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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 785/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
ON AO, AT
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 404/2023 depositato il 20/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Erede Di NT Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 615/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 3 e pubblicata il 23/05/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44760 REGISTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44758 REGISTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44759 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 22 dicembre 2022 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina - (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADE”) i sigg.ri Ricorrente_1 e Ricorrente_2
impugnano la sentenza n.615/3/2022 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina in data 06 maggio 2022 e depositata il 23 maggio 2022.
Nel giudizio di prime cure i contribuenti, coobbligati in solido in quanto parte acquirente e parte venditrice di un immobile sito in San Michele Tiorre, impugnavano un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro eccependo il difetto di motivazione, il mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale e l'inidoneità dei valori OMI utilizzati ed infine l'omessa allegazione degli strumenti di valutazione.
Nel giudizio di prime cure si costituiva l'ADE sostenendo la legittimità della pretesa.
Con la sentenza oggetto del presente gravame i primi Giudici dopo aver respinto i primi motivi del ricorso accoglievano l'eccezione inerente in difetto di motivazione in ordine alla valutazione dell'immobile per la compravendita del quale l'ADE liquidava una maggiore imposta di registro.
In particolare i primi Giudici così motivavano: “Invero, non si è tenuto alcun conto delle circostanze che il bene oggetto di vendita si consti di una nuda proprietà e nei confronti dello stesso gravano due trascrizioni giudiziali negative, che come è stato chiarito dallo stesso difensore in sede di discussione sono ancora sub judice. Ciò si traduce in un'insopprimibile violazione dell'obbligo generale di motivazione degli atti. In tal caso non è infatti soddisfatta l'esigenza di motivazione dell'atto quanto alla corretta indicazione dei criteri adottati allo stato di tutta la documentazione a disposizione dell'amministrazione. Ne consegue l'accoglimento del ricorso.”
Tuttavia il dispositivo della sentenza gravata recita: “la Commissione respinge il ricorso.”.
Gli appellanti impugnano la sentenza di prime cure evidenziando il contrasto tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza.
Eccepisce inoltre la correttezza della motivazione della sentenza impugnata ribadendo quanto già esposto nel ricorso introduttivo in ordine alla valutazione dell'immobile ed al difetto di motivazione.
Conclude con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
L'appello viene iscritto a ruolo il 20 gennaio 2023.
In data 13 febbraio 2023 si costituisce in giudizio l'ADE replicando alle eccezioni sollevate dall'appellante sostenendo la correttezza del dispositivo della sentenza impugnata. Evidenzia l'ADE che i primi Giudici hanno rigettato alcune delle eccezioni sollevate dai contribuenti con particolare riferimento al disconoscimento delle agevolazioni.
Conclude con la richiesta di rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
In data 24 ottobre 2025 gi appellanti, assistiti da un nuovo difensore, depositano memoria illustrativa evidenziando che a seguito della mancata proposizione di appello incidentale sarebbe passato in giudicato il capo della sentenza che conferma in ogni caso la congruità del prezzo/valore dichiarato ovvero il capo della sentenza ove i primi Giudici hanno statuito che l'ADE nella valutazione non ha tenuto conto delle circostanze che oggetto della cessione è solo la nuda proprietà e che sul bene immobile compravenduto gravavano due iscrizioni pregiudizievoli che ne riducevano notevolmente il valore venale, con conseguente accoglimento del ricorso salvo poi erroneamente emettere dispositivo di rigetto.
In data 03 novembre 2025 l'ADE deposita memoria illustrativa replicando alla memoria depositata dagli appellanti precisando di non avere proposto alcun appello incidentale in quanto vittoriosa nel primo grado i giudizio.
La causa viene trattata il giorno 14 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Occorre evidenziare l'evidente errore nel dispositivo della sentenza in quanto i primi Giudici concludono con l'accoglimento del ricorso mentre il dispositivo indica “rigetto”. Un evidente lapsus calami.
In particolare i primi Giudici hanno precisato che “…non è infatti soddisfatta l'esigenza di motivazione dell'atto quanto alla corretta indicazione dei criteri adottati allo stato di tutta la documentazione a disposizione dell'amministrazione. Ne consegue l'accoglimento del ricorso.”.
Ebbene, il contrasto tra motivazione e dispositivo comporta dei rimedi “atipici” e non contemplati direttamente nella nostra legislazione. La giurisprudenza di legittimità ha cercato di risolvere in maniera adattabile alle singole fattispecie che si sono verificate, così si è stabilito che la differenza tra motivazione e dispositivo può essere risolta con una istanza di correzione quando la motivazione sia prevalente rispetto al dispositivo in evidente contrasto con essa. Quando, invece, il dispositivo è prevalente rispetto alla motivazione il vizio
è censurabile tramite il rimedio dell'impugnazione.
Nel caso di specie, come detto, questa Corte ritiene che il contrasto tra motivazione della sentenza ed il dispositivo della sentenza sia frutto di un mero lapsus calami del dispositivo che invece, seguendo il filo logico della motivazione, avrebbe dovuto indicare: “la Commissione accoglie il ricorso.”.
Ritiene inoltre la Corte che sia fondata l'eccezione di passaggio in giudicato della sentenza di prime cure nella parte in cui accoglie le ragioni dei contribuenti con particolare riferimento al difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione e rettifica.
L'appello è pertanto accolto ed è pertanto confermata la nullità dell'avviso di liquidazione e rettifica n.2018
1T003495 000.
In ordine alle spese di lite evidenzia la Corte che gli appellanti avrebbero potuto chiedere la correzione della sentenza in luogo di proporre appello.
Sussistono pertanto gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie l'appello dei contribuenti. spese compensate
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
ON AO, AT
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 404/2023 depositato il 20/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Erede Di NT Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 615/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 3 e pubblicata il 23/05/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44760 REGISTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44758 REGISTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44759 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 22 dicembre 2022 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina - (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADE”) i sigg.ri Ricorrente_1 e Ricorrente_2
impugnano la sentenza n.615/3/2022 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina in data 06 maggio 2022 e depositata il 23 maggio 2022.
Nel giudizio di prime cure i contribuenti, coobbligati in solido in quanto parte acquirente e parte venditrice di un immobile sito in San Michele Tiorre, impugnavano un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro eccependo il difetto di motivazione, il mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale e l'inidoneità dei valori OMI utilizzati ed infine l'omessa allegazione degli strumenti di valutazione.
Nel giudizio di prime cure si costituiva l'ADE sostenendo la legittimità della pretesa.
Con la sentenza oggetto del presente gravame i primi Giudici dopo aver respinto i primi motivi del ricorso accoglievano l'eccezione inerente in difetto di motivazione in ordine alla valutazione dell'immobile per la compravendita del quale l'ADE liquidava una maggiore imposta di registro.
In particolare i primi Giudici così motivavano: “Invero, non si è tenuto alcun conto delle circostanze che il bene oggetto di vendita si consti di una nuda proprietà e nei confronti dello stesso gravano due trascrizioni giudiziali negative, che come è stato chiarito dallo stesso difensore in sede di discussione sono ancora sub judice. Ciò si traduce in un'insopprimibile violazione dell'obbligo generale di motivazione degli atti. In tal caso non è infatti soddisfatta l'esigenza di motivazione dell'atto quanto alla corretta indicazione dei criteri adottati allo stato di tutta la documentazione a disposizione dell'amministrazione. Ne consegue l'accoglimento del ricorso.”
Tuttavia il dispositivo della sentenza gravata recita: “la Commissione respinge il ricorso.”.
Gli appellanti impugnano la sentenza di prime cure evidenziando il contrasto tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza.
Eccepisce inoltre la correttezza della motivazione della sentenza impugnata ribadendo quanto già esposto nel ricorso introduttivo in ordine alla valutazione dell'immobile ed al difetto di motivazione.
Conclude con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
L'appello viene iscritto a ruolo il 20 gennaio 2023.
In data 13 febbraio 2023 si costituisce in giudizio l'ADE replicando alle eccezioni sollevate dall'appellante sostenendo la correttezza del dispositivo della sentenza impugnata. Evidenzia l'ADE che i primi Giudici hanno rigettato alcune delle eccezioni sollevate dai contribuenti con particolare riferimento al disconoscimento delle agevolazioni.
Conclude con la richiesta di rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
In data 24 ottobre 2025 gi appellanti, assistiti da un nuovo difensore, depositano memoria illustrativa evidenziando che a seguito della mancata proposizione di appello incidentale sarebbe passato in giudicato il capo della sentenza che conferma in ogni caso la congruità del prezzo/valore dichiarato ovvero il capo della sentenza ove i primi Giudici hanno statuito che l'ADE nella valutazione non ha tenuto conto delle circostanze che oggetto della cessione è solo la nuda proprietà e che sul bene immobile compravenduto gravavano due iscrizioni pregiudizievoli che ne riducevano notevolmente il valore venale, con conseguente accoglimento del ricorso salvo poi erroneamente emettere dispositivo di rigetto.
In data 03 novembre 2025 l'ADE deposita memoria illustrativa replicando alla memoria depositata dagli appellanti precisando di non avere proposto alcun appello incidentale in quanto vittoriosa nel primo grado i giudizio.
La causa viene trattata il giorno 14 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Occorre evidenziare l'evidente errore nel dispositivo della sentenza in quanto i primi Giudici concludono con l'accoglimento del ricorso mentre il dispositivo indica “rigetto”. Un evidente lapsus calami.
In particolare i primi Giudici hanno precisato che “…non è infatti soddisfatta l'esigenza di motivazione dell'atto quanto alla corretta indicazione dei criteri adottati allo stato di tutta la documentazione a disposizione dell'amministrazione. Ne consegue l'accoglimento del ricorso.”.
Ebbene, il contrasto tra motivazione e dispositivo comporta dei rimedi “atipici” e non contemplati direttamente nella nostra legislazione. La giurisprudenza di legittimità ha cercato di risolvere in maniera adattabile alle singole fattispecie che si sono verificate, così si è stabilito che la differenza tra motivazione e dispositivo può essere risolta con una istanza di correzione quando la motivazione sia prevalente rispetto al dispositivo in evidente contrasto con essa. Quando, invece, il dispositivo è prevalente rispetto alla motivazione il vizio
è censurabile tramite il rimedio dell'impugnazione.
Nel caso di specie, come detto, questa Corte ritiene che il contrasto tra motivazione della sentenza ed il dispositivo della sentenza sia frutto di un mero lapsus calami del dispositivo che invece, seguendo il filo logico della motivazione, avrebbe dovuto indicare: “la Commissione accoglie il ricorso.”.
Ritiene inoltre la Corte che sia fondata l'eccezione di passaggio in giudicato della sentenza di prime cure nella parte in cui accoglie le ragioni dei contribuenti con particolare riferimento al difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione e rettifica.
L'appello è pertanto accolto ed è pertanto confermata la nullità dell'avviso di liquidazione e rettifica n.2018
1T003495 000.
In ordine alle spese di lite evidenzia la Corte che gli appellanti avrebbero potuto chiedere la correzione della sentenza in luogo di proporre appello.
Sussistono pertanto gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie l'appello dei contribuenti. spese compensate