Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 71
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità avviso di accertamento per violazione onere della prova e criterio di ragionevolezza

    La Corte ritiene non convincenti le presunzioni dell'Ufficio circa la commistione tra attività privata e commerciale, poiché gli incassi sono transitati solo su conti personali e non vi sono indagini mirate sui conti societari.

  • Accolto
    Illegittimità avviso di accertamento per violazione art. 32 d.p.r. 600/1973

    La Corte ritiene che il disposto dell'art. 32 del DPR 600/1973 non sia razionalmente applicabile poiché i versamenti sui conti personali non hanno riferimento sui conti societari né su operazioni commerciali.

  • Accolto
    Violazione/falsa applicazione art. 36 d.l. n. 41/95 in ambito IVA

    La Corte ritiene criticabile la modalità di recupero dell'IVA, conteggiata in aggiunta al flusso finanziario in entrata senza scorporo e senza applicazione del regime del margine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 71
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 71
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo