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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/12/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1957/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AR SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1957/2025, introdotta da:
(c.f. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
24/06/1974 Con il patrocinio dell'Avv. BELTRAME MICHELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_2 Controparte_1
151 comma 1 c.c.
2) Ordinare al Comune di Granozzo con IC (NO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione
Pag. 1 dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5 Cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
3) Dichiarare compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) La casa coniugale sita in Granozzo con IC (NO), Via San Rocco n. 24, già di proprietà dei genitori della IG.ra , rimarrà assegnata alla medesima che vi coabiterà con le figlie maggiorenni Parte_2 Per_ ed . Per_1
2) Il IG. ha già rilasciato da tempo l'abitazione coniugale trovando altra ed idonea soluzione Controparte_1 abitativa.
3) Il IG. a titolo di contributo al mantenimento della IG.ra , verserà Controparte_1 Parte_2 alla stess 300,00 mensili, somma che sarà versata anticipa entro il giorno 05 di ogni mese sino al mese di giugno 2026, e che verrà ridotta ad euro 200,00 da luglio 2026.
4) Le parti concordano, inoltre, che, in caso di mancato rinnovo del contratto di lavoro in capo alla signora Parte_2 con scadenza al 23/12/2025, il IG. verserà alla stessa un assegno di mantenimen Controparte_1 Euro 500,00, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 05 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al mancato rinnovo del contratto lavorativo e sino all'inizio del nuovo contratto lavorativo;
in ogni caso, ferma la riduzione dell'assegno ad Euro 200,00 da luglio 2026.
** *** ** Chiedono inoltre Che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
- fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter comma 2 Cpc, con scadenza a data successiva a sei mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione, con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti CONCLUSIONI relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio: Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 06/06/1998 in Granozzo con IC (NO), matrimonio trascritto nel registro dello Sato Civile del Comune di Granozzo con IC (NO) al n. 3 Parte II Serie A dell'Anno 1998.
2) Ordinare al Comune di Granozzo con IC (NO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Dichiarare compensate le spese legali del presente procedimento. OMOLOGARE le seguenti condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio 1) La casa coniugale sita in Granozzo con IC (NO), Via San Rocco n. 24, già di proprietà dei genitori della IG.ra , rimarrà assegnata alla medesima che vi coabiterà con le figlie maggiorenni Parte_2 Per_ e Per_1
2) Il IG. a titolo di assegno divorzile, verserà in favore della IG.ra , Controparte_1 Parte_2 la somma mma che sarà versata alla stessa anticipatamente entro il decorrere dal mese di luglio 2026, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.”
Pag. 2 Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario in Granozzo con IC (NO), in data 6/6/1998 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 3, parte II, serie A, anno 1998. Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie e , maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 indipendenti. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 3/12/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
Pag. 3 1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in Parte_1
AR (NO) in data 24/06/1974 e , nato in [...] Controparte_1 in data 12/05/1973;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di AR del giorno 18.12.2025.
Il Presidente Andrea Ghinetti
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AR SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1957/2025, introdotta da:
(c.f. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
24/06/1974 Con il patrocinio dell'Avv. BELTRAME MICHELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_2 Controparte_1
151 comma 1 c.c.
2) Ordinare al Comune di Granozzo con IC (NO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione
Pag. 1 dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5 Cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
3) Dichiarare compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) La casa coniugale sita in Granozzo con IC (NO), Via San Rocco n. 24, già di proprietà dei genitori della IG.ra , rimarrà assegnata alla medesima che vi coabiterà con le figlie maggiorenni Parte_2 Per_ ed . Per_1
2) Il IG. ha già rilasciato da tempo l'abitazione coniugale trovando altra ed idonea soluzione Controparte_1 abitativa.
3) Il IG. a titolo di contributo al mantenimento della IG.ra , verserà Controparte_1 Parte_2 alla stess 300,00 mensili, somma che sarà versata anticipa entro il giorno 05 di ogni mese sino al mese di giugno 2026, e che verrà ridotta ad euro 200,00 da luglio 2026.
4) Le parti concordano, inoltre, che, in caso di mancato rinnovo del contratto di lavoro in capo alla signora Parte_2 con scadenza al 23/12/2025, il IG. verserà alla stessa un assegno di mantenimen Controparte_1 Euro 500,00, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 05 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al mancato rinnovo del contratto lavorativo e sino all'inizio del nuovo contratto lavorativo;
in ogni caso, ferma la riduzione dell'assegno ad Euro 200,00 da luglio 2026.
** *** ** Chiedono inoltre Che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
- fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter comma 2 Cpc, con scadenza a data successiva a sei mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione, con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti CONCLUSIONI relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio: Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 06/06/1998 in Granozzo con IC (NO), matrimonio trascritto nel registro dello Sato Civile del Comune di Granozzo con IC (NO) al n. 3 Parte II Serie A dell'Anno 1998.
2) Ordinare al Comune di Granozzo con IC (NO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Dichiarare compensate le spese legali del presente procedimento. OMOLOGARE le seguenti condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio 1) La casa coniugale sita in Granozzo con IC (NO), Via San Rocco n. 24, già di proprietà dei genitori della IG.ra , rimarrà assegnata alla medesima che vi coabiterà con le figlie maggiorenni Parte_2 Per_ e Per_1
2) Il IG. a titolo di assegno divorzile, verserà in favore della IG.ra , Controparte_1 Parte_2 la somma mma che sarà versata alla stessa anticipatamente entro il decorrere dal mese di luglio 2026, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.”
Pag. 2 Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario in Granozzo con IC (NO), in data 6/6/1998 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 3, parte II, serie A, anno 1998. Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie e , maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 indipendenti. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 3/12/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
Pag. 3 1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in Parte_1
AR (NO) in data 24/06/1974 e , nato in [...] Controparte_1 in data 12/05/1973;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di AR del giorno 18.12.2025.
Il Presidente Andrea Ghinetti
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