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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 256/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2448/2023 depositato il 03/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3355/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 06/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 3355 del 2022 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di RA : il primo Giudice ha dichiarato la “cessazione della materia del contendere” per avvenuto discarico totale della pretesa tributaria relativa all'Avviso di accertamento TARES emesso dal Comune di RA per l'anno 2013 ed ha disposto la compensazione delle spese di giudizio (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'appellante lamenta che il primo giudice non si è pronunciato anche sull' annullamento dell'Avviso di accertamento ed ha richiamato, inoltre, il principio della c.d. “soccombenza virtuale” (cfr. appello in atti).
Il Comune di RA non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
1.- Il “discarico totale” delle somme iscritte a ruolo ha determinato il venir meno di ogni interesse sostanziale al proseguimento del giudizio.
Il provvedimento di “discarico” ha sostanzialmente “eliminato” la pretesa facendo venir meno la necessità di una decisione nel merito.
Pertanto, la dichiarazione di “cessazione della materia del contendere” ha costituito la naturale conseguenza dell' “eliminazione” dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
2.- L'art. 15, c. 2, d.lgs. n. 546/1992 dispone che "Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate".
Dal fascicolo processuale di primo grado si evince che il Comune ha tempestivamente provveduto al discarico delle somme e che il primo Giudice nel motivare la propria decisione ha “espressamente” richiamato il relativo provvedimento ritenendolo utile ai fini della compensazione ravvisandovi i presupposti per la compensazione (cfr. sentenza di I grado in atti).
Sul punto va anche richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (quale l'intervenuto “discarico”).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione del Comune appellato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Palermo, 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI RO
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2448/2023 depositato il 03/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3355/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 06/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 3355 del 2022 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di RA : il primo Giudice ha dichiarato la “cessazione della materia del contendere” per avvenuto discarico totale della pretesa tributaria relativa all'Avviso di accertamento TARES emesso dal Comune di RA per l'anno 2013 ed ha disposto la compensazione delle spese di giudizio (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'appellante lamenta che il primo giudice non si è pronunciato anche sull' annullamento dell'Avviso di accertamento ed ha richiamato, inoltre, il principio della c.d. “soccombenza virtuale” (cfr. appello in atti).
Il Comune di RA non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
1.- Il “discarico totale” delle somme iscritte a ruolo ha determinato il venir meno di ogni interesse sostanziale al proseguimento del giudizio.
Il provvedimento di “discarico” ha sostanzialmente “eliminato” la pretesa facendo venir meno la necessità di una decisione nel merito.
Pertanto, la dichiarazione di “cessazione della materia del contendere” ha costituito la naturale conseguenza dell' “eliminazione” dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
2.- L'art. 15, c. 2, d.lgs. n. 546/1992 dispone che "Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate".
Dal fascicolo processuale di primo grado si evince che il Comune ha tempestivamente provveduto al discarico delle somme e che il primo Giudice nel motivare la propria decisione ha “espressamente” richiamato il relativo provvedimento ritenendolo utile ai fini della compensazione ravvisandovi i presupposti per la compensazione (cfr. sentenza di I grado in atti).
Sul punto va anche richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (quale l'intervenuto “discarico”).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione del Comune appellato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Palermo, 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI RO