CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cuneo, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cuneo |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CUNEO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PICA LEONARDO, Presidente
ALTARE GIANBEPPE, AT
FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 181/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cuneo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - Cuneo
Difeso da Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03776202500000454000 IVA-ALTRO
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cuneo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - Cuneo
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03776202500000695000 IVA-ALTRO
- PIGNORAMENTO n. 03784202500002700 IVA-ALTRO
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cuneo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - Cuneo
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 03784202500003046 IVA-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo
elettivamente domiciliato presso Email_2 Camera Di Commercio Cuneo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - Cuneo
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 03737202500005162000 IVA-ALTRO
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cuneo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - Cuneo
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03776202500000576000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 199/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:
In via preliminare: dichiarare nullo e/o annullare ciascun atto impugnato per omessa indicazione del responsabile del procedimento;
per omessa notifica degli atti presupposti;
per difetto di motivazione;
per illegittimità ed infondatezza quanto alle pretese accessorie;
per mancata individuazione dell'immobile (o degli immobili) sui quali DER intende iscrivere ipoteca;
in via principale: dichiarare nullo e/o annullare ciascun atto impugnato per carenza di potere;
per carenza di motivazione;
per violazione di legge - art 20 l. 44/99 e succ. mod.; con tutte le consequenziali di legge e, in particolare, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi parte ricorrente fosse costretta a versare per evitare la riscossione coattiva, o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come di legge;
in ogni caso: condannare DER alla rifusione dei costi e delle spese e competenze di lite.
Resistente DER:
"Data l'infondatezza delle domande formulate, il ricorso potrà essere respinto con il favore delle spese".
Resistente Camera di Commercio di Cuneo:
“- accertare e dichiarare la legittimità e la tempestività dell'attività svolta dalla Camera di Commercio di Cuneo, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata nei confronti della Camera di Commercio di Cuneo in quanto infondata;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Camera di Commercio di Cuneo relativamente alle doglianze dei ricorrenti.
Con vittoria di spese del presente giudizio”.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cuneo – riunita in composizione collegiale, sentite le parti, trattiene la causa a decisione riservando il deposito e la comunicazione del dispositivo nei sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 22.5.2025 i contribuenti:
- Ricorrente_2, nato a [...], il Data_1 CF_Ricorrente_2, in proprio ed altresì in qualità di fideiussore e socio solidalmente e illimitatamente responsabile per le obbligazioni della Società_1 sas;
- Ricorrente_1 , nato a [...], il Data_2 CF_Ricorrente_1, in qualità di fideiussore e socio solidalmente e illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società Società_1
sas;
- Ricorrente_3, CF_Ricorrente_3, nata a Luogo_2, in [...]_3, nella sua qualità di socio amministratore e legale rappresentante di Società_2, corrente in Cuneo, alla Indirizzo_1, P.IVA_1, impugnano i seguenti atti:
1 - preavviso di iscrizione ipotecaria n. 03776202500000454000 emesso nei confronti di Ricorrente_1, notificato a mezzo pec in data 27/03/2025, per l'importo di euro 64.570,65 dei quali euro 46.974,00 a titolo di imposte varie per gli anni che vanno dal 2012 al 2013 e poi dal 2015 al 2020;
2 - preavviso di iscrizione ipotecaria n. 03776202500000695000 emesso nei confronti di
Società_1, notificato a mezzo pec in data
27/03/2025, per l'importo di euro 87.882,89 dei quali euro 52.654,47 a titolo di imposte varie per per l'anno 2014 e poi per gli anni che vanno dal 2017 al 2020;
3 - preavviso di iscrizione ipotecaria n. 03776202500000576000 emesso nei confronti di
Ricorrente_3 notificato in data 20/05/2025, per l'importo di euro 64.570,65 dei quali euro
32.437,75 a titolo di imposte varie relativo all'anno d'imposta 2020;
4 – atto di pignoramento presso terzi n. 03784202500002700/001 emesso nei confronti di Ricorrente_2
– notificato in data 28/04/2025, relativo alla cartella n. Numero_1 per un importo di euro 10.765,31;
5 - atto di pignoramento presso terzi n. 03784202500003046/001 emesso nei confronti di Ricorrente_3
– notificato in data 28/04/2025, relativo alla cartella n. Numero_2 per un importo di euro 32.432,68;
6 – avviso di presa in carico n 03737202500005162000 emesso nei confronti di Ricorrente_1 notificato in data 28/04/2025 per un importo di euro 3.040,46;
ed altresì di ogni altro provvedimento logicamente e giuridicamente connesso, antecedente o successivo.
Premettendo che in data Data_4, gli odierni ricorrenti presentavano alla Procura della Repubblica di Luogo_1 denuncia querela per i reati di cui agli articoli N. 3, N. 4 cp, N. 5 cp e N. 6 cp per essere state vittima di Tip_1, a partire dal 2007 e continuativamente almeno sino al giorno della presentazione della denuncia, i ricorrenti esponevano di essere stati vittime dei suddetti reati dal 2007 fino almeno alla data di presentazione della denuncia, fatti che non hanno permesso loro di assolvere alle imposte dichiarate correttamente.
Il PM in ossequio al disposto di cui all' art. 20 della L. 44/2009 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 192/2014, emetteva provvedimento di sospensione per tre anni, il quale era notificato ad DE ed DER la quale ultima, contrariamente alle aspettative dei ricorrenti, emetteva gli atti oggi impugnati.
Il motivo principale di impugnazione svolto concerne la violazione di legge con riferimento all'art. 20 L.
44/1999 e succ. mod. e alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 192/2014, ad opera dei quali, secondo l'interpretazione di parte ricorrente, le procedure relative agli adempimenti fiscali sono sospese per tre anni.
Il PM presso la Procura di Luogo_1 ha peraltro disposto quanto segue: “rilevato che sussistono le condizioni previste dall'art. 20 L. 44/99 e che a seguito della sentenza della C. Cost. 192/2014 il provvedimento di sospensione ha natura vincolante, dispone la sospensione dei termini di cui ai commi 3 e 4 e di eventuali procedure esecutive mobiliari e immobiliari pendenti presso il Tribunale civile di Luogo_1”.
I ricorrenti evidenziano che nelle motivazioni degli atti impugnati non è fatta menzione del provvedimento sospensivo e ritengono che il meccanismo applicativo delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 44/1999 ha effetto retroattivo, coprendo l'intero arco temporale in cui devono iscriversi i fatti di Tip_1: la sospensiva pronunciata nel 2023, in sostanza, proroga non solo gli adempimenti successivi alla stessa ma copre ed estende la proroga anche i periodi di tempo già trascorsi (dal 2007 alla pronuncia): si tratta, “ tecnicamente, di una sanatoria per i termini già trascorsi ” come peraltro sarebbe riconosciuto anche da AdE DR Calabria
13.01.2010.
I ruoli emessi sarebbero privi di titolo ed il contribuente avrebbe diritto allo sgravio dell'intero carico tributario
(tributo, sanzioni e interessi), poiché l'adempimento non sarebbe scaduto, essendo intervenuta la sospensione triennale dei termini.
I debiti d'imposta azionati ricadono tutti nel periodo intercorrente fra il 2007 e il 2023, arco temporale al quale fa riferimento l'esposto querela;
essi dovrebbero essere considerati “ricadenti entro un anno dall'evento elusivo”, in quanto “risulta chiaro che i reati contestati sono tutt'ora in corso poiché il reato di estorsione avrà alla fine la vendita del compendio immobiliare pignorato e l'ultimo atto di Tip_1 sarà quello coincidente con l'incameramento della somma derivante dalla vendita degli stessi” come evidenziato nell'atto suddetto.
Ulteriori motivi di impugnazione:
- nullità - illegittimità degli atti impugnati per omessa notifica degli atti presupposti;
- nullità - illegittimità degli atti impugnati per omessa indicazione del responsabile del procedimento;
- carenza di motivazione degli atti impugnati;
in particolare, omessa motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi richiesti;
- nullità e/o illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria per mancata individuazione dell'immobile
(o degli immobili) sui quali DER intende iscrivere ipoteca .
Parte ricorrente conclude come riportato in epigrafe.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-RI di Cuneo, con memoria depositata il 21.7.2025, chiedendo - in via preliminare:
Disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Cuneo, e Camera Di Commercio di Torino, Ufficio Diritto Annuale:
e nel merito respingersi l'stanza sospensiva, per diverse motivazioni, tra le quali si sottolineano:
il pignoramento presso terzi sarebbe inefficace perché il 3° pignorato non ha reso la dichiarazione e non si
è proseguito oltre;
il preavviso di iscrizione ipotecaria non sarebbe atto esecutivo bensì conservativo e la sospensione ex art. 20 L. 44/1999 riguarda gli atti esecutivi e la stessa norma impone di attendere la sentenza penale irrevocabile e comunque esecutiva per (riprendere o) intraprendere gli atti esecutivi;
gli atti di conservazione del credito sono doverosi per l'A. Finanziaria, anche ai sensi dell'art. art. 49 D.P.R.
602/73; Tutti gli atti esecutivi sono stati regolarmente notificati e sono definitivi e pertanto il concessionario è tenuto al compimento degli atti impugnati pena la perdita del diritto al discarico.
Parte resistente ritiene che il provvedimento sospensivo non potrebbe coprire comunque tutto l'arco temporale 2007-2023 e che la Risoluzione AE Prot. n. 2010-721 del 13.1.2010 Risoluzione Prot. n. 2010-721 del 13.1.2010 ha precisato che “si ritiene che il beneficio della sospensione dei termini, con riferimento agli adempimenti fiscali (ma esso assume rilevanza anche nei riguardi degli altri benefici previsti dall'art. 2 legge
44/99) esplichi la sua efficacia soltanto a seguito del parere favorevole emesso dal Prefetto, sentito il
Presidente del Tribunale.
Di regola, la data dell'evento lesivo è desumibile dal provvedimento con il quale il Prefetto competente esprime il parere per la concessione dei benefici previsti dall'art. 20 della legge citata, o, in ultima analisi, è acquisibile formalmente presso la Prefettura”.
Insiste inoltre per la chiamata in causa degli altri enti creditori.
Conclude per l'inesistenza dei presupposti per la sospensione della riscossione, a causa della inefficacia sopravvenuta degli atti esecutivi opposti (PP3), e il difetto di interesse alla sospensione della loro inesistente esecutività, oltre che dei preavvisi di iscrizione di ipoteca, anch'essi privi di ogni efficacia esecutiva e si oppone alla emanazione di provvedimento sospensivo, rilevando la carenza di attualità del danno grave ed irreparabile in capo a ciascuno dei ricorrenti, in quanto nessun elemento di prova sarebbe fornito al riguardo.
Non sarebbe neppure fornita la prova che i ruoli azionati abbiano attinenza con l'attività oggetto della denunzia di Tip_1, trattandosi di crediti per imposte di natura personale.
Nel merito conclude come riportato nell'intestazione.
Si costituisce in giudizio la Camera di Commercio di Cuneo con memoria depositata il 30.7.2025, evidenziando che ha dato mandato ad DER di agire nei soli confronti della Società_1
ai sensi della Legge n. 580/1993 sul riordinamento delle Camere di commercio la quale prevede, all'articolo 18, comma 3, che ogni impresa iscritta o annotata nel Registro imprese e Albo imprese artigiane sia assoggetta all'obbligo di versamento del diritto annuale, con eventuale sanzione nel caso di omesso/parziale versamento;
peraltro l'impugnativa proposta dai ricorrenti sarebbe relativa ad atti compiuti dalla RI (cui ha trasmesso i ruoli con il solo titolo esecutivo) e quindi chiede di essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, non essendo contestati né l'obbligo del diritto, né la sanzione, bensì la successiva attività svolta da DER.
La CCIAA di Cuneo conclude come riportato nell'intestazione.
In data 25.6.2025 il Presidente di Sezione, “ritenuto che sia insussistente l'eccezionale urgenza per provvedere inaudita altera parte” ha fissato “per la trattazione da remoto dell'istanza di sospensione la camera di consiglio del 07/07/2025 ore 9.30” innanzi al Collegio.
All'udienza del 07.7.2025 l'istanza di sospensione è stata respinta con la seguente motivazione: “La Corte, in relazione alla complessità della questione ed all'esistenza di altri gravami sui beni, non ravvisa il pericolo grave ed irreparabile che giustificherebbe la sospensione, tenuto conto anche della natura cautelare dell'iscrizione ipotecaria”.
All'odierna udienza la difesa di Parte ricorrente precisa che in ricorso, quando si riferisce all'omessa notifica degli atti presupposti, non intendeva riferirsi agli atti emessi dagli enti impositori, ma solo a quelli dell'agente della RI, motivo per il quale non vi sarebbe necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Comune di Luogo_3 ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 546/1992. L'avv. Nom_1 (Agenzia delle Entrate RI) ribadisce che gli atti di pignoramento (presso terzi – n. d.r.) sono divenuti inefficaci non essendo intervenuta, nel termine di legge, la dichiarazione del terzo pignorato.
Consequenzialmente. la ricorrente, con riguardo ai pignoramenti, chiede che venga dichiarata parziale cessazione della materia del contendere.
I ricorrenti precisano inoltre che l'annullamento degli atti impugnati viene chiesto solo con riferimento ai crediti tributari.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cuneo – riunita in composizione collegiale, sentite le parti - trattiene la causa a decisione riservando il deposito e la comunicazione del dispositivo nei sette giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la corte, esaminate le difese di parte ricorrente, unitamente alle precisazioni rese all'odierna udienza, dichiara che la Camera di Commercio di Cuneo ed il comune di Luogo_3 non sono legittimati passivi, in quanto le doglianze dei contribuenti non sono relative agli atti emanati dai suddetti
Enti, bensì al solo operato dell'Agenzia delle Entrate – RI.
Sempre preliminarmente, si dichiara cessata parzialmente la materia del contendere, con riferimento alla impugnativa dei pignoramenti presso terzi, in quanto gli stessi sono divenuti inefficaci, non avendo il terzo reso la dichiarazione e non avendo DER coltivato il giudizio nei confronti del terzo pignorato, come evidenziato dalla stessa RI nella memoria di costituzione e come ribadito in udienza dal difensore.
Nel merito, il ricorso si presenta infondato, sotto doversi profili:
in relazione al primo motivo, fondato sulla dedotta sospensione dei termini di pagamento ex art. 20 comma
1 e, quindi, sulla allegazione, secondo cui “il ruolo diviene privo di titolo ed il contribuente avrà diritto allo sgravio dell'intero carico tributario (tributo, sanzioni e interessi), in quanto, in realtà, l'adempimento non è scaduto, essendo intervenuta la sospensione triennale dei termini”, il motivo è infondato in quanto nella specie il provvedimento del PM prevede solo la sospensione delle procedure esecutive e dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 20.
Si evince dal testo del provvedimento che la volontà del PM sia quella sopra individuata, anche dal fatto che il Magistrato ordina la comunicazione del proprio provvedimento solamente al Giudice dell'Esecuzione
e non alle Parti creditrici, con il chiaro intento di bloccare i procedimenti esecutivi e non altro;
la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza di cui al comma 3 suriportato non concerne le esecuzioni, ed è posta a tutela del creditore, che si vede sospese le procedure espropriative, e non sospende altri termini, processuali e/o sostanziali, oppure procedure non esecutive.
Nella specie sono stati impugnati preavvisi di iscrizione ipotecaria, sulla scorta del provvedimento del
PM emesso nel procedimento penale pendente per Tip_1, emesso ai sensi del ricordato art. 20, c. 3 e 4, L. 44/99, con il quale sono state sospese le procedure esecutive mobiliari ed immobiliari, come testualmente riportato in narrativa.
Tuttavia non si tratta tuttavia di atti esecutivi, bensì cautelari e la sospensione concessa dal PM in costanza di indagini per Tip_1 blocca solamente le espropriazioni, applicando pedissequamente la norma richiamata, (commi 3 e 4) che recita:
1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di ((due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati)).
2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.
3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.
4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
L'ipoteca non si presenta come atto espropriativo, bensì di garanzia del credito, prova ne sia che non deve essere preceduta dalla notifica di intimazione di pagamento (trascorso un anno dall'ultimo atto nei confronti del debitore d'imposta – cfr. art. 50 decreto presidente Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ), ed è preceduta dal preavviso di iscrizione, a tutela del contribuente.
L'art. 77 del richiamato dpr 602/73 definisce l'ipoteca “garanzia ipotecaria” e la accorda all'Agente della
RI “anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere”, pertanto la norma non pare lasciare adito a dubbi, data la letterale espressione del legislatore. La stessa norma, all'ultimo comma, impone la preventiva notificazione del preavviso di iscrizione, atto oggi in discussione, che è quindi precedente e prodromico alla iscrizione di ipoteca.
Anche la Giurisprudenza di legittimità qualifica “l'ipoteca iscritta a garanzia del debito” (Sez. 5 – Ordinanza
n. 11598 del 03/05/2025) come atto di natura cautelare e di garanzia, mentre la comunicazione del preavviso di iscrizione “è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l'adozione del provvedimento finale (l'iscrizione), nonché finalità extraprocedimentale compulsoria di spingerlo all'adempimento” (Sez. 5 Ordinanza n. 25600 del 21/09/202) e non riveste, quindi, anche secondo la S.
Corte, natura di atto esecutivo.
Risolutiva appare poi Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 23661 del 27/10/2020, la quale recita testualmente:
“L'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sugli immobili del debitore .. non costituisce neanche un atto dell'espropriazione forzata..”, così espressamente definendo la natura dell'ipoteca e quindi anche del preavviso, come sopra peraltro già sopra evidenziato (cfr. altresì (v. Cass. civ. 11.3.2020 n. 7002; Cass. civ. 18.6.2020 n. 11817; Cass. civ. Sez. Un. 18.2013 n. 18007; Cass. civ.
20.10.2014 n. 22240; Cass. civ. 18.9.2014 n. 19667).
Parte resistente DER ha dato prova di aver notificato tutti gli atti prodromici ai debitori, mediante apposite produzioni documentali in atti, tutte le cartelle sono state notificate a mezzo PEC, ad eccezione delle cartelle n. Numero_2 e n. Numero_3, notificate a mezzo posta e depositate nell'Ufficio Postale, allo sportello del quale sono state ritirate;
inoltre l'avviso di accertamento esecutivo n. Numero_7 anno d'imposta 2014 è stato oggetto di Accordo di Mediazione tra la Società_1
(Difensore_Nominativo_2) e l'Agenzia delle Entrate in data Data_5, pertanto Parte ricorrente ne era a conoscenza.
Inoltre le ulteriori doglianze (omessa indicazione del responsabile del procedimento - omessa motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi richiesti) si presentano defatigatorie ed infondate, in quanto il responsabile è chiaramente indicato in calce ai provvedimenti notificati e si identifica con il soggetto che ha sottoscritto gli atti, qualora non diversamente indicato, mentre le modalità di calcolo degli interessi sono contenute nel provvedimento Numero_8 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che è pubblicato sul sito internet della stessa Agenzia ed è quindi conoscibile dai contribuenti;
inoltre la giurisprudenza di legittimità ha dichiarato che la carente motivazione sugli interessi non costituisce causa di nullità dell'atto che la contiene
(cfr. Cass. S.U. 22281 del 14.7.2022) perché implicita e desumibile dalla natura e/o dalla tipologia degli interessi richiesti ovvero dal tipo di tributo cui accedono.
Anche l'avviso di presa in carico notificato al contribuente Ricorrente_1 non pare abbia natura di atto esecutivo, bensì di mera comunicazione al debitore d'imposta dell'esistenza di un titolo esecutivo (avviso di accertamento del comune di Luogo_3) e del fatto che l'atto è stato affidato ad DER, senza peraltro contenere alcun atto tipico della riscossione, ma un semplice invito a prendere visione degli atti e le informazioni utili al pagamento spontaneo.
In ultimo, Parte ricorrente eccepisce l'invalidità delle suddette comunicazioni preventive, poiché non contengono l'indicazione degli immobili sui quali sarà iscritta l'ipoteca, tuttavia tale difesa non merita accoglimento, in quanto la Suprema Corte (ordinanza n. 25456/2025) ha stabilito che l'omessa indicazione, nel preavviso di iscrizione ipotecaria, del bene su cui verrà poi iscritta l'ipoteca non determina alcuna lesione dei diritti del debitore (“In base all'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve contenere soltanto «l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca
», ma non deve indicare anche gli immobili assoggettabili ad ipoteca da parte dell'agente della riscossione.
“Dunque, dalla cornice normativa (artt. 76 e 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'agente della riscossione, che, attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile o sugli immobili di sua proprietà. Per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede” (in termini: Cass.,
Sez. 6^-5, 15 marzo 2021, n. 7233)”
Legittimamente ed anzi doverosamente DER tutela il proprio credito attraverso gli atti cautelari e conservativi, e dopo il preavviso potrò procedere all'iscrizione di ipoteca nei termini previsti dal citato art. 77 DPR 602/73, senza peraltro violare il provvedimento sospensivo del Pubblico Ministero e le disposizioni della L. 20/1999 ivi richiamate.
In conclusione, occorre estromettere dal presente giudizio la Camera di Commercio di Cuneo già costituita, mentre non si presenta necessario chiamare in causa il comune di Luogo_3, entrambi per difetto di legittimazione passiva, e dichiarare parzialmente cessata la materia del contendere per quanto concerne gli atti di pignoramento presso terzi già notificati.
Nel resto il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate, per la parziale reciproca soccombenza determinata dalla rinuncia di DER ai pignoramenti presso terzi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Cuneo, pronunziando sul ricorso in epigrafe, disattesa o dichiarata assorbita ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede: dichiara parzialmente cessata la materia del contendere, con riguardo all'impugnazione dei pignoramenti;
rigetta per il resto il ricorso;
dichiara compensate le spese di lite. Così deciso il 15.12.2025 IL PRESIDENTE
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CUNEO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PICA LEONARDO, Presidente
ALTARE GIANBEPPE, AT
FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 181/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cuneo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - Cuneo
Difeso da Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03776202500000454000 IVA-ALTRO
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cuneo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - Cuneo
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03776202500000695000 IVA-ALTRO
- PIGNORAMENTO n. 03784202500002700 IVA-ALTRO
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cuneo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - Cuneo
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 03784202500003046 IVA-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo
elettivamente domiciliato presso Email_2 Camera Di Commercio Cuneo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - Cuneo
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 03737202500005162000 IVA-ALTRO
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cuneo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - Cuneo
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03776202500000576000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 199/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:
In via preliminare: dichiarare nullo e/o annullare ciascun atto impugnato per omessa indicazione del responsabile del procedimento;
per omessa notifica degli atti presupposti;
per difetto di motivazione;
per illegittimità ed infondatezza quanto alle pretese accessorie;
per mancata individuazione dell'immobile (o degli immobili) sui quali DER intende iscrivere ipoteca;
in via principale: dichiarare nullo e/o annullare ciascun atto impugnato per carenza di potere;
per carenza di motivazione;
per violazione di legge - art 20 l. 44/99 e succ. mod.; con tutte le consequenziali di legge e, in particolare, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi parte ricorrente fosse costretta a versare per evitare la riscossione coattiva, o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come di legge;
in ogni caso: condannare DER alla rifusione dei costi e delle spese e competenze di lite.
Resistente DER:
"Data l'infondatezza delle domande formulate, il ricorso potrà essere respinto con il favore delle spese".
Resistente Camera di Commercio di Cuneo:
“- accertare e dichiarare la legittimità e la tempestività dell'attività svolta dalla Camera di Commercio di Cuneo, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata nei confronti della Camera di Commercio di Cuneo in quanto infondata;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Camera di Commercio di Cuneo relativamente alle doglianze dei ricorrenti.
Con vittoria di spese del presente giudizio”.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cuneo – riunita in composizione collegiale, sentite le parti, trattiene la causa a decisione riservando il deposito e la comunicazione del dispositivo nei sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 22.5.2025 i contribuenti:
- Ricorrente_2, nato a [...], il Data_1 CF_Ricorrente_2, in proprio ed altresì in qualità di fideiussore e socio solidalmente e illimitatamente responsabile per le obbligazioni della Società_1 sas;
- Ricorrente_1 , nato a [...], il Data_2 CF_Ricorrente_1, in qualità di fideiussore e socio solidalmente e illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società Società_1
sas;
- Ricorrente_3, CF_Ricorrente_3, nata a Luogo_2, in [...]_3, nella sua qualità di socio amministratore e legale rappresentante di Società_2, corrente in Cuneo, alla Indirizzo_1, P.IVA_1, impugnano i seguenti atti:
1 - preavviso di iscrizione ipotecaria n. 03776202500000454000 emesso nei confronti di Ricorrente_1, notificato a mezzo pec in data 27/03/2025, per l'importo di euro 64.570,65 dei quali euro 46.974,00 a titolo di imposte varie per gli anni che vanno dal 2012 al 2013 e poi dal 2015 al 2020;
2 - preavviso di iscrizione ipotecaria n. 03776202500000695000 emesso nei confronti di
Società_1, notificato a mezzo pec in data
27/03/2025, per l'importo di euro 87.882,89 dei quali euro 52.654,47 a titolo di imposte varie per per l'anno 2014 e poi per gli anni che vanno dal 2017 al 2020;
3 - preavviso di iscrizione ipotecaria n. 03776202500000576000 emesso nei confronti di
Ricorrente_3 notificato in data 20/05/2025, per l'importo di euro 64.570,65 dei quali euro
32.437,75 a titolo di imposte varie relativo all'anno d'imposta 2020;
4 – atto di pignoramento presso terzi n. 03784202500002700/001 emesso nei confronti di Ricorrente_2
– notificato in data 28/04/2025, relativo alla cartella n. Numero_1 per un importo di euro 10.765,31;
5 - atto di pignoramento presso terzi n. 03784202500003046/001 emesso nei confronti di Ricorrente_3
– notificato in data 28/04/2025, relativo alla cartella n. Numero_2 per un importo di euro 32.432,68;
6 – avviso di presa in carico n 03737202500005162000 emesso nei confronti di Ricorrente_1 notificato in data 28/04/2025 per un importo di euro 3.040,46;
ed altresì di ogni altro provvedimento logicamente e giuridicamente connesso, antecedente o successivo.
Premettendo che in data Data_4, gli odierni ricorrenti presentavano alla Procura della Repubblica di Luogo_1 denuncia querela per i reati di cui agli articoli N. 3, N. 4 cp, N. 5 cp e N. 6 cp per essere state vittima di Tip_1, a partire dal 2007 e continuativamente almeno sino al giorno della presentazione della denuncia, i ricorrenti esponevano di essere stati vittime dei suddetti reati dal 2007 fino almeno alla data di presentazione della denuncia, fatti che non hanno permesso loro di assolvere alle imposte dichiarate correttamente.
Il PM in ossequio al disposto di cui all' art. 20 della L. 44/2009 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 192/2014, emetteva provvedimento di sospensione per tre anni, il quale era notificato ad DE ed DER la quale ultima, contrariamente alle aspettative dei ricorrenti, emetteva gli atti oggi impugnati.
Il motivo principale di impugnazione svolto concerne la violazione di legge con riferimento all'art. 20 L.
44/1999 e succ. mod. e alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 192/2014, ad opera dei quali, secondo l'interpretazione di parte ricorrente, le procedure relative agli adempimenti fiscali sono sospese per tre anni.
Il PM presso la Procura di Luogo_1 ha peraltro disposto quanto segue: “rilevato che sussistono le condizioni previste dall'art. 20 L. 44/99 e che a seguito della sentenza della C. Cost. 192/2014 il provvedimento di sospensione ha natura vincolante, dispone la sospensione dei termini di cui ai commi 3 e 4 e di eventuali procedure esecutive mobiliari e immobiliari pendenti presso il Tribunale civile di Luogo_1”.
I ricorrenti evidenziano che nelle motivazioni degli atti impugnati non è fatta menzione del provvedimento sospensivo e ritengono che il meccanismo applicativo delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 44/1999 ha effetto retroattivo, coprendo l'intero arco temporale in cui devono iscriversi i fatti di Tip_1: la sospensiva pronunciata nel 2023, in sostanza, proroga non solo gli adempimenti successivi alla stessa ma copre ed estende la proroga anche i periodi di tempo già trascorsi (dal 2007 alla pronuncia): si tratta, “ tecnicamente, di una sanatoria per i termini già trascorsi ” come peraltro sarebbe riconosciuto anche da AdE DR Calabria
13.01.2010.
I ruoli emessi sarebbero privi di titolo ed il contribuente avrebbe diritto allo sgravio dell'intero carico tributario
(tributo, sanzioni e interessi), poiché l'adempimento non sarebbe scaduto, essendo intervenuta la sospensione triennale dei termini.
I debiti d'imposta azionati ricadono tutti nel periodo intercorrente fra il 2007 e il 2023, arco temporale al quale fa riferimento l'esposto querela;
essi dovrebbero essere considerati “ricadenti entro un anno dall'evento elusivo”, in quanto “risulta chiaro che i reati contestati sono tutt'ora in corso poiché il reato di estorsione avrà alla fine la vendita del compendio immobiliare pignorato e l'ultimo atto di Tip_1 sarà quello coincidente con l'incameramento della somma derivante dalla vendita degli stessi” come evidenziato nell'atto suddetto.
Ulteriori motivi di impugnazione:
- nullità - illegittimità degli atti impugnati per omessa notifica degli atti presupposti;
- nullità - illegittimità degli atti impugnati per omessa indicazione del responsabile del procedimento;
- carenza di motivazione degli atti impugnati;
in particolare, omessa motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi richiesti;
- nullità e/o illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria per mancata individuazione dell'immobile
(o degli immobili) sui quali DER intende iscrivere ipoteca .
Parte ricorrente conclude come riportato in epigrafe.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-RI di Cuneo, con memoria depositata il 21.7.2025, chiedendo - in via preliminare:
Disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Cuneo, e Camera Di Commercio di Torino, Ufficio Diritto Annuale:
e nel merito respingersi l'stanza sospensiva, per diverse motivazioni, tra le quali si sottolineano:
il pignoramento presso terzi sarebbe inefficace perché il 3° pignorato non ha reso la dichiarazione e non si
è proseguito oltre;
il preavviso di iscrizione ipotecaria non sarebbe atto esecutivo bensì conservativo e la sospensione ex art. 20 L. 44/1999 riguarda gli atti esecutivi e la stessa norma impone di attendere la sentenza penale irrevocabile e comunque esecutiva per (riprendere o) intraprendere gli atti esecutivi;
gli atti di conservazione del credito sono doverosi per l'A. Finanziaria, anche ai sensi dell'art. art. 49 D.P.R.
602/73; Tutti gli atti esecutivi sono stati regolarmente notificati e sono definitivi e pertanto il concessionario è tenuto al compimento degli atti impugnati pena la perdita del diritto al discarico.
Parte resistente ritiene che il provvedimento sospensivo non potrebbe coprire comunque tutto l'arco temporale 2007-2023 e che la Risoluzione AE Prot. n. 2010-721 del 13.1.2010 Risoluzione Prot. n. 2010-721 del 13.1.2010 ha precisato che “si ritiene che il beneficio della sospensione dei termini, con riferimento agli adempimenti fiscali (ma esso assume rilevanza anche nei riguardi degli altri benefici previsti dall'art. 2 legge
44/99) esplichi la sua efficacia soltanto a seguito del parere favorevole emesso dal Prefetto, sentito il
Presidente del Tribunale.
Di regola, la data dell'evento lesivo è desumibile dal provvedimento con il quale il Prefetto competente esprime il parere per la concessione dei benefici previsti dall'art. 20 della legge citata, o, in ultima analisi, è acquisibile formalmente presso la Prefettura”.
Insiste inoltre per la chiamata in causa degli altri enti creditori.
Conclude per l'inesistenza dei presupposti per la sospensione della riscossione, a causa della inefficacia sopravvenuta degli atti esecutivi opposti (PP3), e il difetto di interesse alla sospensione della loro inesistente esecutività, oltre che dei preavvisi di iscrizione di ipoteca, anch'essi privi di ogni efficacia esecutiva e si oppone alla emanazione di provvedimento sospensivo, rilevando la carenza di attualità del danno grave ed irreparabile in capo a ciascuno dei ricorrenti, in quanto nessun elemento di prova sarebbe fornito al riguardo.
Non sarebbe neppure fornita la prova che i ruoli azionati abbiano attinenza con l'attività oggetto della denunzia di Tip_1, trattandosi di crediti per imposte di natura personale.
Nel merito conclude come riportato nell'intestazione.
Si costituisce in giudizio la Camera di Commercio di Cuneo con memoria depositata il 30.7.2025, evidenziando che ha dato mandato ad DER di agire nei soli confronti della Società_1
ai sensi della Legge n. 580/1993 sul riordinamento delle Camere di commercio la quale prevede, all'articolo 18, comma 3, che ogni impresa iscritta o annotata nel Registro imprese e Albo imprese artigiane sia assoggetta all'obbligo di versamento del diritto annuale, con eventuale sanzione nel caso di omesso/parziale versamento;
peraltro l'impugnativa proposta dai ricorrenti sarebbe relativa ad atti compiuti dalla RI (cui ha trasmesso i ruoli con il solo titolo esecutivo) e quindi chiede di essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, non essendo contestati né l'obbligo del diritto, né la sanzione, bensì la successiva attività svolta da DER.
La CCIAA di Cuneo conclude come riportato nell'intestazione.
In data 25.6.2025 il Presidente di Sezione, “ritenuto che sia insussistente l'eccezionale urgenza per provvedere inaudita altera parte” ha fissato “per la trattazione da remoto dell'istanza di sospensione la camera di consiglio del 07/07/2025 ore 9.30” innanzi al Collegio.
All'udienza del 07.7.2025 l'istanza di sospensione è stata respinta con la seguente motivazione: “La Corte, in relazione alla complessità della questione ed all'esistenza di altri gravami sui beni, non ravvisa il pericolo grave ed irreparabile che giustificherebbe la sospensione, tenuto conto anche della natura cautelare dell'iscrizione ipotecaria”.
All'odierna udienza la difesa di Parte ricorrente precisa che in ricorso, quando si riferisce all'omessa notifica degli atti presupposti, non intendeva riferirsi agli atti emessi dagli enti impositori, ma solo a quelli dell'agente della RI, motivo per il quale non vi sarebbe necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Comune di Luogo_3 ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 546/1992. L'avv. Nom_1 (Agenzia delle Entrate RI) ribadisce che gli atti di pignoramento (presso terzi – n. d.r.) sono divenuti inefficaci non essendo intervenuta, nel termine di legge, la dichiarazione del terzo pignorato.
Consequenzialmente. la ricorrente, con riguardo ai pignoramenti, chiede che venga dichiarata parziale cessazione della materia del contendere.
I ricorrenti precisano inoltre che l'annullamento degli atti impugnati viene chiesto solo con riferimento ai crediti tributari.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cuneo – riunita in composizione collegiale, sentite le parti - trattiene la causa a decisione riservando il deposito e la comunicazione del dispositivo nei sette giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la corte, esaminate le difese di parte ricorrente, unitamente alle precisazioni rese all'odierna udienza, dichiara che la Camera di Commercio di Cuneo ed il comune di Luogo_3 non sono legittimati passivi, in quanto le doglianze dei contribuenti non sono relative agli atti emanati dai suddetti
Enti, bensì al solo operato dell'Agenzia delle Entrate – RI.
Sempre preliminarmente, si dichiara cessata parzialmente la materia del contendere, con riferimento alla impugnativa dei pignoramenti presso terzi, in quanto gli stessi sono divenuti inefficaci, non avendo il terzo reso la dichiarazione e non avendo DER coltivato il giudizio nei confronti del terzo pignorato, come evidenziato dalla stessa RI nella memoria di costituzione e come ribadito in udienza dal difensore.
Nel merito, il ricorso si presenta infondato, sotto doversi profili:
in relazione al primo motivo, fondato sulla dedotta sospensione dei termini di pagamento ex art. 20 comma
1 e, quindi, sulla allegazione, secondo cui “il ruolo diviene privo di titolo ed il contribuente avrà diritto allo sgravio dell'intero carico tributario (tributo, sanzioni e interessi), in quanto, in realtà, l'adempimento non è scaduto, essendo intervenuta la sospensione triennale dei termini”, il motivo è infondato in quanto nella specie il provvedimento del PM prevede solo la sospensione delle procedure esecutive e dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 20.
Si evince dal testo del provvedimento che la volontà del PM sia quella sopra individuata, anche dal fatto che il Magistrato ordina la comunicazione del proprio provvedimento solamente al Giudice dell'Esecuzione
e non alle Parti creditrici, con il chiaro intento di bloccare i procedimenti esecutivi e non altro;
la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza di cui al comma 3 suriportato non concerne le esecuzioni, ed è posta a tutela del creditore, che si vede sospese le procedure espropriative, e non sospende altri termini, processuali e/o sostanziali, oppure procedure non esecutive.
Nella specie sono stati impugnati preavvisi di iscrizione ipotecaria, sulla scorta del provvedimento del
PM emesso nel procedimento penale pendente per Tip_1, emesso ai sensi del ricordato art. 20, c. 3 e 4, L. 44/99, con il quale sono state sospese le procedure esecutive mobiliari ed immobiliari, come testualmente riportato in narrativa.
Tuttavia non si tratta tuttavia di atti esecutivi, bensì cautelari e la sospensione concessa dal PM in costanza di indagini per Tip_1 blocca solamente le espropriazioni, applicando pedissequamente la norma richiamata, (commi 3 e 4) che recita:
1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di ((due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati)).
2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.
3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.
4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
L'ipoteca non si presenta come atto espropriativo, bensì di garanzia del credito, prova ne sia che non deve essere preceduta dalla notifica di intimazione di pagamento (trascorso un anno dall'ultimo atto nei confronti del debitore d'imposta – cfr. art. 50 decreto presidente Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ), ed è preceduta dal preavviso di iscrizione, a tutela del contribuente.
L'art. 77 del richiamato dpr 602/73 definisce l'ipoteca “garanzia ipotecaria” e la accorda all'Agente della
RI “anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere”, pertanto la norma non pare lasciare adito a dubbi, data la letterale espressione del legislatore. La stessa norma, all'ultimo comma, impone la preventiva notificazione del preavviso di iscrizione, atto oggi in discussione, che è quindi precedente e prodromico alla iscrizione di ipoteca.
Anche la Giurisprudenza di legittimità qualifica “l'ipoteca iscritta a garanzia del debito” (Sez. 5 – Ordinanza
n. 11598 del 03/05/2025) come atto di natura cautelare e di garanzia, mentre la comunicazione del preavviso di iscrizione “è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l'adozione del provvedimento finale (l'iscrizione), nonché finalità extraprocedimentale compulsoria di spingerlo all'adempimento” (Sez. 5 Ordinanza n. 25600 del 21/09/202) e non riveste, quindi, anche secondo la S.
Corte, natura di atto esecutivo.
Risolutiva appare poi Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 23661 del 27/10/2020, la quale recita testualmente:
“L'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sugli immobili del debitore .. non costituisce neanche un atto dell'espropriazione forzata..”, così espressamente definendo la natura dell'ipoteca e quindi anche del preavviso, come sopra peraltro già sopra evidenziato (cfr. altresì (v. Cass. civ. 11.3.2020 n. 7002; Cass. civ. 18.6.2020 n. 11817; Cass. civ. Sez. Un. 18.2013 n. 18007; Cass. civ.
20.10.2014 n. 22240; Cass. civ. 18.9.2014 n. 19667).
Parte resistente DER ha dato prova di aver notificato tutti gli atti prodromici ai debitori, mediante apposite produzioni documentali in atti, tutte le cartelle sono state notificate a mezzo PEC, ad eccezione delle cartelle n. Numero_2 e n. Numero_3, notificate a mezzo posta e depositate nell'Ufficio Postale, allo sportello del quale sono state ritirate;
inoltre l'avviso di accertamento esecutivo n. Numero_7 anno d'imposta 2014 è stato oggetto di Accordo di Mediazione tra la Società_1
(Difensore_Nominativo_2) e l'Agenzia delle Entrate in data Data_5, pertanto Parte ricorrente ne era a conoscenza.
Inoltre le ulteriori doglianze (omessa indicazione del responsabile del procedimento - omessa motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi richiesti) si presentano defatigatorie ed infondate, in quanto il responsabile è chiaramente indicato in calce ai provvedimenti notificati e si identifica con il soggetto che ha sottoscritto gli atti, qualora non diversamente indicato, mentre le modalità di calcolo degli interessi sono contenute nel provvedimento Numero_8 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che è pubblicato sul sito internet della stessa Agenzia ed è quindi conoscibile dai contribuenti;
inoltre la giurisprudenza di legittimità ha dichiarato che la carente motivazione sugli interessi non costituisce causa di nullità dell'atto che la contiene
(cfr. Cass. S.U. 22281 del 14.7.2022) perché implicita e desumibile dalla natura e/o dalla tipologia degli interessi richiesti ovvero dal tipo di tributo cui accedono.
Anche l'avviso di presa in carico notificato al contribuente Ricorrente_1 non pare abbia natura di atto esecutivo, bensì di mera comunicazione al debitore d'imposta dell'esistenza di un titolo esecutivo (avviso di accertamento del comune di Luogo_3) e del fatto che l'atto è stato affidato ad DER, senza peraltro contenere alcun atto tipico della riscossione, ma un semplice invito a prendere visione degli atti e le informazioni utili al pagamento spontaneo.
In ultimo, Parte ricorrente eccepisce l'invalidità delle suddette comunicazioni preventive, poiché non contengono l'indicazione degli immobili sui quali sarà iscritta l'ipoteca, tuttavia tale difesa non merita accoglimento, in quanto la Suprema Corte (ordinanza n. 25456/2025) ha stabilito che l'omessa indicazione, nel preavviso di iscrizione ipotecaria, del bene su cui verrà poi iscritta l'ipoteca non determina alcuna lesione dei diritti del debitore (“In base all'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve contenere soltanto «l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca
», ma non deve indicare anche gli immobili assoggettabili ad ipoteca da parte dell'agente della riscossione.
“Dunque, dalla cornice normativa (artt. 76 e 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'agente della riscossione, che, attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile o sugli immobili di sua proprietà. Per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede” (in termini: Cass.,
Sez. 6^-5, 15 marzo 2021, n. 7233)”
Legittimamente ed anzi doverosamente DER tutela il proprio credito attraverso gli atti cautelari e conservativi, e dopo il preavviso potrò procedere all'iscrizione di ipoteca nei termini previsti dal citato art. 77 DPR 602/73, senza peraltro violare il provvedimento sospensivo del Pubblico Ministero e le disposizioni della L. 20/1999 ivi richiamate.
In conclusione, occorre estromettere dal presente giudizio la Camera di Commercio di Cuneo già costituita, mentre non si presenta necessario chiamare in causa il comune di Luogo_3, entrambi per difetto di legittimazione passiva, e dichiarare parzialmente cessata la materia del contendere per quanto concerne gli atti di pignoramento presso terzi già notificati.
Nel resto il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate, per la parziale reciproca soccombenza determinata dalla rinuncia di DER ai pignoramenti presso terzi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Cuneo, pronunziando sul ricorso in epigrafe, disattesa o dichiarata assorbita ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede: dichiara parzialmente cessata la materia del contendere, con riguardo all'impugnazione dei pignoramenti;
rigetta per il resto il ricorso;
dichiara compensate le spese di lite. Così deciso il 15.12.2025 IL PRESIDENTE