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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/07/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6147/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONATACCI Parte_1 C.F._1
ricorrente e
; Controparte_1
Controparte_2
; Controparte_3 ro tempore; difes_ come in atti. resistenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto1 depositato il 04/07/2024 ha adito questa A.G. chiedendo Parte_1 condanna della resistente Amminist pagamento della retribuzione professionale docenti, ex art. 7 CCNL 31-8-1999, in ragione del servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il . CP_1
Si costituiva l'Amministrazione non opponendosi alla richiesta nel richiamo alla ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015/2018; al contempo chiedendo liquidarsi l'indennità proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento prestato, determinando il quantum nella misura di € 2052,30 lorde.
La causa è stata portata in decisione nella forma prevista dall'articolo 127 ter c.p.c. con note di trattazione. Osserva
La ricorrente lamenta di non avere percepito, nel tempo durante il quale ha svolto la propria attività di insegnamento in virtù di contratti a tempo determinato (supplenze brevi), la retribuzione professionale docenti, invece riconosciuta ai colleghi di ruolo ed a quelli titolari di supplenze annuali (sino al termine dell'anno scolastico o delle attività scolastiche).
Effettivamente la tesi di parte ricorrente ha trovato riscontro nella Giurisprudenza di merito e, di seguito, in quella di legittimità (tra le altre Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-12-2019, n. 33140; Cass. 20015/2018) che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. Tale disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare
La domanda va pertanto accolta e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire, per il periodo indicato (ed ovviamente anche per quelli successivi nei quali dovesse svolgere ulteriori prestazioni a tempo determinato) la retribuzione professionale.
Il quantum è da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis, ed a tale titolo, per la prima fascia con anzianità di servizio da 0 a 14, a decorrere dall'1 marzo 2018 e sino al 31 dicembre 2021, in virtù della tabella E1.1 allegata al CCNL Scuola 2018, l'importo mensile di €. 174,50, l'importo giornaliero di €. 5,82 (174,50 : 30). A decorrere dall'1 gennaio 2022 in virtù della tabella D1.1 allegata al CCNL scuola del 6 dicembre 2022, l'importo mensile di €. 184,50, quello giornaliero di €. 6,15 (184,50 : 30) previsto dall'1 gennaio 2022 per la prima fascia con anzianità di servizio da 0 a 14.
Occorre a questo punto detrarre- nel periodo considerato- i 19 giorni suscettibili di detrazione economica (2 nel periodo sino al 31-12-2021); ciò che determina un totale di € 1699,11.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda;
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla erogazione della retribuzione indicata in motivazione con riferimento ai periodi durante i quali ha lavorato a tempo determinato come docente, da calcolarsi secondo i valori tabellari contrattuali ratione temporis richiamati in motivazione;
condanna la parte resistente all'erogazione della somma così dovuta (€ 1699,11) con accessori di legge sino al saldo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_1 in € 1314,0 oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge;
con attribuzione.
Foggia, 01/07/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che qui si abbia- in quanto noto nel contenuto alla parte resistente- integralmente richiamato, con particolare riferimento ai periodi di lavoro, ivi specificamente richiamati per ciascuno degli anni scolastici.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONATACCI Parte_1 C.F._1
ricorrente e
; Controparte_1
Controparte_2
; Controparte_3 ro tempore; difes_ come in atti. resistenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto1 depositato il 04/07/2024 ha adito questa A.G. chiedendo Parte_1 condanna della resistente Amminist pagamento della retribuzione professionale docenti, ex art. 7 CCNL 31-8-1999, in ragione del servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il . CP_1
Si costituiva l'Amministrazione non opponendosi alla richiesta nel richiamo alla ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015/2018; al contempo chiedendo liquidarsi l'indennità proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento prestato, determinando il quantum nella misura di € 2052,30 lorde.
La causa è stata portata in decisione nella forma prevista dall'articolo 127 ter c.p.c. con note di trattazione. Osserva
La ricorrente lamenta di non avere percepito, nel tempo durante il quale ha svolto la propria attività di insegnamento in virtù di contratti a tempo determinato (supplenze brevi), la retribuzione professionale docenti, invece riconosciuta ai colleghi di ruolo ed a quelli titolari di supplenze annuali (sino al termine dell'anno scolastico o delle attività scolastiche).
Effettivamente la tesi di parte ricorrente ha trovato riscontro nella Giurisprudenza di merito e, di seguito, in quella di legittimità (tra le altre Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-12-2019, n. 33140; Cass. 20015/2018) che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. Tale disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare
La domanda va pertanto accolta e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire, per il periodo indicato (ed ovviamente anche per quelli successivi nei quali dovesse svolgere ulteriori prestazioni a tempo determinato) la retribuzione professionale.
Il quantum è da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis, ed a tale titolo, per la prima fascia con anzianità di servizio da 0 a 14, a decorrere dall'1 marzo 2018 e sino al 31 dicembre 2021, in virtù della tabella E1.1 allegata al CCNL Scuola 2018, l'importo mensile di €. 174,50, l'importo giornaliero di €. 5,82 (174,50 : 30). A decorrere dall'1 gennaio 2022 in virtù della tabella D1.1 allegata al CCNL scuola del 6 dicembre 2022, l'importo mensile di €. 184,50, quello giornaliero di €. 6,15 (184,50 : 30) previsto dall'1 gennaio 2022 per la prima fascia con anzianità di servizio da 0 a 14.
Occorre a questo punto detrarre- nel periodo considerato- i 19 giorni suscettibili di detrazione economica (2 nel periodo sino al 31-12-2021); ciò che determina un totale di € 1699,11.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda;
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla erogazione della retribuzione indicata in motivazione con riferimento ai periodi durante i quali ha lavorato a tempo determinato come docente, da calcolarsi secondo i valori tabellari contrattuali ratione temporis richiamati in motivazione;
condanna la parte resistente all'erogazione della somma così dovuta (€ 1699,11) con accessori di legge sino al saldo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_1 in € 1314,0 oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge;
con attribuzione.
Foggia, 01/07/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che qui si abbia- in quanto noto nel contenuto alla parte resistente- integralmente richiamato, con particolare riferimento ai periodi di lavoro, ivi specificamente richiamati per ciascuno degli anni scolastici.
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