Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00592/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00244/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 244 del 2025, proposto dai sigg. PP BI, IO AR, TO AR, BI AR, DA BI e dalle società BI Inerti S.r.l. e Cava BI S.r.l., nella qualità di comproprietari ed utilizzatori dei terreni foglio di mappa n. 31, particelle nn. 54, 55, 57, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 103, 104, 130, 131, 163, 164, 167, 170, 183, 186, 190, 191, 193, 194, 203, 206, 208, 212, 214, 216, 266 e 267, siti nella Contrada Mancadiana del Comune di Vietri di Potenza, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Riccardi, PEC avvgiovanniriccardi@puntopec.it, e Angela Ferrara, PEC avvangelaferrara@pec.ordineforense.salerno.it, domiciliati ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Vietri di Potenza in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. 4796 del 15.5.2025 (notificata il 16.5.2025), con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza, nel riscontrare l’istanza delle società BI Inerti S.r.l. e Cava BI S.r.l. dell’8.5.2025, volta ad ottenere una variante puntuale del vigente strumento urbanistico (PRG del 1988) mediante la modificazione della destinazione urbanistica dei predetti terreni da agricola a cava, ha:
1) ribadito “che la variante della destinazione urbanistica dell’area di cava potrà essere presa in considerazione solo dopo l’avvenuta demolizione dei manufatti abusivi”;
2) precisato che “la demolizione dei manufatti di cui all’Ordinanza di demolizione n. 12 del 4.4.2025 non deve essere oggetto di alcuna richiesta di autorizzazione, in quanto l’autorizzazione è insita nell’Ordinanza stessa”, e pertanto ha invitato “a procedere ad horas nei termini prescritti”;
3) puntualizzato, con riferimento ai manufatti provvisori, indispensabili per l’esercizio dell’attività di cava (che devono essere rimossi alla cessazione della coltivazione mineraria), come le cabine elettriche, che per la loro sostituzione deve essere attivato lo stesso iter, seguito per la nuova localizzazione dell’impianto di frantumazione, già autorizzata in data 7.4.2025;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il Cons. LE TU e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I sigg. PP BI, IO AR, TO AR, BI AR, DA BI e le società BI Inerti S.r.l. e Cava BI S.r.l. sono rispettivamente comproprietari ed utilizzatori dei terreni foglio di mappa n. 31, particelle nn. 54, 55, 57, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 103, 104, 130, 131, 163, 164, 167, 170, 183, 186, 190, 191, 193, 194, 203, 206, 208, 212, 214, 216, 266 e 267, siti nella Contrada Mancadiana del Comune di Vietri di Potenza, dove per numerosi anni è stata esercitata l’attività di cava.
Su tali terreni sono stati eseguiti degli abusi edilizi, sanzionati con l’Ordinanza di demolizione n. 2354 del 23.6.2005, con la quale era stato stabilito che, in caso di omesso ripristino dello stato dei luoghi entro il termine perentorio di 90 giorni, si sarebbe proceduto ai sensi dell’art. 31 DPR n. 380/2001.
L’impugnazione della predetta Ordinanza n. 2354 del 23.6.2005 e del successivo provvedimento di reiezione dell’istanza di sanatoria è stata respinta da questo Tribunale con Sentenza n. 696 del 5.12.2007, confermata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 4016 del 18.6.2009, in quanto l’appello veniva dichiarato irricevibile.
Anche l’impugnazione dell’ulteriore Ordinanza di demolizione n. 2473 del 16.7.2008, con l’espressa avvertenza che, in caso di inerzia protratta per altri 90 giorni, il Comune, ai sensi dell’art. 31, comma 3, DPR n. 380/2001, avrebbe acquisito gratuitamente, oltre all’area di sedime sulla quale erano stati realizzati gli abusi edilizi, anche la superficie dieci volte superiore a quella abusivamente costruita, è stata respinta da questo TAR con l’Ordinanza cautelare n. 356 del 5.11.2008, confermata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con l’Ordinanza n. 3121 del 16.6.2009: il giudizio si è concluso con Decreto n. 583 del 7.9.2010, in seguito alla rinuncia della parte ricorrente.
Con verbale del 20.10.2008 la Polizia Municipale ha accertato l’inottemperanza alla predetta Ordinanza di demolizione n. 2473 del 16.7.2008.
Pertanto, il Comune ha effettuato i frazionamenti catastali delle aree da acquisire gratuitamente e dalle originarie particelle catastali del foglio di mappa n. 31 scaturivano le particelle nn. 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 e 294.
I sigg. IO AR e BI AR, comproprietari insieme a PP BI, DA BI e TO AR delle originarie particelle, sulle quali sono stati costruiti due dei tre fabbricati abusivi di cui è causa, hanno impugnato le suindicate Ordinanze di demolizione n. 2354 del 23.6.2005 e n. 2473 del 16.7.2008, in quanto non notificate nei loro confronti, il citato verbale della Polizia Municipale del 20.10.2008, i predetti frazionamenti e la successiva Determinazione n. 75 del 10.2.2015, di acquisizione ex art. 31, comma 3, DPR n. 380/2001 delle suddette particelle.
Con Sentenza n. 402 del 21.4.2016, confermata dalla VI^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 7338 del 22.8.2022, questo Tribunale:
1) ha respinto tutte le censure avverso le Ordinanze di demolizione n. 2354 del 23.6.2005 e n. 2473 del 16.7.2008, in quanto, oltre che inammissibili per il giudicato derivante dalla Sentenza C.d.S. Sez. IV n. 4016 del 18.6.2009, di conferma della Sent. TAR Basilicata n. 696 del 5.12.2007, e dal Decreto Presidente TAR Basilicata n. 583 del 7.9.2010, di presa d’atto della rinunzia all’impugnazione del secondo provvedimento di demolizione, erano anche infondate;
2) ha accolto l’atto di motivi aggiunti ed ha annullato l’impugnata Determinazione n. 75 del 10.2.2015, ritenendo fondata esclusivamente la censura, con la quale i ricorrenti avevano dedotto la violazione del loro diritto di proprietà e della L. n. 241/1990, in quanto:
A) non poteva essere disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, senza aver dato la possibilità di demolire gli abusi edilizi entro il termine di 90 giorni, stabilito dall’art. 31, comma 3, DPR n. 380/2001, il quale, in caso di omessa demolizione delle opere abusive, prevede espressamente l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, oltre che delle aree di sedime degli abusi edilizi, anche delle aree circostanti fino ad un massimo di “dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”;
B) richiamando le Sentenze TAR Napoli Sez. III n. 2195 del 17.4.2015, TAR Latina n. 138 del 17.2.2014, TAR Lecce Sez. III n. 184 del 20.1.2014 e TAR Piemonte Sez. I n. 1102 del 24.10.2013, secondo cui “la notifica dell’ordine di demolizione al proprietario, oltreché all’autore dell’abuso edilizio, è il presupposto necessario per il successivo provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, in quanto questo secondo atto costituisce una sanzione per l’inottemperanza alla demolizione, che non può essere pronunciata nei confronti di chi non sia stato destinatario dell’ordine di demolizione, per cui la mancata notifica al proprietario dell’ordine di demolizione non inficia la legittimità dello stesso, ma preclude l’emanazione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31, comma 3, DPR n. 380/2001”.
Per completezza, va pure evidenziato che la predetta Determinazione n. 75 del 10.2.2015 è stata impugnata anche dalla ditta IO BI & C. S.n.c. ed è stata respinta dal TAR Basilicata con Sentenza n. 403 del 21.4.2016, confermata dalla VI Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 7344 del 22.8.2022, in quanto la suddetta ditta aveva dedotto esclusivamente le medesime censure avverso le Ordinanze di demolizione n. 2354 del 23.6.2005 e n. 2473 del 16.7.2008, articolate dai sigg. IO AR e BI AR.
Pertanto, con nota prot. n. 3927 del 27.5.2016 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza ha notificato ai sigg. IO AR e BI AR le predette Ordinanze di demolizione, precisando che avevano 90 giorni di tempo, per eseguire ed evitare l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree di sedime, sulle quali erano stati realizzati gli abusi edilizi, e dei terreni circostanti foglio di mappa n. 31, particelle nn. 87, 88, 89, 90 e 194, particelle nn. 276, 277 e 280, scaturite dalle originarie particelle nn. 103, 104 e 212, e particelle nn. 284, 285, 287, 289, 291, 292 e 293, scaturite dalle originarie particelle nn. 203, 216, 266 e 267.
Ma i sigg. IO AR e BI AR hanno presentato:
-prima in data 29.7.2016, l’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001;
-e, poi in data 11.8.2016, una SCIA, con la quale hanno precisato che avrebbero dato corso alla demolizione in caso di rigetto della predetta istanza di permesso di costruire in sanatoria, dopo l’acquisizione da parte del Comune del parere dell’ENEL, sia perché negli immobili abusivi da demolire era stata installata una cabina elettrica, sia perché la Regione Basilicata con atto del 19.11.2009 aveva ritenuto che gli abusi edilizi in questione erano necessari per l’esercizio dell’attività di coltivazione di una cava.
Con provvedimento prot. 6195 del 30.8.2016 il Responsabile dell’Area Tecnica ha dichiarato irricevibile la suddetta istanza di permesso di costruire in sanatoria del 29.7.2016, richiamando la precedente nota prot. n. 3927 del 27.5.2016 ed i giudicati, derivanti dalla Sentenza C.d.S. Sez. IV n. 4016 del 18.6.2009, di conferma della Sent. TAR Basilicata n. 696 del 5.12.2007, e dal Decreto Presidente TAR Basilicata n. 583 del 7.9.2010, e la successiva Sentenza TAR Basilicata n. 402 del 21.4.2016.
Con nota prot. n. 303 del 9.9.2016 la Polizia Municipale ha attestato l’inottemperanza alle Ordinanze di demolizione n. 2354 del 23.6.2005 e n. 2473 del 16.7.2008.
Con Ric. n. 556/2016 i sigg. IO AR e BI AR hanno impugnato il suddetto provvedimento prot. 6195 del 30.8.2016, la predetta nota della Polizia Municipale prot. n. 303 del 9.9.2016 ed anche la precedente nota prot. n. 3927 del 27.5.2016.
Con Sentenza n. 750 del 5.12.2017, passata in giudicato, perché non appellata, questo Tribunale ha accolto il predetto Ric. n. 556/2016, in quanto il Comune di Vietri di Potenza, anziché dichiarare irricevibile l’istanza dei sigg. IO AR e BI AR del 29.7.2016, avrebbe dovuto esaminarla nel merito, anche perché i ricorrenti non avevano usufruito dell’intero termine di 90 giorni per eseguire spontaneamente la demolizione, “fermi restando gli ulteriori provvedimenti” del Comune.
Pertanto, con provvedimento prot. n. 9235 del 2.11.2018 (notificato il 7.11.2018) il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza, dopo aver richiamato la nota ex art. 10 bis L. n. 241/1990 prot. n. 7850 del 21.9.2018 (notificata il 28.9.2018), la memoria endoprocedimentale dell’8.10.2018 ed il contenuto di tutti provvedimenti giurisdizionali sopra indicati, ha respinto la suddetta istanza di permesso di costruire in sanatoria dei sigg. IO AR e BI AR del 29.7.2016, attesochè:
1) l’autorizzazione regionale ex L.R. n. 12/1979 non aveva esaminato gli aspetti urbanistici;
2) gli abusi edilizi di cui è causa non sono di tipo precario e contrastano con l’art. 13 delle NTA del PRG, vigente sia al momento della loro realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria, nella parte in cui prevede la costruzione di immobili esclusivamente funzionali alla destinazione agricola dei terreni in questione.
I sigg. IO AR e BI AR hanno impugnato il predetto provvedimento prot. n. 9235 del 2.11.2018 con Ric. n. 76/2019, che è stato respinto da questo TAR con la Sentenza n. 388 del 15.5.2021.
Tale Sentenza TAR Basilicata n. 388 del 15.5.2021 è stata confermata dalla II Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2673 del 19.3.2024, con la quale è stato anche rilevato che:
-“il privato appare titolare di un interesse pretensivo (da far valere con apposita istanza);
-e che l'Autorità titolare del potere di pianificazione urbanistica riveda in parte qua il piano vigente, al fine di valutare se ad esso possa essere apportata una deroga (in pratica, una variante) che recuperi, in tutto o in parte e compatibilmente con l'interesse pubblico, una destinazione coerente con i provvedimenti dell’Autorità regionale e della stessa Amministrazione comunale, che legittimano l’attività di cava, che a sua volta presuppone l’assentibilità dei manufatti indispensabili”;
-specificando che “l'Amministrazione, nell'esame dell'eventuale istanza del privato, avrebbe evidentemente l'onere di avviare un'attività di ricerca della possibile soluzione all’attuale distonia tra la destinazione urbanistica e gli atti di assenso all’esercizio dell’attività di cava, valutando anche il ricorso allo strumento della variante parziale”;
-con la puntualizzazione che, però, “ai fini del controllo di legittimità degli atti qui impugnati, rileva la destinazione esistente alla data di edificazione e di adozione dei provvedimenti sfavorevoli”.
Pertanto, le società BI Inerti S.r.l. e Cava BI S.r.l. con istanza dell’8.5.2025, richiamando la predetta parte della Sentenza C.d.S. Sez. II n. 2673 del 19.3.2024, hanno chiesto al Comune di Vietri di Potenza l’approvazione di una variante puntuale del vigente strumento urbanistico (PRG del 1988) mediante la modificazione della destinazione urbanistica da agricola a cava dei citati terreni foglio di mappa n. 31, particelle nn. 54, 55, 57, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 103, 104, 130, 131, 163, 164, 167, 170, 183, 186, 190, 191, 193, 194, 203, 206, 208, 212, 214, 216, 266 e 267, anche perché la Regione Basilicata con Del. G.R. n. 331 del 18.4.2024 aveva autorizzato il progetto di ampliamento dell’attività estrattiva della cava in questione.
Con nota prot. 4796 del 15.5.2025 (notificata il 16.5.2025) il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza, nel riscontrare la predetta istanza, ha:
1) ribadito “che la variante della destinazione urbanistica dell’area di cava potrà essere presa in considerazione solo dopo l’avvenuta demolizione dei manufatti abusivi”;
2) precisato che “la demolizione dei manufatti di cui all’Ordinanza di demolizione n. 12 del 4.4.2025 non deve essere oggetto di alcuna richiesta di autorizzazione, in quanto l’autorizzazione è insita nell’Ordinanza stessa”, e pertanto ha invitato “a procedere ad horas nei termini prescritti”;
3) puntualizzato, con riferimento ai manufatti provvisori, indispensabili per l’esercizio dell’attività di cava (che devono essere rimossi alla cessazione della coltivazione mineraria), come le cabine elettriche, che per la loro sostituzione deve essere attivato lo stesso iter, seguito per la nuova localizzazione dell’impianto di frantumazione, già autorizzata in data 7.4.2025.
I sigg. PP BI, IO AR, TO AR, BI AR, DA BI e le società BI Inerti S.r.l. e Cava BI S.r.l., nella qualità di comproprietari ed utilizzatori dei terreni foglio di mappa n. 31, particelle nn. 54, 55, 57, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 103, 104, 130, 131, 163, 164, 167, 170, 183, 186, 190, 191, 193, 194, 203, 206, 208, 212, 214, 216, 266 e 267, con il presente ricorso, notificato il 2.7.2025 presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde protocollo@pec.comune.vietridipotenza.pz.it e depositato il 3.7.2025, hanno impugnato la predetta nota prot. 4796 del 15.5.2025, evidenziando che in data 27.6.2025 era stata presentata l’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 bis DPR n. 380/2001, deducendo:
1) l’incompetenza del Responsabile dell’Area Tecnica, in quanto la suddetta istanza dell’8.5.2025, di approvazione della variante puntuale del vigente strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), D.Lg.vo n. 267/2000 avrebbe dovuto essere esaminata dal Consiglio Comunale;
2) la violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, in quanto l’impugnata nota prot. 4796 del 15.5.2025 non era stata preceduta dal preavviso di rigetto;
3) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto la II Sezione del Consiglio di Stato con la citata Sentenza n. 2673 del 19.3.2024 aveva ritenuto ininfluente la presenza di abusi edilizi, per l’approvazione della variante allo strumento urbanistico mediante la modificazione della destinazione urbanistica da agricola a cava dei suindicati terreni;
4) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, sia perché una parte degli abusi edilizi era già stata rimossa, mentre gli altri abusi edilizi non potevano essere demoliti, in quanto la loro rimozione determinerebbe la sospensione dell’attività di coltivazione mineraria; sia perché l’art. 1 bis, ultimo comma, L.R. n. 12/1979, prevede che il perimetro della cava comprende i manufatti, necessari per l’esercizio dell’attività di cava.
All’Udienza Pubblica del 17.12.2025 il ricorso è passato in decisione.
In via preliminare, va precisato che non può tenersi conto della nota del Sindaco di Vietri di Potenza prot. n. 10172 del 12.11.2025, depositata il 17.11.2025, in quanto il Comune non si è costituito in giudizio, anche se non contiene alcun elemento, che avrebbe potuto modificare l’esito del presente giudizio.
Il ricorso è fondato, con riferimento al primo motivo, con il quale è stato dedotto il vizio di incompetenza, in quanto il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza, anziché limitarsi ad esercitare il potere di vigilanza edilizia ex art. 107, comma 3, lett. g), dello stesso D.Lg.vo n. 267/2000, ha stabilito “che la variante della destinazione urbanistica dell’area di cava potrà essere presa in considerazione solo dopo l’avvenuta demolizione dei manufatti abusivi”, cioè ha bloccato l’istruttoria dell’istanza dei ricorrenti dell’8.5.2025, di approvazione della variante puntuale del vigente strumento urbanistico, impedendo, in tal modo, la decisione, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), D.Lg.vo n. 267/2000, del competente Consiglio Comunale.
Risulta fondato anche il secondo motivo, con il quale è stata dedotta la violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, in quanto:
-poiché il provvedimento impugnato è stato emanato nell’ambito del procedimento, attivato con l’istanza di variante puntuale del vigente strumento urbanistico, e tale istanza si riferisce all’esercizio di un potere discrezionale, non può essere applicato l’orientamento giurisprudenziale (cfr. Sentenze TAR Basilicata n. 177 del 13.3.2025, n. 724 del 18.12.2023, che richiama C.d.S. Sez. III Sent. n. 8369 del 15.9.2023, n. 520 del 7.9.2023 e n. 352 dell’1.6.2023, che richiamano TAR Palermo Sez. II Sent. n. 2765 del 6.10.2022), ai sensi del quale il terzo periodo del comma 2 dell’art. 21 octies L. n. 241/1990, aggiunto dall’art. 12, comma 1, lett. i), D.L. n. 76/2020 conv. nella L. n. 120/2020 non può essere fatto valere nei confronti dell’attività amministrativa vincolata.
Poiché il procedimento amministrativo di cui è causa non è stato attivato d’ufficio dal Comune di Vietri di Potenza, ma dai ricorrenti con l’istanza dell’8.5.2025, non può essere applicato anche l’art. 13, comma 1, L. n. 241/1990, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni del Capo III della stessa L. n. 241/1900, composto dagli artt. da 7 a 13 e perciò anche dall’art. 10 bis, non si applicano nei confronti dell’attività della Pubblica Amministrazione, diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione -e perciò anche degli strumenti urbanistici e delle loro varianti- e di programmazione, “per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”.
Invece, non possono essere esaminati il terzo ed il quarto motivo, tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Ad. Plen. n. 5 del 27.4.2015, confermata da C.d.S. Sez. III nn. 3797, 3811 e 3813 del 3.8.2015; TAR Milano Sez. IV Sent. nn. 787, 788, 789 e 790 del 4.4.201), ai sensi del quale l’annullamento del provvedimento impugnato per il vizio di incompetenza, con la conseguente rimessione dell’affare all’autorità amministrativa competente, comporta l’assorbimento degli altri motivi di impugnazione, anche perché l’art. 34, comma 2, primo periodo, cod. proc. amm. statuisce che “in nessun caso il Giudice Amministrativo può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”.
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame e per l’effetto l’annullamento dell’impugnata nota del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza prot. 4796 del 15.5.2025, fatta salva l’ulteriore attività amministrativa.
Sussistono eccezionali motivi per disporre l’irripetibilità delle spese di giudizio da parte dei ricorrenti, eccetto il Contributo Unificato, il quale va posto a carico del Comune di Vietri di Potenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’impugnata nota del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza prot. 4796 del 15.5.2025, fatta salva l’ulteriore attività amministrativa.
Spese irripetibili, con la condanna del Comune di Vietri di Potenza al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EF NT, Presidente
LE TU, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE TU | EF NT |
IL SEGRETARIO