TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/02/2026, n. 2227
TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità per mancata sottoscrizione e mancata attestazione di conformità all'originale

    La mancanza di sottoscrizione non determina la nullità se l'atto contiene elementi sufficienti ad individuare l'autore e l'imputabilità della determinazione. L'atto notificato riporta il nome e cognome del dirigente.

  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio e difetto di istruttoria/motivazione

    L'attività repressiva degli illeciti edilizi è d'ufficio e vincolata, non richiedendo la comunicazione di avvio del procedimento. In ogni caso, è stata inviata una comunicazione di avvio del procedimento nel 2020, a cui il ricorrente non ha risposto. L'atto di demolizione d'ufficio è conseguenza necessaria dell'inottemperanza all'ordine di demolizione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 35 e 37 del d.P.R. n. 380/2001

    L'amministrazione ha correttamente qualificato gli abusi come tali, non limitati a mere difformità da titoli edilizi, ma realizzati in assenza di titoli abilitativi necessari per la natura commerciale dell'attività e i vincoli sull'area demaniale. Pertanto, è corretto applicare l'art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 e gli artt. 21 e 24 della L.R. Lazio n. 15/2008.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata impugnazione dell'atto presupposto

    Era onere del ricorrente impugnare tempestivamente l'ordinanza di demolizione del 23/12/2020, atto immediatamente lesivo. Non avendolo fatto, l'ordinanza è divenuta inoppugnabile e il provvedimento di demolizione d'ufficio può essere impugnato solo per vizi propri.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata impugnazione dell'atto presupposto

    La sanzione pecuniaria è conseguenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione originario, divenuto inoppugnabile. Pertanto, l'impugnazione della sanzione è inammissibile per le stesse ragioni dell'impugnazione della demolizione d'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/02/2026, n. 2227
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2227
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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