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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 05/01/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente
NO LO, Relatore
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13549/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250091683037000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250114051860000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Ader e dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, la cartella di pagamento n. 09720250091683037000 liquidazioni periodiche IVA, per gli anni
2021 e 2022 di importo complessivo (inclusi interessi e sanzioni), di € 29.251,29 e la cartella di pagamento n. 09720250114051860000, per controllo modello IVA anno 2022 periodo di imposta 2021 e per liquidazioni periodiche IVA, 2024, di importo complessivo (inclusi interessi e sanzioni), di € 98.426,99, chiedendone l'annullamento e muovendo i seguenti rilievi
1- “Versamento degli importi richiesti regolarmente eseguito con riferimento alla liquidazione periodica
IVA, anno 2021”;
2- “Rateazione del debito residuo relativo alle liquidazioni periodiche IVA, anno 2022 e 2024”.
Il ricorrente deduceva che l'Agenzia resistente, in data 13 gennaio 2025, gli aveva inoltrato un avviso bonario chiedendogli di “[...] regolarizzare la sua posizione versando la somma di euro 316.819,38 entro
30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione.”
Di conseguenza, ottenuta la rateazione, aveva provveduto al versamento della prima rata, pari ad
€ 15.841,14 (in data 03.02.2025) e a seguire, entro i termini per la seconda rata, dell'intero importo dovuto, pari all'importo di € 306.202,07 (in data 08.04.2025).
Il sig. Ricorrente_1 chiedeva un provvedimento di sospensione allegando la sussistenza dei requisiti del “fumus” come da motivi espressi nel ricorso e del “periculum”, dato che la mancata sospensione avrebbe comportato effetti irreversibili.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che il sig. Ricorrente_1 non aveva rispettato il termine per effettuare il versamento della prima rata (trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, avvenuto il 21/11/2024, non già il 13/01/2025 come dedotto e non provato dal ricorrente), con riguardo alla Dichiarazione modello IVA 2022 presentata dal contribuente per il periodo d'imposta
2021. Questo aveva comportato l'iscrizione a ruolo delle somme impagate a titolo di sanzioni e interessi e la notifica della cartella di pagamento di € 98.426,99.
Concessa la sospensiva con ordinanza del 13.10.2025, la Corte alla odierna udienza, letti gli atti, ha deciso la controversia come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è l'impugnativa di due cartelle di pagamento:
la prima emessa a seguito di tre controlli automatizzati effettuati ex art. 54 bis D.P.R. n. 633/1972, relativamente alle liquidazioni periodiche IVA anno 2021 III trimestre, nonché IVA anno 2022 I e III trimestre;
la seconda emessa a seguito di due controlli automatizzati effettuati ex art. 54 bis D.P.R. n. 633/1972, uno, relativamente alla Dichiarazione modello IVA 2022 presentata per il periodo d'imposta 2021, l'altro, relativamente alla liquidazione periodica IVA anno 2024 I trimestre;
dai predetti controlli risultano irregolarità del controllo modello IVA 2022 per il periodo 2021 nonché versamenti omessi o carenti dell'imposta dichiarata come dovuta oltre interessi e sanzioni per il complessivo importo di € 127.666,52
Gli esiti dei controlli automatizzati erano stati tempestivamente comunicati al sig. Ricorrente_1 il quale, dopo aver ricevuto tali comunicazioni di irregolarità, non aveva effettuato nessun versamento. Le somme erano state pertanto iscritte a ruolo e sono state emesse le cartelle di pagamento oggetto della presente impugnativa.
Il controllo automatizzato ex art. 54 bis D.P.R. n. 633/1972, relativo alla Dichiarazione modello IVA 2022 presentata per il periodo d'imposta 2021, è stato notificato via PEC in data 21/11/2024. Il sig. Ricorrente_1, in seguito a tale ultima comunicazione di irregolarità, ha effettuato un primo versamento in data 03/02/2025 ed un secondo ed ultimo versamento a saldo l'08/04/2025, così ritenendo di aver effettuato il pagamento integrale della rateizzazione dell'imposta non versata oltre ad interessi e sanzioni.
In realtà, il ricorrente non ha rispettato il termine per effettuare il versamento della prima rata che, come indicato nella comunicazione di irregolarità, era di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del
21/11/2024 (essendo rimasta priva di prova il diverso dies a quo indicato dal ricorrente del 13.01.2025).
Pertanto, nonostante i due versamenti effettuati risultano ancora dovute le sanzioni e gli interessi.
Legittime sono, pertanto, le cartelle di pagamento impugnate, tenuto conto della irregolarità dei versamenti effettuati dal contribuente con riguardo alla liquidazione periodica IVA del III trimestre 2021 (il ricorrente è decaduto dalla rateizzazione “per mancato pagamento nei termini della rata n. 03 dovuta alla scadenza del 31-01-2023” non essendo provato il pagamento degli importi indicati nel controllo automatizzato notificato in data 03/06/2022);
e con riguardo al modello IVA 2022 presentato per il periodo d'imposta 2021, per cui non sono stati rispettati modalità e termini di versamento
Quanto alla liquidazione periodica IVA I e III trimestre 2022 e del I trimestre 2024, oggetto delle due distinte cartelle di pagamento, non sono emerse evidenze tali da superare gli esiti del controllo automatizzato né il ricorrente ha effettuato nessun tipo di contestazione specifica
Per le spese si ritiene opportuno compensarle per metà stante l'avvenuto pagamento parziale sia pure tardivo e condannare il ricorrente per la rimanente metà
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e, previa compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 2.000 per ciascuna della controparti oltre accessori di legge.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente
NO LO, Relatore
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13549/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250091683037000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250114051860000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Ader e dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, la cartella di pagamento n. 09720250091683037000 liquidazioni periodiche IVA, per gli anni
2021 e 2022 di importo complessivo (inclusi interessi e sanzioni), di € 29.251,29 e la cartella di pagamento n. 09720250114051860000, per controllo modello IVA anno 2022 periodo di imposta 2021 e per liquidazioni periodiche IVA, 2024, di importo complessivo (inclusi interessi e sanzioni), di € 98.426,99, chiedendone l'annullamento e muovendo i seguenti rilievi
1- “Versamento degli importi richiesti regolarmente eseguito con riferimento alla liquidazione periodica
IVA, anno 2021”;
2- “Rateazione del debito residuo relativo alle liquidazioni periodiche IVA, anno 2022 e 2024”.
Il ricorrente deduceva che l'Agenzia resistente, in data 13 gennaio 2025, gli aveva inoltrato un avviso bonario chiedendogli di “[...] regolarizzare la sua posizione versando la somma di euro 316.819,38 entro
30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione.”
Di conseguenza, ottenuta la rateazione, aveva provveduto al versamento della prima rata, pari ad
€ 15.841,14 (in data 03.02.2025) e a seguire, entro i termini per la seconda rata, dell'intero importo dovuto, pari all'importo di € 306.202,07 (in data 08.04.2025).
Il sig. Ricorrente_1 chiedeva un provvedimento di sospensione allegando la sussistenza dei requisiti del “fumus” come da motivi espressi nel ricorso e del “periculum”, dato che la mancata sospensione avrebbe comportato effetti irreversibili.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che il sig. Ricorrente_1 non aveva rispettato il termine per effettuare il versamento della prima rata (trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, avvenuto il 21/11/2024, non già il 13/01/2025 come dedotto e non provato dal ricorrente), con riguardo alla Dichiarazione modello IVA 2022 presentata dal contribuente per il periodo d'imposta
2021. Questo aveva comportato l'iscrizione a ruolo delle somme impagate a titolo di sanzioni e interessi e la notifica della cartella di pagamento di € 98.426,99.
Concessa la sospensiva con ordinanza del 13.10.2025, la Corte alla odierna udienza, letti gli atti, ha deciso la controversia come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è l'impugnativa di due cartelle di pagamento:
la prima emessa a seguito di tre controlli automatizzati effettuati ex art. 54 bis D.P.R. n. 633/1972, relativamente alle liquidazioni periodiche IVA anno 2021 III trimestre, nonché IVA anno 2022 I e III trimestre;
la seconda emessa a seguito di due controlli automatizzati effettuati ex art. 54 bis D.P.R. n. 633/1972, uno, relativamente alla Dichiarazione modello IVA 2022 presentata per il periodo d'imposta 2021, l'altro, relativamente alla liquidazione periodica IVA anno 2024 I trimestre;
dai predetti controlli risultano irregolarità del controllo modello IVA 2022 per il periodo 2021 nonché versamenti omessi o carenti dell'imposta dichiarata come dovuta oltre interessi e sanzioni per il complessivo importo di € 127.666,52
Gli esiti dei controlli automatizzati erano stati tempestivamente comunicati al sig. Ricorrente_1 il quale, dopo aver ricevuto tali comunicazioni di irregolarità, non aveva effettuato nessun versamento. Le somme erano state pertanto iscritte a ruolo e sono state emesse le cartelle di pagamento oggetto della presente impugnativa.
Il controllo automatizzato ex art. 54 bis D.P.R. n. 633/1972, relativo alla Dichiarazione modello IVA 2022 presentata per il periodo d'imposta 2021, è stato notificato via PEC in data 21/11/2024. Il sig. Ricorrente_1, in seguito a tale ultima comunicazione di irregolarità, ha effettuato un primo versamento in data 03/02/2025 ed un secondo ed ultimo versamento a saldo l'08/04/2025, così ritenendo di aver effettuato il pagamento integrale della rateizzazione dell'imposta non versata oltre ad interessi e sanzioni.
In realtà, il ricorrente non ha rispettato il termine per effettuare il versamento della prima rata che, come indicato nella comunicazione di irregolarità, era di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del
21/11/2024 (essendo rimasta priva di prova il diverso dies a quo indicato dal ricorrente del 13.01.2025).
Pertanto, nonostante i due versamenti effettuati risultano ancora dovute le sanzioni e gli interessi.
Legittime sono, pertanto, le cartelle di pagamento impugnate, tenuto conto della irregolarità dei versamenti effettuati dal contribuente con riguardo alla liquidazione periodica IVA del III trimestre 2021 (il ricorrente è decaduto dalla rateizzazione “per mancato pagamento nei termini della rata n. 03 dovuta alla scadenza del 31-01-2023” non essendo provato il pagamento degli importi indicati nel controllo automatizzato notificato in data 03/06/2022);
e con riguardo al modello IVA 2022 presentato per il periodo d'imposta 2021, per cui non sono stati rispettati modalità e termini di versamento
Quanto alla liquidazione periodica IVA I e III trimestre 2022 e del I trimestre 2024, oggetto delle due distinte cartelle di pagamento, non sono emerse evidenze tali da superare gli esiti del controllo automatizzato né il ricorrente ha effettuato nessun tipo di contestazione specifica
Per le spese si ritiene opportuno compensarle per metà stante l'avvenuto pagamento parziale sia pure tardivo e condannare il ricorrente per la rimanente metà
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e, previa compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 2.000 per ciascuna della controparti oltre accessori di legge.