratto, a patto che la rinuncia sia chiaramente e distintamente menzionata nell'atto fideiussorio.
La suddetta circostanza ricorre anche nel caso che ci occupa, laddove all'art. 3 del contratto di fideiussione sottoscritto dalle parti oggi in causa veniva stabilito che …”.In deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. il fideiussore rimarrà obbligato anche qualora la parte locatrice abbia inutilmente fatto decorrere il termine indicato in tale articolo per proporre le sue istanze contro il debitore principale…”.
Alla luce delle innanzi esposte osservazioni, l'opposizione deve essere rigettata .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V. IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 369/2021 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 26.11.2020 notificato il 02.02.2021;
- condanna la al pagamento in favore della dell'importo di euro € 8.758,40 Parte_1 CP_2 oltre IVA c.p.a e rimborso forfettario a titolo di spese del presente giudizio da corrispondere ai procuratori dichiaratasi antistatari.
- Così deciso in Santa Maria C.V. il 12 novembre 2025
IL GOT
Avv. Angela Verolla
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