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19 gennaio 2000
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28 febbraio 2010
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Art. 3. (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale) 1. E' costituito, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:
a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2, nonche' sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo;
b) sui regolamenti didattici degli istituti;
c) sul reclutamento del personale docente;
d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
a) la composizione del CNAM, prevedendo che:
1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonche' degli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;
2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);
b) le modalita' di nomina e di elezione dei componenti del CNAM;
c) il funzionamento del CNAM;
d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da:
a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;
b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;
c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN; d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1; e) un direttore amministrativo.
4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si svolgono, con modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni.
5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 , ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che:
"Il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) di cui all' articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 , e' prorogato nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2010".
a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2, nonche' sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo;
b) sui regolamenti didattici degli istituti;
c) sul reclutamento del personale docente;
d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
a) la composizione del CNAM, prevedendo che:
1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonche' degli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;
2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);
b) le modalita' di nomina e di elezione dei componenti del CNAM;
c) il funzionamento del CNAM;
d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da:
a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;
b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;
c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN; d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1; e) un direttore amministrativo.
4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si svolgono, con modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni.
5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 , ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che:
"Il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) di cui all' articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 , e' prorogato nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2010".
Commentari • 10
- 1. Istituzioni artistiche e musicali: modificate le modalità di nomina dei presidentiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 dicembre 2006 · 5.712643
Giurisprudenza • 19
- 1. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 04/08/2025, n. 15245Provvedimento: […] comma 3) sarebbe infatti in contrasto con i basilari principi democratici e costituzionali, quale quello di uguaglianza (art. 3) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97), nonché con quanto previsto dalla normazione di rango primario di cui l'art. 3 della legge n. 508/1999, il quale ha previsto: al comma 1, […] agli artt. 9 del d.m. e 3 dell'ordinanza ministeriale secondo cui “può essere eletto in seno al CNAM solo un soggetto per ciascuna Accademia di Belle Arti/Istituto Superiore di Studi Musicali” (cfr. pag. 5 del ricorso), risulta coerente con il dettato normativo primario che riserva, all'art. 3 co. 2 della legge n. 508/1999, all'Autorità ministeriale di determinare, […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- giurisdizione amministrativa·
- regolamento ministeriale·
- rappresentanza docenti AFAM·
- CNAM·
- principio di uguaglianza·
- art. 3 legge n. 508/1999·
- compensazione spese di lite·
- elezioni CNAM·
- principio di buon andamento