Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. 232/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 232/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. Onorato Gaia, elett.te C.F._2 domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del giorno 11.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.02.2025 i coniugi [nato a [...] il Parte_1
08.11.1978 (C.F. )] e [nata a [...] C.F._1 CP_1
1
(Ucraina) il 19.06.1979 (C.F. )], premesso di aver contratto C.F._2 matrimonio in data 25.01.2014 in Maiori (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Maiori (SA) dell'anno 2014, al n. 1 Parte I, dalla cui unione era nato il figlio (29.03.2008) ed evidenziato che il Per_1
Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto di omologa n. 2609/2019 del 04.04.2019, chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del giorno 11.03.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data 11.02.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
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“1) Il figlio minore, sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori ma trasferirà la propria residenza a Salerno alla via Trento n. 143 presso l'abitazione del padre con il quale sarà collocato stabilmente;
2) La sig.ra trascorrerà con il figlio due pomeriggi a settimana, il martedì CP_1 ed il giovedì, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e quelli scolastici del ragazzo dalle ore 16.00 alle 21.00 e due week end al mese, alternati, dal sabato pomeriggio alle 16.00 alla domenica alle 20.00.
3) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del ragazzo durante il tempo che questi trascorrerà con lui/lei.
4) Il sig. terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno Parte_1 relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
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- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di assegno divorzile, Pt_1 CP_1 previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970,
l'importo di euro 15.000,00 (quindicimila/00) di cui € 2.000,00 (duemila/00) sono già stati corrisposti in data 01.02.2025 ed i restanti 13.000,00 (tredicimila/00) da versarsi in un'unica soluzione al momento dell'omologa; le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n.
898/1970, della sig.ra avente causa o comunque connessa alla CP_1 pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi Pt_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )] e
[...] C.F._1 CP_1
[nata a [...] il [...] (C.F. )],
[...] C.F._2 trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Maiori (SA) dell'anno
2014, al n. 1 Parte I;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Maiori (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 11.03.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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