TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2919/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2919/2020 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
330/2020 del 31/03/2020, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 nato a [...] l'[...], C.F. , con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. MARCO GERRATANA, e domicilio eletto presso il suo studio, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO con sede in Roma, via Benedetto Croce n. 40, P.I. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ROBERTO RAINONE, e domicilio eletto presso il suo studio, giusta procura in atti;
OPPOSTA
con sede in Padova, via Belzoni n. 65, P.I. , Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio degli avv. ROBERTO RAINONE, e domicilio eletto presso il suo studio, giusta procura in atti.
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/10/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le memorie di replica sulle seguenti loro conclusioni:
e Parte_1 Parte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo
- Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa;
- In via preliminare, autorizzare gli opponenti a chiamare in causa la società Controparte_3
(C.F. e P. IVA: in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale
[...] P.IVA_3
pagina 1 di 6 in Milano Via Statuto n. 13 con differimento della prima udienza onde consentirne la citazione nel rispetto dei termini;
- Ritenere e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per difetto di rappresentanza o autorizzazione in capo al procuratore speciale che ha conferito il mandato difensivo;
- Ritenere dichiarare invalido e/o nullo il decreto ingiuntivo opposto perché reso in violazione dell'art.
634 c.p.c., ovvero per inesistenza della prova scritta del rapporto e, pertanto, revocarlo e caducarlo di ogni effetto ed efficacia;
- In subordine, nel merito:
- Ritenendo e dichiarando l'intervenuto difetto di legittimazione passiva in capo al sig. Pt_2
ordinare l'estromissione dal giudizio dello stesso;
[...]
- Ritenere e dichiarare che nulla devono gli opponenti, per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto per l'intervenuto pagamento del debito;
- In ulteriore subordine e in dannata e non tenuta ipotesi di rigetto della proposta opposizione, condannare la società (C.F. e P. IVA: ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore con sede legale in Milano Via Statuto n. 13 a manlevare e tenere indenni i
Sigg.ri e corrispondendo alla quanto risultasse Parte_1 Parte_2 Controparte_1 in corso di causa a questa dovuto per le causali di cui al decreto ingiuntivo ed a qualsiasi titolo, sia per sorte sia per accessori che per spese.
Con ogni pronuncia inerente e consequenziale. Con vittoria di spese”.
Controparte_4
“Nel merito In via principale
Accertata e dichiarata l'inammissibilità e/o l'infondatezza, in fatto ed in diritto, rigettare integralmente l'opposizione proposta dai sigg.ri e confermando il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n.330 /2020 (R.G. 441 /2020), emesso dal Tribunale di Ragusa, per l'importo di Euro 10.631 ,75, oltre interessi di mora come da domanda.
In subordine
Accertare e dichiarare che i sigg.ri e sono debitori, in solido o Parte_1 Parte_2 singolarmente, nei confronti di , per l'importo di euro 10.631,75, oltre interessi di Controparte_1 mora al tasso pari all'1%, da calcolare sulla sola sorta capitale di euro 10.145,99, decorrenti dal 1 6.07.2016 al soddisfo e, comunque, per quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio o ritenuta di giustizia;
conseguentemente, condannare i sigg.ri e Parte_1 al pagamento, in solido o singolarmente, a favore di Parte_2 Controparte_1 dell'importo di euro 10.631 ,75, oltre interessi di mora al tasso pari all'1%, da calcolare sulla sola sorta capitale di euro 10.145 ,99, decorrenti dal 16.07.2016 al soddisfo e, comunque, per quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio o ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compenso professionale, da liquidare anche in via equitativa”.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 330/2020 del 31/03/2020 il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a
e di pagare, in solido fra loro, a la somma di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
€.10.631,75, oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate, la somma in questione essendo stata richiesta in forza del contratto di finanziamento n. 8648397 stipulato in data 10/08/2010 fra i medesimi soggetti ingiunti e Compass Banca S.p.a. (vd. all. n. 3 del fascicolo monitorio); il credito derivante da tale contratto di finanziamento è stato poi ceduto dalla predetta Compass Banca S.p.a. ad
[...]
nonché successivamente da quest'ultima a che ha chiesto ed Controparte_3 Controparte_1 ottenuto il decreto ingiuntivo (cfr. documentazione allegata nn. da 4 a 9 del fascicolo monitorio).
Avverso di esso hanno proposto opposizione entrambi i soggetti ingiunti, eccependo il “Difetto di rappresentanza e di autorizzazione”, l'“Invalidità e/o nullità del decreto ingiuntivo”, nonché “la
[erronea] quantificazione della somma così come richiesta e concessa nel procedimento monitorio”. Nel giudizio così introdotto si costituiva contestando ognuno dei motivi di Controparte_1 opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiunto opposto. Si costituiva altresì, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., “quale società Controparte_2 incorporante della deducendo che “giusto atto di fusione per incorporazione […] Controparte_1 perfezionato il 04/10/2021 […] è subentrata, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla incorporata”, e dichiarando di avere interesse “ad intervenire nel presente giudizio e a chiedere l'estromissione della ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 Controparte_1
c.p.c..”. Infine, con le proprie note di trattazione scritta relative all'udienza del 05/12/2023, il procuratore della predetta parte intervenuta dichiarava di depositare “la visura camerale attestante il cambio di denominazione della ragione sociale di in Cherry Bank Controparte_2 S.p.A..”. Tutto ciò premesso, e proprio in relazione a quanto da ultimo evidenziato, va preliminarmente evidenziato come né la società cedente ed opposta , né gli opponenti si sono Controparte_1 espressamente opposti alla chiesta estromissione;
d'altro canto, la medesima società cedente ed opposta non ha più svolto attività difensiva in seguito alla predetta costituzione ex art. 111 c.p.c.
Deve pertanto ritenersi che le parti abbiano tacitamente consentito alla chiesta estromissione e che dunque non sussistono ostacoli alla dichiarazione di questa.
D'altro canto, come specificamente contestato dagli opponenti, la società intervenuta, contrariamente a quanto dalla stessa dichiarato, non ha depositato la visura camerale attestante il proprio cambio di denominazione sociale da a Cherry Bank s.p.a.. Controparte_2
Tale circostanza, tuttavia, può solo comportare che la presente sentenza sia resa ancora nei confronti di ferma restando la sua efficacia, nel caso, anche nei confronti di Cherry Controparte_2
Bank s.p.a., ove si trattasse dello stesso soggetto.
Può a questo punto esaminarsi il primo motivo di opposizione con cui è stato eccepito il
“Difetto di rappresentanza e di autorizzazione” in capo all'opposta. Deducono in particolare gli opponenti che “la procura alle liti per il procedimento monitorio sia stata conferita dal Dott. in qualità di procuratore di , mentre dalla procura speciale versata Persona_1 Controparte_1 in atti “si evince che il Dott. è stato nominato quale procuratore speciale della Per_1 Controparte_5 e non della Cherry 106 S.r.l.”, e “dalla visura camerale della […] si evince che il legale
[...] CP_1 rappresentante di quest'ultima è il sig. . Persona_2 L'eccezione in questione deve essere disattesa. Come evidenziato e dimostrato dalla parte opposta, in data 10/12/2019 la stessa ha variato la propria denominazione sociale da a (vd. relativa visura camerale – Controparte_5 Controparte_1 doc. n. 12 del fascicolo monitorio): trattasi dunque del medesimo soggetto giuridico. D'altro canto, risulta essere irrilevante il fatto che la persona fisica/rappresentante legale della società opposta (come detto già sia mutato nel corso del tempo, e Controparte_1 Controparte_5 pagina 3 di 6 che in particolare non sia più quella che ha rilasciato, nella predetta qualità, la procura alle liti. Al riguardo, basti richiamare il costante orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “la procura generale alle liti è valida anche dopo la sostituzione o la cessazione dalla carica dell'organo che l'ha rilasciata, perché è atto dell'ente e non dell'organo stesso (Cass., 13 settembre 2002, n. 13434; Cass., 22 luglio 1999, n. 7922; Cass., 8 marzo 2007, n. 5319).” (Cass., sez. I, 26/01/2016 n. 1373).
Gli opponenti eccepiscono altresì l'“Invalidità e/o nullità del decreto ingiuntivo”, in quanto “la società opposta ha provato la sua pretesa creditoria mediante la produzione di una lista movimenti
[…] definito estratto conto ma che di fatto così non è”, e “il documento allegato non può considerarsi prova scritta idonea a documentare il titolo giustificativo del credito ex art. 634 c.p.c.”, posto che “non presenta i requisiti previsti dalla norma citata”. Il rilievo in questione è infondato e, prima ancora, del tutto irrilevante.
In primo luogo, è noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, in cui il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo - nel cui ambito possono farsi rientrare quelle di cui all'art. 50 T.u.b. -, ma deve invece ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Non può che rivelarsi inconducente, dunque, l'opposizione proposta nella parte in cui risulti fondata su motivi che (come quello sopra indicato) attengano ai presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, piuttosto che al merito del credito: il giudice dell'opposizione dovrebbe comunque accogliere, nel merito, la domanda nel caso in cui, all'esito del giudizio di opposizione, accertasse il credito come esistente, e ciò, indipendentemente dal fatto che gli elementi sulla cui base è stato originariamente emesso il decreto ingiuntivo siano ritenuti validi o meno.
In secondo luogo, per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario). Ed infatti, nei rapporti di mutuo, diversamente dai rapporti di conto corrente (nei quali, quanto meno nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è necessaria la produzione anche degli estratti conto, al fine di consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere fra le parti, di pervenire alla determinazione del credito della banca sulla base di dati contabili certi), la produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum. Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito (mediante produzione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento) e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015). Orbene, nel caso di specie, l'opposta ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente producendo il contratto di finanziamento per cui è causa (all. n. 3 del fascicolo monitorio) e il relativo piano di ammortamento (all. n. 8 della comparsa di costituzione e risposta), ed altresì allegando l'inadempimento degli opponenti. Quest'ultimi, di contro, non hanno dedotto né tanto meno dimostrato eventuali cause modificative o estintive del debito, e ciò anche alla luce di quanto di seguito evidenziato.
pagina 4 di 6 Gli opponenti, infatti, hanno da ultimo eccepito “la [erronea] quantificazione della somma così come richiesta e concessa nel procedimento monitorio”. I medesimi, in particolare, dopo aver dedotto che in data 21/10/2019 era stato stipulato con all'epoca titolare del diritto di Controparte_3 credito ingiunto, un accordo transattivo che prevedeva il pagamento della somma di €. 9.000,00 mediante la consegna immediata di €. 300,00, e di 87 effetti cambiari di €. 100,00 ciascuno, aventi scadenza mensile al giorno 30 di ogni mese, a partire dal 30/01/2020 e sino al 30/03/2027 (vd. all. n. 2 dell'atto di citazione), hanno altresì rilevato che “Semmai la somma eventualmente dovuta […] è pari ad €. 9.000,00”, e che la stessa “è stata interamente pagata […] a mezzo effetti cambiari consegnati in data 21.10.2019 alla società che ancora li detiene e che ha già incassato, in Controparte_3 virtù del contratto, le prime rate (cfr. doc. n. 3)” (vd. all. n. 3 dell'atto di citazione). A fronte di ciò, l'opposta, costituendosi in giudizio, ha dedotto, gradatamente: che “l'importo pari ad euro 300,00 è stato l'unico versamento eseguito dagli opponenti, come provato anche dall'allegato denominato doc. 3, versato in atti dalle controparti”; che essa, una volta divenuta titolare del credito ingiunto, aveva sollecitato il rispetto del suddetto piano di pagamento con propria raccomandata A.R. del 17/02/2020 (all. n. 12 della comparsa di costituzione e risposta); e che tuttavia, persistendo l'inadempimento al suddetto accordo transattivo, “l'accordo veniva risolto a mezzo raccomandata a/r del 03.06.2020” (all. n. 13 della comparsa di costituzione e risposta). Ciò posto, deve in primo luogo ritenersi che gli opponenti hanno solo dedotto, e non anche dimostrato, il predetto loro assunto per cui la somma di €. 9.000,00, oggetto del richiamato accordo transattivo, “è stata interamente pagata […] a mezzo effetti cambiari consegnati in data 21.10.2019 alla società che ancora li detiene”: invero, anche laddove effettivamente avvenuta, la Controparte_3 mera consegna di tali effetti cambiari non dimostrerebbe anche che i medesimi siano stati altresì portati all'incasso con successo, cosicché non può ritenersi che il dedotto pagamento sia stato eseguito.
In secondo luogo, in seno all'accordo transattivo prodotto dagli stessi opponenti (all. n. 2 dell'atto di citazione), era stato pattuito che “Nella denegata ipotesi in cui il Cliente non dovesse adempiere ai pagamenti secondo le descritte modalità, il presente accordo dovrà intendersi decaduto e consentirà a di riattivare, senza alcun preavviso, il procedimento di recupero dell'intero Controparte_6 importo comprensivo di spese ed interessi maturati e maturandi fino al saldo effettivo, dedotti gli eventuali acconti versati”. Deve dunque ritenersi che legittimamente l'opposta, con la predetta raccomandata A.R. del 03/06/2020, ha dichiarato gli opponenti “decaduta[i] dal beneficio del termine che era previsto a Suo [loro] favore nonché dallo stralcio, se previsto, che Le era stato accordato.” (all. n. 13 della comparsa di costituzione e risposta). D'altro canto, la stessa opposta ha ammesso di avere ricevuto dagli opponenti il versamento della somma di €. 300,00. Ne discende, pertanto, che dall'importo portato dal decreto ingiuntivo opposto (€.10.631,75), andrà comunque sottratta la predetta somma di €. 300,00, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo in questione, e condanna degli opponenti al pagamento del minor importo di
€.10.331,75 (€.10.631,75 - €.300,00 = €. 10.331.75).
Le spese del giudizio devono essere poste a carico degli opponenti ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2919/2020 R.G.
DICHIARA l'estromissione dal giudizio dell'opposta Controparte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 330/2020 del 31/03/2020 emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 441/2020 R.G.
pagina 5 di 6 CONDANNA gli opponenti e al pagamento, in favore della parte Parte_1 Parte_2 intervenuta ex art. 111 c.p.c., dell'importo di €. 10.331,75, oltre Controparte_2 interessi come richiesti nel ricorso monitorio.
CONDANNA gli opponenti e al pagamento, in favore della parte Parte_1 Parte_2 intervenuta ex art. 111 c.p.c., delle spese di lite che si liquidano in €. Controparte_2
4.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 05/02/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2919/2020 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
330/2020 del 31/03/2020, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 nato a [...] l'[...], C.F. , con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. MARCO GERRATANA, e domicilio eletto presso il suo studio, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO con sede in Roma, via Benedetto Croce n. 40, P.I. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ROBERTO RAINONE, e domicilio eletto presso il suo studio, giusta procura in atti;
OPPOSTA
con sede in Padova, via Belzoni n. 65, P.I. , Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio degli avv. ROBERTO RAINONE, e domicilio eletto presso il suo studio, giusta procura in atti.
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/10/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le memorie di replica sulle seguenti loro conclusioni:
e Parte_1 Parte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo
- Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa;
- In via preliminare, autorizzare gli opponenti a chiamare in causa la società Controparte_3
(C.F. e P. IVA: in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale
[...] P.IVA_3
pagina 1 di 6 in Milano Via Statuto n. 13 con differimento della prima udienza onde consentirne la citazione nel rispetto dei termini;
- Ritenere e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per difetto di rappresentanza o autorizzazione in capo al procuratore speciale che ha conferito il mandato difensivo;
- Ritenere dichiarare invalido e/o nullo il decreto ingiuntivo opposto perché reso in violazione dell'art.
634 c.p.c., ovvero per inesistenza della prova scritta del rapporto e, pertanto, revocarlo e caducarlo di ogni effetto ed efficacia;
- In subordine, nel merito:
- Ritenendo e dichiarando l'intervenuto difetto di legittimazione passiva in capo al sig. Pt_2
ordinare l'estromissione dal giudizio dello stesso;
[...]
- Ritenere e dichiarare che nulla devono gli opponenti, per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto per l'intervenuto pagamento del debito;
- In ulteriore subordine e in dannata e non tenuta ipotesi di rigetto della proposta opposizione, condannare la società (C.F. e P. IVA: ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore con sede legale in Milano Via Statuto n. 13 a manlevare e tenere indenni i
Sigg.ri e corrispondendo alla quanto risultasse Parte_1 Parte_2 Controparte_1 in corso di causa a questa dovuto per le causali di cui al decreto ingiuntivo ed a qualsiasi titolo, sia per sorte sia per accessori che per spese.
Con ogni pronuncia inerente e consequenziale. Con vittoria di spese”.
Controparte_4
“Nel merito In via principale
Accertata e dichiarata l'inammissibilità e/o l'infondatezza, in fatto ed in diritto, rigettare integralmente l'opposizione proposta dai sigg.ri e confermando il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n.330 /2020 (R.G. 441 /2020), emesso dal Tribunale di Ragusa, per l'importo di Euro 10.631 ,75, oltre interessi di mora come da domanda.
In subordine
Accertare e dichiarare che i sigg.ri e sono debitori, in solido o Parte_1 Parte_2 singolarmente, nei confronti di , per l'importo di euro 10.631,75, oltre interessi di Controparte_1 mora al tasso pari all'1%, da calcolare sulla sola sorta capitale di euro 10.145,99, decorrenti dal 1 6.07.2016 al soddisfo e, comunque, per quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio o ritenuta di giustizia;
conseguentemente, condannare i sigg.ri e Parte_1 al pagamento, in solido o singolarmente, a favore di Parte_2 Controparte_1 dell'importo di euro 10.631 ,75, oltre interessi di mora al tasso pari all'1%, da calcolare sulla sola sorta capitale di euro 10.145 ,99, decorrenti dal 16.07.2016 al soddisfo e, comunque, per quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio o ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compenso professionale, da liquidare anche in via equitativa”.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 330/2020 del 31/03/2020 il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a
e di pagare, in solido fra loro, a la somma di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
€.10.631,75, oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate, la somma in questione essendo stata richiesta in forza del contratto di finanziamento n. 8648397 stipulato in data 10/08/2010 fra i medesimi soggetti ingiunti e Compass Banca S.p.a. (vd. all. n. 3 del fascicolo monitorio); il credito derivante da tale contratto di finanziamento è stato poi ceduto dalla predetta Compass Banca S.p.a. ad
[...]
nonché successivamente da quest'ultima a che ha chiesto ed Controparte_3 Controparte_1 ottenuto il decreto ingiuntivo (cfr. documentazione allegata nn. da 4 a 9 del fascicolo monitorio).
Avverso di esso hanno proposto opposizione entrambi i soggetti ingiunti, eccependo il “Difetto di rappresentanza e di autorizzazione”, l'“Invalidità e/o nullità del decreto ingiuntivo”, nonché “la
[erronea] quantificazione della somma così come richiesta e concessa nel procedimento monitorio”. Nel giudizio così introdotto si costituiva contestando ognuno dei motivi di Controparte_1 opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiunto opposto. Si costituiva altresì, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., “quale società Controparte_2 incorporante della deducendo che “giusto atto di fusione per incorporazione […] Controparte_1 perfezionato il 04/10/2021 […] è subentrata, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla incorporata”, e dichiarando di avere interesse “ad intervenire nel presente giudizio e a chiedere l'estromissione della ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 Controparte_1
c.p.c..”. Infine, con le proprie note di trattazione scritta relative all'udienza del 05/12/2023, il procuratore della predetta parte intervenuta dichiarava di depositare “la visura camerale attestante il cambio di denominazione della ragione sociale di in Cherry Bank Controparte_2 S.p.A..”. Tutto ciò premesso, e proprio in relazione a quanto da ultimo evidenziato, va preliminarmente evidenziato come né la società cedente ed opposta , né gli opponenti si sono Controparte_1 espressamente opposti alla chiesta estromissione;
d'altro canto, la medesima società cedente ed opposta non ha più svolto attività difensiva in seguito alla predetta costituzione ex art. 111 c.p.c.
Deve pertanto ritenersi che le parti abbiano tacitamente consentito alla chiesta estromissione e che dunque non sussistono ostacoli alla dichiarazione di questa.
D'altro canto, come specificamente contestato dagli opponenti, la società intervenuta, contrariamente a quanto dalla stessa dichiarato, non ha depositato la visura camerale attestante il proprio cambio di denominazione sociale da a Cherry Bank s.p.a.. Controparte_2
Tale circostanza, tuttavia, può solo comportare che la presente sentenza sia resa ancora nei confronti di ferma restando la sua efficacia, nel caso, anche nei confronti di Cherry Controparte_2
Bank s.p.a., ove si trattasse dello stesso soggetto.
Può a questo punto esaminarsi il primo motivo di opposizione con cui è stato eccepito il
“Difetto di rappresentanza e di autorizzazione” in capo all'opposta. Deducono in particolare gli opponenti che “la procura alle liti per il procedimento monitorio sia stata conferita dal Dott. in qualità di procuratore di , mentre dalla procura speciale versata Persona_1 Controparte_1 in atti “si evince che il Dott. è stato nominato quale procuratore speciale della Per_1 Controparte_5 e non della Cherry 106 S.r.l.”, e “dalla visura camerale della […] si evince che il legale
[...] CP_1 rappresentante di quest'ultima è il sig. . Persona_2 L'eccezione in questione deve essere disattesa. Come evidenziato e dimostrato dalla parte opposta, in data 10/12/2019 la stessa ha variato la propria denominazione sociale da a (vd. relativa visura camerale – Controparte_5 Controparte_1 doc. n. 12 del fascicolo monitorio): trattasi dunque del medesimo soggetto giuridico. D'altro canto, risulta essere irrilevante il fatto che la persona fisica/rappresentante legale della società opposta (come detto già sia mutato nel corso del tempo, e Controparte_1 Controparte_5 pagina 3 di 6 che in particolare non sia più quella che ha rilasciato, nella predetta qualità, la procura alle liti. Al riguardo, basti richiamare il costante orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “la procura generale alle liti è valida anche dopo la sostituzione o la cessazione dalla carica dell'organo che l'ha rilasciata, perché è atto dell'ente e non dell'organo stesso (Cass., 13 settembre 2002, n. 13434; Cass., 22 luglio 1999, n. 7922; Cass., 8 marzo 2007, n. 5319).” (Cass., sez. I, 26/01/2016 n. 1373).
Gli opponenti eccepiscono altresì l'“Invalidità e/o nullità del decreto ingiuntivo”, in quanto “la società opposta ha provato la sua pretesa creditoria mediante la produzione di una lista movimenti
[…] definito estratto conto ma che di fatto così non è”, e “il documento allegato non può considerarsi prova scritta idonea a documentare il titolo giustificativo del credito ex art. 634 c.p.c.”, posto che “non presenta i requisiti previsti dalla norma citata”. Il rilievo in questione è infondato e, prima ancora, del tutto irrilevante.
In primo luogo, è noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, in cui il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo - nel cui ambito possono farsi rientrare quelle di cui all'art. 50 T.u.b. -, ma deve invece ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Non può che rivelarsi inconducente, dunque, l'opposizione proposta nella parte in cui risulti fondata su motivi che (come quello sopra indicato) attengano ai presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, piuttosto che al merito del credito: il giudice dell'opposizione dovrebbe comunque accogliere, nel merito, la domanda nel caso in cui, all'esito del giudizio di opposizione, accertasse il credito come esistente, e ciò, indipendentemente dal fatto che gli elementi sulla cui base è stato originariamente emesso il decreto ingiuntivo siano ritenuti validi o meno.
In secondo luogo, per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario). Ed infatti, nei rapporti di mutuo, diversamente dai rapporti di conto corrente (nei quali, quanto meno nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è necessaria la produzione anche degli estratti conto, al fine di consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere fra le parti, di pervenire alla determinazione del credito della banca sulla base di dati contabili certi), la produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum. Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito (mediante produzione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento) e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015). Orbene, nel caso di specie, l'opposta ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente producendo il contratto di finanziamento per cui è causa (all. n. 3 del fascicolo monitorio) e il relativo piano di ammortamento (all. n. 8 della comparsa di costituzione e risposta), ed altresì allegando l'inadempimento degli opponenti. Quest'ultimi, di contro, non hanno dedotto né tanto meno dimostrato eventuali cause modificative o estintive del debito, e ciò anche alla luce di quanto di seguito evidenziato.
pagina 4 di 6 Gli opponenti, infatti, hanno da ultimo eccepito “la [erronea] quantificazione della somma così come richiesta e concessa nel procedimento monitorio”. I medesimi, in particolare, dopo aver dedotto che in data 21/10/2019 era stato stipulato con all'epoca titolare del diritto di Controparte_3 credito ingiunto, un accordo transattivo che prevedeva il pagamento della somma di €. 9.000,00 mediante la consegna immediata di €. 300,00, e di 87 effetti cambiari di €. 100,00 ciascuno, aventi scadenza mensile al giorno 30 di ogni mese, a partire dal 30/01/2020 e sino al 30/03/2027 (vd. all. n. 2 dell'atto di citazione), hanno altresì rilevato che “Semmai la somma eventualmente dovuta […] è pari ad €. 9.000,00”, e che la stessa “è stata interamente pagata […] a mezzo effetti cambiari consegnati in data 21.10.2019 alla società che ancora li detiene e che ha già incassato, in Controparte_3 virtù del contratto, le prime rate (cfr. doc. n. 3)” (vd. all. n. 3 dell'atto di citazione). A fronte di ciò, l'opposta, costituendosi in giudizio, ha dedotto, gradatamente: che “l'importo pari ad euro 300,00 è stato l'unico versamento eseguito dagli opponenti, come provato anche dall'allegato denominato doc. 3, versato in atti dalle controparti”; che essa, una volta divenuta titolare del credito ingiunto, aveva sollecitato il rispetto del suddetto piano di pagamento con propria raccomandata A.R. del 17/02/2020 (all. n. 12 della comparsa di costituzione e risposta); e che tuttavia, persistendo l'inadempimento al suddetto accordo transattivo, “l'accordo veniva risolto a mezzo raccomandata a/r del 03.06.2020” (all. n. 13 della comparsa di costituzione e risposta). Ciò posto, deve in primo luogo ritenersi che gli opponenti hanno solo dedotto, e non anche dimostrato, il predetto loro assunto per cui la somma di €. 9.000,00, oggetto del richiamato accordo transattivo, “è stata interamente pagata […] a mezzo effetti cambiari consegnati in data 21.10.2019 alla società che ancora li detiene”: invero, anche laddove effettivamente avvenuta, la Controparte_3 mera consegna di tali effetti cambiari non dimostrerebbe anche che i medesimi siano stati altresì portati all'incasso con successo, cosicché non può ritenersi che il dedotto pagamento sia stato eseguito.
In secondo luogo, in seno all'accordo transattivo prodotto dagli stessi opponenti (all. n. 2 dell'atto di citazione), era stato pattuito che “Nella denegata ipotesi in cui il Cliente non dovesse adempiere ai pagamenti secondo le descritte modalità, il presente accordo dovrà intendersi decaduto e consentirà a di riattivare, senza alcun preavviso, il procedimento di recupero dell'intero Controparte_6 importo comprensivo di spese ed interessi maturati e maturandi fino al saldo effettivo, dedotti gli eventuali acconti versati”. Deve dunque ritenersi che legittimamente l'opposta, con la predetta raccomandata A.R. del 03/06/2020, ha dichiarato gli opponenti “decaduta[i] dal beneficio del termine che era previsto a Suo [loro] favore nonché dallo stralcio, se previsto, che Le era stato accordato.” (all. n. 13 della comparsa di costituzione e risposta). D'altro canto, la stessa opposta ha ammesso di avere ricevuto dagli opponenti il versamento della somma di €. 300,00. Ne discende, pertanto, che dall'importo portato dal decreto ingiuntivo opposto (€.10.631,75), andrà comunque sottratta la predetta somma di €. 300,00, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo in questione, e condanna degli opponenti al pagamento del minor importo di
€.10.331,75 (€.10.631,75 - €.300,00 = €. 10.331.75).
Le spese del giudizio devono essere poste a carico degli opponenti ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2919/2020 R.G.
DICHIARA l'estromissione dal giudizio dell'opposta Controparte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 330/2020 del 31/03/2020 emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 441/2020 R.G.
pagina 5 di 6 CONDANNA gli opponenti e al pagamento, in favore della parte Parte_1 Parte_2 intervenuta ex art. 111 c.p.c., dell'importo di €. 10.331,75, oltre Controparte_2 interessi come richiesti nel ricorso monitorio.
CONDANNA gli opponenti e al pagamento, in favore della parte Parte_1 Parte_2 intervenuta ex art. 111 c.p.c., delle spese di lite che si liquidano in €. Controparte_2
4.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 05/02/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 6 di 6