Articolo 16 della Legge 30 giugno 1956, n. 775
Articolo 15Articolo 17
Versione
2 agosto 1956
Art. 16.
Fino al 30 giugno 1957 l'eventuale miglioramento economico risultante dalla differenza tra l'assegno di sede di cui al precedente art. 11 e il trattamento economico complessivo in godimento all'atto dell'inquadramento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento, spetta nella misura di due terzi.
Entrata in vigore il 2 agosto 1956