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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/11/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2730/2023 R.G.
Promossa da
, nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._1
Cagliari presso lo studio dell'avvocato Mauro Ferreli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici
[...]
dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela
Cabiddu, in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.8.2023 il signor Parte_1
ha convenuto in giudizio l' per ottenere il
[...] CP_1
riconoscimento dell'origine professionale delle malattie interessanti le spalle bilateralmente, i gomiti bilateralmente e le ginocchia bilateralmente, a suo dire contratte a causa dello svolgimento dell'attività
pagina 1 lavorativa.
Il ricorrente ha allegato che, per le suddette patologie, aveva presentato all' la relativa domanda amministrativa (pratica di CP_1
malattia professionale n. 517554352 del 5.3.2020), che era stata rigettata dall'Istituto, così come il successivo ricorso amministrativo in opposizione.
A fondamento del ricorso ha quindi esposto di aver prestato, dall'anno
2008 e sino all'anno 2020, nonché di prestare alla data di deposito del ricorso, la propria attività lavorativa alle dipendenze di diversi datori di lavoro (salvo un breve periodo in proprio), con mansioni di montatore di arredamenti e addetto alla guida dei mezzi di trasporto degli stessi.
Nello specifico, egli aveva lavorato a tempo pieno, dall'agosto 2008 al gennaio 2009 alle dipendenze della società dal gennaio CP_2
2009 al gennaio 2011 alle dipendenze della società CP_3
dall'aprile 2012 all'aprile 2015 quale titolare della propria ditta individuale , dall'aprile 2015 al Parte_1
marzo 2017 alle dipendenze della , dal marzo Controparte_4
2017 al giugno 2017 alle dipendenze della CP_4 Parte_2
, dal giugno 2017 al 31 dicembre 2021 alle dipendenze della
[...]
e dal 1° Controparte_5
gennaio 2022 in avanti alle dipendenze della società CP_6
svolgendo sempre le medesime mansioni.
[...]
Più in dettaglio, tali mansioni consistevano e consistono nella conduzione dei mezzi di trasporto, nello scarico a mani di mobili, arredi e elettrodomestici, e nella loro conduzione fino all'interno delle abitazioni degli acquirenti, nonché, infine, nel montaggio e nell'installazione degli articoli medesimi.
L'attività lavorativa, per tutti gli anni sopra indicati, si era sempre svolta con orari sensibilmente maggiori rispetto a quelli riportati nei vari contratti, ovvero con turni di lavoro particolarmente estenuanti, mai inferiori alle 10-12 ore giornaliere, dal lunedì al sabato, con inizio alle
pagina 2 ore 06:00 del mattino e fino alle ore 18:00 circa della sera.
Quanto poi al concreto espletarsi dell'attività lavorativa sopra descritta, essa si era sempre svolta con modalità seriali, ovvero con movimenti ripetitivi e prolungati, tanto nell'arco della giornata quanto nell'arco dell'intero periodo lavorativo.
Di conseguenza, l'attività lavorativa svolta con le siffatte modalità aveva determinato in capo al ricorrente un sovraccarico dell'apparato osteo-articolare nel suo complesso, ed in particolar modo della colonna vertebrale (con riferimento al quale era già stata già riconosciuta, nel
2018, una malattia di origine professionale con percentuale di menomazione del 16%), nonché menomazioni a carico delle articolazioni di spalle, gomiti e ginocchia, in relazione alle quali aveva proposto la domanda amministrativa sopra citata.
2. L ha resistito in giudizio, contestando la fondatezza del CP_1
ricorso, stante l'assenza del nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e c.t.u..
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4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
4.1. Deve ritenersi che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo sia stata comprovata in causa, sulla base di una serie di elementi.
Innanzitutto, parte ricorrente ha prodotto i contratti di lavoro e l'estratto conto previdenziale, documenti dai quali si evince lo svolgimento delle mansioni di montatore di mobili e di autista.
Inoltre, il testimone collega di lavoro del ricorrente, ha Tes_1
confermato lo svolgimento, da parte sua, delle mansioni per come dedotte in giudizio.
Infine, non va neppure sottaciuto il fatto che lo stesso ha già CP_1
riconosciuto all'odierno ricorrente un indennizzo in rendita, in relazione
pagina 3 alla percentuale di danno biologico del 16%, per le menomazioni alla colonna vertebrale, così riconoscendo l'origine lavorativa delle stesse.
Alla luce di tali elementi, deve, quindi, ritenersi che parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato il rischio professionale.
4.2. Al fine di verificare la sussistenza delle malattie denunciate in ricorso e la derivazione causale di queste dall'attività lavorativa di cui si
è dato conto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha riscontrato che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie oggetto di causa: “Tendinopatia delle spalle dx e sn, entesopatia della cuffia dei rotatori con microcalcificazioni bilateralmente. Epicondilite con entesopatia inserzionale ai gomiti bilateralmente, spina olecranica al gomito sn. Meniscopatia bilaterale delle ginocchia”.
In relazione ad esse il c.t.u. ha riconosciuto postumi invalidanti stimati nel 12%, ed ha quindi ottenuto - conglobando tale percentuale, secondo il calcolo della semisomma, con il danno biologico già riconosciuto per la patologia alla colonna vertebrale - una percentuale complessiva di danno biologico del 26%.
Avuto riguardo alle osservazioni presentate dall' , che ha CP_1
rimarcato il fatto che la patologia alle spalle, per come denunciata, fosse monolaterale e non bilaterale, si ritiene di dover confermare la percentuale di danno indicata dal c.t.u., sul rilievo per cui le patologie indicate in diagnosi sono più volte citate bilateralmente nei certificati medici dello specialista ortopedico che lo ebbe in cura (Dott Per_1
del 28.2.2020) e negli esami strumentali (ecografia spalle e gomiti
[...]
bilaterale 17.02.20, RMN ginocchio dx e sx del 4.2.2020).
In ragione di quanto fin qui esposto, non essendovi motivi per discostarsi dagli esiti ai quali è giunto il c.t.u., ritiene il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo in rendita siccome rapportato ad un danno biologico del 26% a far data dalla domanda amministrativa del
pagina 4 5.3.2020.
L' deve perciò essere condannato alla corresponsione CP_1
dell'indennizzo in favore del ricorrente, siccome rapportato alla percentuale di danno biologico sopra indicata, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, con decorrenza di legge.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato, osservata la tabella di riferimento per la materia previdenziale e tenuto conto del valore della causa.
A tal fine, si osserva che, ai sensi dell'art. 13 c.p.c., il valore della causa è compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, avuto riguardo al valore dell'indennizzo dovuto, e tenuto conto di quello già in godimento.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
6. Devono essere definitivamente poste a carico dell' le spese CP_1
di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto di percepire un indennizzo rapportato ad un danno biologico del 26%, a far data dalla domanda amministrativa del 5.3.2020;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo in CP_1
favore del ricorrente, siccome rapportato alla percentuale di danno biologico sopra indicata, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, calcolati con le decorrenze di legge;
3) condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese CP_1
processuali residue, che liquida in euro 43,00 per spese di contributo unificato ed in euro 4.974,75 per compenso di avvocato, oltre spese
pagina 5 generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Mauro Ferreli;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Cagliari, 26.11.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 6