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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/11/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dott.ssa Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dott. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. R.G. 566/2024, avverso la sentenza n.4301/2023 pubblicata il 2.11.2023 dal Tribunale di Bari tra
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 elettivamente domiciliata a Bari presso lo studio dell'avv. Antonio Loiacono, che la rappresenta e difende come da procura speciale allegata all'atto di citazione in appello
Appellante
e
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio CP_1 dell'avv. Luigi Ancona, che la rappresenta e difende come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
Appellata
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
L' ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n.4301 del 2.11.23 nella parte Parte_1 in cui, dopo avere accolto per quanto di ragione la domanda risarcitoria ex art.2051 c.c. proposta nei suoi confronti da (il quale, recatosi il 23.4.15 in qualità di socio presso il poligono di tiro Parte_2 dell'associazione per allenarsi al tiro con la pistola, nel passare accanto ad un cassonetto dei rifiuti ivi presente era stato investito da un'improvvisa fiammata sprigionatasi dall'interno dello stesso riportando danni alla propria integrità fisica), e averla conseguentemente condannata a pagare all'attore l'importo di €
8.918,00 oltre accessori e la metà delle spese di lite (compensate per la restante metà) nonché a sopportare per l'intero i costi della CTU, ha invece rigettato la domanda di garanzia da lei proposta nei confronti della terza chiamata per essere sollevata, in forza di polizza assicurativa contro il rischio di CP_1 responsabilità civile verso terzi, dalle conseguenze della soccombenza, e l'ha condannata a pagare anche in favore della terza chiamata la quota di 1/2 delle spese di difesa, con compensazione dell'altra metà.
In particolare l'appellante, con un motivo unico di doglianza, ha censurato il percorso argomentativo seguito dal primo giudice per rigettare la sua domanda di garanzia (secondo cui la garanzia assicurativa – riguardante i soli danni cagionati a terzi – non era nella specie operante, poiché l'art.32 delle C.A. esclude dal novero dei terzi – tra gli altri – il socio a responsabilità illimitata, laddove il aveva appunto allegato di essere Pt_2
1 socio dell' , a tal fine osservando che nelle associazioni non riconosciute, quali è l' responsabili Pt_1 Pt_1 per le obbligazioni assunte dal rappresentante, ai sensi dell'art.38 c.c., sono soltanto le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, e non già i semplici soci come il , che dunque è da Pt_2 considerare terzo.
Si è costituita l'appellata per sostenere l'infondatezza dell'avversa impugnazione, a tal fine CP_1 condividendo le ragioni di rigetto svolte nella sentenza gravata e comunque riproponendo, ai sensi dell'art.346 c.p.c., anche le ulteriori ragioni di inoperatività della polizza dedotte in primo grado.
La censura dell'appellante è suscettibile di accoglimento.
A ben vedere è già decisivo, in tal senso, il rilievo che l'art.
3.2 C.A. esclude dal novero dei terzi soltanto il
“socio”, e quindi la persona che riveste una qualità soggettiva non ravvisabile in relazione alle associazioni non riconosciute, dove il membro del sodalizio è qualificato dalla legge sempre e solo con il diverso termine di “associato”.
Va peraltro aggiunto, per completezza di argomentazione, che esclusi dalla categoria dei terzi, secondo l'anzidetta clausola assicurativa, neppure sono tutti i “soci”, ma soltanto quella categoria di soci connotata
(al pari delle altre figure non considerate terze dalla clausola: legale rappresentante, amministratore, parenti o affini conviventi) dall'avere un legame particolarmente intenso con l'assicurato, espresso dal fatto di essere il socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni assunte da quest'ultimo.
Pertanto, anche a voler ipotizzare l'equiparabilità tra le due figure soggettive del socio e dell'associato, esclusi dal novero dei terzi non sarebbero tutti gli associati, ma soltanto quegli associati che, avendo agito in nome e per conto dell'associazione, sono chiamate a rispondere personalmente e solidalmente, ai sensi dell'art.38
c.c., delle obbligazioni assunte dall'associazione medesima attraverso il proprio rappresentante;
categoria, quest'ultima, alla quale nessuna delle parti in causa ha mai allegato, e tanto meno provato, che il danneggiato appartenesse. Pt_2
Non coglie nel segno, poi, la difesa dell'appellata secondo cui sarebbe spettato alla chiamante Pt_1 dimostrare che il non rientrasse nella categoria dei soggetti esclusi dalla copertura assicurativa. Pt_2
Ed invero, a parte l'evidente incongruità di un siffatto onere probatorio (che avrebbe ad oggetto il fatto negativo del mancato compimento in un tempo indefinito – da parte del danneggiato – di qualsivoglia atto, in nome e per conto dell' idonei a costituirlo responsabile per le obbligazioni dell'associazione e quindi Pt_1 ad escluderne la qualità di terzo), resta il fatto che per il costante insegnamento della S.C., qualora il contratto contenga clausole di delimitazione soggettiva del rischio indennizzabile (come nel caso di specie, in cui le parti hanno concordato di escludere da una copertura assicurativa stipulata a tutela dei terzi danneggiati specifiche categorie di terzi), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione della clausola di esclusione (Cass.24273/23).
Infondate sono, poi, le ulteriori eccezioni di inoperatività della garanzia assicurativa che ai sensi dell'art.346
c.p.c. l' ripropone nella presente sede. CP_1
Quanto alla configurabilità dell'altra ipotesi di cui all'art.
3.2 della C.A. (secondo cui non sono considerati terzi, ai fini della garanzia R.C., “le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l' , subiscano il danno in conseguenza della Parte_3 loro partecipazione manuale alle attività a cui si riferisce l'assicurazione”), neppure si comprende – né
l' lo ha mai chiarito nel corso dei due gradi di giudizio – in quale di tali categorie soggettive dovrebbe CP_1 rientrare il danneggiato , e per quali ragioni. Pt_2
CP_ Quanto invece all'invocata esclusione di cui all'art.
3.3. secondo cui la garanzia non copre la responsabilità per i danni derivanti – tra l'altro – da detenzione o impiego di esplosivi, vale osservare che non risulta in alcun modo che la fiammata e i conseguenti danni alla persona siano conseguiti ad una condotta di detenzione o impiego di materiale esplosivo, essendo rimaste del tutto ignote le cause del sinistro.
2 Alla luce di quanto sopra (e tenuto conto che l'accertamento della responsabilità ex art.2051 c.c. dell'assicurata intervenuto in primo grado, costituente il presupposto della chiamata in garanzia, non è oggetto di specifiche censure e dunque deve ritenersi ormai coperto dal giudicato), l'appello va accolto e per l'effetto, in accoglimento della domanda di manleva proposta dall' , l' va condannata Parte_1 CP_1
a sollevare quest'ultima dalle conseguenze della sua soccombenza nei confronti del danneggiato . Pt_2
Alla riforma della sentenza di prime cure consegue un nuovo regolamento tra le odierne parti delle spese di lite, regolamento che a prescindere da ogni impugnazione sul punto deve riguardare, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, anche le spese del primo grado di giudizio.
In particolare, in applicazione del criterio della soccombenza, al quale non vi è ragione di derogare, l' CP_1
[...
va condannata a rifondere all' le spese di difesa da quest'ultima sostenuta nei due gradi, liquidate Pt_1 nella misura indicata nel dispositivo.
A carico dell' vanno altresì posti in via definitiva i costi dell'espletata CTU. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n.4301/2023 pubblicata il 2.11.23 dal Parte_1
Tribunale di Bari, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna a manlevare CP_1
l'assicurata di tutto quanto da quest'ultima dovuto in favore di nel Parte_1 Parte_2 presente giudizio;
2) condanna a rifondere all' le spese di difesa di entrambi i gradi di giudizio, spese che CP_1 Parte_1 liquida per il primo grado in € 5.000,00 e per il presente grado in € 4.000,00, oltre R.S.G. del 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge;
3) pone definitivamente i costi della CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 26.11.25
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Salvatore Grillo
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