Ordinanza cautelare 16 giugno 2022
Sentenza 5 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 05/12/2022, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/12/2022
N. 01914/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00575/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 575 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria D'Arcangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
del Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 30.03.2022, avente ad oggetto “ Riammissione in servizio ai sensi degli artt. 132 del D.P.R. n. 3/1957 e 60 del D.P.R. n. 335/1982 ”, limitatamente alla parte in cui riporta testualmente “… con qualifica di Assistente Capo e con l’anzianità nella qualifica dalla data di riammissione ”, fissata alla data del 1° febbraio 2022;
di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e/o consequenziale al succitato provvedimento, ancorché non conosciuto dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per il ricorrente il difensore avv.to M. D'Arcangelo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – già agente della Polizia di Stato – ha impugnato il Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. -OMISSIS-, avente ad oggetto: “ Riammissione in servizio ai sensi degli artt. 132 del D.P.R. n. 3/1957 e 60 del D.P.R. n. 335/1982 ”, limitatamente alla parte in cui riporta testualmente “ … con qualifica di Assistente Capo e con l’anzianità nella qualifica dalla data di riammissione ”, fissata alla data del 1° febbraio 2022.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 132 d.P.R. n. 3/57 e dell’art. 60 d.P.R. n. 335/82; eccesso di potere; illogicità manifesta; 2) violazione del d. lgs. n. 172/19.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 15.6.2022 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.
All’udienza pubblica del 30.11.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso, in relazione ai dedotti profili di gravame, è infondato, sicchè il Collegio ritiene di poter soprassedere in ordine a eventuali profili di inammissibilità di esso (di cui è stato, tra l’altro, dato avviso, così come riportato a verbale).
3. L’art. 60 d.P.R. n. 335/82 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) dispone che: “ La riammissione in servizio del personale di cui al presente decreto è disciplinata dall'art. 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ”.
A sua volta, l’art. 132 d.P.R. n. 3/57 stabilisce che: “ L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione ”.
Dispone poi il successivo 3° comma che: “ L'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione ”.
4. Su tale impianto normativo è intervenuta la Corte costituzionale, che con sentenza n. 3/94, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del 1° comma del citato art. 132: “ nella parte in cui non comprende, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali è possibile la riammissione in servizio, la dispensa dal servizio per motivi di salute ”.
Pertanto, a seguito dell’intervento in chiave additiva della Corte costituzionale, la riammissione in servizio del personale della Polizia di Stato è consentita anche nelle ipotesi in cui il dipendente sia stato precedentemente dispensato dal servizio per motivi di salute (per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, cfr. Corte cost, 13.11.2009, n. 294).
5. Nondimeno, la riammissione in servizio avviene in conformità con la previsione di cui al 3° comma del citato art. 132 d.P.R. n. 3/57, e pertanto: “ con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione ”.
6. Così definito l’impianto normativo di riferimento, e venendo ora alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che il ricorrente è rimasto nei ruoli della Polizia di Stato sino 21.01.2019, data in cui, per effetto della accertata inidoneità, è transitato, a domanda, nei ruoli del personale dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno.
Indi, conseguita l’idoneità al servizio nella Polizia di Stato da parte della CMO di
Taranto in data 21.7.2021; visto il parere favorevole alla riammissione nel ruolo degli agenti
ed assistenti della Polizia di Stato espresso in data 15.10.2021 dalla Commissione per il
personale del ruolo degli agenti ed assistenti; vista l’idoneità conseguita in data 21.12.2021
a seguito di superamento di prove psico-fisico attitudinali, con conseguente dichiarazione di
idoneità al servizio di Polizia, in data 01.02.2022 il ricorrente è stato riammesso in servizio
con la contemporanea frequentazione del corso di aggiornamento professionale teorico-pratico presso l’Istituto per Istruttori di Nettuno, frequentato nel periodo dal 1 al 28 febbraio
2022.
7. A seguito di tanto, con l’atto odiernamente impugnato l’Amministrazione resistente lo ha: “ riammesso in servizio, a decorrere dall’1 febbraio 2022, nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato con la qualifica di Assistente Capo e con l’anzianità nella qualifica dalla data di riammissione ”, specificando altresì che: “ il periodo di servizio prestato anteriormente alla riammissione è valutato nell’anzianità di servizio ”.
Tale atto costituisce dunque fedele attuazione della cennata previsione normativa (art. 132 co. 3 d.P.R. n. 3/57), e per tali ragioni sfugge alle lamentate censure.
8. Deve invece ritenersi inconferente il richiamo – operato dal ricorrente – alla previsione di cui all’art. 10 d.P.R. n. 339/82, atteso che essa riguarda “ il personale trasferito ”, nel mentre non di trasferimento si tratta nella fattispecie in esame, ma di riammissione in servizio, ai sensi del successivo art. 60, che richiama a tal fine la cennata previsione di cui all’art. 132 d.P.R. n. 3/57, e quindi, anche il suo 3° comma, il quale, come sopra detto, stabilisce la: “ decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione ”.
9. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
10. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO