Cass. pen., sez. II, sentenza 02/11/2023, n. 49644
CASS
Sentenza 2 novembre 2023

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 2649 della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 2 novembre 2023. Le parti in causa hanno presentato richieste di annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Roma, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Roma, riducendo la pena per il delitto di furto. La difesa ha sollevato questioni giuridiche riguardanti la tardività della notifica del decreto di citazione a giudizio, la motivazione insufficiente riguardo all'esclusione della recidiva e il travisamento della prova in merito alla concessione di circostanze attenuanti.

Il giudice ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'Appello avesse violato le norme processuali relative ai termini di comparizione, stabilendo che il nuovo termine di quaranta giorni, introdotto dalla "Legge Cartabia", fosse applicabile e decorresse dalla data del 31 dicembre 2022. La Corte ha evidenziato che la motivazione della sentenza impugnata era eccentrica rispetto al tema della difesa, non rispettando i diritti dell'imputato. Pertanto, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, trasmettendo gli atti alla Corte d'Appello di Roma per un ulteriore esame.

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Massime2

La nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile a far data dal 30 dicembre 2022, in base al combinato disposto del predetto d.lgs. n. 150 del 2020, dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché dell'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito in legge 30 dicembre 2022, n. 199. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 5-duodecies d.l. n. 162 cit. non incide sulla disciplina dei termini a comparire, ma esclusivamente sulla disciplina del cd. "rito pandemico a trattazione scritta", estendendone l'applicazione sino al 30 giugno 2023).

Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/11/2023, n. 49644
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49644
    Data del deposito : 2 novembre 2023

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