Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cuneo, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 2
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Sospensione termini ex art. 20 L. 44/1999

    La Corte ha ritenuto che il provvedimento del PM sospenda solo le procedure esecutive e non gli atti cautelari come l'iscrizione ipotecaria.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha chiarito che la difesa si riferisce solo agli atti dell'agente della riscossione e non a quelli degli enti impositori, escludendo la necessità di integrare il contraddittorio con il Comune di Luogo_3.

  • Rigettato
    Omessa indicazione del responsabile del procedimento

    La Corte ha ritenuto la doglianza infondata, affermando che il responsabile è indicato in calce ai provvedimenti.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione sugli interessi

    La Corte ha ritenuto la doglianza infondata, citando la giurisprudenza di legittimità che considera la carente motivazione sugli interessi non causa di nullità dell'atto.

  • Rigettato
    Mancata individuazione dell'immobile per l'iscrizione ipotecaria

    La Corte ha rigettato l'eccezione, citando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il preavviso deve solo avvisare dell'iscrizione, senza indicare gli immobili.

  • Rigettato
    Sospensione termini ex art. 20 L. 44/1999

    La Corte ha ritenuto che il provvedimento del PM sospenda solo le procedure esecutive e non gli atti cautelari come l'iscrizione ipotecaria.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha chiarito che la difesa si riferisce solo agli atti dell'agente della riscossione e non a quelli degli enti impositori, escludendo la necessità di integrare il contraddittorio con il Comune di Luogo_3.

  • Rigettato
    Omessa indicazione del responsabile del procedimento

    La Corte ha ritenuto la doglianza infondata, affermando che il responsabile è indicato in calce ai provvedimenti.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione sugli interessi

    La Corte ha ritenuto la doglianza infondata, citando la giurisprudenza di legittimità che considera la carente motivazione sugli interessi non causa di nullità dell'atto.

  • Rigettato
    Mancata individuazione dell'immobile per l'iscrizione ipotecaria

    La Corte ha rigettato l'eccezione, citando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il preavviso deve solo avvisare dell'iscrizione, senza indicare gli immobili.

  • Improcedibile
    Inefficacia pignoramento

    La Corte ha dichiarato cessata parzialmente la materia del contendere con riferimento all'impugnazione dei pignoramenti presso terzi, riconoscendone l'inefficacia.

  • Rigettato
    Sospensione termini ex art. 20 L. 44/1999

    La Corte ha ritenuto che il provvedimento del PM sospenda solo le procedure esecutive e non gli atti cautelari come l'iscrizione ipotecaria.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha chiarito che la difesa si riferisce solo agli atti dell'agente della riscossione e non a quelli degli enti impositori, escludendo la necessità di integrare il contraddittorio con il Comune di Luogo_3.

  • Rigettato
    Omessa indicazione del responsabile del procedimento

    La Corte ha ritenuto la doglianza infondata, affermando che il responsabile è indicato in calce ai provvedimenti.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione sugli interessi

    La Corte ha ritenuto la doglianza infondata, citando la giurisprudenza di legittimità che considera la carente motivazione sugli interessi non causa di nullità dell'atto.

  • Rigettato
    Mancata individuazione dell'immobile per l'iscrizione ipotecaria

    La Corte ha rigettato l'eccezione, citando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il preavviso deve solo avvisare dell'iscrizione, senza indicare gli immobili.

  • Improcedibile
    Inefficacia pignoramento

    La Corte ha dichiarato cessata parzialmente la materia del contendere con riferimento all'impugnazione dei pignoramenti presso terzi, riconoscendone l'inefficacia.

  • Rigettato
    Natura dell'atto di presa in carico

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di presa in carico non abbia natura di atto esecutivo, ma di mera comunicazione al debitore dell'esistenza di un titolo esecutivo e dell'affidamento ad DER.

  • Rigettato
    Sospensione termini ex art. 20 L. 44/1999

    La Corte ha ritenuto che il provvedimento del PM sospenda solo le procedure esecutive e non gli atti cautelari come l'iscrizione ipotecaria.

  • Rigettato
    Sospensione termini ex art. 20 L. 44/1999

    La Corte ha ritenuto che il provvedimento del PM sospenda solo le procedure esecutive e non gli atti cautelari come l'iscrizione ipotecaria.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha chiarito che la difesa si riferisce solo agli atti dell'agente della riscossione e non a quelli degli enti impositori, escludendo la necessità di integrare il contraddittorio con il Comune di Luogo_3.

  • Rigettato
    Omessa indicazione del responsabile del procedimento

    La Corte ha ritenuto la doglianza infondata, affermando che il responsabile è indicato in calce ai provvedimenti.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione sugli interessi

    La Corte ha ritenuto la doglianza infondata, citando la giurisprudenza di legittimità che considera la carente motivazione sugli interessi non causa di nullità dell'atto.

  • Rigettato
    Mancata individuazione dell'immobile per l'iscrizione ipotecaria

    La Corte ha rigettato l'eccezione, citando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il preavviso deve solo avvisare dell'iscrizione, senza indicare gli immobili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cuneo, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 2
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cuneo
    Numero : 2
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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