Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
Decreto cautelare 24 luglio 2023
Ordinanza cautelare 19 settembre 2023
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 24/03/2026, n. 5419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5419 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05419/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01808/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1808 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Lanzi & Cavalli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Coccoli, Alessandro Daino e Lorenzo Aureli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della salute, Ministero dell’economia e delle finanze, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi tutti dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Emilia-Romagna, non costituita in giudizio;
nei confronti
E.m.s. s.r.l, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
a) della determina dirigenziale n. 24300 del 12 dicembre 2022 con la quale la Direzione generale - Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna ha individuato l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le quote di ripiano dovute dalle medesime aziende alla regione per il quadriennio 2015-2018, in particolare nella parte in cui ha individuato la quota dovuta dalla Lanzi & Cavalli s.r.l. in € 18.895,51;
b) del decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 6 luglio 2022 recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»;
c) del decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022 recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018»;
d) ove occorrer possa, dell’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni - Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante «Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018»;
e) sempre ove occorre possa, dell’accordo della Conferenza Stato-Regioni - Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante «Accordo, ai sensi dell’articolo 9- ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018»;
f) di ogni altro atto a questi presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso ad oggi non conosciuto dalla ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19 febbraio 2025 :
- della determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna del 27 novembre 2024 n. 25860, avente ad oggetto «Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018» e dell’elenco ivi allegato sub Allegato 1;
- per quel che occorrer possa, della comunicazione con la quale viene intimato ai fornitori di cui all’Allegato 1 di procedere al pagamento dell’importo ivi indicato nel termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della salute, del Ministero dell’economia e delle finanze e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. AT GG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente impugnava, con il ricorso introduttivo, gli atti ministeriali relativi al c.d. pay-back sanitario.
2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni statali intimate.
3. Con successivo ricorso per motivi aggiunti veniva gravata la rideterminazione dovuta adottata dalla regione Emilia Romagna.
4. All’udienza del 13 febbraio 2026, il procuratore di parte ricorrente, rappresentando l’avvenuto pagamento del dovuto in favore dell’ente regionale, dichiarava la carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio: su tali basi il Collegio tratteneva la causa per la decisione.
5. Alla luce degli atti e delle dichiarazioni verbalizzate non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
6. Le spese, stante la pronuncia in rito, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AR GI, Presidente
Rita Luce, Consigliere
AT GG, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT GG | AR GI |
IL SEGRETARIO