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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/12/2025, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 949/2025
avente ad oggetto: Separazione giudiziale
promossa con ricorso da
(C.F. Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall' Avv. MANTOVANI NICCOLO' come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall' Avv. MONDINI SIMONE come da mandato difensivo in atti;
Resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 27/11/2025 le parti, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“pronuncia di separazione alle condizioni di cui alla proposta formulata dal giudice all'udienza del
27.5.25, condizioni qui richiamate e perfezionate:
1.Affido e collocamento.
Affido condiviso dei minori (nata a [...] il [...] di anni 14) e Persona_1
(nato a [...] il [...] di anni 10), con collocamento presso la Persona_2
madre
2.Diritto di visita del genitore non collocatario.
Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo quanto concordemente indicato dalle parti nei
rispetti atti.
3.Contributo al mantenimento e sua decorrenza.
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori CP_1 Per_1
e con la somma mensile totale di €450 entro il 15 del mese con bonifico
[...] Persona_2
diretto alla sig.ra
4. Spese straordinarie e assegno unico
Disporsi il pagamento, a carico di entrambi i coniugi e nella misura del 50% ciascuno delle spese
straordinarie come da Protocollo Famiglia del tribunale di Verona.
Assegno unico suddiviso al 60 per cento della ricorrente e 40 per cento a favore del resistente”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dep. il 05/02/2025 chiedeva la separazione del Parte_1
matrimonio contratto con , alle condizioni specificamente indicate nel ricorso. CP_1
pagina 2 di 4 Si costituiva in giudizio parte convenuta e non si opponeva alla domanda di separazione, mentre contestava le avverse deduzioni in fatto e domande, formulandone di proprie.
All'udienza del 27/05/2025, il Giudice sentite le parti, tentava la conciliazione, anche formulando la seguente proposta conciliativa ex art. 473 bis 21 cpc ed emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti.
All'udienza del 27/11/2025 i procuratori delle parti dichiarano di aver raggiunto un accordo e di voler concludere concordemente per la pronuncia di separazione alle condizioni di cui alla proposta formulata dal giudice all'udienza del 27.5.25, condizioni poi richiamate e perfezionate alla stessa udienza del 27/11/2025 e formulate nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
VI (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è
venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Le condizioni di separazione richiamate all'udienza del 27/11/2025 devono essere senz'altro recepite,
poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli - (C.F. ) nata a [...] Persona_1 C.F._3
(VR) il 16.09.2010 e (C.F. ) nato a [...] Persona_2 C.F._4
il 18.11.2014 - il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti. pagina 3 di 4 Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in VI il 22/05/2010 tra Parte_1
e regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
[...] CP_1
Comune di VI (Anno 2010, Numero 5, Parte I ), prendendo atto delle condizioni di cui al
Verbale di udienza del 27/11/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VI perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 02/12/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 949/2025
avente ad oggetto: Separazione giudiziale
promossa con ricorso da
(C.F. Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall' Avv. MANTOVANI NICCOLO' come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall' Avv. MONDINI SIMONE come da mandato difensivo in atti;
Resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 27/11/2025 le parti, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“pronuncia di separazione alle condizioni di cui alla proposta formulata dal giudice all'udienza del
27.5.25, condizioni qui richiamate e perfezionate:
1.Affido e collocamento.
Affido condiviso dei minori (nata a [...] il [...] di anni 14) e Persona_1
(nato a [...] il [...] di anni 10), con collocamento presso la Persona_2
madre
2.Diritto di visita del genitore non collocatario.
Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo quanto concordemente indicato dalle parti nei
rispetti atti.
3.Contributo al mantenimento e sua decorrenza.
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori CP_1 Per_1
e con la somma mensile totale di €450 entro il 15 del mese con bonifico
[...] Persona_2
diretto alla sig.ra
4. Spese straordinarie e assegno unico
Disporsi il pagamento, a carico di entrambi i coniugi e nella misura del 50% ciascuno delle spese
straordinarie come da Protocollo Famiglia del tribunale di Verona.
Assegno unico suddiviso al 60 per cento della ricorrente e 40 per cento a favore del resistente”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dep. il 05/02/2025 chiedeva la separazione del Parte_1
matrimonio contratto con , alle condizioni specificamente indicate nel ricorso. CP_1
pagina 2 di 4 Si costituiva in giudizio parte convenuta e non si opponeva alla domanda di separazione, mentre contestava le avverse deduzioni in fatto e domande, formulandone di proprie.
All'udienza del 27/05/2025, il Giudice sentite le parti, tentava la conciliazione, anche formulando la seguente proposta conciliativa ex art. 473 bis 21 cpc ed emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti.
All'udienza del 27/11/2025 i procuratori delle parti dichiarano di aver raggiunto un accordo e di voler concludere concordemente per la pronuncia di separazione alle condizioni di cui alla proposta formulata dal giudice all'udienza del 27.5.25, condizioni poi richiamate e perfezionate alla stessa udienza del 27/11/2025 e formulate nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
VI (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è
venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Le condizioni di separazione richiamate all'udienza del 27/11/2025 devono essere senz'altro recepite,
poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli - (C.F. ) nata a [...] Persona_1 C.F._3
(VR) il 16.09.2010 e (C.F. ) nato a [...] Persona_2 C.F._4
il 18.11.2014 - il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti. pagina 3 di 4 Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in VI il 22/05/2010 tra Parte_1
e regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
[...] CP_1
Comune di VI (Anno 2010, Numero 5, Parte I ), prendendo atto delle condizioni di cui al
Verbale di udienza del 27/11/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VI perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 02/12/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4