Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione Prima CIVILE
R.G. 13266/2023
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13266/2023 R.G. promossa da
(C.F: ), con il patrocinio dell'Avv. AMATO FABIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
OGGETTO: Altri contratti atipici sulle seguenti conclusioni per parte ricorrente
“Accertare e dichiarare l'inadempimento del convenuto , meglio in atti Controparte_1
generalizzato, agli obblighi da lui assunti con la scrittura privata stipulata tra lui e il ricorrente in data 15/01/2020; Parte_1 conseguentemente ordinare e/o disporre la vendita dell'immobile di cui è causa attualmente di proprietà per 1/5 di e per 4/5 di e così catastalmente indicato: Parte_1 Controparte_1
Comune di Vigonovo (VE) - Foglio 1 -P.lle 1178 sub. 3 e 4 – Via Zara n. 8/B – P. T-1 – Cat.
A2 – Cl. 2 – vani 5 – sup. cat. Tot. Mq. 110 – tot. esc. Aree coperte mq. 102 – R.C. Euro
284,05; Comune di Vigonovo (VE) - Foglio 1 -P.lle 1178 sub. 9 – Via Zara n. 8/B – P. T pagina 1 di 6
in via subordinata: condannare comunque il convenuto al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente , della somma di €. 45.000,00, oltre interessi di legge dal Parte_1
15/01/2023 all'effettivo saldo, o altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, detratto il valore della quota di 1/5 dell'immobile sopra indicato in caso di vendita dello stesso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, C.p.a. e spese generali come per legge.
Si chiede l'ammissione di prova per interpello e testi sui seguenti capitoli, anteposto “Vero che”:
1) “Le parti in data 15/01/2020 sottoscrissero una scrittura privata nella quale il Signor
al fine di rimborsare al Signor la predetta somma di €. 45.000,00, si CP_1 Pt_1
impegnò a vendere la porzione di immobile entro tre anni”
2) “Nel corso dei tredici anni precedenti la stipula della cessione il Signor Parte_1
aveva anticipato al Signor la somma di circa 45.000,00 euro per spese di CP_1 gestione dell'immobile stesso”
3) “Il Signor aveva pagato per conto del Signor le spese ICI/IMU Pt_1 CP_1
sull'immobile in seconda casa, pari ad un ammontare di circa € 19.000,00”
4) “Il Signor aveva pagato per conto del Signor le tasse sulla dichiarazione Pt_1 CP_1
dei redditi per la proprietà e sul canone pari ad un importo di circa € 18.000,00”
5) “Il Signor aveva provveduto ai versamenti per le bollette dal 2007 al 2013 pari ad Pt_1
una somma di circa € 9.000,00.”
6) “Il Signor aveva versato un acconto a favore di in data 02/04/2007, pari Pt_1 CP_1
a € 3.000,00
Si chiede fin da ora, qualora ve ne fosse necessità, CTU valutativa del valore dell'immobile di cui è causa al fine di determinare il valore della quota di proprietà del ricorrente
FATTO e DIRITTO
pagina 2 di 6 Con ricorso depositato il 21/09/2023, notificato il 20/12/2023 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione parti, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, per sentire accogliere le conclusioni di cui in epigrafe. Il resistente è rimasto
[...]
contumace.
E' documentato che tra il ricorrente ed il convenuto fu stipulato, in data 30/07/2007, un preliminare di vendita compravendita immobiliare (cfr. doc. 1 ricorrente). In particolare, in tale occasione il Signor si impegnò a vendere al Signor in piena ed esclusiva Pt_1 CP_1
proprietà, la porzione ovest di un fabbricato bi-familiare facente parte del complesso edilizio sito in Comune di Vigonovo (VE), alla Via Zara, 8/B, al prezzo di € 170.000.
La stipula del definitivo sarebbe dovuta avvenire entro il 30/09/2007. Tuttavia, il contratto definitivo venne stipulato solo il 15/01/2020.
Il ricorrente ha precisato che, nel tempo intercorso tra la stipula del preliminare e del definitivo, egli corrispose al convenuto la complessiva somma di € 45.000 a titolo di mutuo.
Per tale ultima ragione, in sede di contratto definitivo il Sig. alienò al Sig. i soli Pt_1 CP_1
4/5 dell'immobile promesso in vendita, allo stesso prezzo di € 170.000 inizialmente pattuito per la proprietà integrale. Si riporta, in proposito, il testo della scrittura privata sottoscritta dalle parti il 15/01/2020
pagina 3 di 6 Come accennato, al momento del rogito le parti sottoscrissero una scrittura privata, in cui il
Sig. si impegnò, con dichiarazione che va qualificata alla stregua di una promessa CP_1
unilaterale, a rivendere l'immobile entro tre anni, in modo che il ricavato della vendita venisse ripartito in funzione delle quote di rispettiva proprietà, con eventuale conguaglio a favore del
Sig. fino alla concorrenza di € 45.000. Pt_1
Il ricorrente ha allegato, in proposito, l'inadempimento del resistente rispetto alla rivendita dell'immobile nei tempi concordati e rispetto alla restituzione delle somme mutuate.
Orbene, in base alle risultanze documentali di cui si è dato conto, può affermarsi che contestualmente alla stipula del contratto definitivo di compravendita immobiliare il Sig. restituì anche una parte del mutuo in precedenza concessogli dal Sig. Infatti, il CP_1 Pt_1
convenuto acquistò al prezzo pattuito per l'intero nel preliminare, cioè € 170.000, i soli 4/5 del bene, così pagando la somma di € 34.000 in più rispetto al valore della porzione immobiliare compravenduta, determinato sulla base del preliminare. Di conseguenza, può sostenersi che il
Sig. in realtà, acquistò i 4/5 dell'immobile per € 136.000 e, allo stesso tempo, restituì CP_1 una prima tranche € 34.000 sulla somma di € 45.000 mutuata dal Pt_1
In quest'ottica, le parti stabilirono che, di lì a due anni, il Sig. avrebbe dovuto CP_1
rivendere l'immobile e che il ricavato sarebbe stato ripartito secondo le rispettive quote, con la precisazione che il Sig. anche mediante conguaglio, avrebbe dovuto conseguire la Pt_1
somma complessiva di € 45.000.
Così delineati i contorni della vicenda, non può accogliersi la domanda del ricorrente tesa alla vendita del bene immobile. Invero, ciò che il Sig. potrebbe domandare è l'adempimento Pt_1
dell'obbligo assunto dal Sig. che – tuttavia – attiene ad un facere infungibile, per CP_1
pagina 4 di 6 l'appunto la vendita dell'immobile. E, in ogni caso, nel presente processo di cognizione, teso ad accertare l'inadempimento alla promessa unilaterale ed a pronunciare, se del caso, una pronuncia di condanna, non si potrebbero anticipare anche le operazioni di vendita del bene, attinenti all'esecuzione, spontanea o coattiva, della sentenza di condanna.
Il ricorrente avrebbe potuto, altresì, chiedere la divisione dell'immobile, nell'ambito della quale, in caso di non comoda divisibilità, si sarebbe potuto procedere alla vendita. Pur tuttavia, la domanda di divisione non è stata formulata.
Di conseguenza, l'utilità che il ricorrente può conseguire dal presente processo è la condanna del convenuto alla restituzione di quanto ancora dovuto a titolo di restituzione delle somme mutuate, come da domanda subordinata svolta dal Sig. Pt_1
Rispetto a tale pretesa, però, va considerato che al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita immobiliare il Sig. restituì la somma di € 34.000, CP_1
acquistando i soli 4/5 dell'immobile al prezzo dell'intero. Pertanto, la condanna alla restituzione va limitata alla minore somma di € 11.000, oltre interessi ex art. 1284 co. 1 dal
15/01/2023 (cfr. art. 1219 co. 2 n. 3 c.c.), ed ex art. 1284 co. 4 dal 21/09/2023, data di deposito del ricorso.
Rimane salva, come accennato, la facoltà per i comproprietari di chiedere in separato giudizio la divisione del bene immobile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano – ai sensi del D.M. n. 55/2014, scaglione da €
5.201 ad € 26.000, valori minimi per le fasi introduttiva, di trattazione e decisoria, tenuto conto che non si tratta di controversia di natura complessa e che la causa è stata decisa previa istruttoria solo documentale, in esito a discussione orale e nella contumacia del resistente – in €
2.999 per compensi;
€ 545 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattese, così decide:
- CONDANNA il resistente a pagare al ricorrente Controparte_1 Pt_1
la somma di € 11.000, oltre interessi ex art. 1284 co. 1 c.c. dal 15/01/2023 ed
[...]
pagina 5 di 6 ex art. 1284 co. 4 c.c. dal 21/09/2023
- CONDANNA il resistente a rifondere le spese di Controparte_1
costituzione e patrocinio sostenute dal ricorrente , liquidate in € 2.999 Parte_1
per compensi;
€ 545 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
Venezia, così deciso il 10/04/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 6 di 6