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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/11/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice O.P.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 2554/2023 R.G. promossa da
) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. Sergio Lorini e Avv. Tiziana Gigliotti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via Privata Sardelli n.
1, SI (SI)
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti dall'Avv. Caterina Baldo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Salceto n. 91, SI (SI)
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 CONCLUSIONI:
: “- Confermare l'assegnazione della casa familiare, Parte_1 sita in SI (SI), Viale Marconi nr.92 alla signora Parte_1 con la quale i figli convivono e ivi risiedono. -Confermare l'obbligo per i genitori di pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli, così come disciplinate dal protocollo di intesa steso dal Consiglio Nazionale
Forense nella misura del 50 % ciascuno, con rimborso da effettuarsi entro
20 giorni dalla documentazione della spesa: si indicano espressamente, come comprese, le spese universitarie e la polizza dell'auto Volkswagen
Polo in uso ai figli e ogni altra spesa relativa a bisogni e/o necessità straordinarie cui gli stessi non potessero far fronte in modo autonomo.
- Confermare l'obbligo delle parti di provvedere, altresì, al pagamento, ognuno di essi, della quota parte pari al 50 % delle rate del mutuo ipotecario acceso presso la banca MPS, relativo alla casa sita in SI
Viale Marconi nr. 92, ed al pagamento delle spese straordinarie, oltre alla polizza “Casa” accesa presso la polizza accesa presso CP_2 CP_2 er “Infortuni Famiglia”, entrambe legate al mutuo ottenuto.
[...]
- Confermare l'obbligo di pagamento delle spese ordinarie di gestione dell'immobile relative ai consumi a carico della sig.ra , Parte_1 assegnataria della casa familiare;
mentre per le spese straordinarie, confermare l'obbligo a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
- Dare atto che le parti hanno dichiarato di essere entrambe economicamente autosufficienti e di aver rinunciato alla previsione di un assegno di divorzio non sussistendone le condizioni e i presupposti.
- Confermare le obbligazioni economiche contenute nella scrittura privata del 27.11.2023 (cfr. Doc. n.4) relative ai rapporti pregressi e alle pendenze ivi precisate.”
: “1) in via principale, a modifica del punto n. 2) della Controparte_1 sentenza n. 74/2024 di separazione, previa revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie, nulla disporre in via definitiva in
2 punto di assegnazione della casa coniugale sita nel Comune di SI
(SI), Viale Marconi n°92, censita al Catasto Fabbricati del Comune di
SI (SI) al Foglio 21, particella 421, sub 8, piano 3, Cat. A/2, Cl. 4
e del pertinenziale locale uso garage con accesso da rampa condominiale posto in via del Chianti, di cui e vantano Parte_1 Controparte_1 il diritto di abitazione nella misura di 1/3 la Signora e 2/3 il Parte_1 signor essendo la nuda proprietà per il 50% cadauno dei figli CP_1 [...]
e CP_3 Controparte_4
2) dare atto che i coniugi sono in grado di provvedere autonomamente ai loro bisogni ed al loro sostentamento e che pertanto nulla devono l'uno all'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti;
3) disporre l'obbligo a carico di e , nella Parte_1 Controparte_1 misura del 50% ciascuno, del puntuale pagamento delle rate del mutuo relativo alla casa coniugale mediante versamento delle rispettive quote ed al pagamento delle spese straordinarie, oltre alla polizza “Casa” accesa presso la polizza accesa presso per “Infortuni CP_2 CP_2
Famiglia” entrambe legate al muto ottenuto;
4) Le spese ordinarie di gestione dell'immobile e relative ai consumi come anche quelle straordinarie saranno a carico della sig.ra Parte_1 finchè la stessa continuerà ad abitare nella casa familiare;
5) In subordine: in denegata ipotesi in cui venisse confermata
l'assegnazione alla signora della casa familiare sita a SI Parte_1
Viale Marconi n. 92, stante il diritto di abitazione di cui è titolare anche il signor nella misura di 2/3, disporre che la signora Controparte_1
corrisponda al signor un importo Parte_1 Controparte_1 mensile di euro 500,00// a titolo di corrispettivo per il godimento dell'immobile fino all'effettivo rilascio, importo calcolato secondo i valori medi dei contratti di locazione nella zona di riferimento che si aggirano intorno ad €. 4,00 al mq e considerato che il Signor è titolare del CP_1
3 diritto di abitazione per la quota di 2/3 ovvero comunque nella misura che sarà ritenuta di giustizia e di ragione dall'adito Tribunale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5.8.2023 le odierne parti hanno presentato domanda cumulativa congiunta di separazione e divorzio.
A fondamento della domanda hanno dedotto: di aver contratto matrimonio il 21.4.1990 a SI (SI), atto trascritto nel Registro degli atti del predetto Comune per l'anno 1990, n. 4, parte II, Serie A;
- che dall'unione matrimoniale sono nati i figli (22.8.1990) e CP_3 CP_4
(12.6.1997), maggiorenni e parzialmente economicamente autosufficienti;
- che la moglie vive nella casa familiare sita in SI, Viale Marconi
n.2, di proprietà dei figli e con diritto di abitazione dei genitori, mentre il marito si è trasferito presso altra abitazione, sita in SI, Via Mote
S. Michele n.7; - che con scrittura privata hanno deciso di mettere in vendita la casa familiare con devoluzione totale del ricavato in favore dei figli;
- che da un punto di vista economico percepisce una retribuzione mensile di € 1.500,00 la moglie e di € 2.000,00 il marito.
Pronunciata sentenza di separazione n. 74/2024 del 29.1.2024, è stata fissata l'udienza per la trattazione della domanda di divorzio al 17.9.2024.
In data 13.0.2024 , per mezzo del nuovo procuratore Controparte_1 costituito, ha dedotto che: - successivamente alla sentenza di separazione la moglie e i figli hanno espresso di non voler dare più corso a quanto previsto nella scrittura privata, non avendo più intenzione di vendere l'immobile; - il medesimo non ritiene più accettabile la condizione di cui al ricorso congiunto che prevedeva l'assegnazione della casa familiare alla moglie fintanto che non fosse venduta l'abitazione.
Ciò premesso, il ha chiesto di dichiararsi lo scioglimento del CP_1 matrimonio chiedendo, a modifica delle condizioni di separazione: - in via principale, di revocare l'assegnazione della casa familiare alla moglie,
4 prevedendo che le spese ordinarie e straordinarie di gestione dell'immobile siano rimesse a carico della moglie, fintanto che quest'ultima continuerà ad abitare nella casa familiare;
- in subordine, in ipotesi di conferma dell'assegnazione della casa familiare alla moglie, di disporre a carico di quest'ultima il versamento a favore del marito della somma mensile di €
500,00 a titolo di godimento dell'immobile.
In data 16.9.2025 , per mezzo del nuovo procuratore Parte_1 costituito, ha rilevato che dopo l'omologa della separazione: - i figli con email del 15.6.2024 hanno comunicato ai genitori di non avere più intenzione di vendere la casa familiare;
- il marito non ha esattamente adempiuto alle obbligazioni di cui alle scritture private, ovverosia al pagamento delle spese e delle rate del mutuo della casa familiare.
Su tali premesse ha richiesto di confermare le condizioni di cui al ricorso omologate con la sentenza di separazione.
All'udienza del 26.11.2024 il Giudice, interrogate liberamente le parti, ha rimesso la causa in decisione sullo status e con sentenza n. 827/2024 del
2.12.2024 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, disponendo la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza del 14.2.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.2.2025, il Giudice ha fissato per la rimessione della causa al Collegio l'udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 473- bis.28 c.p.c.
2. La domanda proposta da di revoca dell'assegnazione Controparte_1 della casa familiare disposta a favore della moglie è fondata e merita accoglimento per le motivazioni che seguono.
La giurisprudenza è, ormai, costante nell'affermare che “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il
5 mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate" (Cass. n. 25604/2018), sul rilievo che la revoca dell'assegnazione della casa familiare è provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass. 20452/2022), principi dai quali non vi è ragione di discostarsi.
Nel caso di specie i figli sono maggiorenni ( 35 anni, CP_3
28 anni) ed entrambi lavorano. CP_4
Difatti, le parti interrogate liberamente all'udienza del 26.11.2024 hanno affermato che la figlia vive a in una casa in affitto e CP_3 CP_5 lavora come insegnante con un incarico annuale, percependo uno stipendio mensile di € 1.300,00; il figlio invece vive a Milano in una CP_4 casa in affitto e lavora presso la società Accentury s.p.a. come consulente junior con un contratto a tempo determinato (dal febbraio 2023 fino al
2026), percependo uno stipendio mensile di € 1.700,00.
Emerge, quindi, il raggiungimento dell'autosufficienza economica di entrambi i figli: in particolare, con riferimento alla figlia, se è pur vero che ha un incarico annuale, è pur vero che già da alcuni anni ha ottenuto incarichi: “è il quinto anno consecutivo che ha incarichi annuali, i primi tre anni ha lavorato a SI e gli ultimi die a ”; “mia figlia ha CP_5 un contratto a tempo determinato presso la scuola primaria di Bettolle perché da quest'anno è rientrata nelle GPS;
ha già lavorato anche l'anno precedente a Bettolle”.
Il figlio, invece, ha un incarico a tempo determinato della durata triennale
(“ lavora e vive a Milano, lavora presso Accenture s.p.a., è Parte_2 impiegato con contratto a tempo determinato per la durata di tre anni, dal febbraio 2023 fino al 2026.”).
6 Ebbene, il Giudice è chiamato a valutare in concreto il raggiungimento dell'indipendenza economica, considerandone l'effettivo inserimento nel mondo del lavoro, in base alle specifiche attitudini dimostrate e alle correlate aspirazioni, senza che abbia rilievo, in sé ai fini dell'esclusione dell'indipendenza economica del figlio il fatto che il contratto di lavoro sia a tempo indeterminato nè che l'ammontare del compenso sia inferiore a quello astrattamente possibile per effetto del possesso di un titolo di studio capace di farne conseguire uno più alto (cfr. ex multis: Cass. Civ. n.
22076/2022).
Del resto, la necessità di tenere conto della situazione di maggiore flessibilità del mercato del lavoro ha portato all'affermazione del principio secondo cui l'indipendenza economica del figlio maggiorenne, ai fini della cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, deve essere parametrata in base al criterio di relatività e al percorso scolastico della prole.
Di conseguenza, anche un contratto a tempo determinato può condurre all'indipendenza economica se il compenso è adeguato e l'orizzonte temporale non troppo ristretto.
Pertanto, il fatto che la figlia ha da cinque anni incarichi annuali e il figlio ha un contratto di lavoro della durata di tre anni depone per l'inserimento di entrambi i figli nel mondo del lavoro in modo stabile, dimostrando altresì il raggiungimento della loro autonomia economica.
In senso contrario non rileva quanto dedotto dalla moglie, cioè che la figlia rientra ogni fine settimana e il figlio una volta a mese a casa (“mia figlia rientra tutti i fine settimana… mio figlio rientra a casa una volta al mese…
Preciso che entrambi i figli sono residenti nell'abitazione familiare dove trascorrono l'estate oltre che i rientri settimanali o mensili”).
Si veda in proposito quanto espresso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 32151/2023: “Sussiste l'ipotesi di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare allorché il figlio maggiorenne
7 non autosufficiente torni con frequenza settimanale presso la casa familiare”.
Ebbene, nel caso di specie i figli sono economicamente autosufficienti per cui non rileva, ai fini dell'assegnazione della casa familiare alla moglie, che questi tornino con frequenza più o meno periodica presso la casa familiare o che abbiano la residenza anagrafica presso la predetta abitazione.
Preso atto della maggiore età dei figli e della raggiunta autosufficienza deve, perciò, essere disposta la revoca dell'assegnazione alla moglie della casa familiare sita in SI (SI), Viale Marconi n. 92.
3. Le domande avanzate da entrambe le parti relative alla ripartizione delle spese di gestione ordinaria e/o straordinaria dell'immobile, nonché del pagamento del mutuo e la domanda avanzata dalla di Parte_1 condanna della controparte all'adempimento della scrittura privata, devono essere tutte dichiarate inammissibile. In proposito, infatti, si osserva che la giurisprudenza è ormai costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse”, sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio, l'art. 40 c.p.c., consentendo il cumulo di domande soggette a riti diversi nello stesso processo soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo, la restituzione di beni mobili, il rilascio di beni immobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis,
Cass. n. 18870/2014, Cass n. 11828/2009) in quanto non rientranti tra le ipotesi di “connessione qualificata.
Difatti, l'assegnazione della casa coniugale postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al
8 diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria (Cass. 18440/2013), così come esula dal presente giudizio la questione relativa alla ripartizione delle spese di gestione ordinaria e/o straordinaria dell'immobile.
4. Le spese di lite considerata la natura del giudizio, l'iniziale ricorso congiunto le cui condizioni sono state recepite dall'intestato Tribunale e della parziale reciproca soccombenza sulle domande da ultimo formulate, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- revoca l'assegnazione della casa familiare sita in SI (SI), Viale
Marconi n.92, disposta a favore di;
Parte_1
- dichiara l'inammissibilità delle ulteriori domande formulate dalle parti;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le pese di lite.
Così deciso in Siena, 20/10/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice O.P.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 2554/2023 R.G. promossa da
) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. Sergio Lorini e Avv. Tiziana Gigliotti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via Privata Sardelli n.
1, SI (SI)
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti dall'Avv. Caterina Baldo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Salceto n. 91, SI (SI)
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 CONCLUSIONI:
: “- Confermare l'assegnazione della casa familiare, Parte_1 sita in SI (SI), Viale Marconi nr.92 alla signora Parte_1 con la quale i figli convivono e ivi risiedono. -Confermare l'obbligo per i genitori di pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli, così come disciplinate dal protocollo di intesa steso dal Consiglio Nazionale
Forense nella misura del 50 % ciascuno, con rimborso da effettuarsi entro
20 giorni dalla documentazione della spesa: si indicano espressamente, come comprese, le spese universitarie e la polizza dell'auto Volkswagen
Polo in uso ai figli e ogni altra spesa relativa a bisogni e/o necessità straordinarie cui gli stessi non potessero far fronte in modo autonomo.
- Confermare l'obbligo delle parti di provvedere, altresì, al pagamento, ognuno di essi, della quota parte pari al 50 % delle rate del mutuo ipotecario acceso presso la banca MPS, relativo alla casa sita in SI
Viale Marconi nr. 92, ed al pagamento delle spese straordinarie, oltre alla polizza “Casa” accesa presso la polizza accesa presso CP_2 CP_2 er “Infortuni Famiglia”, entrambe legate al mutuo ottenuto.
[...]
- Confermare l'obbligo di pagamento delle spese ordinarie di gestione dell'immobile relative ai consumi a carico della sig.ra , Parte_1 assegnataria della casa familiare;
mentre per le spese straordinarie, confermare l'obbligo a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
- Dare atto che le parti hanno dichiarato di essere entrambe economicamente autosufficienti e di aver rinunciato alla previsione di un assegno di divorzio non sussistendone le condizioni e i presupposti.
- Confermare le obbligazioni economiche contenute nella scrittura privata del 27.11.2023 (cfr. Doc. n.4) relative ai rapporti pregressi e alle pendenze ivi precisate.”
: “1) in via principale, a modifica del punto n. 2) della Controparte_1 sentenza n. 74/2024 di separazione, previa revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie, nulla disporre in via definitiva in
2 punto di assegnazione della casa coniugale sita nel Comune di SI
(SI), Viale Marconi n°92, censita al Catasto Fabbricati del Comune di
SI (SI) al Foglio 21, particella 421, sub 8, piano 3, Cat. A/2, Cl. 4
e del pertinenziale locale uso garage con accesso da rampa condominiale posto in via del Chianti, di cui e vantano Parte_1 Controparte_1 il diritto di abitazione nella misura di 1/3 la Signora e 2/3 il Parte_1 signor essendo la nuda proprietà per il 50% cadauno dei figli CP_1 [...]
e CP_3 Controparte_4
2) dare atto che i coniugi sono in grado di provvedere autonomamente ai loro bisogni ed al loro sostentamento e che pertanto nulla devono l'uno all'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti;
3) disporre l'obbligo a carico di e , nella Parte_1 Controparte_1 misura del 50% ciascuno, del puntuale pagamento delle rate del mutuo relativo alla casa coniugale mediante versamento delle rispettive quote ed al pagamento delle spese straordinarie, oltre alla polizza “Casa” accesa presso la polizza accesa presso per “Infortuni CP_2 CP_2
Famiglia” entrambe legate al muto ottenuto;
4) Le spese ordinarie di gestione dell'immobile e relative ai consumi come anche quelle straordinarie saranno a carico della sig.ra Parte_1 finchè la stessa continuerà ad abitare nella casa familiare;
5) In subordine: in denegata ipotesi in cui venisse confermata
l'assegnazione alla signora della casa familiare sita a SI Parte_1
Viale Marconi n. 92, stante il diritto di abitazione di cui è titolare anche il signor nella misura di 2/3, disporre che la signora Controparte_1
corrisponda al signor un importo Parte_1 Controparte_1 mensile di euro 500,00// a titolo di corrispettivo per il godimento dell'immobile fino all'effettivo rilascio, importo calcolato secondo i valori medi dei contratti di locazione nella zona di riferimento che si aggirano intorno ad €. 4,00 al mq e considerato che il Signor è titolare del CP_1
3 diritto di abitazione per la quota di 2/3 ovvero comunque nella misura che sarà ritenuta di giustizia e di ragione dall'adito Tribunale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5.8.2023 le odierne parti hanno presentato domanda cumulativa congiunta di separazione e divorzio.
A fondamento della domanda hanno dedotto: di aver contratto matrimonio il 21.4.1990 a SI (SI), atto trascritto nel Registro degli atti del predetto Comune per l'anno 1990, n. 4, parte II, Serie A;
- che dall'unione matrimoniale sono nati i figli (22.8.1990) e CP_3 CP_4
(12.6.1997), maggiorenni e parzialmente economicamente autosufficienti;
- che la moglie vive nella casa familiare sita in SI, Viale Marconi
n.2, di proprietà dei figli e con diritto di abitazione dei genitori, mentre il marito si è trasferito presso altra abitazione, sita in SI, Via Mote
S. Michele n.7; - che con scrittura privata hanno deciso di mettere in vendita la casa familiare con devoluzione totale del ricavato in favore dei figli;
- che da un punto di vista economico percepisce una retribuzione mensile di € 1.500,00 la moglie e di € 2.000,00 il marito.
Pronunciata sentenza di separazione n. 74/2024 del 29.1.2024, è stata fissata l'udienza per la trattazione della domanda di divorzio al 17.9.2024.
In data 13.0.2024 , per mezzo del nuovo procuratore Controparte_1 costituito, ha dedotto che: - successivamente alla sentenza di separazione la moglie e i figli hanno espresso di non voler dare più corso a quanto previsto nella scrittura privata, non avendo più intenzione di vendere l'immobile; - il medesimo non ritiene più accettabile la condizione di cui al ricorso congiunto che prevedeva l'assegnazione della casa familiare alla moglie fintanto che non fosse venduta l'abitazione.
Ciò premesso, il ha chiesto di dichiararsi lo scioglimento del CP_1 matrimonio chiedendo, a modifica delle condizioni di separazione: - in via principale, di revocare l'assegnazione della casa familiare alla moglie,
4 prevedendo che le spese ordinarie e straordinarie di gestione dell'immobile siano rimesse a carico della moglie, fintanto che quest'ultima continuerà ad abitare nella casa familiare;
- in subordine, in ipotesi di conferma dell'assegnazione della casa familiare alla moglie, di disporre a carico di quest'ultima il versamento a favore del marito della somma mensile di €
500,00 a titolo di godimento dell'immobile.
In data 16.9.2025 , per mezzo del nuovo procuratore Parte_1 costituito, ha rilevato che dopo l'omologa della separazione: - i figli con email del 15.6.2024 hanno comunicato ai genitori di non avere più intenzione di vendere la casa familiare;
- il marito non ha esattamente adempiuto alle obbligazioni di cui alle scritture private, ovverosia al pagamento delle spese e delle rate del mutuo della casa familiare.
Su tali premesse ha richiesto di confermare le condizioni di cui al ricorso omologate con la sentenza di separazione.
All'udienza del 26.11.2024 il Giudice, interrogate liberamente le parti, ha rimesso la causa in decisione sullo status e con sentenza n. 827/2024 del
2.12.2024 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, disponendo la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza del 14.2.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.2.2025, il Giudice ha fissato per la rimessione della causa al Collegio l'udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 473- bis.28 c.p.c.
2. La domanda proposta da di revoca dell'assegnazione Controparte_1 della casa familiare disposta a favore della moglie è fondata e merita accoglimento per le motivazioni che seguono.
La giurisprudenza è, ormai, costante nell'affermare che “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il
5 mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate" (Cass. n. 25604/2018), sul rilievo che la revoca dell'assegnazione della casa familiare è provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass. 20452/2022), principi dai quali non vi è ragione di discostarsi.
Nel caso di specie i figli sono maggiorenni ( 35 anni, CP_3
28 anni) ed entrambi lavorano. CP_4
Difatti, le parti interrogate liberamente all'udienza del 26.11.2024 hanno affermato che la figlia vive a in una casa in affitto e CP_3 CP_5 lavora come insegnante con un incarico annuale, percependo uno stipendio mensile di € 1.300,00; il figlio invece vive a Milano in una CP_4 casa in affitto e lavora presso la società Accentury s.p.a. come consulente junior con un contratto a tempo determinato (dal febbraio 2023 fino al
2026), percependo uno stipendio mensile di € 1.700,00.
Emerge, quindi, il raggiungimento dell'autosufficienza economica di entrambi i figli: in particolare, con riferimento alla figlia, se è pur vero che ha un incarico annuale, è pur vero che già da alcuni anni ha ottenuto incarichi: “è il quinto anno consecutivo che ha incarichi annuali, i primi tre anni ha lavorato a SI e gli ultimi die a ”; “mia figlia ha CP_5 un contratto a tempo determinato presso la scuola primaria di Bettolle perché da quest'anno è rientrata nelle GPS;
ha già lavorato anche l'anno precedente a Bettolle”.
Il figlio, invece, ha un incarico a tempo determinato della durata triennale
(“ lavora e vive a Milano, lavora presso Accenture s.p.a., è Parte_2 impiegato con contratto a tempo determinato per la durata di tre anni, dal febbraio 2023 fino al 2026.”).
6 Ebbene, il Giudice è chiamato a valutare in concreto il raggiungimento dell'indipendenza economica, considerandone l'effettivo inserimento nel mondo del lavoro, in base alle specifiche attitudini dimostrate e alle correlate aspirazioni, senza che abbia rilievo, in sé ai fini dell'esclusione dell'indipendenza economica del figlio il fatto che il contratto di lavoro sia a tempo indeterminato nè che l'ammontare del compenso sia inferiore a quello astrattamente possibile per effetto del possesso di un titolo di studio capace di farne conseguire uno più alto (cfr. ex multis: Cass. Civ. n.
22076/2022).
Del resto, la necessità di tenere conto della situazione di maggiore flessibilità del mercato del lavoro ha portato all'affermazione del principio secondo cui l'indipendenza economica del figlio maggiorenne, ai fini della cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, deve essere parametrata in base al criterio di relatività e al percorso scolastico della prole.
Di conseguenza, anche un contratto a tempo determinato può condurre all'indipendenza economica se il compenso è adeguato e l'orizzonte temporale non troppo ristretto.
Pertanto, il fatto che la figlia ha da cinque anni incarichi annuali e il figlio ha un contratto di lavoro della durata di tre anni depone per l'inserimento di entrambi i figli nel mondo del lavoro in modo stabile, dimostrando altresì il raggiungimento della loro autonomia economica.
In senso contrario non rileva quanto dedotto dalla moglie, cioè che la figlia rientra ogni fine settimana e il figlio una volta a mese a casa (“mia figlia rientra tutti i fine settimana… mio figlio rientra a casa una volta al mese…
Preciso che entrambi i figli sono residenti nell'abitazione familiare dove trascorrono l'estate oltre che i rientri settimanali o mensili”).
Si veda in proposito quanto espresso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 32151/2023: “Sussiste l'ipotesi di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare allorché il figlio maggiorenne
7 non autosufficiente torni con frequenza settimanale presso la casa familiare”.
Ebbene, nel caso di specie i figli sono economicamente autosufficienti per cui non rileva, ai fini dell'assegnazione della casa familiare alla moglie, che questi tornino con frequenza più o meno periodica presso la casa familiare o che abbiano la residenza anagrafica presso la predetta abitazione.
Preso atto della maggiore età dei figli e della raggiunta autosufficienza deve, perciò, essere disposta la revoca dell'assegnazione alla moglie della casa familiare sita in SI (SI), Viale Marconi n. 92.
3. Le domande avanzate da entrambe le parti relative alla ripartizione delle spese di gestione ordinaria e/o straordinaria dell'immobile, nonché del pagamento del mutuo e la domanda avanzata dalla di Parte_1 condanna della controparte all'adempimento della scrittura privata, devono essere tutte dichiarate inammissibile. In proposito, infatti, si osserva che la giurisprudenza è ormai costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse”, sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio, l'art. 40 c.p.c., consentendo il cumulo di domande soggette a riti diversi nello stesso processo soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo, la restituzione di beni mobili, il rilascio di beni immobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis,
Cass. n. 18870/2014, Cass n. 11828/2009) in quanto non rientranti tra le ipotesi di “connessione qualificata.
Difatti, l'assegnazione della casa coniugale postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al
8 diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria (Cass. 18440/2013), così come esula dal presente giudizio la questione relativa alla ripartizione delle spese di gestione ordinaria e/o straordinaria dell'immobile.
4. Le spese di lite considerata la natura del giudizio, l'iniziale ricorso congiunto le cui condizioni sono state recepite dall'intestato Tribunale e della parziale reciproca soccombenza sulle domande da ultimo formulate, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- revoca l'assegnazione della casa familiare sita in SI (SI), Viale
Marconi n.92, disposta a favore di;
Parte_1
- dichiara l'inammissibilità delle ulteriori domande formulate dalle parti;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le pese di lite.
Così deciso in Siena, 20/10/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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