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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 932/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
NA CE, Relatore
CALICIURI TOMMASO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3934/2020 depositato il 08/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301030159 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301030159 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301030159 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo RG 3934/2020 il Signor Ricorrente_1 rappresentato e difeso dal Rag. Difensore_1 Difensore_1, elettivamente domiciliato presso il suo studio impugna e contesta l'avviso di accertamento n. TD3010303159/2019 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza, con il quale si richiede al ricorrente, per l'anno d'imposta 2014, in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, il pagamento di una maggiore imposta IRPEF di € 12.834,00, una maggiore Addizionale Regionale di € 693,00
e una maggiore Addizionale Comunale di € 248,00, oltre a interessi e sanzioni, per aver incassato la somma di € 40.051,28 a titolo di contributi comunitari illecitamente percepiti dall'Nominativo_1, in quanto sarebbe stato destinatario di un provvedimento di confisca, connesso a misura di prevenzione, ex art. 12 sexies D.L.
306/92, emesso in data 23/04/2014 dal Tribunale di Castrovillari e poi revocato in data 21/07/2015.
Parte ricorrente eccepisce l'insussistenza di misure di prevenzione definitive a carico dello stesso e successiva revoca del provvedimento di confisca iniziale;
L'Infondatezza delle affermazioni circa l'effettiva percezione dei contributi comunitari da parte del ricorrente, essendo stata l'azienda gestita dall'amministratore giudiziario ed essendo tali contributi confluiti sul conto corrente bancario acceso dall'amministratore giudiziario;
la natura patrimoniale del provvedimento di confisca, che non incide con i provvedimenti di natura personale, chiedendo pertanto l'accoglimento del ricorso previo annullamento dell'atto impugnato con la relativa condanna alle spese di parte soccombente. Inoltre con relativa istanza presentata in data 20/01/2023 chiede la sospensione del processo relativa alla controversia di che trattasi, dichiarando di volersi avvalere della disposizione di cui alla legge 197/2022.
L'Ufficio convenuto si costituisce in data 28/1/2021 previo deposito di proprie controdeduzioni telematiche, nelle quali in via preliminare ed assorbente chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile per decorso del termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 comma 1 del D.Lgs 546/92 e nel merito evidenzia che l'avviso di accertamento discende dal processo verbale di constatazione n. 292/2019 redatto in data 11/03/2019 e consegnato in medesima data ad Ricorrente_1 dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Nominativo_2 e Servizi di P.G., in esito al controllo sull'esatta osservanza della normativa tributaria in materia di imposte sui redditi, IVA ed Irap per il periodo d'imposta 2014, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso e la relativa condanna alle spese della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte osserva che l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Cosenza quale parte convenuta, circa la tardività del ricorso, risulta fondata e per gli effetti va accolta.
Orbene parte ricorrente nella proposizione del ricorso avverso l'accertamento impugnato non ha rispettato i termini di cui all'art. 21 comma 1 del D.Lgs 546/92.
Infatti l'atto impugnato è stato ritualmente notificato il 14.11.2019, come peraltro riportato nel ricorso e quindi pur tenendo conto della sospensione prevista per l'attivazione del procedimento di accertamento con adesione (90 giorni) e della sospensione dei termini processuali da 9 marzo all'11 maggio 2020 per emergenza CO (64 giorni), il ricorso doveva essere presentato entro il 15.06.2020, mentre il ricorso è stato proposto via Pec in data 11.09.2020 quindi oltre i termini previsti dalla normativa citata e pertanto deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
NA CE, Relatore
CALICIURI TOMMASO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3934/2020 depositato il 08/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301030159 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301030159 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301030159 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo RG 3934/2020 il Signor Ricorrente_1 rappresentato e difeso dal Rag. Difensore_1 Difensore_1, elettivamente domiciliato presso il suo studio impugna e contesta l'avviso di accertamento n. TD3010303159/2019 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza, con il quale si richiede al ricorrente, per l'anno d'imposta 2014, in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, il pagamento di una maggiore imposta IRPEF di € 12.834,00, una maggiore Addizionale Regionale di € 693,00
e una maggiore Addizionale Comunale di € 248,00, oltre a interessi e sanzioni, per aver incassato la somma di € 40.051,28 a titolo di contributi comunitari illecitamente percepiti dall'Nominativo_1, in quanto sarebbe stato destinatario di un provvedimento di confisca, connesso a misura di prevenzione, ex art. 12 sexies D.L.
306/92, emesso in data 23/04/2014 dal Tribunale di Castrovillari e poi revocato in data 21/07/2015.
Parte ricorrente eccepisce l'insussistenza di misure di prevenzione definitive a carico dello stesso e successiva revoca del provvedimento di confisca iniziale;
L'Infondatezza delle affermazioni circa l'effettiva percezione dei contributi comunitari da parte del ricorrente, essendo stata l'azienda gestita dall'amministratore giudiziario ed essendo tali contributi confluiti sul conto corrente bancario acceso dall'amministratore giudiziario;
la natura patrimoniale del provvedimento di confisca, che non incide con i provvedimenti di natura personale, chiedendo pertanto l'accoglimento del ricorso previo annullamento dell'atto impugnato con la relativa condanna alle spese di parte soccombente. Inoltre con relativa istanza presentata in data 20/01/2023 chiede la sospensione del processo relativa alla controversia di che trattasi, dichiarando di volersi avvalere della disposizione di cui alla legge 197/2022.
L'Ufficio convenuto si costituisce in data 28/1/2021 previo deposito di proprie controdeduzioni telematiche, nelle quali in via preliminare ed assorbente chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile per decorso del termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 comma 1 del D.Lgs 546/92 e nel merito evidenzia che l'avviso di accertamento discende dal processo verbale di constatazione n. 292/2019 redatto in data 11/03/2019 e consegnato in medesima data ad Ricorrente_1 dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Nominativo_2 e Servizi di P.G., in esito al controllo sull'esatta osservanza della normativa tributaria in materia di imposte sui redditi, IVA ed Irap per il periodo d'imposta 2014, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso e la relativa condanna alle spese della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte osserva che l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Cosenza quale parte convenuta, circa la tardività del ricorso, risulta fondata e per gli effetti va accolta.
Orbene parte ricorrente nella proposizione del ricorso avverso l'accertamento impugnato non ha rispettato i termini di cui all'art. 21 comma 1 del D.Lgs 546/92.
Infatti l'atto impugnato è stato ritualmente notificato il 14.11.2019, come peraltro riportato nel ricorso e quindi pur tenendo conto della sospensione prevista per l'attivazione del procedimento di accertamento con adesione (90 giorni) e della sospensione dei termini processuali da 9 marzo all'11 maggio 2020 per emergenza CO (64 giorni), il ricorso doveva essere presentato entro il 15.06.2020, mentre il ricorso è stato proposto via Pec in data 11.09.2020 quindi oltre i termini previsti dalla normativa citata e pertanto deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.