Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 752/2023
N. SENT. 216/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, composta dai signori magistrati: dott.ssa MANUELA SARACINO - Presidente dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore dott. LUCA ARIOLA - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
- c. f. Parte_1
, con domicilio in Bari, alla via Andrea da Bari n. 38- assistita e difesa P.IVA_1 dall'avv. ANGELO MAROZZI - c. f. - nonché dall'avv. C.F._1
GIOVANNI RONCONI – c. f. -; C.F._2
-appellante principale ed appellata- E
– nato a [...] il [...], c. f. Controparte_1
- assistito e difeso dall'avv. NICOLA GRIPPA - c. f. C.F._3
- nonché dall'avv. CLAUDIO CURRO' - c. f. C.F._4
-; C.F._5
-appellato ed appellante incidentale- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 773 in data 13 marzo 2023 l'adito Tribunale di Bari così statuiva sulla domanda proposta dal ricorrente indicato in epigrafe – operatore di esercizio par. 158 -:
“1) accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente a percepire per i periodi di ferie usufruiti da gennaio 2013 a dicembre 2020 una retribuzione inclusiva di indennità aziendale, indennità fuori nastro, percorrenze, duplici mansioni, guida, indennità autosnodato, indennità aggiuntiva, nonché trasferte e diarie al 50%;
2) condanna la “ al pagamento in Parte_1 favore del ricorrente delle relative differenze retributive maturate per i predetti titoli, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione di ciascun rateo;
3) condanna la soccombente resistente al pagamento di una metà delle spese di lite, metà già liquidata in € 800,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.a.p., con distrazione in favore dei procuratori anticipatari, compensando l'altra metà.”.
1
ha resistito al gravame con apposita memoria, contestandone la Controparte_1 fondatezza ed instando per il suo rigetto, ed ha altresì spiegato appello incidentale al fine di ottenere il computo delle trasferte e diarie in misura piena.
3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 17 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. Il gravame principale è affidato a quattro motivi. 4.1. Con il primo motivo la società denuncia che la variazione retributiva subìta dal lavoratore nelle giornate di ferie sarebbe stata minima, ed in quanto tale inidonea a comportare un effetto dissuasivo, come comprovato anche dalla circostanza relativa all'avvenuto pieno godimento da parte sua delle ferie maturate. Lamenta altresì che il primo giudice avrebbe pretermesso il doveroso accertamento circa la “paragonabilità” del trattamento economico goduto dal ricorrente nei periodi di ferie con quello fruito nei periodi di esercizio dell'attività lavorativa e, infine, si duole dell'indebita disapplicazione giudiziale della contrattazione collettiva di settore a cui è rimessa la determinazione degli elementi che concorrono a formare il trattamento economico dei lavoratori. 4.2. Con il secondo motivo la società lamenta l'erronea interpretazione giudiziale degli artt. 20 e 21 del CCNL del 23 luglio 1976, non avendo il Tribunale rilevato la natura di mero rimborso spese delle somme erogate a titolo di indennità di trasferta e diaria ridotta;
laddove un attento esame della contrattazione collettiva nazionale per la categoria degli autoferrotranvieri avrebbe dovuto portarlo a concludere nel senso che le parti avevano inteso attribuire natura prevalente alla componente risarcitoria (appunto di rimborso spese) dell'indennità di trasferta e di diaria ridotta rispetto a quella retributiva;
evidenzia che nel senso della natura mista dell'indennità di trasferta militerebbe altresì il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U. Imposte sui Redditi), art. 51 (ex art. 48), punto 5. In secondo luogo, riguardo alle altre indennità di cui alla sentenza impugnata la società lamenta che il primo Giudice avrebbe omesso di considerare come l'indennità aggiuntiva, di percorrenza, di guida e di duplici mansioni rappresentino “incrementi di produttività” (e per tale natura godano del regime privilegiato di tassazione Irpef al 10%), come confermato dal tenore del verbale di riunione del 19 novembre 2019 e del verbale di intesa del 22 agosto 2011; soggiunge che dette indennità dovrebbero essere escluse dal computo della retribuzione dovuta durante le ferie anche per le seguenti ragioni: a. l'indennità aggiuntiva perché emolumento riconducibile alla produttività aziendale ed all'organizzazione del lavoro e spettante a tutto il personale, indipendentemente dalla qualifica posseduta;
b. l'indennità di duplici mansioni perché non finalizzata a compensare alcun disagio, rientrando le mansioni di vendita dei biglietti a bordo nell'attività ordinaria
2 dell'operatore di esercizio, ai sensi della relativa declaratoria professionale di cui all'art. 2 del CCNL del 27 novembre 2000; c. l'indennità di guida poiché genericamente collegata al tempo di guida (giusta l'accordo aziendale del 3 febbraio 1998), e quindi non finalizzata a compensare un incomodo;
d. l'indennità di percorrenza in quanto correlata ad una particolare modalità/collocazione temporale della prestazione lavorativa, e cioè a caratteristiche estrinseche della prestazione anziché a caratteristiche professionali intrinseche della mansione;
e. l'indennità di fuori nastro perché parimenti correlata alla mera collocazione oraria del lavoro, oltre che corrisposta sporadicamente e per importi talmente esigui da escludere qualsivoglia potenziale dissuasività.
4.3. Con il terzo motivo la società contesta la sentenza di prime cure per non aver limitato il ricalcolo al periodo minimo di ferie annuali di 24 giorni.
4.4. Con il quarto motivo la società stigmatizza la decisione di primo grado in punto di prescrizione, invocando l'estinzione a detto titolo di tutti i crediti vantati dall'appellato nel quinquennio antecedente la data di notificazione della messa in mora del 27 aprile 2021.
5. Il primo, il secondo ed il quarto motivo dell'appello principale – esaminabili congiuntamente perché connessi – devono essere rigettati, mentre vanno accolti il terzo motivo dell'appello principale e l'unico motivo di quello incidentale, per le ragioni di seguito esposte. 5.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716/2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art.7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che per la durata delle ferie annuali "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso C.G.U.E. 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che a livello retributivo sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 Per_2 dicembre 2018 ed anche C-385/17 del 13 dicembre 2018). Per_3
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E., C-514/20 del 13 gennaio 2022). 5.2. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria la S.C. ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art.7 della direttiva 2003/88/CE [con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del
3 Consiglio del 23 novembre 1993 (cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il D. Lgs. n. 66 del 2003)], per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass. n. 13425/2019). Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589/2021). Proprio in applicazione della nozione c.d. "Europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa, e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (art.10 del CCNL Trasporto Aereo - Sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, evidenziandosene il contrasto con il D. Lgs. n. 185 del 2005, art.4 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretandosi tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. n. 20216/2022).
“…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva
4 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (v. punti 24 e ss.gg. della sentenza della Corte di Giustizia C- 155/10 del 15 settembre 2011). Su questa scia Corte di Giustizia 22 maggio 2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha ad esempio statuito che “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore - la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione” - come tale eventuale e variabile - “il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore - abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base. L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché Persona_4 Per_5
e a., EU:C:2009:18, punto 60)”.
[...]
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo di ferie annuali retribuite prevista all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (v. sentenza del 13 dicembre 2018, , C‑385/17, EU:C:2018:1018, Per_6 punto 44 e giurisprudenza ivi citata). Il delineato concetto di retribuzione dovuta durante le ferie annuali è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale nel periodo temporale di riferimento (sentenza cit.). […] A tale Per_3 riguardo deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare – da un lato - il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco;
v. sentenza C.G.U.E. 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10 cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e - dall'altro - interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la
5 retribuzione corrisposta al lavoratore durante il periodo minimo di ferie annuali sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art.7 della Direttiva 2003/88/CE. 5.3. Per tutto quanto sopra esposto va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio - non ha alcuna rilevanza, dovendosi in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'U.E. le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425/2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577/2012). Parimenti, a poco rileva la circostanza che l'istante non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del CCNL di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso sin dall'inizio dedotto come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e, in particolare, dell'art.4 della direttiva 2003/88/CE citata.
5.4. Chiarisce Cass. n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione "feriale" deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (v. altresì Cass. n. 35578/2023, la quale chiarisce altresì che deve trattarsi comunque di compensi "connessi" ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione, ovviamente, alla specifica mansione in esame).
6. Ora, chiarito quanto sopra e passando all'esame delle (analoghe) indennità concernenti la posizione del , si osserva che: CP_1
6.1. l'indennità di trasferta/ diaria ridotta, prevista dall'art.21 del CCNL del 23 luglio 1976 e spettante al personale di macchina nelle ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio, è un «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.); sicché la circostanza che possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria non vale di per sé a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute. Tra l'altro, l'art.21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta, evidentemente, la normalità per il personale viaggiante, in difetto di
6 elementi di prova di segno contrario), prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dalla società appellante, la quale, tra l'altro, ha erogato come voce distinta quella del ticket buono pasto;
v. buste paga in atti); sicché, in mancanza di ulteriori allegazioni da parte di , ben non si comprende quali spese Pt_1 sarebbero state in concreto rimborsate con la voce "diaria" in questione. Inoltre, la "franchigia" delle sei ore continuative - a parere della Corte - è indicativa, più che dell'assenza di spese (come opina parte appellante), della correlazione dell'indennità al particolare disagio che risulta, appunto, maggiormente significativo con l'aumento delle ore di servizio. Da notare, poi, che a norma dell'art.21, comma 4, “quando l'assenza dalla residenza supera le 24 ore continuative, il personale di cui trattasi fruisce, a decorrere dal secondo periodo di 24 ore, del trattamento di trasferta previsto dal precedente art.20”. Né sembra dispiegare rilevanza il richiamato art.51 del D.P.R. n. 917/1986, afferendo esso alla diversa fattispecie della determinazione dell'imponibile fiscale in caso di erogazione di indennità di trasferta (a prescindere, dunque, da qualsiasi riscontro obiettivo circa l'effettiva natura dell'indennità in parola). Tanto premesso, condivisibilmente Cass. n. 17253/2018, per quanto qui rileva, ha evidenziato che “il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro, come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio, anche se non è da escludere, a priori, che possa esservi una (residuale) componente retributiva, onde spetta al giudice del merito stabilire, in relazione al contenuto delle specifiche pattuizioni contrattuali, quale parte di tale indennità abbia funzione risarcitoria e quale, invece, funzione retributiva;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti, ipotesi in cui non è identificabile la connotazione tipica della "trasferta in senso proprio", costituita dalla temporanea dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc.” (cfr. anche Cass. n. 3278/2004, n. 27826/2009 e n. 18479/2014). Su questa scia si colloca anche:
- Cass. n. 6294/2022, la quale ha statuito, in una fattispecie caratterizzata (così si è espressa la Corte di merito sul punto confermata dalla S.C.) dalla corresponsione di un'indennità di trasferta avente “carattere stabile e non contingente”, che “in considerazione delle caratteristiche dell'indennità di trasferta e della conseguente natura retributiva dell'emolumento accertata dalla sentenza impugnata, può
7 affermarsi la correttezza della decisione della Corte nell'inclusione dell'indennità di trasferta nella retribuzione ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione convenzionale di riferimento da applicare ai fini contributivi”;
- Cass. n. 24594 del 2018, la quale ha precisato come, ai fini dell'identificazione dei caratteri propri della retribuzione, rilevano sicuramente (tra gli altri): a) la continuità, periodicità ed obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto, b) l'assenza di giustificativi di spesa, c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa, d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa. In termini si veda, da ultimo, Cass. n. 14011/2024 (nonché Cass. nn. 11760 e 13321/2024, che hanno rigettato il quarto motivo di ricorso di che Parte_1 attingeva l'erroneo computo nella base di calcolo di indennità di trasferta e diaria ridotta), che in tema di diaria ridotta ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di Appello posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art.7 della direttiva 2003/88/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 e n. 3758/2021). Di conseguenza, in accoglimento del motivo di appello incidentale al riguardo, le indennità di diaria/trasferta devono essere computate nella base di calcolo della retribuzione dovuta durante le ferie in misura piena, senza alcuna decurtazione;
6.2. l'indennità di percorrenza (ex accordo aziendale del 30 febbraio 1990, pag. 2, il quale tra l'altro precisa espressamente che “tale compenso attiene unicamente alla peculiarità delle mansioni di guida in quelle determinate fasce orarie, in quanto caratterizzate da specifico maggior impegno…”) risulta finalizzata, appunto, a compensare il maggior impegno psico -fisico dei conducenti di linea in concomitanza con il servizio espletato durante determinate fasce orarie (7.30 – 9.00, 12.30 – 14.30 e 18.30 – 20.30) caratterizzate da traffico più intenso;
6.3. l'indennità di duplici mansioni (ex accordi aziendali del 18 ottobre 1984 e del 20 aprile 1988), originariamente prevista in favore degli autisti che sceglievano di svolgere anche mansioni di vendita di biglietti, continua ad essere erogata per volontà delle parti sociali anche in seguito all'entrata in vigore del CCNL del 27 novembre
2000, il quale ha previsto che l'operatore di esercizio sia chiamato a svolgere anche operazioni di vendita e verifica del titoli di viaggio, sicché risulta correlata alle specifiche caratteristiche lavorative degli operatori di esercizio, adibiti in quanto tali allo svolgimento di duplici mansioni;
6.4. l'indennità di guida 1 e 2 – altrimenti denominata indennità aggiuntiva ovvero indennità ore di scorta – è prevista dall'accordo del 3 febbraio 1998, paragrafo 5.3), in favore delle qualifiche di “macchinista, capotreno, conduttore, agente di scorta e conducente di linea” e computata “per ora di condotta o di scorta o di guida, al netto dei tempi accessori e delle soste superiori a 30 minuti” (indennità poi aumentata tramite gli accordi successivi);
8 6.5. l'indennità di fuori nastro (per prima, seconda o terza ora), prevista dall'accordo del 1° agosto 1997, viene corrisposta nella (eventuale) ipotesi di lavoro oltre l'ordinario nastro lavorativo (pari a 10 ore) ed indipendentemente dal superamento dell'orario normale, sicché risulta pacificamente correlabile alle specifiche mansioni, in quanto diretta a compensare/risarcire il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo. Trattasi, come è evidente, di emolumenti strettamente correlati ad uno specifico status professionale nonché alle mansioni proprie del lavoratore, senza che le diposizioni contrattuali del 2009 e 2011 sopra richiamate dall'Azienda (le quali attribuiscono a talune indennità la natura di “incrementi di produttività”) possano, come sembrerebbe opinare la società, innovare siffatte intrinseche caratteristiche. Per cui detti emolumenti - da un lato - risultano connessi, come visto sopra, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alle specifiche mansioni in esame e - dall'altro - hanno concorso a determinare la retribuzione “normale” – o, se vogliamo, “ordinariamente” percepita dal lavoratore - nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano al contempo concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali (v. i citati prospetti contabili che elencano le indennità annualmente percepite, voce per voce e mese per mese). 6.6. Quanto alla dedotta esiguità dell'indennità di fuori nastro – che peraltro, diversamente da quanto del tutto genericamente dedotto dalla società, dai prospetti paga in atti risulta essere stata erogata in modo continuativo - si tratta di questione che non incide sul diritto del lavoratore al suo computo nella retribuzione feriale (in quanto, come già detto, correlata allo status ed alla qualifica professionale posseduti nonché al contenuto delle mansioni svolte a prescindere dalla variabilità dei relativi importi;
v. al riguardo Cass., Sez. L, n. 13932/2024 sull'effetto deterrente che può realizzarsi anche a fronte dell'esclusione dal computo della retribuzione dovuta durante le ferie di talune indennità di importo variabile, previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale, che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate) ma al più incidente sull'importo delle differenze retributive spettanti e, di conseguenza, delibabile in seno ad un eventuale giudizio di quantificazione.
6.7. Va invece accolto il motivo del gravame principale che attinge il numero di ferie retribuite spettanti al lavoratore, atteso che il valore medio giornaliero dovrà essere moltiplicato per il numero (24) di ferie “minime” e ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio “rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute) per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art.15 del CCNL di categoria del 23 luglio 1976, da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art.14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale): tutti infatti si determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato) “dividendo comunque per 30 i relativi
9 importi mensili” per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza. 7. Deve altresì verificarsi l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità, e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile, come detto sopra, non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare;
ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante. Sul punto occorre rammentare (v. Corte di Giustizia 15 settembre 2011, C-155/10,
Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra “si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”. In tale contesto si segnala anche la recente sentenza della C.G.U.E. (Settima Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-514/20 (DS c/ Ko.), la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (si veda la sentenza del 6 novembre 2018,
C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per_7
Per questo motivo si è ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto, posto che se la retribuzione versata a titolo di diritto alle ferie annuali retribuite fosse inferiore a quella ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo lo stesso rischierebbe di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (si veda la sentenza del 13 dicembre 2018, He., , Email_1
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore potrebbe essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario che ne deriverebbe anche se quest'ultimo fosse differito, cioè si manifestasse nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, la sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
Sul punto si veda ancora, da ultimo, Cass. n. 13932/2024 (in particolare, i punti 26 e 27), secondo cui non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere
10 apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che per il lavoratore dipendente la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che in ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. 7.1. Pertanto, a differenza di quanto opinato dalla società, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché in definitiva deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita in tema di retribuzione se si assenta per ferie durante il relativo periodo;
per cui tale incidenza non può ragionevolmente essere valutata paragonando l'importo (annuo) delle singole indennità alla complessiva retribuzione annua (v. prospetti contenuti nel ricorso di appello).
7.2. E che la differenza, nel caso di specie, non sia trascurabile lo si evince proprio dal prospetto di calcolo redatto dal ricorrente, che consegna al processo la prova di una perdita retributiva annua corrispondente all'incirca al 15-20% della retribuzione mensile media del lavoratore. Alla luce delle considerazioni che precedono appare dunque pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, risulta tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. C.d.A. Milano, sent. n. 302/2023).
8. Il motivo sulla prescrizione è infondato. Come affermato da Cass. n. 35421/2022, le Sezioni Unite della Suprema Corte da tempo hanno affermato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr., fra le tante, Cass. S.U., nn. 26591/2016, 7759/2017, 21299/2017 e 29078/2019). L'orientamento espresso, condiviso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stat. Ad. Plen. n. 10/2011), è stato fatto proprio dal legislatore, che già con l'art.4, comma 13, del D. L. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla legge n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali» (deroghe qui pacificamente mancanti). Il sistema delle fonti così delineato è stato ribadito dal D. Lgs. n. 175 del 2016, che all'art.1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società
a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» ed ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di
11 lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» (art.19, comma 1). In termini, da ultimo, Cass. n. 25590/2023, secondo cui “il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art.18 del d.l. n. 112 del 2008…, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria … di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comporta una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art.2103 cod. civ.” ovvero ancora, aggiunge la Corte, della disciplina di cui alla legge Fornero in tema di licenziamenti individuali (ad analoghe conclusioni giunge Cass. n. 17631/2023, la quale evidenzia altresì in motivazione che per escludere l'applicazione della disciplina dettata dal codice civile a siffatti rapporti di lavoro instaurati con enti pubblici economici neppure si può fare leva, nel singolo contesto, “sul carattere strumentale dell'ente che viene in rilievo, sulle finalità pubbliche che lo stesso persegue, sui controlli ai quali il medesimo è assoggettato. L'ente pubblico economico si caratterizza perché ha lo scopo di svolgere in via esclusiva o prevalente un'attività di impresa secondo il criterio dell'economicità della gestione, ossia del tendenziale equilibrio fra costi e ricavi, e l'assoggettamento alle regole del diritto privato si giustifica perché l'attività medesima, non dissimile da quella svolta dal privato, richiede procedure snelle, non compatibili con i vincoli posti dalle regole dell'agire amministrativo.”). Va da sé che nulla osta all'applicazione dei principi affermati da ultimo da Cass. n. 2431/2024 proprio sulla decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, secondo cui, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal D. Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del 2022). 9. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte gli appelli vanno accolti per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi il diritto del ricorrente al computo nella base di calcolo della retribuzione dovuta durante le ferie in relazione al periodo da gennaio 2013 a dicembre 2020 dell'indennità aziendale, di fuori nastro, di percorrenza, di duplici mansioni, di guida, di autosnodato, aggiuntiva nonché delle trasferte e diarie nei limiti di 24 giorni all'anno e va condannata al pagamento in suo favore delle corrispondenti differenze CP_2
12 retributive maturate per i predetti titoli, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino al soddisfo. Resta assorbita ogni altra questione. 10. Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio – liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni di cui al D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata) e da distrarre in favore dei difensori antistatari – seguono la prevalente soccombenza della società.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1 con ricorso depositato il 7 luglio 2023, e su quello
[...] incidentale proposto da , con memoria depositata il 20 maggio Controparte_1
2024, avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale del lavoro di Bari in data 13 marzo 2023 così provvede:
- accoglie gli appelli per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
1. dichiara il diritto del al computo nella base di calcolo della retribuzione CP_1 dovuta durante le ferie in relazione al periodo da gennaio 2013 a dicembre 2020 dell'indennità aziendale, di fuori nastro, di percorrenza, di duplici mansioni, di guida, di autosnodato, aggiuntiva nonché delle trasferte e diarie nei limiti di 24 giorni all'anno;
2. condanna al pagamento in favore della controparte delle differenze CP_2 retributive maturate per i predetti titoli, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di maturazione di ciascun rateo fino al soddisfo;
- condanna a rifondere alla controparte le spese processuali di entrambi i CP_2 gradi del giudizio, che liquida in euro 1.100,00 per il giudizio di primo grado ed in euro 1.000,00 per quello di appello, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore degli avv.ti Nicola Grippa e Claudio Currò, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Bari, il 17 febbraio 2025
Il Presidente
dott.ssa Manuela Saracino Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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