Trib. Novara, sentenza 22/12/2025, n. 518
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti di legge per la separazione

    La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.

  • Accolto
    Conferma volontà di non riconciliarsi

    Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 3/12/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.

  • Accolto
    Condizioni della separazione

    Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.

  • Accolto
    Domanda congiunta di divorzio

    In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

  • Altro
    Procedibilità della domanda di divorzio

    Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Novara, sentenza 22/12/2025, n. 518
    Giurisdizione : Trib. Novara
    Numero : 518
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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