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Articolo 3 della Legge 29 maggio 1973, n. 302
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Legge 29 maggio 1973, n. 302
Articolo 3 della Legge 29 maggio 1973, n. 302
Versione
1 luglio 1973
Art. 3.
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai sottufficiali della guardia di finanza.
Entrata in vigore il 1 luglio 1973
Vedi fonte istituzionale
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