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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/12/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 504/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. ID FE Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 504/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
KA De OS, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Casoria (NA), alla
Via O. De Colaci n. 9; pec Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Chiara Schiavi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San
Benedetto del Tronto, via Romagna n. 11, pec: Email_2
APPELLATO con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
pagina 1 di 9 OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. Tribunale civile di Fermo n. 747, pubblicata in data 25 novembre 2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Che l'eccellentissima Corte di appello, previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza del Tribunale di Fermo n.ro 747 del 2024, indicata in epigrafe, e specificamente: rideterminare l'importo mensile del contributo economico da corrispondersi ai figli minori e Per_1 Per_2
quantomeno nella misura originariamente prevista nei provvedimenti
[...] provvisori del 5 dicembre 2023;
Con vittoria di spese.
In via istruttoria si chiede di essere autorizzati a produrre gli estratti conto della
per gli anni 2024 e 2025. Pt_1
Si reitera la richiesta di prova testimoniale non espletata in primo grado, che qui si riporta per esteso a) Vero che la sig.ra , sin dai primi tempi Parte_1 della convivenza, ha assunto su di sé il carico quasi esclusivo della famiglia, intesa come cura e accudimento dei figli e cura della casa. b) Vero che la ricorrente ha assunto su di sé il carico degli acquisti necessari per la casa, a cominciare da elettrodomestici, mobilia, riattare la casa, tinteggiare le pareti.
Provvedere alle riparazioni dei guasti. Se c'era da fare dei lavori in casa è sempre stata la ricorrente a contattare persone che li eseguissero e conseguentemente a pagare. c) Vero che la ricorrente esce spesso coi figli per accompagnarli al cinema, al pub o ad altre occasioni d) Vero che la sig.ra accompagna i Pt_1 figli presso i luoghi in cui svolgono attività sportive e li riaccompagna a casa e)
Vero che il sig. nel corso dell'anno 2022 soleva tornare a casa a notte CP_1 inoltrata. Si indicano a testi , residente in [...]al Corso Marconi Testimone_1
n. 2; residente in [...]; Parte_1 [...]
, residente in [...]; Via Controparte_2 Controparte_3
pagina 2 di 9 Alcide De Gasperi n. 97- Porto Potenza Picena (MC); Controparte_4
Contrada MO n. 32- MO UR (FM)
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.a Corte di Appello intestata, contrariis reiectis,
- nel merito:
A) in via principale: rigettare l'appello proposto dalla sig.a in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto anche in punto alle richieste istruttorie, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio.
Con condanna dell'appellante, ex art. 96 cpc, ad una somma da liquidare secondo equità e delle spese e compensi professionali anche del grado di appello;
B) in via subordinata: in caso di accoglimento dell'atto di appello, compensare le spese di lite sussistendone le ragioni.
Si chiede la remissione in termini ex art 153 cpc al fine di procedere alla produzione dei documenti come seguono: 1) certificati medici attuali”.
Conclusioni del P.G.: “Chiede (…) il rigetto dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Fermo, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di - diretto Parte_1 Controparte_1 alla regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori (nato a Napoli, in [...] Persona_3
09.11.2009) e (nato a [...], in data [...]) - Persona_2 affidava i due minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con facoltà del padre di vederli secondo quanto indicato in motivazione;
assegnava alla ricorrente la casa familiare, sita in Fermo, Corso Marconi n. 2; poneva a carico del padre il pagamento della somma di €.500,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (euro 250,00 per ciascun figlio), con decorrenza dal mese di novembre
2024; poneva a carico di ciascuno dei genitori la contribuzione nella misura del
50% alle spese straordinarie per i figli e compensava integralmente le spese di lite. pagina 3 di 9 Avverso tale sentenza ha proposto appello , censurandola nella Parte_1 parte in cui il Tribunale ha quantificato la somma posta a carico del a CP_1 titolo di mantenimento dei figli, chiedendo che venga - quanto meno - ripristinata la misura originariamente prevista nei provvedimenti provvisori del 5.12.2023, pari ad €.600,00.
Si è costituito in giudizio che ha contestato le richieste e Controparte_1 deduzioni avversarie, chiedendo la conferma della gravata sentenza, con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
È intervenuto il Procuratore Generale, chiedendo il rigetto dell'appello.
In data 23.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico - articolato – motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha quantificato l'assegno di mantenimento che il padre deve corrispondere ai figli minori nell'importo di €.500,00, lamentando il travisamento dei fatti di causa e dei documenti depositati, dai quali il primo giudice avrebbe erroneamente ricavato sia la “forte propensione al risparmio” della sia il fatto che - in costanza della convivenza - la maggior parte Pt_1 delle spese familiari sarebbero state affrontate anche dal CP_1
In proposito, l'appellante contesta l'affermazione relativa alla sua “propensione al risparmio” e precisa che l'apporto dato dal al ménage familiare sarebbe CP_1 stato minimo, ovvero limitato alla metà del canone di affitto della casa (pari a
€.500,00) e alla metà delle bollette relative alle utenze.
La afferma di provvedere in via esclusiva a tutte le necessità dei minori, Pt_1 precisando che, dopo la cessazione della convivenza, l'appellato non avrebbe mai partecipato alle spese straordinarie e che attualmente verserebbe il mantenimento per i figli solo in quanto costretto da “un ordine di dazione diretta nei confronti del datore di lavoro”; che, inoltre, lo stesso avrebbe incardinato una serie di giudizi per opporsi alle procedure esecutive azionate dalla madre dei minori.
pagina 4 di 9 Con particolare riferimento alla propria liquidità, l'appellante rappresenta di avere ottenuto l'importo pari ad euro 197.000,00 nel 2021 - prima della crisi della coppia, risalente al 2022 - dalla vendita di un immobile pervenutole in eredità e che tale importo si sarebbe nel tempo esaurito, tanto che il saldo attuale del suo conto corrente sarebbe di circa euro 2.000,00.
Secondo la tesi, una parte della somma (pari a euro 95.000,00) sarebbe stata utilizzata per l'acquisto di una casa a Fermo, nella quale la ha pianificato Pt_1 di trasferirsi - a breve - con i minori, sostenendo all'attualità un affitto per la casa di abitazione pari ad euro 500,00.
L'appellante rappresenta, inoltre, di aver contratto - nel mese di marzo 2024 - un mutuo pari ad euro 50.000,00, della durata di 15 anni, con rate mensili di euro
350,00 per la ristrutturazione dell'immobile acquistato e di aver provveduto ad acquistare mobili per l'arredamento per la nuova abitazione.
La difesa lamenta che il giudice avrebbe erroneamente valutato l'estratto del conto corrente acceso dalla presso il Banco Marchigiano (oggi estinto) e Pt_1 quello detenuto presso il Bancoposta, attribuendo alla medesima sia l'importo pari ad euro 149.057,61 (estratto del Banco Marchigiano del 31.03.2022) sia l'importo pari ad euro 167.551,06 (estratto Banco Poste al 31.12.2022).
In realtà, secondo la tesi, la somma di 149.057,61 - derivante dal ricavato della vendita dell'immobile ereditato - sarebbe stata trasferita, tra marzo e dicembre del 2022, sul conto Bancoposta, per sottrarla, a suo dire, alle mire del CP_1
- affetto da ludopatia - che all'epoca era direttore della filiale del Banco
Marchigiano.
La difesa lamenta, inoltre, che il giudice di prime cure non avrebbe valorizzato il fatto che i problemi economici del sarebbero ascrivibili alle sue cattive CP_1 abitudini di vita, alla sua propensione allo sperpero e alla cattiva gestione del danaro (tanto che il non ha mai dato prova delle causali dei mutui CP_1 contratti) e che tale condotta non può riverberarsi negativamente sui figli.
L'appellante ritiene che il versamento della somma di euro 600,00 disposto dal
Tribunale nei provvedimenti provvisori del dicembre 2023 sia l'importo minimo da riconoscere ai figli per le loro esigenze;
del resto, l'uso del verbo “confermare”
pagina 5 di 9 utilizzato dall'estensore della sentenza sembrerebbe corroborare, secondo la tesi,
l'esistenza di un errore materiale nell'indicazione della somma.
L'appellato, ritualmente costituitosi, contesta i motivi di impugnazione e rappresenta, per quanto di interesse, che la sig.ra non avrebbe Pt_1 provveduto al deposito integrale degli estratti conto relativi agli ultimi tre anni – ovvero quelli antecedenti al 2024 e 2025, dove il saldo risulterebbe pari ad euro
2.000,00 e ne chiede il deposito.
Il inoltre, sostiene che, nel corso della convivenza della coppia, egli CP_1 avrebbe sempre sostenuto - sia economicamente che moralmente - i figli e la compagna, supportandola nel percorso scolastico dalla medesima intrapreso;
in particolare, dagli anni 2020-2023 avrebbe pagato una persona addetta alle incombenze casalinghe, avrebbe sostenuto la spesa alimentare, il pagamento di tutte le utenze (domiciliate sul suo conto corrente), nonché le spese per le vacanze, oltre al pagamento del canone di locazione e delle rate mensili del mutuo e del finanziamento - già contratti, a suo dire, per esigenze della famiglia - nonché le spese per la polizza R.C. auto della . Pt_1
L'appellato ha, poi, negato di essere affetto da ludopatia ed ha affermato di essersi sempre occupato dei figli, accompagnandoli a scuola e alle attività sportive fino al peggioramento delle proprie condizioni di salute che avrebbe anche comportato un demansionamento e il trasferimento presso altra sede lavorativa con mansioni (e retribuzione) inferiori;
lo stesso ha sottolineato di avere recentemente ripreso la regolare frequentazione con i figli, provvedendo alle loro esigenze, nei limiti delle proprie condizioni di salute.
Sostiene la difesa che il giudice di prime cure avrebbe correttamente valutato le condizioni economiche di entrambi i genitori;
evidenzia che la sig.ra Pt_1 sarebbe titolare - oltre agli introiti della vendita dell'immobile ricevuto in eredità - di fondi di investimento, di un immobile di proprietà ristrutturato e di un'autovettura e che la stessa percepisce - quale reddito da lavoro subordinato -
l'importo di oltre €.1.700,00 mensili e gode di uno stile di vita agiato, potendosi permettere l'affitto di una casa per vacanze e viaggi all'estero.
pagina 6 di 9 L'appellato evidenzia che, al contrario, le sue condizioni patrimoniali sarebbero peggiorate a seguito della malattia che lo ha colpito già nell'agosto del 2023 - e, quindi, nell'ottobre del medesimo anno - tanto da aver ripreso la propria attività lavorativa solo nel settembre del 2024, perdendo la qualifica di Direttore di filiale e previo trasferimento in altra sede lavorativa;
lo stesso ha precisato che le precarie condizioni di salute - che lo costringono ad assumere ben 13 farmaci - lo avrebbero portato ad assentarsi periodicamente dal lavoro, anche di recente.
Infine, precisa che, tenuto conto dello stipendio percepito mensilmente (pari a circa €.1.500,00, dal quale va decurtata la somma di euro 447,12 per il pignoramento subito su iniziativa della ) necessario per provvedere - oltre Pt_1 che al proprio sostentamento - al pagamento del canone di locazione dell'abitazione, delle utenze, delle rate dei mutui e finanziamenti, non potrebbe sostenere anche la somma di 600,00 euro per il mantenimento dei figli, richiesta dalla;
Pt_1
Il motivo di impugnazione è infondato.
Va, preliminarmente, rammentato che ciascuno dei genitori è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli minori in misura rapportata al proprio reddito, dovendosi prevedere la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le esigenze dei figli, il tenore di vita da questi goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, le loro rispettive risorse, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ognuno in conformità al disposto dell'art. 337 ter c.c. (Cass. civ. n. 4811/2018).
Dall'istruttoria espletata è emerso che ha ricevuto in eredità un Parte_1 immobile dalla cui vendita ha ricavato la somma di euro 197.000,00; la stessa, inoltre, risulta proprietaria di un immobile (acquistato e ristrutturato con il ricavato di detta vendita) e di un'autovettura; percepisce attualmente uno stipendio mensile pari a euro 1.975,26 quale docente di ruolo (estratto conto
Bper al 30/09/2025); dal conto corrente Bper risulta al 30/09/2025 un saldo pari a 19.813,91 euro (allegato del 19/10/2025); la stessa è titolare di una serie di prodotti finanziari che dimostrano una sua attitudine al risparmio e buone pagina 7 di 9 disponibilità economiche (due buoni fruttiferi di importo ciascuno di euro
14.000,00); un fondo di investimento con saldo, al 31.12.2020, pari ad euro
890,91; una polizza assicurativa, sottoscritta in data 01.10.2015, con premi versati - al mese di marzo 2023 - pari ad euro 5.000,00; d'altra parte, ella risulta onerata da un mutuo contratto per la ristrutturazione della casa da destinare a propria futura residenza e da un canone di locazione (per l'attuale abitazione) pari ad euro 550,00 mensili.
Quanto a l'istruttoria espletata ha appurato che lo stesso non Controparte_1 risulta titolare di immobili, sostiene le spese dell'affitto della casa in cui vive e versa in una grave situazione finanziaria per debiti contratti anche durante la convivenza, acuita dalla diminuzione del reddito per demansionamento in seguito a seri problemi di salute.
In particolare, risulta per tabulas che il percepisce uno stipendio di CP_1 circa €.1.500,00 mensili, decurtato della somma pari ad euro 447,12 per cessione del quinto dello stipendio;
è onerato da un finanziamento acceso presso la
Findomestic dell'importo di euro 8.000,00 (pari ad euro 134 mensili); ha estinto i finanziamenti in corso, ottenendo un nuovo mutuo ipotecario di euro 90.000,00 con pagamento di una rata pari ad euro 500,00 mensili.
A fronte dei dati oggettivi sopra riportati, la richiesta della somma di €.600,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli minori non risulterebbe compatibile con le attuali disponibilità dell'obbligato che non appare avere ulteriori introiti rispetto a quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività lavorativa.
La condizione economica dell'appellato è peggiorata rispetto all'assunzione dei provvedimenti provvisori, in quanto lo stesso è stato colpito da una grave malattia che ha inciso sul suo reddito, già gravato da numerosi debiti, con la conseguenza che la somma precedentemente liquidata nei provvedimenti provvisori non risulterebbe più proporzionata ed equa alla luce del complessivo compendio fattuale e probatorio;
del resto, i provvedimenti provvisori sono - per loro natura - destinati ad essere assorbiti nella decisione finale che può anche discostarsi dal loro originario contenuto.
pagina 8 di 9 Alla stregua delle considerazioni che precedono, la determinazione del primo giudice in merito al quantum del contributo per il mantenimento dei figli minori posto a carico del sig. risulta pienamente condivisibile. CP_1
In relazione alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato va
- anzitutto - rilevato che la parte non ha fornito prova del pregiudizio patito.
Nella condotta processuale dell'appellante, inoltre, non si ravvisano gli estremi dell'abuso del processo, né l'aver agito senza la normale prudenza.
L'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Considerata la natura della controversia e le questioni trattate, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Sussistono i presupposti processuali previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale civile di Fermo n. 747, pubblicata in data
[...]
25.11.2024, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma, in ogni sua parte, la sentenza impugnata;
- dichiara interamene compensate le spese del presente giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. ID FE
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. ID FE Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 504/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
KA De OS, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Casoria (NA), alla
Via O. De Colaci n. 9; pec Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Chiara Schiavi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San
Benedetto del Tronto, via Romagna n. 11, pec: Email_2
APPELLATO con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
pagina 1 di 9 OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. Tribunale civile di Fermo n. 747, pubblicata in data 25 novembre 2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Che l'eccellentissima Corte di appello, previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza del Tribunale di Fermo n.ro 747 del 2024, indicata in epigrafe, e specificamente: rideterminare l'importo mensile del contributo economico da corrispondersi ai figli minori e Per_1 Per_2
quantomeno nella misura originariamente prevista nei provvedimenti
[...] provvisori del 5 dicembre 2023;
Con vittoria di spese.
In via istruttoria si chiede di essere autorizzati a produrre gli estratti conto della
per gli anni 2024 e 2025. Pt_1
Si reitera la richiesta di prova testimoniale non espletata in primo grado, che qui si riporta per esteso a) Vero che la sig.ra , sin dai primi tempi Parte_1 della convivenza, ha assunto su di sé il carico quasi esclusivo della famiglia, intesa come cura e accudimento dei figli e cura della casa. b) Vero che la ricorrente ha assunto su di sé il carico degli acquisti necessari per la casa, a cominciare da elettrodomestici, mobilia, riattare la casa, tinteggiare le pareti.
Provvedere alle riparazioni dei guasti. Se c'era da fare dei lavori in casa è sempre stata la ricorrente a contattare persone che li eseguissero e conseguentemente a pagare. c) Vero che la ricorrente esce spesso coi figli per accompagnarli al cinema, al pub o ad altre occasioni d) Vero che la sig.ra accompagna i Pt_1 figli presso i luoghi in cui svolgono attività sportive e li riaccompagna a casa e)
Vero che il sig. nel corso dell'anno 2022 soleva tornare a casa a notte CP_1 inoltrata. Si indicano a testi , residente in [...]al Corso Marconi Testimone_1
n. 2; residente in [...]; Parte_1 [...]
, residente in [...]; Via Controparte_2 Controparte_3
pagina 2 di 9 Alcide De Gasperi n. 97- Porto Potenza Picena (MC); Controparte_4
Contrada MO n. 32- MO UR (FM)
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.a Corte di Appello intestata, contrariis reiectis,
- nel merito:
A) in via principale: rigettare l'appello proposto dalla sig.a in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto anche in punto alle richieste istruttorie, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio.
Con condanna dell'appellante, ex art. 96 cpc, ad una somma da liquidare secondo equità e delle spese e compensi professionali anche del grado di appello;
B) in via subordinata: in caso di accoglimento dell'atto di appello, compensare le spese di lite sussistendone le ragioni.
Si chiede la remissione in termini ex art 153 cpc al fine di procedere alla produzione dei documenti come seguono: 1) certificati medici attuali”.
Conclusioni del P.G.: “Chiede (…) il rigetto dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Fermo, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di - diretto Parte_1 Controparte_1 alla regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori (nato a Napoli, in [...] Persona_3
09.11.2009) e (nato a [...], in data [...]) - Persona_2 affidava i due minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con facoltà del padre di vederli secondo quanto indicato in motivazione;
assegnava alla ricorrente la casa familiare, sita in Fermo, Corso Marconi n. 2; poneva a carico del padre il pagamento della somma di €.500,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (euro 250,00 per ciascun figlio), con decorrenza dal mese di novembre
2024; poneva a carico di ciascuno dei genitori la contribuzione nella misura del
50% alle spese straordinarie per i figli e compensava integralmente le spese di lite. pagina 3 di 9 Avverso tale sentenza ha proposto appello , censurandola nella Parte_1 parte in cui il Tribunale ha quantificato la somma posta a carico del a CP_1 titolo di mantenimento dei figli, chiedendo che venga - quanto meno - ripristinata la misura originariamente prevista nei provvedimenti provvisori del 5.12.2023, pari ad €.600,00.
Si è costituito in giudizio che ha contestato le richieste e Controparte_1 deduzioni avversarie, chiedendo la conferma della gravata sentenza, con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
È intervenuto il Procuratore Generale, chiedendo il rigetto dell'appello.
In data 23.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico - articolato – motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha quantificato l'assegno di mantenimento che il padre deve corrispondere ai figli minori nell'importo di €.500,00, lamentando il travisamento dei fatti di causa e dei documenti depositati, dai quali il primo giudice avrebbe erroneamente ricavato sia la “forte propensione al risparmio” della sia il fatto che - in costanza della convivenza - la maggior parte Pt_1 delle spese familiari sarebbero state affrontate anche dal CP_1
In proposito, l'appellante contesta l'affermazione relativa alla sua “propensione al risparmio” e precisa che l'apporto dato dal al ménage familiare sarebbe CP_1 stato minimo, ovvero limitato alla metà del canone di affitto della casa (pari a
€.500,00) e alla metà delle bollette relative alle utenze.
La afferma di provvedere in via esclusiva a tutte le necessità dei minori, Pt_1 precisando che, dopo la cessazione della convivenza, l'appellato non avrebbe mai partecipato alle spese straordinarie e che attualmente verserebbe il mantenimento per i figli solo in quanto costretto da “un ordine di dazione diretta nei confronti del datore di lavoro”; che, inoltre, lo stesso avrebbe incardinato una serie di giudizi per opporsi alle procedure esecutive azionate dalla madre dei minori.
pagina 4 di 9 Con particolare riferimento alla propria liquidità, l'appellante rappresenta di avere ottenuto l'importo pari ad euro 197.000,00 nel 2021 - prima della crisi della coppia, risalente al 2022 - dalla vendita di un immobile pervenutole in eredità e che tale importo si sarebbe nel tempo esaurito, tanto che il saldo attuale del suo conto corrente sarebbe di circa euro 2.000,00.
Secondo la tesi, una parte della somma (pari a euro 95.000,00) sarebbe stata utilizzata per l'acquisto di una casa a Fermo, nella quale la ha pianificato Pt_1 di trasferirsi - a breve - con i minori, sostenendo all'attualità un affitto per la casa di abitazione pari ad euro 500,00.
L'appellante rappresenta, inoltre, di aver contratto - nel mese di marzo 2024 - un mutuo pari ad euro 50.000,00, della durata di 15 anni, con rate mensili di euro
350,00 per la ristrutturazione dell'immobile acquistato e di aver provveduto ad acquistare mobili per l'arredamento per la nuova abitazione.
La difesa lamenta che il giudice avrebbe erroneamente valutato l'estratto del conto corrente acceso dalla presso il Banco Marchigiano (oggi estinto) e Pt_1 quello detenuto presso il Bancoposta, attribuendo alla medesima sia l'importo pari ad euro 149.057,61 (estratto del Banco Marchigiano del 31.03.2022) sia l'importo pari ad euro 167.551,06 (estratto Banco Poste al 31.12.2022).
In realtà, secondo la tesi, la somma di 149.057,61 - derivante dal ricavato della vendita dell'immobile ereditato - sarebbe stata trasferita, tra marzo e dicembre del 2022, sul conto Bancoposta, per sottrarla, a suo dire, alle mire del CP_1
- affetto da ludopatia - che all'epoca era direttore della filiale del Banco
Marchigiano.
La difesa lamenta, inoltre, che il giudice di prime cure non avrebbe valorizzato il fatto che i problemi economici del sarebbero ascrivibili alle sue cattive CP_1 abitudini di vita, alla sua propensione allo sperpero e alla cattiva gestione del danaro (tanto che il non ha mai dato prova delle causali dei mutui CP_1 contratti) e che tale condotta non può riverberarsi negativamente sui figli.
L'appellante ritiene che il versamento della somma di euro 600,00 disposto dal
Tribunale nei provvedimenti provvisori del dicembre 2023 sia l'importo minimo da riconoscere ai figli per le loro esigenze;
del resto, l'uso del verbo “confermare”
pagina 5 di 9 utilizzato dall'estensore della sentenza sembrerebbe corroborare, secondo la tesi,
l'esistenza di un errore materiale nell'indicazione della somma.
L'appellato, ritualmente costituitosi, contesta i motivi di impugnazione e rappresenta, per quanto di interesse, che la sig.ra non avrebbe Pt_1 provveduto al deposito integrale degli estratti conto relativi agli ultimi tre anni – ovvero quelli antecedenti al 2024 e 2025, dove il saldo risulterebbe pari ad euro
2.000,00 e ne chiede il deposito.
Il inoltre, sostiene che, nel corso della convivenza della coppia, egli CP_1 avrebbe sempre sostenuto - sia economicamente che moralmente - i figli e la compagna, supportandola nel percorso scolastico dalla medesima intrapreso;
in particolare, dagli anni 2020-2023 avrebbe pagato una persona addetta alle incombenze casalinghe, avrebbe sostenuto la spesa alimentare, il pagamento di tutte le utenze (domiciliate sul suo conto corrente), nonché le spese per le vacanze, oltre al pagamento del canone di locazione e delle rate mensili del mutuo e del finanziamento - già contratti, a suo dire, per esigenze della famiglia - nonché le spese per la polizza R.C. auto della . Pt_1
L'appellato ha, poi, negato di essere affetto da ludopatia ed ha affermato di essersi sempre occupato dei figli, accompagnandoli a scuola e alle attività sportive fino al peggioramento delle proprie condizioni di salute che avrebbe anche comportato un demansionamento e il trasferimento presso altra sede lavorativa con mansioni (e retribuzione) inferiori;
lo stesso ha sottolineato di avere recentemente ripreso la regolare frequentazione con i figli, provvedendo alle loro esigenze, nei limiti delle proprie condizioni di salute.
Sostiene la difesa che il giudice di prime cure avrebbe correttamente valutato le condizioni economiche di entrambi i genitori;
evidenzia che la sig.ra Pt_1 sarebbe titolare - oltre agli introiti della vendita dell'immobile ricevuto in eredità - di fondi di investimento, di un immobile di proprietà ristrutturato e di un'autovettura e che la stessa percepisce - quale reddito da lavoro subordinato -
l'importo di oltre €.1.700,00 mensili e gode di uno stile di vita agiato, potendosi permettere l'affitto di una casa per vacanze e viaggi all'estero.
pagina 6 di 9 L'appellato evidenzia che, al contrario, le sue condizioni patrimoniali sarebbero peggiorate a seguito della malattia che lo ha colpito già nell'agosto del 2023 - e, quindi, nell'ottobre del medesimo anno - tanto da aver ripreso la propria attività lavorativa solo nel settembre del 2024, perdendo la qualifica di Direttore di filiale e previo trasferimento in altra sede lavorativa;
lo stesso ha precisato che le precarie condizioni di salute - che lo costringono ad assumere ben 13 farmaci - lo avrebbero portato ad assentarsi periodicamente dal lavoro, anche di recente.
Infine, precisa che, tenuto conto dello stipendio percepito mensilmente (pari a circa €.1.500,00, dal quale va decurtata la somma di euro 447,12 per il pignoramento subito su iniziativa della ) necessario per provvedere - oltre Pt_1 che al proprio sostentamento - al pagamento del canone di locazione dell'abitazione, delle utenze, delle rate dei mutui e finanziamenti, non potrebbe sostenere anche la somma di 600,00 euro per il mantenimento dei figli, richiesta dalla;
Pt_1
Il motivo di impugnazione è infondato.
Va, preliminarmente, rammentato che ciascuno dei genitori è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli minori in misura rapportata al proprio reddito, dovendosi prevedere la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le esigenze dei figli, il tenore di vita da questi goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, le loro rispettive risorse, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ognuno in conformità al disposto dell'art. 337 ter c.c. (Cass. civ. n. 4811/2018).
Dall'istruttoria espletata è emerso che ha ricevuto in eredità un Parte_1 immobile dalla cui vendita ha ricavato la somma di euro 197.000,00; la stessa, inoltre, risulta proprietaria di un immobile (acquistato e ristrutturato con il ricavato di detta vendita) e di un'autovettura; percepisce attualmente uno stipendio mensile pari a euro 1.975,26 quale docente di ruolo (estratto conto
Bper al 30/09/2025); dal conto corrente Bper risulta al 30/09/2025 un saldo pari a 19.813,91 euro (allegato del 19/10/2025); la stessa è titolare di una serie di prodotti finanziari che dimostrano una sua attitudine al risparmio e buone pagina 7 di 9 disponibilità economiche (due buoni fruttiferi di importo ciascuno di euro
14.000,00); un fondo di investimento con saldo, al 31.12.2020, pari ad euro
890,91; una polizza assicurativa, sottoscritta in data 01.10.2015, con premi versati - al mese di marzo 2023 - pari ad euro 5.000,00; d'altra parte, ella risulta onerata da un mutuo contratto per la ristrutturazione della casa da destinare a propria futura residenza e da un canone di locazione (per l'attuale abitazione) pari ad euro 550,00 mensili.
Quanto a l'istruttoria espletata ha appurato che lo stesso non Controparte_1 risulta titolare di immobili, sostiene le spese dell'affitto della casa in cui vive e versa in una grave situazione finanziaria per debiti contratti anche durante la convivenza, acuita dalla diminuzione del reddito per demansionamento in seguito a seri problemi di salute.
In particolare, risulta per tabulas che il percepisce uno stipendio di CP_1 circa €.1.500,00 mensili, decurtato della somma pari ad euro 447,12 per cessione del quinto dello stipendio;
è onerato da un finanziamento acceso presso la
Findomestic dell'importo di euro 8.000,00 (pari ad euro 134 mensili); ha estinto i finanziamenti in corso, ottenendo un nuovo mutuo ipotecario di euro 90.000,00 con pagamento di una rata pari ad euro 500,00 mensili.
A fronte dei dati oggettivi sopra riportati, la richiesta della somma di €.600,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli minori non risulterebbe compatibile con le attuali disponibilità dell'obbligato che non appare avere ulteriori introiti rispetto a quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività lavorativa.
La condizione economica dell'appellato è peggiorata rispetto all'assunzione dei provvedimenti provvisori, in quanto lo stesso è stato colpito da una grave malattia che ha inciso sul suo reddito, già gravato da numerosi debiti, con la conseguenza che la somma precedentemente liquidata nei provvedimenti provvisori non risulterebbe più proporzionata ed equa alla luce del complessivo compendio fattuale e probatorio;
del resto, i provvedimenti provvisori sono - per loro natura - destinati ad essere assorbiti nella decisione finale che può anche discostarsi dal loro originario contenuto.
pagina 8 di 9 Alla stregua delle considerazioni che precedono, la determinazione del primo giudice in merito al quantum del contributo per il mantenimento dei figli minori posto a carico del sig. risulta pienamente condivisibile. CP_1
In relazione alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato va
- anzitutto - rilevato che la parte non ha fornito prova del pregiudizio patito.
Nella condotta processuale dell'appellante, inoltre, non si ravvisano gli estremi dell'abuso del processo, né l'aver agito senza la normale prudenza.
L'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Considerata la natura della controversia e le questioni trattate, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Sussistono i presupposti processuali previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale civile di Fermo n. 747, pubblicata in data
[...]
25.11.2024, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma, in ogni sua parte, la sentenza impugnata;
- dichiara interamene compensate le spese del presente giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. ID FE
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