Sentenza 11 giugno 2015
Massime • 1
In tema di reati concernenti l'inosservanza del provvedimento del Questore adottato a norma dell'art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, il controllo giurisdizionale di legalità sui presupposti dell'azione amministrativa si esaurisce nella fase della convalida dinanzi al G.i.p., sicché l'omessa deduzione, in tale sede, delle relative eccezioni o il rigetto di esse da parte del giudice e, poi, eventualmente, della Corte di Cassazione conferiscono al provvedimento amministrativo convalidato una forza corrispondente a quella del giudicato interno, non più censurabile in sede di cognizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2015, n. 6779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6779 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2015 |
Testo completo
F 6 7 7 9/ 1 6 67) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE PUBBLICA UDIENZA del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 11 giugno 2015 Dott. FRANCO Amedeo Presidente SENTENZA N.2633 Dott. GRILLO Renato Consigliere Dott. AMORESANO Silvio Consigliere Dott. GAZZARA Santi Consigliere Consigliere rel. Dott. GENTILI Andrea REGISTRO GENERALE n. 45489 del 2014 ha pronunciato la seguente: SENTENZA Sul ricorso proposto da: CA ER, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 1171 della Corte di appello di Cagliari del 1 ottobre 2014; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paolo CANEVELLI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 1 ottobre 2014 la Corte di appello di Cagliari ha rigettato il gravame che AR ER ha spiegato avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lanusei lo aveva condannato alla pena di giustizia avendolo riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, cpv. cod. pen., e 75-bis, comma 2, lettere b) ed e), del DPR n. 309 del 1990, per avere il AR,, fra il 26 ed il 30 giugno 2010, in più occasioni, violato, nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso, le prescrizioni a lui imposte dal Questore di Nuoro, ai sensi del predetto art. 75-bis, con provvedimento del 19 marzo 2010, notificato al AR il successivo 28 marzo 2010, alle ore 8,20 e successivamente convalidato dal Giudice di pace di Tortolì in data 30 marzo 2010. Nel rigettare il gravame del ricorrente la Corte territoriale cagliaritana ha osservato che, avendo la doglianza del AR ad oggetto la illegittimità della convalida del provvedimento questorile da parte del Giudice di pace di Tortolì per essere questa intervenuta in relazione ad un provvedimento che gli era stato trasmesso oltre il termine di 48 ore dall'avvenuta notificazione di esso al AR, siffatta censura non aveva pregio in quanto essa doveva essere fatta valere in sede di eventuale impugnazione del predetto provvedimento di convalida adottato dal Giudice di pace di Tortolì; non essendo ciò avvenuto, una tale lamentela si scontrava con l'intervenuta definitività ed inoppugnabilità del provvedimento stesso. fi Rilevava, peraltro, la Corte territoriale che secondo la prevalente giurisprudenza formatasi in relazione alla analoga ipotesi della convalida del provvedimento questorile (cosiddetto Daspo), previsto dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989, il termine per la convalida di tale provvedimento decorre non dalla notificazione di esso all'interessato, ma dalla scadenza del termine a questo concesso per presentare di fronte al Giudice di pace le sue osservazioni avverso il provvedimento adottato dal Questore. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e, pertanto, esso deve essere rigettato. Osserva la Corte che la sentenza impugnata, sebbene esponga due ordini di ragioni per effetto delle quali ha rigettato il gravame proposta da AR ER avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lanusei, avendolo riconosciuto responsabile del reato previsto dall'art. 75-bis, commi, 1, lettere b ed e), e 6, del DPR n. 309 del 1990, lo ha condannato alla pena di mesi 4 di arresto, appare chiaramente orientata nel senso di ritenere prioritaria la ragione legata al fatto che, nella sua difesa, il prevenuto ha inteso contestare, ora per allora, la legittimità del provvedimento con il quale 2 il Giudice di pace di Tortolì, in data 31 marzo 2010 ha convalidato il decreto emesso dal Questore di Nuoro il precedente 19 marzo 2010 contenente, ai senso dell'art. 75-bis del DPR n. 309 del 1990 le prescrizioni in ipotesi violate dal AR. Ha, infatti, rilevato la Corte territoriale, sia pur osservando che in ogni caso la convalida giudiziale del predetto provvedimento era tempestivamente intervenuta, che non essendo stato censurato a suo - tempo nei modi previsti dalla legge il ricordato provvedimento di convalida - non era a questo punto più possibile dedurne eventuali illegittimità onde escludere la rilevanza penale della condotta posta in essere dal AR, trasgressiva delle prescrizioni imposte all'attuale ricorrente dal Questore di Nuoro con l'originario provvedimento, divenuto, secondo il ricorrente, inefficacie per effetto della illegittima convalida. Ed è chiaramente avverso siffatta tesi che attualmente insorge il ricorrente. Al riguardo rileva la Corte che nel passato, anche recente, è stata effettivamente sostenuta da questo Giudice la praticabilità in giudizio della tesi esposta dal ricorrente. Invero, in fattispecie del tutto analoga quanto a disposizione asseritamente violata, si trattava, infatti, anche in quel caso della violazione di una prescrizione imposta ad un individuo dal Questore, ai sensi dell'art. 75-bis del DPR n. 309 del 1990, questa Corte essendo stato dedotto di - fronte ad essa il mancato rispetto del termine dilatorio di 48 ore, decorrente dalla notificazione all'interessato del provvedimento questorile, prima del quale questo non può essere validamente convalidato dalla autorità giudiziaria essendo in facoltà dell'interessato di presentare, nella pendenza di detto termine, le proprie osservazioni difensive ebbe a rilevare che, inquadrata la previsione dell'ordine del Questore nell'ambito delle misure di prevenzione limitative dalla libertà personale soggette, pertanto, a verifica giudiziaria della loro legittimità se adottate non a seguito di pronunzia dell'autorità giudiziaria, sussisterebbe in capo al giudice penale il potere- dovere di verificare la legittimità del provvedimento di convalida della misura, atteso che il richiamato provvedimento concorre a determinare la fattispecie incriminatrice di cui al comma 6 dell'art. 75-bis del DPR n. 309 del 1990 (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 1 giugno 2011, n. 22176). Apparentemente orientata nello stesso senso è la successiva sentenza n. 8936 del 2012 di questa stessa Sezione, la quale, in fattispecie certamente comparabile con quella ora in esame (d'altra parte la stessa Corte di appello di Cagliari, evidentemente facendo mostra di sconoscere il precedente in 3 termini dianzi richiamato, affermata la insussistenza di precedenti specifici, rimanda alla giurisprudenza formatasi in materia di cosiddetto Daspo) in quanto afferente alla violazione dell'art. 6, comma 6, della legge n. 401 del 1989, ha rilevato, richiamando la giurisprudenza formatasi in tema di art. 650 cod. pen., che essendo il provvedimento del Questore un presupposto del reato, affinché quest'ultimo si perfezioni è necessario che lo stesso sia stato preceduto da un valido provvedimento impositivo dell'obbligo. Da ciò la Corte, nell'occasione, ha fatto discendere il principio secondo il quale il giudice penale non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica dell'atto o provvedimento amministrativo, ma deve verificare se il fatto integri o meno la fattispecie considerata, verificando la legittimità dell'atto presupposto (Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 marzo 2012, n. 8936 del 2012). Interessante segnalare che, mentre nel caso esaminato con la sentenza n. 22176 del 2011 la Corte, verificata la infondatezza delle censure mosse in ordine alla tempestività della convalida del provvedimento questorile, concluse rigettando il ricorso dell'imputato, nel caso deciso con la sentenza n. 8936 del 2012 la Corte, rilevato, invece, che il provvedimento giurisdizionale di convalida del decreto questorile già era stato annullato, per inosservanza dei termini posti a garanzia della difesa del soggetto attinto dal decreto in questione, con sentenza di questa stessa Corte, aveva, viceversa, a sua volta annullato senza rinvio la sentenza con la quale il ricorrente era stato riconosciuto penalmente responsabile. A tale orientamento se ne è contrapposto un altro, anch'esso espresso in fattispecie in tema di Daspo, secondo il quale il controllo giurisdizionale sulla legittimità formale del provvedimento del Questore, impositivo degli obblighi, si esaurisce nella fase della convalida da parte del IP (nel caso ora in esame del Giudice di pace), con la conseguenza che l'omessa presentazione in tale sede delle eccezioni relative alla legittimità del provvedimento questorile, attribuisce al provvedimento amministrativo convalidato una sorta di giudicato interno non più censurabile nella sede cognitiva (Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 ottobre 2007, n. 39408). Ritiene il Collegio che questo secondo orientamento sia preferibile, in quanto maggiormente conforme ai principi generali in tema di controllo giurisdizionale sugli atti amministrativi. -Rileva, infatti questa Corte senza ripercorrere il lungo ed a volte accidentato cammino che ha condotto la sua giurisprudenza agli approdi attualmente prevalenti in tema di sindacato del giudice penale in tema di atti amministrativi la cui legittimità (o illegittimità) costituisca presupposto del 4 reato, ma ricapitolandone solamente le conclusioni - che, costituendo l'atto amministrativo un dato la cui valida esistenza è elemento caratterizzante la completezza ovvero la incompletezza della fattispecie penale, è compito del giudice penale quello di verificare, onde riconoscere la sussistenza o meno della fattispecie in esame, se il provvedimento in questione sia o meno validamente presente. Siffatto sindacato non costituisce, peraltro, un aspetto del generale potere di disapplicazione che il giudice ordinario ha nei confronti dell'atto amministrativo, secondo la previsione dell'art. 5 della cosiddetta Legge abolitiva del contenzioso amministrativo, essendo, piuttosto, espressione del potere che il giudice penale ha di accertare la esistenza di tutti gli elementi fattuali del reato, ivi compresa la valida esistenza o meno dell'atto amministrativo che la cui esistenza abbia un'incidenza sulla qualificabilità di una certa condotta umana come costituente reato (sul punto si rinvia, per tutte, alla nota sentenza Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 21 dicembre 1993, n. 11635). E', tuttavia, evidente che detto potere ha una sua ragion d'essere in quanto il provvedimento amministrativo presupposto non fosse suscettibile di una sua autonoma forma di verifica giurisdizionale di fronte al giudice ordinario;
conformemente a detto principio, infatti, questa Corte si è espressa nelle circostanze in cui era stata oggetto di imputazione l'avvenuta trasgressione al cosiddetto foglio di via obbligatorio, provvedimento non soggetto a convalida giurisdizionale, in relazione al quale, sebbene non possa essere rimessa in discussione la valutazione discrezionale sulla pericolosità del soggetto destinatario del provvedimento, il giudice penale può esaminare, laddove investito della rilevanza penale della violazione dell'ordine imposto con l'atto in questione, la conformità di esso alle previsioni legislative (Corte di cassazione, Sezione I penale, 23 ottobre 2014, n. 44221), potendo il suo sindacato estendersi a tutte le fattispecie di illegittimità, anche sintomatiche, dell'atto amministrativo, previste dalla legge o riconosciute dalla giurisprudenza (Corte di cassazione, Sezione I penale, 10 luglio 2008, n. 28549), nonché sulla fondatezza e concludenza degli elementi sulla base dei quali l'autorità amministrativa ha ritenuto che il destinatario dell'atto rientri in una delle categorie di persone nei confronti delle quali lo stesso può essere adottato (Corte di cassazione, Sezione I penale, 7 ottobre 2014, n. 41738). Ma ove si versi nel caso in cui il provvedimento stesso sia stato assoggettato ex officio a verifica in sede giurisdizionale e siffatta verifica sia stata a sua volta suscettibile di un'autonoma forma di impugnazione ad 5 istanza di parte, è allora evidente che, nel caso in cui la verifica abbia : portato alla convalida giurisdizionale dell'atto о in quello in cui la impugnazione di siffatta verifica o non ci sia stata o si sia conclusa confermando la legittimità della convalida e conservandone, pertanto, gli effetti, non vi è più margine per mettere in discussione, con riferimento ai profili oggetto di convalida, né la validità dell'atto né la conformità delle concrete modalità seguite nella attività di convalida dell'atto in questione al modello procedurale previsto dalla legge. Un diverso argomentare porrebbe sostanzialmente in non cale la previsione legislativa di termini cronologici perentori per la impugnazione di fronte a questa Corte della convalida da parte della autorità giudiziaria, in questo caso del Giudice di pace, del provvedimento amministrativo applicativo della misura di prevenzione. -Nel caso in questione rilevato che avverso il provvedimento di convalida dell'ordine imposto dal Questore ai sensi dell'art. 75-bis del dPR n. 309 del 1990, inquadrabile come dianzi rilevato, nelle misure di prevenzione, deve ritenersi esperibile in quanto incidente sulla libertà personale del destinatario e sia pure nei limitati profilo della violazione di legge (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 28 settembre 2011, n. 35227), il ricorso per cassazione, quantomeno ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione va osservato che il AR ha omesso di far valere nella sede opportuna le sue Av doglianze in ordine alla tempestività della convalida del provvedimento emesso nei suoi confronti dal Questore di Nuoro in data 19 marzo 2010. Siffatta omissione fa sì che, come dianzi chiarito, il relativo motivo di censura non possa essere più recuperato in sede di impugnazione della decisione con la quale è stata sanzionata la inosservanza da parte del prevenuto delle prescrizioni contenute nel ricordato provvedimento. Pare, con riferimento alla estensione della preclusioni così determinatasi (apparendo più corretto il ricorso all'istituto della preclusione, avente contenuto schiettamente processuale, piuttosto che a quello del giudicato, evocato dalla ricordata sentenza n. 39408 del 2007, stanti gli innegabili risvolti sostanziali che tale concetto giuridico mostra), anche opportuno rilevare in questa sede che le censure mosse dal AR alla convalida del decreto del Questore di Nuoro, afferendo alla sua intempestività, appaiono riconducibili proprio al più generale profilo del vizio della violazione di legge, che, come evidenziato, appare oramai non più censurabile. Il ricorso, in considerazione della ricordata esistenza di indicazioni giurisprudenziali nel senso, pur adesso ripudiato, della sindacabilità del provvedimento questorile presupposto, non va dichiarato inammissibile, 6 potendosene escludere la manifesta infondatezza ma va, comunque rigettato ed il AR va condannato alla rifusione delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 11 giugno 2015 Il Consigliere estensore Presidente Aniza futili DEPOSITATA IN CANCELLERIA] 2 2 FEB 2016 IL PAN ELLERE Luana 7