Art. 16.
Fino al 30 giugno 1957 l'eventuale miglioramento economico risultante dalla differenza tra l'assegno di sede di cui al precedente art. 11 e il trattamento economico complessivo in godimento all'atto dell'inquadramento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento, spetta nella misura di due terzi.
Fino al 30 giugno 1957 l'eventuale miglioramento economico risultante dalla differenza tra l'assegno di sede di cui al precedente art. 11 e il trattamento economico complessivo in godimento all'atto dell'inquadramento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento, spetta nella misura di due terzi.