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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/10/2025, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 8462/2024 avente ad oggetto: retribuzione-opposizione a decreto ingiuntivo ha pronunciato ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Riccardo Fuso, presso il quale elettivamente domicilia come da ricorso
RICORRENTE-OPPONENTE
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Gaetano FA RB, presso il quale elettivamente domicilia come da memoria difensiva
RESISTENTE-OPPOSTO
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. che consente, per le cause che non richiedono la presenza personale delle parti, di procedere alla trattazione della stessa con la modalità “scritta”.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e hanno depositato note di trattazione scritta .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 15.11.2024, la Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
520/2024, emesso da questo Tribunale l'1.10.2024 e notificato
l'8.10.2024, con il quale le era ingiunto il pagamento di € 868,38, oltre interessi legali, accessori e spese legali, in favore di
a titolo di indennità di mancato Controparte_1 preavviso.
A sostegno del ricorso ha dedotto l'illegittimità del decreto ingiuntivo per insussistenza del credito, evidenziando: che la lavoratrice era stata assunta con contratto a tempo indeterminato nell'ambito di una commessa che la società si Parte_1 era aggiudicata per la fornitura e gestione dei servizi di Contact
Center Multicanale dell' ; che, alla scadenza della commessa, CP_2 fissata per il 30.11.2022, i dipendenti della società come
l'odierna opposta, avrebbero dovuto transitare alle dipendenze della società che il 28.11.2022, in vista della Controparte_3 scadenza del contratto d'appalto, la società opponente sottoscriveva con le sigle sindacali Controparte_4
un verbale d'accordo che prevedeva, tra l'altro la
[...] risoluzione consensuale del rapporto lavorativo o le dimissioni volontarie con conseguente esonero reciproco dal preavviso;
ciò nel presupposto che i lavoratori addetti alla commessa si CP_2 dimettessero per essere assunti da che il Controparte_3
6.12.2022 era siglato ulteriore accordo sindacale anche con riferimento ai lavoratori in condizione sospensiva di maternità anticipata come l'opposta; che, in violazione degli obblighi assunti, l'opposta rassegnava le dimissioni volontarie con
2 decorrenza immediata dal 30.11.2022; che tale comportamento integra inadempimento dei due accordi sindacali;
che, inoltre, la richiesta di pagamento dell'indennità di mancato preavviso è illegittima perché viola la disciplina di cui al divieto di licenziamento ex artt. 54 e 55 d.lgs. n. 151/2001; che, in ogni caso, il comportamento posto in essere dall'opposta ha violato gli accordi sindacali ed è contrario ai doveri di correttezza e buona fede.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale dichiari illegittimo il decreto ingiuntivo e lo revochi, con vittoria di spese e con condanna dell'opposta al pagamento delle spese anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito Controparte_5
l'infondatezza dell'opposizione.
Più specificamente, ha eccepito: che l'accordo sindacale del
2.11.2022 si riferisce alla generalità dei lavoratori dimissionari ma non alla specifica categoria delle lavoratrici madri dimissionarie, alle quali il diritto di dimettersi senza preavviso è riconosciuto dall'art. 55 d.lgs. n. 151/2001 e che può essere rinunciato solo mediante atto dispositivo mai intervenuto;
che
l'accordo sindacale del 6.12.2022, pur riferendosi alle lavoratrici madri dimissionarie, condizionava l'efficacia della rinuncia al preavviso a una risoluzione consensuale del rapporto all'interno di una conciliazione transattiva ex art. 2113, comma quarto, c.c. mai intervenuto.
Ciò posto, quindi, nel presupposto dell'inefficacia e inopponibilità degli accordi invocati da parte opponente, ha dedotto la legittimità del decreto ingiuntivo.
In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
LA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata e va rigettata.
3 In primo luogo, deve premettersi che, se è vero che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto riveste il ruolo di attore in senso sostanziale, è altrettanto vero che anche in questo tipo di giudizio non possono non ritenersi operanti i principi generali espressi dalla Suprema Corte in tema di onere della prova dell'inadempimento.
Invero, secondo i suddetti principi, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr. Cass.
SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n.
2387/04 e n. 3373/10). Dall'applicazione di tali principi discende che è onere dell'opponente - attore solo in senso formale e convenuto in senso sostanziale - eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione.
Inoltre, i principi appena richiamati vanno ulteriormente coordinati con il principio di non contestazione, che impone al convenuto - in questo caso gli opponenti quali convenuti in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati. Com'è noto, il principio di non contestazione, prima ancora di essere codificato dal legislatore nel 2009 con la modifica dell'art. 115 c.p.c., era stato già considerato dalla Corte di Cassazione come principio generale insito nel nostro ordinamento processuale. Così la
Suprema Corte, tra l'altro, nella sentenza n. 5356/2009: “L'art.
167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione
4 sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”
(cfr. anche Cass. n. 10031/04; n. 13079/08; n. 5191/08). In una recente pronuncia la Suprema Corte è giunta finanche ad estendere il principio della non contestazione anche ai fatti impliciti in una data allegazione: “L'esigenza di provarlo (il fatto implicito allegato) insorge se sia contestato (…) Se tanto non sia avvenuto, l'esigenza probatoria non sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato” (Cass. n. 22837/10). Tale principio è stato affermato dalla Cassazione con riferimento ad un giudizio di risarcimento danni per mancata informazione da parte dei sanitari circa i rischi connessi ad una gravidanza. Non vi è dubbio alcuno, pertanto, che il principio di non contestazione possa operare in giudizi, come il presente, che hanno ad oggetto diritti di contenuto prettamente patrimoniale.
2. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che, nel proporre l'opposizione, parte opponente – convenuta in senso sostanziale - non ha contestato la sussistenza del rapporto lavorativo, né la sussistenza in astratto dei presupposti per riconoscere l'indennità di preavviso, né il quantum di quest'ultima, ma ha sostanzialmente eccepito che tale indennità non sarebbe dovuta in virtù di due accordi sindacali sottoscritti che avrebbero previsto a determinate condizioni la rinuncia al diritto all'indennità di preavviso.
La prospettazione della società opponente non è condivisibile.
In primo luogo, deve osservarsi che, secondo il consolidato
5 orientamento della Corte di Cassazione, “In caso di dimissioni volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre ha diritto, a norma dell'art. 55 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, alle indennità previste dalla legge o dal contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso, indipendentemente dal motivo delle dimissioni e, quindi, anche nell'ipotesi in cui esse risultino preordinate all'assunzione della lavoratrice alle dipendenze di altro datore di lavoro” (Cass., sent. n. 16176/2019).
In questi termini anche Corte di Cassazione, sentenza n.
4919/2014: “In caso di dimissioni volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre ha diritto, a norma dell'art. 55 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, alle indennità previste dalla legge o dal contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso, indipendentemente dal motivo delle dimissioni e, quindi, anche nell'ipotesi in cui esse risultino preordinate all'assunzione della lavoratrice alle dipendenze di altro datore di lavoro”.
Deve quindi ritenersi che l'art. 55, co. 1, d.lgs. n. 151/2001 stabilisca una vera e propria inderogabilità dell'obbligo di corrispondere le indennità previste da tale norma, compresa quella sostitutiva del preavviso, con la conseguenza che la lavoratrice madre che, entro l'anno in cui vige il divieto di licenziamento, rassegni le proprie dimissioni ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, a prescindere dalla circostanza che la stessa abbia contestualmente reperito una nuova occupazione.
Ad ulteriore conferma di ciò, deve osservarsi che con la recente ordinanza n. 14904/2024, la Suprema Corte ha ribadito che un diritto soggettivo già maturato può essere oggetto di rinuncia
“solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore e non già in virtù di una scelta unilaterale (ancorché motivata da
6 esigenze produttive) proveniente dal primo (…)” ed “è rimessa al solo accordo delle parti individuali (…) o ad accordi sindacali stipulati da OO.SS cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato (…)”, giacché i contratti collettivi non possono derogare
“in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso (…)”.
Ciò, evidentemente, in considerazione del fatto che l'autonomia sindacale non può disporre di diritti già sorti in capo ai singoli lavoratori;
con l'ulteriore conseguenza che, quindi, un'eventuale disposizione/rinuncia di un diritto di questo tipo, per essere efficace, deve essere contenuta necessariamente all'interno di una conciliazione con la stessa lavoratrice interessata.
3. In ogni caso, deve ulteriormente osservarsi che:
- l'accordo sindacale del 28.11.2022, come correttamente osservato dalla difesa di parte opposta, si riferisce alla generalità dei lavoratori dimissionari e non contiene, quindi, disposizioni che siano specificamente riferibili alle lavoratrici madri dimissionarie;
- l'accordo sindacale del 6.12.2022, pur riferito alle lavoratrici madri dimissionarie, condiziona la rinuncia al preavviso (e alla relativa indennità sostitutiva) alla
“risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell'ambito di una conciliazione transattiva ex art. 2113, comma 4°
c.c.”; condizione che nel caso di specie non può dirsi provata, atteso che il rapporto di lavoro risulta cessato cessato per dimissioni (e non per risoluzione consensuale),
e che non risulta eccepito né documentato che sia intervenuta alcuna conciliazione in sede protetta.
- Peraltro, proprio il tenore complessivo di tale ultimo accordo conferma la ricostruzione di parte opposta, in linea con l'orientamento costante del Giudice di Legittimità,
7 secondo cui occorre comunque un atto dispositivo individuale affinché una rinuncia di questo tipo possa produrre effetti.
Ne consegue, quindi, che a ben vedere nessuno dei due accordi può comunque ritenersi riferibile ed efficace con riferimento alla posizione dell'odierna opposta.
In questo senso, peraltro, si è già espressa questa Sezione
Lavoro, tra l'altro, con le sentenze n. 1063/25 e 1605/25 in atti.
Alla luce di ciò, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 520/2024, emesso da questo Tribunale l'1.10.2024 e notificato l'8.10.2024, va confermato.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. 55/14 e successive modifiche applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 1.100,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione, della nota spese in atti e dell'attività processuale svolta, che comprende anche la voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione. Sul punto, in questi termini, tra le altre, Corte di Cassazione, ordinanza n. 8561/23: “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il
d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento”. In termini analoghi anche Corte di Cassazione, ordinanza n. 28627/23 “In tema di spese processuali, la trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. (ratione temporis vigente), non esclude la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il
8 rito), poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che
l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione”.
Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Gaetano FA RB, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 8642/2024 come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 520/2024 emesso da questo Tribunale
l'1.10.2024 e notificato l'8.10.2024;
2. condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di , che Controparte_1 liquida in € 800,00 per compenso professionale, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Gaetano
FA RB.
Trani, 13.10.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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