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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria TI - Presidente -
Dott.ssa Eva AL - Giudice est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21401 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CARBONE PAOLA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BARBERIS MELANIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/11/2024 le parti e Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
Napoli il 13.6.2011 (Atto n.48 p. II s. A sez. T anno 2011). Aggiungevano che dalla loro unione erano nati due figli: nata a [...] il [...] e nato a [...]_2
Napoli il 26.01.2017. Rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile
1 situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi liberamente ed espressamente consentono alla loro separazione personale e per l'effetto vivranno separati nel luogo che riterranno più opportuno, con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) la casa coniugale sita in Napoli alla via Luigi Volpicella n. 372/G - viene concordemente assegnata alla che là vivrà con i figli;
per i beni mobili che costituivano l'arredo della CP_1
casa coniugale, i coniugi danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere, per tale titolo e ragione, l'una dall'altra.
c) i figli vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza privilegiata presso la madre;
le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e la salute, al lavoro, ad atti o azioni ad intraprendersi nell'esclusivo interesse dei figli, dovranno essere sempre adottate di comune accordo tra i coniugi tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori stessi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli;
entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
i minori potranno altresì essere accuditi e custoditi da parenti disponibili o persone all'uopo predisposte, nei periodi di assenza anche se momentanea di uno dei genitori e per i periodi che spettano ciascuno, obbligandosi a prediligere in ogni caso la figura materna o paterna;
d) i coniugi dichiarano di rinunciare al loro reciproco mantenimento;
e) il sig. si obbliga a versare alla moglie, entro e non oltre il giorno 10 di Parte_1
ogni mese, - su c/c intestato alla IG.ra , quale contributo per il mantenimento dei figli, CP_1
la somma complessiva di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00). Le somme così come corrisposte saranno automaticamente rivalutate ogni anno secondo gli indici Istat a far data dal primo gennaio del secondo anno dalla sottoscrizione del presente accordo.
f) Il padre corrisponderà il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate fra i coniugi, secondo quanto sancito dal protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale
2 di Napoli n. 1593 del 7.03.2018 che espressamente si richiama e di cui i coniugi cui sono stati resi edotti;
g) il padre, al fine di continuare ad avere una partecipazione attiva nel progetto educativo, di crescita e di assistenza dei figli, potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì- mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19,00 prelevandoli e riaccompagnandoli presso la propria residenza. Il padre avrà diritto di tenere con sé i figli dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21,00 della domenica a settimane alternate. Tra i genitori resta espressamente precisato che ove mai, per motivi imprevisti e sopravvenuti, o per esigenze strettamente lavorative del padre le visite non fossero possibili nei giorni e negli orari previamente concordati i coniugi dovranno concordarne altri in sostituzione che garantiranno il diritto di visita fra padre e figli per almeno tre giorni durante la settimana compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche dei minori;
h) i minori trascorreranno il prossimo Natale, ossia il giorno 24, 25 e 26 dicembre (da intendersi con pernotto) con il padre e il Capodanno, ossia il giorno 31 dicembre, il giorno 01 e
02 gennaio (sempre con pernotto) con la madre. L'anno successivo, e così di seguito, lepredette festività saranno invertite. Lo stesso accadrà per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo di ogni anno, ad anni alterni. Tuttavia, nelle festività, così come individuate, sarà facoltà del genitore che non trascorre le predette festività con la prole, previo accordo e disponibilità dell'altro genitore, di prelevarli e tenerli con sé per un solo giorno dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
La notte del 5 gennaio e il giorno dell'epifania verrà trascorso a giorni alterni e ad anni alterni con ciascun genitore;
i) il giorno del compleanno dei genitori, della Festa della Mamma e del Papà sarà trascorso con il genitore cui è attribuita la festa anche in deroga al regime di visita ordinario;
l) si precisa che laddove i minori siano impossibilitati a vedere il padre per motivi di salute che li riguardino, lo stesso, previo accordo con la madre sui tempi, avrà diritto di fare visita ai figli presso la loro residenza.
m) Ognuno dei genitori potrà tenere con sé i figli per un periodo di 7 giorni consecutivi durante le vacanze estive – per il periodo che va dalla fine dell'anno scolastico ad inizio dello stesso-, in deroga al regime di visita ordinario, da concordarsi almeno un mese prima e non oltre il 30.06 di ogni anno, con comunicazione del luogo ove il succitato periodo di vacanza verrà trascorso;
n) i giorni del compleanno ed onomastico dei figli verrà trascorso dalla mattina sino alle ore 18.00 con uno ed il pomeriggio sino alle ore 22.00 con l'altro genitore ad anni alterni. o)
I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi
3 lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
si impegnano altresì ad ascoltare i minori per ogni scelta che li riguardino. I genitori si impegnano altresì, nel rispetto delle esigenze di sana crescita e desiderio dei figli, sin d'ora a far avere e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori si impegnano in quest'ottica a far partecipare i minori a cerimonie ed eventi che riguardino le proprie famiglie di origine - anche in deroga al regime di visita- dando tuttavia priorità alla volontà dei minori stessi.
p) Visto l'art. 3 lett. B) della legge 21 novembre 1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24 l. 3/2003, i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del proprio passaporto,
q) per tutto quanto non previsto, i coniugi si rimettono alle vigenti disposizioni di Legge in materia di diritto di famiglia. Le spese legali sono compensate tra le parti e nulla è dovuto reciprocamente, con espressa rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, co. VII,
Nuova Legge Professionale Forense (L. n. 247 del 31.12.12).”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento, assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così
provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.48, parte II, S. A Sez. T, reg. Atti Matrimonio anno 2011);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica
4 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva AL Valeria TI
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