Art. 22. ((Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'Africa Italiana compilano gli elenchi generali per la liquidazione dei contributi dovuti al Monte pensioni per le scuole elementari da essi mantenute, per le scuole elementari parificate, per gli asili d'infanzia e per le istituzioni integrative, sussidiarie e ausiliarie delle scuole elementari e parascolastiche, contemplati dai rispettivi ordinamenti scolastici e per i relativi insegnanti e li inviano, entro il mese di aprile dell'anno a cui si riferiscono, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza per l'approvazione. Il versamento dei contributi viene effettuato entro il mese di luglio di ciascun anno con mandati diretti emessi dai Ministeri predetti, salvo a questi il diritto di rivalsa verso gli enti e gli insegnanti per i contributi a loro carico.
Durante l'anno possono compilarsi elenchi suppletivi il cui importo viene versato con le stesse modalita' entro il mese successivo a quello della rispettiva emissione))
Durante l'anno possono compilarsi elenchi suppletivi il cui importo viene versato con le stesse modalita' entro il mese successivo a quello della rispettiva emissione))