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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 595/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PAVONE ENRICO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5272/2025 depositato il 16/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250080726301000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2024 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso in data 17 novembre 2025 Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 06820250080726301000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione su incarico della Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia per il pagamento del Contributo Unificato Tributario relativo al ricorso iscritto con n. 745/2024).
Il ricorso veniva iscritto con n. 5272/2025 R.G.R.
Il ricorrente osservava come con la sentenza n. 288/2025, relativa al ricorso n. 745/2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado della Lombardia avesse accolto proprio il ricorso del ricorrente, condannando
Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di lite e “al ristoro del C.U.T.”.
A fronte dell'esecutività della sentenza, era dunque illegittima la pretesa di pagamento del CUT, che è a carico della parte soccombente.
Rilevava peraltro che aveva proceduto ad iscrivere a debito il CUT per il suindicato processo e, pertanto, quale parte non soccombente, egli non era tenuto al successivo pagamento.
Chiedeva che la parte resistente venisse condannata al pagamento delle spese di lite, anche ex art. 96 c.
p.c.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio, chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 14, comma 6 bis, d.l.vo 546/92 in quanto il ricorrente, pur contestando la pretesa impositiva, non aveva citato in giudizio l'ente impositore.
Rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva a favore dell'ente impositore e osservava che il credito tributario si era ormai cristallizzato per mancata impugnazione dell'invito al pagamento, notificato in data 2 aprile 2024.
In data 23 gennaio 2026 parte ricorrente presentava memoria, ribadendo le ragioni già esposte nel ricorso introduttivo ed eccepiva la nullità del mandato difensivo della parte resistente ad avvocato del libero foro, non sussistendone i presupposti di legge, con conseguente invalidità del relativo atto di costituzione in giudizio. Con atto del 4 febbraio 2026 interveniva volontariamente in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, direzione della Giustizia Tributaria, Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, ribadendo la legittimità della pretesa impositiva, in quanto il contributo unificato tributario è sempre dovuto dalla parte ricorrente al momento dell'instaurazione del processo, a nulla rilevando le successive decisioni di merito del processo e delle sue conseguenze in merito alla debenza definitiva del contributo a carico della parte soccombente.
Con ulteriore memoria del 5 febbraio 2026 la parte ricorrente eccepiva la tempestività e la legittimazione dell'intervento volontario suindicato, in quanto tale atto era stato notificato utilizzando una PEC non presente nei registri pubblici, la relata di notifica era una mera copia non firmata digitalmente, per ulteriori questioni formali indicate in tale memoria.
Riteneva peraltro l'intervento tardivo rispetto alla data dell'udienza del 13 febbraio 206, mentre, nel merito, ribadiva la infondatezza della pretesa impositiva a suo carico.
Infine, nel corso dell'udienza del 13 febbraio 2026, il ricorrente eccepiva altresì la illegittimità dell'atto di intervento volontario, in quanto non risultava rilasciata regolare delega da parte del Ministero, secondo quanto verbalizzato ed indicato nel verbale di udienza.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il ricorso non può essere dichiarato inammissibile, come richiesto da Agenzia delle Entrate – Riscossione, in quanto la ricorrente non ha mosso alcuna contestazione con riferimento a notificazione di atti impositivi, sicchè il richiamo all'art. 14, comma 6 bis, d.l.vo 546/1992 è del tutto inconferente (peraltro tale norma non prevede alcuna sanzione di inammissibilità del ricorso).
Con l'atto impugnato è stato richiesto al ricorrente il pagamento del Contributo Unificato Tributario relativamente al ricorso n. 745/2024, iscritto presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado
Lombardia, che, con sentenza n. 288/2025, ha accolto il ricorso del ricorrente, condannando Agenzia delle
Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di lite e “al ristoro del C.U.T.”.
Tale sentenza, pur avendo accolto il ricorso del contribuente, non esime lo stesso dal pagamento del C.U.
T., che dunque poteva essergli richiesto con l'atto impugnato, essendo il pagamento dello stesso a carico di ogni parte ricorrente, fermo restando che, in caso di soccombenza della parte resistente, il Giudice può disporre il rimborso del CUT, oltre alla refusione delle spese di lite, come peraltro chiaramente indicato nella citata sentenza.
Correttamente dunque l'amministrazione finanziaria ha richiesto il pagamento del C.U.T. in momento in cui, peraltro la sentenza favorevole al contribuente non era ancora passata in giudicato.
Come detto, il CUT è dovuto dalla parte che introduce un ricorso tributario, spettando poi al giudizio di merito stabilire se, in caso di esito favorevole al contribuente, questi abbia diritto al rimborso dello stesso dalla parte resistente soccombente. L'art. 158 d.p.r. 115/2002 stabilisce testualmente che il contributo unificato nel processo tributario è prenotato a debito, nel processo in cui è parte una amministrazione pubblica, “se a carico dell'amministrazione”.
Il CUT non può dunque essere prenotato a debito dal contribuente ricorrente, ma solo dall'amministrazione pubblica che introduca un ricorso, come nel caso di presentazione di appello o ricorso in cassazione.
Né è possibile pagare il CUT solo all'esito del giudizio, previa verifica dell'esito del processo, perché il contributo è una spesa di giustizia da versare al momento della proposizione del ricorso.
A seguito del doveroso pagamento del CUT da parte del ricorrente, in caso di passaggio in giudicato del giudizio in senso a lui favorevole, anche con riferimento alla statuizione sul rimborso del contributo da parte dell'amministrazione soccombente, egli avrà diritto al rimborso di quanto pagato per tale contributo.
E' congrua ed equa la compensazione delle spese di lite, considerata la particolarità della vicenda e l'esito, comunque favorevole al ricorrente, del processo di merito in cui il CUT doveva essere versato.
Il rigetto nel merito del ricorso esime dall'analisi dei motivi di ricorso concernenti la costituzione della parte resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione con avvocato del libero foro e l'intervento volontario l Ministero dell'Economia e delle Finanze, direzione della Giustizia Tributaria, Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, fermo restando che ai relativi atti non è comunque allegato alcun documento utile ai fini della decisione, che si fonda esclusivamente sulla disciplina del contributo unificato tributario.
Il presente giudizio avrebbe infatti analogo esito, anche considerando inammissibili costituzione in giudizio e intervento volontario delle amministrazioni finanziarie, sicchè, per il principio della ragione più liquida, attesa anche la compensazione delle spese di lite, è del tutto superfluo esaminare i motivi di ricorso sul punto.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Milano, 13.2.2026
IL GIUDICE
Dott. Enrico Pavone
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PAVONE ENRICO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5272/2025 depositato il 16/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250080726301000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2024 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso in data 17 novembre 2025 Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 06820250080726301000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione su incarico della Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia per il pagamento del Contributo Unificato Tributario relativo al ricorso iscritto con n. 745/2024).
Il ricorso veniva iscritto con n. 5272/2025 R.G.R.
Il ricorrente osservava come con la sentenza n. 288/2025, relativa al ricorso n. 745/2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado della Lombardia avesse accolto proprio il ricorso del ricorrente, condannando
Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di lite e “al ristoro del C.U.T.”.
A fronte dell'esecutività della sentenza, era dunque illegittima la pretesa di pagamento del CUT, che è a carico della parte soccombente.
Rilevava peraltro che aveva proceduto ad iscrivere a debito il CUT per il suindicato processo e, pertanto, quale parte non soccombente, egli non era tenuto al successivo pagamento.
Chiedeva che la parte resistente venisse condannata al pagamento delle spese di lite, anche ex art. 96 c.
p.c.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio, chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 14, comma 6 bis, d.l.vo 546/92 in quanto il ricorrente, pur contestando la pretesa impositiva, non aveva citato in giudizio l'ente impositore.
Rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva a favore dell'ente impositore e osservava che il credito tributario si era ormai cristallizzato per mancata impugnazione dell'invito al pagamento, notificato in data 2 aprile 2024.
In data 23 gennaio 2026 parte ricorrente presentava memoria, ribadendo le ragioni già esposte nel ricorso introduttivo ed eccepiva la nullità del mandato difensivo della parte resistente ad avvocato del libero foro, non sussistendone i presupposti di legge, con conseguente invalidità del relativo atto di costituzione in giudizio. Con atto del 4 febbraio 2026 interveniva volontariamente in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, direzione della Giustizia Tributaria, Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, ribadendo la legittimità della pretesa impositiva, in quanto il contributo unificato tributario è sempre dovuto dalla parte ricorrente al momento dell'instaurazione del processo, a nulla rilevando le successive decisioni di merito del processo e delle sue conseguenze in merito alla debenza definitiva del contributo a carico della parte soccombente.
Con ulteriore memoria del 5 febbraio 2026 la parte ricorrente eccepiva la tempestività e la legittimazione dell'intervento volontario suindicato, in quanto tale atto era stato notificato utilizzando una PEC non presente nei registri pubblici, la relata di notifica era una mera copia non firmata digitalmente, per ulteriori questioni formali indicate in tale memoria.
Riteneva peraltro l'intervento tardivo rispetto alla data dell'udienza del 13 febbraio 206, mentre, nel merito, ribadiva la infondatezza della pretesa impositiva a suo carico.
Infine, nel corso dell'udienza del 13 febbraio 2026, il ricorrente eccepiva altresì la illegittimità dell'atto di intervento volontario, in quanto non risultava rilasciata regolare delega da parte del Ministero, secondo quanto verbalizzato ed indicato nel verbale di udienza.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il ricorso non può essere dichiarato inammissibile, come richiesto da Agenzia delle Entrate – Riscossione, in quanto la ricorrente non ha mosso alcuna contestazione con riferimento a notificazione di atti impositivi, sicchè il richiamo all'art. 14, comma 6 bis, d.l.vo 546/1992 è del tutto inconferente (peraltro tale norma non prevede alcuna sanzione di inammissibilità del ricorso).
Con l'atto impugnato è stato richiesto al ricorrente il pagamento del Contributo Unificato Tributario relativamente al ricorso n. 745/2024, iscritto presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado
Lombardia, che, con sentenza n. 288/2025, ha accolto il ricorso del ricorrente, condannando Agenzia delle
Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di lite e “al ristoro del C.U.T.”.
Tale sentenza, pur avendo accolto il ricorso del contribuente, non esime lo stesso dal pagamento del C.U.
T., che dunque poteva essergli richiesto con l'atto impugnato, essendo il pagamento dello stesso a carico di ogni parte ricorrente, fermo restando che, in caso di soccombenza della parte resistente, il Giudice può disporre il rimborso del CUT, oltre alla refusione delle spese di lite, come peraltro chiaramente indicato nella citata sentenza.
Correttamente dunque l'amministrazione finanziaria ha richiesto il pagamento del C.U.T. in momento in cui, peraltro la sentenza favorevole al contribuente non era ancora passata in giudicato.
Come detto, il CUT è dovuto dalla parte che introduce un ricorso tributario, spettando poi al giudizio di merito stabilire se, in caso di esito favorevole al contribuente, questi abbia diritto al rimborso dello stesso dalla parte resistente soccombente. L'art. 158 d.p.r. 115/2002 stabilisce testualmente che il contributo unificato nel processo tributario è prenotato a debito, nel processo in cui è parte una amministrazione pubblica, “se a carico dell'amministrazione”.
Il CUT non può dunque essere prenotato a debito dal contribuente ricorrente, ma solo dall'amministrazione pubblica che introduca un ricorso, come nel caso di presentazione di appello o ricorso in cassazione.
Né è possibile pagare il CUT solo all'esito del giudizio, previa verifica dell'esito del processo, perché il contributo è una spesa di giustizia da versare al momento della proposizione del ricorso.
A seguito del doveroso pagamento del CUT da parte del ricorrente, in caso di passaggio in giudicato del giudizio in senso a lui favorevole, anche con riferimento alla statuizione sul rimborso del contributo da parte dell'amministrazione soccombente, egli avrà diritto al rimborso di quanto pagato per tale contributo.
E' congrua ed equa la compensazione delle spese di lite, considerata la particolarità della vicenda e l'esito, comunque favorevole al ricorrente, del processo di merito in cui il CUT doveva essere versato.
Il rigetto nel merito del ricorso esime dall'analisi dei motivi di ricorso concernenti la costituzione della parte resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione con avvocato del libero foro e l'intervento volontario l Ministero dell'Economia e delle Finanze, direzione della Giustizia Tributaria, Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, fermo restando che ai relativi atti non è comunque allegato alcun documento utile ai fini della decisione, che si fonda esclusivamente sulla disciplina del contributo unificato tributario.
Il presente giudizio avrebbe infatti analogo esito, anche considerando inammissibili costituzione in giudizio e intervento volontario delle amministrazioni finanziarie, sicchè, per il principio della ragione più liquida, attesa anche la compensazione delle spese di lite, è del tutto superfluo esaminare i motivi di ricorso sul punto.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Milano, 13.2.2026
IL GIUDICE
Dott. Enrico Pavone