CA
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/10/2025, n. 2973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2973 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Gabriella Zanon
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 23/06/2025 al n.
1184/2025 R.G., promossa con atto di reclamo
DA
Parte_1
( ) rappresentata e difesa in causa dall'avv. Afeltra CodiceFiscale_1
OB ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via S. Valentino n.
24 in Roma come da procura allegata al reclamo
-reclamante-
CONTRO
Controparte_1
pagina 1 di 8 (C.F. ), in persona dei Controparte_2 P.IVA_1
curatori dott. e dott. rappresentato e difeso in Controparte_3 CP_4
causa dall'avv. Gaibani Maurizio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, via E. Filiberto n. 5, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-reclamato-
E
Controparte_5
, in persona del liquidatore avv. Edoardo
[...]
Montagnani
- reclamata contumace-
avente per oggetto: Altri istituti di diritto fallimentare,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 25/09/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DEL RECLAMANTE:
previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza ricorrendone i
richiamati in narrativa presupposti di legge,voglia riformare la impugnata
sentenza numero 89/25 emessa dal Tribunale civile di Venezia e per l'effetto
revocare la disposta liquidazione controllata della Parte_1
;
[...]
CONCLUSIONI DEL RECLAMATO
[...]
: Controparte_6
pagina 2 di 8 voglia la Corte d'Appello di Venezia, per le motivazioni esposte nella presente
memoria difensiva e per i documenti depositati, dichiarare infondato il reclamo
di di . Con vittoria di competenze. Parte_1 Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Il Tribunale di Venezia - su istanza di
[...]
- con sentenza n. 89/25, Controparte_6
pronunciata il 22.5.2025, dichiarava l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di . Parte_1
I primi giudici, dopo aver ricordato che la richiesta di concessione di un termine per consentire la presentazione della domanda di concordato minore era stata accolta con provvedimento del 27.2.2025, si pronunciavano sull'istanza di proroga formulata dal resistente, che veniva rigettata in assenza di giustificati motivi. Invero, solo in data 29.4.2025, vale a dire alla scadenza del Parte_1
termine concesso, aveva presentato domanda per la nomina dell'OCC e la documentazione allegata era “scarna” e non dimostrava il compimento, nei 60
giorni concessi, di attività prodromiche alla raccolta degli atti necessari alla ricostruzione dell'attivo e del passivo.
Ulteriormente, le informazioni fornite all'OCC non erano corrette, posto che era stato indicato un valore degli immobili oggetto di esecuzione forzata di gran lunga superiore a quello stimato dal perito incaricato dal Tribunale di Padova
(Euro 667.000,00 a fronte di una base d'asta di Euro 365.000,00) ed il resistente aveva fatto riferimento alla possibilità di instaurare una causa per il pagamento dei “canoni sgrondo” dovuti dai proprietari dei terreni confinanti al suo per un importo pari a circa un milione di euro senza alcuna specificazione e pagina 3 di 8 senza fornire documentazione comprovante l'effettiva esistenza di tale ingente credito.
Nel merito, la domanda formulata dal creditore istante era ritenuta fondata in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati era ampiamente superiore alla soglia di Euro 50.000,00 e la debitrice era insolvente come dimostrato dal debito di oltre Euro 500.000,00 nei confronti dell'istante portato da un titolo esecutivo divenuto definitivo e da quello di oltre un milione di euro nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione nonché da quello nei confronti dell'INPS cui il resistente non aveva modo di far fronte in ragione della sua condizione di illiquidità.
*****
2.1 ha proposto reclamo, Parte_2
lamentando violazione dell'art. 271 CCII per non avere il Tribunale concesso la proroga richiesta, mentre la sua istanza avrebbe dovuto essere accolta posto che il professionista nominato non aveva potuto svolgere la sua attività.
Inoltre, ha osservato che la diversità di stima degli immobili riscontrata dal
Tribunale non ha alcun rilievo in quanto “rientra nell'alveo delle valutazioni e
sopratutto essa equivale ad altri dati negativi su quell'immobile”.
Ulteriormente, il Tribunale non avrebbe tenuto conto che egli è “vittima di
usura” e che l'azienda vanta ancora la possibilità di avviare il giudizio di pagamento dei canoni di sgrondo ad essa dovuti e per i quali “sono ancora in
corso le ricerche per reperire la documentazione probante sul quantum, in
particolare per tutti quegli immobili edificati nel Comune di Cantarana che
utilizzano lo sgrondo (..)”
pagina 4 di 8 Ha, pertanto, chiesto la revoca della liquidazione controllata.
2.2 Si è costituito il Fallimento ricorrente, che ha sollecitato la reiezione del gravame.
Non si è, invece, costituita la Liquidatela.
2.3 All'udienza del 25.9.2025 le parti costituite hanno discusso la causa,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi, e la Corte, dichiarata la contumacia della Liquidazione Controllata, ha riservavo la decisione
*****
3.1 L'art. 271, comma 1, CCII prevede che, come fatto dal Tribunale, venga concesso, se richiesto, un termine di 60 giorni per consentire al debitore la presentazione, tra le altre, della proposta di concordato minore.
La norma non prevede, invece, alcun automatismo in ordine all'esito di un'eventuale richiesta di proroga. Il Codice della Crisi non riconosce al debitore il diritto ad ottenere la proroga, sicché il Tribunale, conformemente alla regola generale, deve operare le sue valutazioni accertando se sussistono giustificati motivi. Trattasi di valutazione che deve essere compiuta con rigore, posto che la proroga posticipa la decisione sulla domanda di apertura della procedura concorsuale che, per evidenti ragioni, deve avvenire entro tempi certi e senza defatiganti dilazioni.
3.2 Ciò detto, il reclamante non si è confrontato con le motivazioni addotte dal
Tribunale, il quale ha riscontrato la sostanziale inerzia del , che aveva Parte_1
presentato la domanda per la nomina dell'OCC solo allo scadere del termine di
60 giorni, nonché l'insufficienza della documentazione fino a quel momento prodotta. I primi giudici hanno, tra l'altro, condivisibilmente evidenziato la pagina 5 di 8 mancata effettuazione di attività prodromiche alla raccolta degli atti necessari alla ricostruzione dell'attivo e del passivo e l'assenza di elementi che potessero giustificare la significativa discrepanza tra i valori degli immobili di sua proprietà assoggettati ad esecuzione forzata dallo stesso indicati e la stima effettuata nella procedura esecutiva immobiliare n. 1223/2011 G.E. pendente avanti il Tribunale di Padova.
3.3. La mancanza di una ricostruzione completa delle condizioni patrimoniali ed economiche dell'azienda agricola caratterizza anche l'atto di reclamo nel quale si fa solo un generico accenno a non meglio precisati canoni di sgrondo ad essa dovuti senza, peraltro, fornire indicazioni sui soggetti debitori e sui criteri di determinazione di siffatto credito, la cui stessa esistenza è rimasta del tutto incerta (come detto sopra, il reclamante si è limitato a ricordare che sarebbero in corso “ricerche per reperire la documentazione probante sul quantum”). E'
comunque da escludersi che sussista un credito nei confronti del Parte_3
, indicato nella memoria di costituzione in primo grado in Euro
[...]
700.000,00, posto che tale questione risulta essere stata definita, con sentenza passata in giudicato, in senso favorevole alla società fallita e comunque non risulta insinuato alcun credito in quella procedura.
3.4 Non si comprende poi quale rilievo abbia la circostanza che Parte_1
sarebbe “vittima di usura”, comunque non rispondente al vero come emerge dalla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura della Repubblica di
Venezia in data 20.9.2021 nel procedimento nr. 8864/2019 che era stato aperto a seguito della presentazione di denuncia querela del reclamante nei confronti di
Banca Monte dei Paschi di Siena.
pagina 6 di 8 3.5 Sussiste il requisito dell'insolvenza in quanto, anche ad ammettere l'esistenza di crediti a titolo di “canoni di sgrondo”, l'azienda agricola ha un debito di oltre 2.000.000 di euro (tale è la somma dei crediti vantati dai soggetti intervenuti nella procedura esecutiva), ben superiore al credito di un milione di euro per i predetti canoni ipotizzato nelle difese svolte dal reclamante in primo grado, che non appare in alcun modo in grado di pagare anche in ragione dell'esito negativo del giudizio promosso nei confronti del Controparte_7
(nei cui confronti assumeva di vantare un credito di circa Euro Parte_1
400.000,00) e dell'inesistenza di disponibilità economiche (l'azienda agricola ha dichiarato per il 2024 un reddito di Euro 35,00 e possiede Euro 840,00 sul conto Poste Pay).
4.1 Il reclamo è allora respinto ed il reclamante va condannato alla rifusione delle spese di , Controparte_6
liquidate, secondo valori minimi per tutte le fasi e tenendo conto che la fase conclusionale si è esaurita nella discussione orale, in Euro 2.600,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
4.2 Va, infine, dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da quale Parte_1
titolare di nei confronti di Parte_1 [...]
e di Controparte_5 Controparte_1
pagina 7 di 8 avverso la sentenza n. Controparte_8
89/2025 emessa dal Tribunale di Venezia in data 22.5.2025, lo rigetta e:
- condanna il reclamante al pagamento delle spese di
[...]
che liquida in Parte_4
Euro 2.600,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA
come per legge;
- dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 25 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. Guido Santoro
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Gabriella Zanon
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 23/06/2025 al n.
1184/2025 R.G., promossa con atto di reclamo
DA
Parte_1
( ) rappresentata e difesa in causa dall'avv. Afeltra CodiceFiscale_1
OB ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via S. Valentino n.
24 in Roma come da procura allegata al reclamo
-reclamante-
CONTRO
Controparte_1
pagina 1 di 8 (C.F. ), in persona dei Controparte_2 P.IVA_1
curatori dott. e dott. rappresentato e difeso in Controparte_3 CP_4
causa dall'avv. Gaibani Maurizio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, via E. Filiberto n. 5, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-reclamato-
E
Controparte_5
, in persona del liquidatore avv. Edoardo
[...]
Montagnani
- reclamata contumace-
avente per oggetto: Altri istituti di diritto fallimentare,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 25/09/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DEL RECLAMANTE:
previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza ricorrendone i
richiamati in narrativa presupposti di legge,voglia riformare la impugnata
sentenza numero 89/25 emessa dal Tribunale civile di Venezia e per l'effetto
revocare la disposta liquidazione controllata della Parte_1
;
[...]
CONCLUSIONI DEL RECLAMATO
[...]
: Controparte_6
pagina 2 di 8 voglia la Corte d'Appello di Venezia, per le motivazioni esposte nella presente
memoria difensiva e per i documenti depositati, dichiarare infondato il reclamo
di di . Con vittoria di competenze. Parte_1 Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Il Tribunale di Venezia - su istanza di
[...]
- con sentenza n. 89/25, Controparte_6
pronunciata il 22.5.2025, dichiarava l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di . Parte_1
I primi giudici, dopo aver ricordato che la richiesta di concessione di un termine per consentire la presentazione della domanda di concordato minore era stata accolta con provvedimento del 27.2.2025, si pronunciavano sull'istanza di proroga formulata dal resistente, che veniva rigettata in assenza di giustificati motivi. Invero, solo in data 29.4.2025, vale a dire alla scadenza del Parte_1
termine concesso, aveva presentato domanda per la nomina dell'OCC e la documentazione allegata era “scarna” e non dimostrava il compimento, nei 60
giorni concessi, di attività prodromiche alla raccolta degli atti necessari alla ricostruzione dell'attivo e del passivo.
Ulteriormente, le informazioni fornite all'OCC non erano corrette, posto che era stato indicato un valore degli immobili oggetto di esecuzione forzata di gran lunga superiore a quello stimato dal perito incaricato dal Tribunale di Padova
(Euro 667.000,00 a fronte di una base d'asta di Euro 365.000,00) ed il resistente aveva fatto riferimento alla possibilità di instaurare una causa per il pagamento dei “canoni sgrondo” dovuti dai proprietari dei terreni confinanti al suo per un importo pari a circa un milione di euro senza alcuna specificazione e pagina 3 di 8 senza fornire documentazione comprovante l'effettiva esistenza di tale ingente credito.
Nel merito, la domanda formulata dal creditore istante era ritenuta fondata in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati era ampiamente superiore alla soglia di Euro 50.000,00 e la debitrice era insolvente come dimostrato dal debito di oltre Euro 500.000,00 nei confronti dell'istante portato da un titolo esecutivo divenuto definitivo e da quello di oltre un milione di euro nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione nonché da quello nei confronti dell'INPS cui il resistente non aveva modo di far fronte in ragione della sua condizione di illiquidità.
*****
2.1 ha proposto reclamo, Parte_2
lamentando violazione dell'art. 271 CCII per non avere il Tribunale concesso la proroga richiesta, mentre la sua istanza avrebbe dovuto essere accolta posto che il professionista nominato non aveva potuto svolgere la sua attività.
Inoltre, ha osservato che la diversità di stima degli immobili riscontrata dal
Tribunale non ha alcun rilievo in quanto “rientra nell'alveo delle valutazioni e
sopratutto essa equivale ad altri dati negativi su quell'immobile”.
Ulteriormente, il Tribunale non avrebbe tenuto conto che egli è “vittima di
usura” e che l'azienda vanta ancora la possibilità di avviare il giudizio di pagamento dei canoni di sgrondo ad essa dovuti e per i quali “sono ancora in
corso le ricerche per reperire la documentazione probante sul quantum, in
particolare per tutti quegli immobili edificati nel Comune di Cantarana che
utilizzano lo sgrondo (..)”
pagina 4 di 8 Ha, pertanto, chiesto la revoca della liquidazione controllata.
2.2 Si è costituito il Fallimento ricorrente, che ha sollecitato la reiezione del gravame.
Non si è, invece, costituita la Liquidatela.
2.3 All'udienza del 25.9.2025 le parti costituite hanno discusso la causa,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi, e la Corte, dichiarata la contumacia della Liquidazione Controllata, ha riservavo la decisione
*****
3.1 L'art. 271, comma 1, CCII prevede che, come fatto dal Tribunale, venga concesso, se richiesto, un termine di 60 giorni per consentire al debitore la presentazione, tra le altre, della proposta di concordato minore.
La norma non prevede, invece, alcun automatismo in ordine all'esito di un'eventuale richiesta di proroga. Il Codice della Crisi non riconosce al debitore il diritto ad ottenere la proroga, sicché il Tribunale, conformemente alla regola generale, deve operare le sue valutazioni accertando se sussistono giustificati motivi. Trattasi di valutazione che deve essere compiuta con rigore, posto che la proroga posticipa la decisione sulla domanda di apertura della procedura concorsuale che, per evidenti ragioni, deve avvenire entro tempi certi e senza defatiganti dilazioni.
3.2 Ciò detto, il reclamante non si è confrontato con le motivazioni addotte dal
Tribunale, il quale ha riscontrato la sostanziale inerzia del , che aveva Parte_1
presentato la domanda per la nomina dell'OCC solo allo scadere del termine di
60 giorni, nonché l'insufficienza della documentazione fino a quel momento prodotta. I primi giudici hanno, tra l'altro, condivisibilmente evidenziato la pagina 5 di 8 mancata effettuazione di attività prodromiche alla raccolta degli atti necessari alla ricostruzione dell'attivo e del passivo e l'assenza di elementi che potessero giustificare la significativa discrepanza tra i valori degli immobili di sua proprietà assoggettati ad esecuzione forzata dallo stesso indicati e la stima effettuata nella procedura esecutiva immobiliare n. 1223/2011 G.E. pendente avanti il Tribunale di Padova.
3.3. La mancanza di una ricostruzione completa delle condizioni patrimoniali ed economiche dell'azienda agricola caratterizza anche l'atto di reclamo nel quale si fa solo un generico accenno a non meglio precisati canoni di sgrondo ad essa dovuti senza, peraltro, fornire indicazioni sui soggetti debitori e sui criteri di determinazione di siffatto credito, la cui stessa esistenza è rimasta del tutto incerta (come detto sopra, il reclamante si è limitato a ricordare che sarebbero in corso “ricerche per reperire la documentazione probante sul quantum”). E'
comunque da escludersi che sussista un credito nei confronti del Parte_3
, indicato nella memoria di costituzione in primo grado in Euro
[...]
700.000,00, posto che tale questione risulta essere stata definita, con sentenza passata in giudicato, in senso favorevole alla società fallita e comunque non risulta insinuato alcun credito in quella procedura.
3.4 Non si comprende poi quale rilievo abbia la circostanza che Parte_1
sarebbe “vittima di usura”, comunque non rispondente al vero come emerge dalla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura della Repubblica di
Venezia in data 20.9.2021 nel procedimento nr. 8864/2019 che era stato aperto a seguito della presentazione di denuncia querela del reclamante nei confronti di
Banca Monte dei Paschi di Siena.
pagina 6 di 8 3.5 Sussiste il requisito dell'insolvenza in quanto, anche ad ammettere l'esistenza di crediti a titolo di “canoni di sgrondo”, l'azienda agricola ha un debito di oltre 2.000.000 di euro (tale è la somma dei crediti vantati dai soggetti intervenuti nella procedura esecutiva), ben superiore al credito di un milione di euro per i predetti canoni ipotizzato nelle difese svolte dal reclamante in primo grado, che non appare in alcun modo in grado di pagare anche in ragione dell'esito negativo del giudizio promosso nei confronti del Controparte_7
(nei cui confronti assumeva di vantare un credito di circa Euro Parte_1
400.000,00) e dell'inesistenza di disponibilità economiche (l'azienda agricola ha dichiarato per il 2024 un reddito di Euro 35,00 e possiede Euro 840,00 sul conto Poste Pay).
4.1 Il reclamo è allora respinto ed il reclamante va condannato alla rifusione delle spese di , Controparte_6
liquidate, secondo valori minimi per tutte le fasi e tenendo conto che la fase conclusionale si è esaurita nella discussione orale, in Euro 2.600,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
4.2 Va, infine, dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da quale Parte_1
titolare di nei confronti di Parte_1 [...]
e di Controparte_5 Controparte_1
pagina 7 di 8 avverso la sentenza n. Controparte_8
89/2025 emessa dal Tribunale di Venezia in data 22.5.2025, lo rigetta e:
- condanna il reclamante al pagamento delle spese di
[...]
che liquida in Parte_4
Euro 2.600,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA
come per legge;
- dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 25 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. Guido Santoro
pagina 8 di 8