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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1027/2024 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. FAGGIANI GUIDO per la parte ricorrente e dell'Avv. MIGLIO SIMONA per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 12/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1027 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = , Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] elettivamente domiciliata in Marta (VT), Via del Caio 35, presso lo studio degli Avv.ti Guido Faggiani, C.F. FGG-
, p.e.c. e Agnese Faggiani, C.F. C.F._2 Email_1
, p. che la rappresentano C.F._3 Email_2
e difendono giusta procura in calce all'atto introduttivo del presente giudizio;
RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo Presidente, con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, (codice fiscale
), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio (c.f. ; P.IVA_1 C.F._4 indirizzo e-mail: fax n. 06.77382215; PEC: Email_3 Email_4 [...] erale alle liti a rogito del dott. Email_5 Persona_1 in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede provinciale dell'Istituto sita in Viterbo, via Giacomo Matteotti n. 29. RESISTENTE OGGETTO: ripetizione indebito CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.7.2024 ha adito questo Tribunale in funzione di Parte_1 Giudice del Lavoro, deducendo di esse assegno di invalidità civile (ex art. 13 L. 118/71) prestazione n. 07071864 Cat. INVCIV con decorrenza dal 26.10.2018; di essere stata sottoposta a visita di revisione in data 25.10.2021 all'esito della quale la percentuale di invalidità era stata ridotta al 67%; che in data 15.11.2021 l'istituto aveva anticipato la "sospensione temporanea" della prestazione;
che durante la pendenza del procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445bis c.p.c., l' aveva comunicato di aver provveduto al ricalcolo dell'assegno a CP_1 decorrere dall'1.12.201 ella esistenza di un indebito per l'ammontare di € 7.752,39 chiedendone la restituzione (istanza reiterata in data 29.4.2022); che esito negativo aveva avuto il ricorso amministrativo proposto in data 6.6.2022 (cfr. delibera n. 223434 del 27.07.2022); che in data 20.6.2023 la ricorrente aveva inoltrato nuova domanda di invalidità a seguito della quale era stata riconosciuta una nuova prestazione (n. 044-920007086498) con decorrenza dal 1.07.2023 quale inabile totale (100%), comprensiva anche dell'indennità di accompagnamento;
che in data 17.10.2023 l'istituto le aveva comunicato l'avvio del recupero coattivo dell'indebito mediante trattenute di n. 72 rate mensili con decorrenza “dalla prima data utile”; che senza esito era rimasta l'istanza in autotutela presentata l'8.1.2024; che a decorrere da gennaio 2024 erano iniziate le trattenute mensili di € 100,00. Ciò premesso ha dedotto l'illegittimità della pretesa dell'istituto, osservando che l'indebito e il ricalcolo della prestazione aveva avuto ad oggetto le annualità 2020, 2021 e 2022 nonostante la visita di revisione si fosse svolta solo il 25.10.2021 e la prestazione fosse stata sospesa dal 15.11.2021; che l'istituto aveva verosimilmente aderito ad un orientamento giurisprudenziale ormai superato che ai fini dell'impugnazione dell'accertamento sanitario presupponeva la previa proposizione di una nuova domanda amministrativa (lì dove, avverso l'esito della visita di revisione, la ricorrente aveva legittimamente introdotto ricorso ex art. 445 - bis c.p.c. e in seguito ricorso amministrativo contro la revoca della prestazione in pendenza dell'azione giudiziaria). Sulla scorta di tali considerazioni ha quindi concluso chiedendo "- Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 7.752,39 avanzata dall' nei confronti della Sig.ra CP_1 Pt_1
- Accertare e dichiarare insussistente l'indebito contestato dall e quindi non dovuto e comunque
[...] CP_1 etibile;
- Dichiarare tenuto e condannare l' alla restituzi 'importo dei ratei illegittimamente CP_1 trattenuti successivamente al mese di ottobre 2023, e fino al saldo, oltre interessi come per legge;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore degli Avv.ti Agnese Faggiani e Guido Faggiani che si dichiarano antistatari". L' si è costituito osservando che l'indebito sulla pensione di cat. INV. CIV. n. 007071864 CP_1
(assegno mensile di assistenza) era stato accertato con riferimento al periodo complessivo 01/2020 – 01/2022 ed era seguito:
- per il periodo 2020 – 2021 al superamento del limite reddituale previsto ex lege;
- per il periodo successivo, e fino a 01/2022, per il venire meno del requisito sanitario. Relativamente al primo periodo ha rappresentato che negli anni 2019 e 2020 la ricorrente aveva prodotto redditi da lavoro dipendente rispettivamente di €.
5.584 e di €. 7.843 (superiori al limite previsto per l'assegno in € 4.931,29); che con l'invio del modello AP70 del 19/11/2019 necessario per la liquidazione della prestazione (riconosciuta con decreto di omologa del 7 novembre 2019), aveva dichiarato di non possedere redditi;
che tale dichiarazione aveva indotto in errore l'istituto il quale si era determinato alla erogazione della prestazione non dovuta;
che detta dichiarazione integrava una era ipotesi di dolo idonea a legittimare la ripetizione dell'indebito. Quanto al requisito sanitario ha invece rammentato che in seguito alla visita di revisione del 25.10.2021 l'istituto aveva dapprima sospeso la prestazione in data 15.11.2021 e con il provvedimento del 04/01/2022 ne aveva operato la ricostituzione, quantificando l'indebito, confermato anche con successivo provvedimento del 29.04.2022; in proposito ha d'altra parte rammentato che la revoca dei benefici assistenziali produce i suoi effetti dalla data della visita di verifica e che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari. Sulla scorta di tali argomenti ha concluso chiedendo "rigettare il ricorso perché infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari". La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
In diritto va premesso che il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge 30 marzo 1971, n. 118 e decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 presuppone il possesso di un requisito sanitario, consistente nell'accertamento di una percentuale di invalidità minima pari al 74%, e di un requisito reddituale consistente nella titolarità di un reddito personale non superiore al limite fissato annualmente e corrispondente per l'anno 2019 era pari ad € 4.906,72, per il 2020 pari ad € 4.926,35, per il 2021 pari ad € 4931,29 e per il 2022 pari ad € 5.010,20, per l'anno 2023 era di € 5.391,88 (per l'anno 2024 è invece pari ad € 5.725,46). Sebbene con note sostitutive dell'udienza parte ricorrente abbia lamentato che il superamento dei limiti reddituali sia stato dedotto dall' solo con la costituzione in giudizio, può ritenersi in CP_1 fatto incontestato che negli anni 2019, 2020 e 2021 la ricorrente abbia percepito redditi superiori ai limiti di legge, d'ostacolo al riconoscimento della prestazione assistenziale.; parimenti incontestato e che a seguito della visita di revisione del 25.10.2021 la misura dell'invalidità sia stata ridotta al 67% e che la successiva azione giudiziaria proposta ex art. 445bis c.p.c. abbia confermato l'insussistenza del requisito a decorrere dalla predetta visita come accertato con decreto di omologa del 27.02.2023; in ragione dell'esito della visita di revisione l'istituto aveva correttamente disposto la sospensione della prestazione in data 15.11.2021 e con successivo provvedimento del 04/01/2022 aveva proceduto al ricalcolo pervenendo alla quantificazione dell'indebito formatosi negli anni 2020-2022. Alla luce di tali elementi può ritenersi dunque infondato l'assunto di parte ricorrente che il ricalcolo fosse fondato esclusivamente su ragioni sanitarie, coinvolgendo illegittimamente periodi antecedenti il venir meno del requisito. La circostanza che la sospensione temporanea della prestazione operata in data 15/11/2021 fosse motivata con il venir meno del requisito sanitario, se vale ad evidenziare vizi di motivazione del provvedimento, non pare sufficiente a determinarne l'illegittimità lì dove se ne accerti la corrispondenza alla realtà dei fatti. E una lettura del provvedimento di riliquidazione, operata alla luce dei chiarimenti forniti in memoria dall' CP_1 consente di concludere che, al venir meno del requisito sanitario, fosse imputabile sola la quota parte dell'indebito relativo all'anno 2022 (per l'ammontare di € 291,69) formatosi successivamente alla visita di revisione del 25.10.2021. Al superamento dei limiti reddituali – che peraltro risulta incontestato oltre che provato documentalmente – è per contro imputabile l'indebito relativo agli anni 2020 e 2021 (e precisamente €. 3.728,53 relativamente all'anno 2020 ed €. 3.732,17per l'anno 2021). Incontestata la natura indebita della prestazione per i suddetti anni e per i relativi importi, ciò nondimeno parte ricorrente ne assume l'irripetibilità assumendo non potersi ravvisare nella specie il dolo dell'accipiens avendo la ricorrente adempiuto all'obbligo di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi (e non essendo anche tenuta all'inoltro del “mod. RED” non esistendo ulteriori e diversi redditi rispetto a quelli dichiarati al fisco).
Sul punto è tuttavia opportuno rammentare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste;
… gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione. Ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio…" (Sez. L, Sentenza n. 2056 del 04/02/2004 rv. 569862 – 01 la quale in motivazione, dopo aver richiamato l'art. 11, comma 4, l. 537/1993, ha ricordato che "… a cominciare dall'intervento legislativo del 1993, il quadro normativo precedente risulta innovato perché l'accertamento amministrativo dell'insussistenza dell'obbligazione è stato fatto coincidere con quello eseguito dagli organi tecnici (le apposite commissioni competenti per la visita di revisione) e non più con il provvedimento formale di revoca (il quale, appunto, come ha precisato il d.l. 325/1996, retroagisce alla data della verifica)"; nel medesimo senso cfr. anche Sez. L. Sent. n. 6610 del 29 marzo 2005 rv. 581860 – 01). Prendendo le mosse da tali premesse ed esaminando la questione della ripetibilità degli indebiti assistenziali la S.C. ha osservato: "Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione. Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". Ebbene, nessun dubbio può seriamente formularsi riguardo alla conoscenza dell'esito della visita di revisione e alla inesistenza di un affidamento della ricorrente nella legittimità delle prestazioni percepite successivamente. Più complessa appare invece la questione relativa al superamento dei limiti reddituali. Assume la ricorrente che con le dichiarazioni reddituali inoltrate al fisco aveva assolto ad ogni dovere non essendo tenuta alla compilazione e all'invio del mod. RED. Va tuttavia osservato che
– per quanto disposto dall'art. 415bis c.p.c. – l'erogazione dell'assegno di cui era stato giudizialmente accertato il requisito sanitario mediante l'omologa del 17.11.2019 imponeva la verifica dei restati requisiti socio-economici tra cui quello reddituale;
a tal fine era prevista la compilazione del Mod. Autocert COD.AP70 con il quale la ricorrente era stata chiamata ad attestare i il possesso del requisito reddituale. Con il suddetto modello compilato in data 19.11.2019 la ricorrente aveva attestato – sotto la propria responsabilità anche di natura penale – di non aver prestato attività lavorativa, di non svolgere e di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa e di non aver percepito redditi da lavoro dipendente e assimilato negli anni 2018/2019. A fronte di tali dichiarazioni non sembra potersi sostenere la non addebitabilità alla ricorrente delle erogazioni degli anni seguenti 2020 e 2021, a nulla rilevando la circostanza che l'accesso ai dati in possesso dell'amministrazione fiscale abbia tardivamente consentito all'istituto di accertare il possesso di redditi da lavoro ed il superamento dei limiti di legge. Alla luce di tali considerazioni il ricorso va quindi respinto. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_1
- nulla sulle spese ex art. 152 disp. tt. C.p.c.
Viterbo lì, 12 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1027/2024 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. FAGGIANI GUIDO per la parte ricorrente e dell'Avv. MIGLIO SIMONA per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 12/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1027 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = , Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] elettivamente domiciliata in Marta (VT), Via del Caio 35, presso lo studio degli Avv.ti Guido Faggiani, C.F. FGG-
, p.e.c. e Agnese Faggiani, C.F. C.F._2 Email_1
, p. che la rappresentano C.F._3 Email_2
e difendono giusta procura in calce all'atto introduttivo del presente giudizio;
RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo Presidente, con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, (codice fiscale
), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio (c.f. ; P.IVA_1 C.F._4 indirizzo e-mail: fax n. 06.77382215; PEC: Email_3 Email_4 [...] erale alle liti a rogito del dott. Email_5 Persona_1 in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede provinciale dell'Istituto sita in Viterbo, via Giacomo Matteotti n. 29. RESISTENTE OGGETTO: ripetizione indebito CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.7.2024 ha adito questo Tribunale in funzione di Parte_1 Giudice del Lavoro, deducendo di esse assegno di invalidità civile (ex art. 13 L. 118/71) prestazione n. 07071864 Cat. INVCIV con decorrenza dal 26.10.2018; di essere stata sottoposta a visita di revisione in data 25.10.2021 all'esito della quale la percentuale di invalidità era stata ridotta al 67%; che in data 15.11.2021 l'istituto aveva anticipato la "sospensione temporanea" della prestazione;
che durante la pendenza del procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445bis c.p.c., l' aveva comunicato di aver provveduto al ricalcolo dell'assegno a CP_1 decorrere dall'1.12.201 ella esistenza di un indebito per l'ammontare di € 7.752,39 chiedendone la restituzione (istanza reiterata in data 29.4.2022); che esito negativo aveva avuto il ricorso amministrativo proposto in data 6.6.2022 (cfr. delibera n. 223434 del 27.07.2022); che in data 20.6.2023 la ricorrente aveva inoltrato nuova domanda di invalidità a seguito della quale era stata riconosciuta una nuova prestazione (n. 044-920007086498) con decorrenza dal 1.07.2023 quale inabile totale (100%), comprensiva anche dell'indennità di accompagnamento;
che in data 17.10.2023 l'istituto le aveva comunicato l'avvio del recupero coattivo dell'indebito mediante trattenute di n. 72 rate mensili con decorrenza “dalla prima data utile”; che senza esito era rimasta l'istanza in autotutela presentata l'8.1.2024; che a decorrere da gennaio 2024 erano iniziate le trattenute mensili di € 100,00. Ciò premesso ha dedotto l'illegittimità della pretesa dell'istituto, osservando che l'indebito e il ricalcolo della prestazione aveva avuto ad oggetto le annualità 2020, 2021 e 2022 nonostante la visita di revisione si fosse svolta solo il 25.10.2021 e la prestazione fosse stata sospesa dal 15.11.2021; che l'istituto aveva verosimilmente aderito ad un orientamento giurisprudenziale ormai superato che ai fini dell'impugnazione dell'accertamento sanitario presupponeva la previa proposizione di una nuova domanda amministrativa (lì dove, avverso l'esito della visita di revisione, la ricorrente aveva legittimamente introdotto ricorso ex art. 445 - bis c.p.c. e in seguito ricorso amministrativo contro la revoca della prestazione in pendenza dell'azione giudiziaria). Sulla scorta di tali considerazioni ha quindi concluso chiedendo "- Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 7.752,39 avanzata dall' nei confronti della Sig.ra CP_1 Pt_1
- Accertare e dichiarare insussistente l'indebito contestato dall e quindi non dovuto e comunque
[...] CP_1 etibile;
- Dichiarare tenuto e condannare l' alla restituzi 'importo dei ratei illegittimamente CP_1 trattenuti successivamente al mese di ottobre 2023, e fino al saldo, oltre interessi come per legge;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore degli Avv.ti Agnese Faggiani e Guido Faggiani che si dichiarano antistatari". L' si è costituito osservando che l'indebito sulla pensione di cat. INV. CIV. n. 007071864 CP_1
(assegno mensile di assistenza) era stato accertato con riferimento al periodo complessivo 01/2020 – 01/2022 ed era seguito:
- per il periodo 2020 – 2021 al superamento del limite reddituale previsto ex lege;
- per il periodo successivo, e fino a 01/2022, per il venire meno del requisito sanitario. Relativamente al primo periodo ha rappresentato che negli anni 2019 e 2020 la ricorrente aveva prodotto redditi da lavoro dipendente rispettivamente di €.
5.584 e di €. 7.843 (superiori al limite previsto per l'assegno in € 4.931,29); che con l'invio del modello AP70 del 19/11/2019 necessario per la liquidazione della prestazione (riconosciuta con decreto di omologa del 7 novembre 2019), aveva dichiarato di non possedere redditi;
che tale dichiarazione aveva indotto in errore l'istituto il quale si era determinato alla erogazione della prestazione non dovuta;
che detta dichiarazione integrava una era ipotesi di dolo idonea a legittimare la ripetizione dell'indebito. Quanto al requisito sanitario ha invece rammentato che in seguito alla visita di revisione del 25.10.2021 l'istituto aveva dapprima sospeso la prestazione in data 15.11.2021 e con il provvedimento del 04/01/2022 ne aveva operato la ricostituzione, quantificando l'indebito, confermato anche con successivo provvedimento del 29.04.2022; in proposito ha d'altra parte rammentato che la revoca dei benefici assistenziali produce i suoi effetti dalla data della visita di verifica e che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari. Sulla scorta di tali argomenti ha concluso chiedendo "rigettare il ricorso perché infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari". La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
In diritto va premesso che il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge 30 marzo 1971, n. 118 e decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 presuppone il possesso di un requisito sanitario, consistente nell'accertamento di una percentuale di invalidità minima pari al 74%, e di un requisito reddituale consistente nella titolarità di un reddito personale non superiore al limite fissato annualmente e corrispondente per l'anno 2019 era pari ad € 4.906,72, per il 2020 pari ad € 4.926,35, per il 2021 pari ad € 4931,29 e per il 2022 pari ad € 5.010,20, per l'anno 2023 era di € 5.391,88 (per l'anno 2024 è invece pari ad € 5.725,46). Sebbene con note sostitutive dell'udienza parte ricorrente abbia lamentato che il superamento dei limiti reddituali sia stato dedotto dall' solo con la costituzione in giudizio, può ritenersi in CP_1 fatto incontestato che negli anni 2019, 2020 e 2021 la ricorrente abbia percepito redditi superiori ai limiti di legge, d'ostacolo al riconoscimento della prestazione assistenziale.; parimenti incontestato e che a seguito della visita di revisione del 25.10.2021 la misura dell'invalidità sia stata ridotta al 67% e che la successiva azione giudiziaria proposta ex art. 445bis c.p.c. abbia confermato l'insussistenza del requisito a decorrere dalla predetta visita come accertato con decreto di omologa del 27.02.2023; in ragione dell'esito della visita di revisione l'istituto aveva correttamente disposto la sospensione della prestazione in data 15.11.2021 e con successivo provvedimento del 04/01/2022 aveva proceduto al ricalcolo pervenendo alla quantificazione dell'indebito formatosi negli anni 2020-2022. Alla luce di tali elementi può ritenersi dunque infondato l'assunto di parte ricorrente che il ricalcolo fosse fondato esclusivamente su ragioni sanitarie, coinvolgendo illegittimamente periodi antecedenti il venir meno del requisito. La circostanza che la sospensione temporanea della prestazione operata in data 15/11/2021 fosse motivata con il venir meno del requisito sanitario, se vale ad evidenziare vizi di motivazione del provvedimento, non pare sufficiente a determinarne l'illegittimità lì dove se ne accerti la corrispondenza alla realtà dei fatti. E una lettura del provvedimento di riliquidazione, operata alla luce dei chiarimenti forniti in memoria dall' CP_1 consente di concludere che, al venir meno del requisito sanitario, fosse imputabile sola la quota parte dell'indebito relativo all'anno 2022 (per l'ammontare di € 291,69) formatosi successivamente alla visita di revisione del 25.10.2021. Al superamento dei limiti reddituali – che peraltro risulta incontestato oltre che provato documentalmente – è per contro imputabile l'indebito relativo agli anni 2020 e 2021 (e precisamente €. 3.728,53 relativamente all'anno 2020 ed €. 3.732,17per l'anno 2021). Incontestata la natura indebita della prestazione per i suddetti anni e per i relativi importi, ciò nondimeno parte ricorrente ne assume l'irripetibilità assumendo non potersi ravvisare nella specie il dolo dell'accipiens avendo la ricorrente adempiuto all'obbligo di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi (e non essendo anche tenuta all'inoltro del “mod. RED” non esistendo ulteriori e diversi redditi rispetto a quelli dichiarati al fisco).
Sul punto è tuttavia opportuno rammentare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste;
… gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione. Ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio…" (Sez. L, Sentenza n. 2056 del 04/02/2004 rv. 569862 – 01 la quale in motivazione, dopo aver richiamato l'art. 11, comma 4, l. 537/1993, ha ricordato che "… a cominciare dall'intervento legislativo del 1993, il quadro normativo precedente risulta innovato perché l'accertamento amministrativo dell'insussistenza dell'obbligazione è stato fatto coincidere con quello eseguito dagli organi tecnici (le apposite commissioni competenti per la visita di revisione) e non più con il provvedimento formale di revoca (il quale, appunto, come ha precisato il d.l. 325/1996, retroagisce alla data della verifica)"; nel medesimo senso cfr. anche Sez. L. Sent. n. 6610 del 29 marzo 2005 rv. 581860 – 01). Prendendo le mosse da tali premesse ed esaminando la questione della ripetibilità degli indebiti assistenziali la S.C. ha osservato: "Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione. Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". Ebbene, nessun dubbio può seriamente formularsi riguardo alla conoscenza dell'esito della visita di revisione e alla inesistenza di un affidamento della ricorrente nella legittimità delle prestazioni percepite successivamente. Più complessa appare invece la questione relativa al superamento dei limiti reddituali. Assume la ricorrente che con le dichiarazioni reddituali inoltrate al fisco aveva assolto ad ogni dovere non essendo tenuta alla compilazione e all'invio del mod. RED. Va tuttavia osservato che
– per quanto disposto dall'art. 415bis c.p.c. – l'erogazione dell'assegno di cui era stato giudizialmente accertato il requisito sanitario mediante l'omologa del 17.11.2019 imponeva la verifica dei restati requisiti socio-economici tra cui quello reddituale;
a tal fine era prevista la compilazione del Mod. Autocert COD.AP70 con il quale la ricorrente era stata chiamata ad attestare i il possesso del requisito reddituale. Con il suddetto modello compilato in data 19.11.2019 la ricorrente aveva attestato – sotto la propria responsabilità anche di natura penale – di non aver prestato attività lavorativa, di non svolgere e di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa e di non aver percepito redditi da lavoro dipendente e assimilato negli anni 2018/2019. A fronte di tali dichiarazioni non sembra potersi sostenere la non addebitabilità alla ricorrente delle erogazioni degli anni seguenti 2020 e 2021, a nulla rilevando la circostanza che l'accesso ai dati in possesso dell'amministrazione fiscale abbia tardivamente consentito all'istituto di accertare il possesso di redditi da lavoro ed il superamento dei limiti di legge. Alla luce di tali considerazioni il ricorso va quindi respinto. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_1
- nulla sulle spese ex art. 152 disp. tt. C.p.c.
Viterbo lì, 12 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO