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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/03/2025, n. 3160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3160 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice Dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 19 febbraio 2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. ed entro il successivo termine di trenta giorni ivi previsto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 12389/2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Fachile presso Parte_1
il cui studio, sito in Roma, via Oslavia n.30, ha eletto domicilio, giusta procura allegata in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Raffaella Piergentili, in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio
37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Fiumicino, ed Persona_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via
Cesare Beccaria 29
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
Oggetto: richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione dell'Assegno
Unico Universale in favore della richiedente e dei suoi due figli minori
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 26.3.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha esposto: Parte_1
-di essere cittadina nigeriana con due figli minori a carico, Persona_2
nato in [...] il [...] e , nato in [...] il
[...] Per_3
19.09.2022;
-di trovarsi in Italia da molti anni, almeno a far data dal 6.3.2017, da quando ha fissato la propria residenza presso il Comune di Tocco Caudio in provincia di Benevento;
-di avere richiesto, in data 31.7.2017, la protezione internazionale, ottenuta in data 9.5.2019, a seguito di audizione presso la Commissione Territoriale e di ricorso al Tribunale di Napoli;
-di essere rimasta in Italia fino al 6.3.2019, per poi recarsi in Germania dove ha avuto il primo figlio;
-di avere fatto ritorno in Italia in data 14.11.2020;
-di essere stata accolta presso la “Casa di Christian” gestita dalla “Cooperativa
Roma Solidarietà”;
-che il proprio nucleo familiare è attualmente ospitato dalla Comunità di
Accoglienza SAI del Comune di Roma denominata WELLCHOME sita in Via val
Chisone 35;
-di avere fissato la propria residenza presso la suddetta Comunità a far data dal 9.1.2023;
-che tutti i membri del nucleo familiare sono titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali rilasciato in data 30.03.2023 con scadenza fissata al 23.08.2023;
-di avere presentato, in data 20.12.2023, istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno e di avere ricevuto nelle more della procedura un permesso di soggiorno temporaneo;
2 -di avere richiesto, in data 14.7.2023, il riconoscimento dell'Assegno Unico
Universale per figli minori a carico;
-di avere percepito, fino al mese di agosto 2023, il beneficio in parola la cui erogazione è stata successivamente interrotta senza alcuna motivazione;
-di avere inviato, in data 6.10.2023, il nuovo permesso di soggiorno, ipotizzando che la sospensione fosse dovuta alla scadenza della precedente documentazione;
-di avere ricevuto dall' , in data 11.12.2023, una comunicazione con CP_1
richiesta di restituzione delle somme indebitamente erogate.
Tanto premesso ha adito l'intestato Tribunale al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: “accertare l'illegittimità della condotta tenuta dall' CP_1
consistente nell'aver sospeso l'erogazione alla ricorrente dell'Assegno Unico
Universale a causa della asserita mancanza dei requisiti di legge;
a) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare CP_1
alla ricorrente l'importo spettante a titolo di AUU nella medesima misura riconosciuta sino al momento della sospensione ordinando all' di cessare CP_1
qualsiasi procedura di riscossione attivata […].”
2. In data 10.2.2025, si è costituito tardivamente in giudizio l' , il quale ha CP_1
rappresentato di avere proceduto con lo sgravio/annullamento dell'indebito ed ha chiesto quindi la cessazione della materia del contendere;
in relazione alla domanda di condanna al pagamento del beneficio, ha fatto presente che, a causa di problematiche di tipo informatico, l'Istituto non è in grado di adempiere e quindi si è rimesso al Giudice per la decisione sul punto.
3. Istruita documentalmente, depositate note di trattazione scritta per l'udienza del 19 febbraio 2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. e nel successivo termine dei trenta giorni ivi previsto, la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
3 4. L' costituendosi in giudizio ha rappresentato di avere abbandonato CP_1
l'indebito oggetto del presente giudizio, specificando tuttavia che per motivi informatici non è in grado di liquidare la prestazione in favore della ricorrente.
Nelle note di trattazione scritta la ricorrente, preso atto dell'avvenuto sgravio dell'indebito nelle more del presente giudizio, lamenta il mancato pagamento del beneficio riconosciuto in favore della scrivente e chiede quindi che venga accolta la domanda di condanna di pagamento del beneficio in favore della richiedente e che il comportamento tenuto dal resistente sia valutato ai CP_2
fini della condanna alle spese.
Tanto premesso, è pacifico fra le parti che l'indebito è stato annullato dall' , CP_1
come risulta dall'estratto della procedura e verbale di storno del 30.8.2024, allegati alla memoria di costituzione dell' del 10.2.2025. CP_1
In relazione alla domanda di riconoscimento del diritto all'assegno si dichiara dunque la cessazione della materia del contendere per abbandono dell'indebito da parte dell' . CP_1
Per quanto riguarda invece la domanda di condanna al pagamento della prestazione in favore della ricorrente, l' rappresenta di non poterla CP_1
liquidare a causa di un errore nella procedura informatica. Come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente, il problema informatico, a causa del quale l' non è in grado di liquidare la prestazione, non può CP_1
rappresentare una giustificazione al mancato pagamento del beneficio in favore della ricorrente stessa, in quanto in tal modo si andrebbe ingiustamente a pregiudicare la posizione del beneficiario che si è visto riconosciuto il diritto, ma poi non può goderne per problemi tecnici in alcun modo allo stesso imputabili.
L' , infatti, riconosciuto il diritto alla prestazione deve anche garantire al CP_1
beneficiario di poter godere della prestazione riconosciuta.
4 Ciò posto, non essendo in discussione la presenza dei requisiti per poter accedere al beneficio, l' deve essere condannato al pagamento della CP_1
prestazione a favore della ricorrente nella medesima misura riconosciuta sino al momento della sospensione.
La mancata liquidazione del beneficio assistenziale in favore della ricorrente comporta la condanna dell' al pagamento di 2/3 delle spese di lite che CP_1
vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M.
147/2022 (fase di studio, introduttiva e decisionale, valore indeterminabile).
Con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Il residuo 1/3 viene compensato tra le parti in ragione dell'intervenuta estinzione dell'indebito.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.12389/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara la cessata materia del contendere in relazione all'indebito;
-condanna l' al pagamento, in favore di , dell'importo CP_1 Parte_1
spettante a titolo di Assegno Unico universale per figli a carico, ex d. lgs.230/2021, nella medesima misura riconosciuta sino al momento della sospensione;
-compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna l' al pagamento, CP_1
in favore di parte ricorrente, dei residui 2/3, che liquida in € 2194,00, oltre
IVA, CPA e spese generali al 15%. Con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza.
Roma, lì 19.02.2025 Il Giudice del Lavoro
Maria De Renzis
5 La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Chiara
Urbani.
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