TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4652 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione 1^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Giudice
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili e contenziosi per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 5889, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenica Parte_1
Annibaldis
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.05.2025, (d'ora innanzi anche Parte_1 solo “ricorrente”) esponeva di aver contratto matrimonio civile con CP_1
(d'ora innanzi anche solo “resistente”) in Cuba il 27.01.2005, trascritto nel
[...] registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari, e che dalla loro unione erano nate le figlie (in data 08.11.2005) e (in data 16.07.2012). Per_1 Per_2
La ricorrente rappresentava che il Tribunale di Bari, con decreto di omologa n.
24505/2020, pubblicato il 24.11.2020, aveva dichiarato la separazione consensuale tra i coniugi, prevedendo l'affidamento condiviso delle figlie e , allora Per_1 Per_2 entrambe minorenni, con collocamento privilegiato presso la madre;
l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale sita in Bari, viale Japigia n. 43/9 (di proprietà del resistente); la predisposizione di un calendario dettagliato di incontri tra padre e figlie;
l'obbligo a carico dell'odierno resistente di corrispondere un assegno di mantenimento in favore delle figlie per la somma complessiva di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascuna figlia), oltre all'adeguamento annuale ISTAT e al 50% alle spese straordinarie sostenute per le minori, secondo il Protocollo d'intesa n.
4969 dell'08.07.2019; nonché la rinuncia reciproca dei coniugi all'assegno di mantenimento.
La ricorrente riferiva altresì che la separazione si era protratta ininterrottamente per un periodo di tempo superiore a sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente, senza che fosse intervenuta riconciliazione, essendo cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, e che, pertanto, ricorrevano i presupposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio civile. Chiedeva, dunque, che fosse dichiarato lo scioglimento del vincolo coniugale, con ordine di annotazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nonché la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione, con aumento del contributo paterno al mantenimento delle figlie ad euro 250,00 mensili ciascuna;
con spese come per legge.
All'udienza del 28.11.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., il resistente non compariva né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica. Il Giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti, confermando parzialmente le condizioni della separazione, revocando quelle relative all'affidamento della figlia
, divenuta nelle more maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, e disponendo l'affidamento esclusivo della minore alla madre, Per_2 in considerazione del totale d isinteresse manifestato dal padre sia sul piano affettivo sia su quello economico.
Indi, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, il Giudice Delegato rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del resistente, il quale non si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica.
La domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra la ricorrente e il resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'art. 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge n.
898/1970 (e successive modificazioni): infatti, dalla data fissata per la comparizione dei coniugi davanti al Presidente delegato nella procedura di separazione consensuale e fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo superiore a sei mesi, durante i quali la convivenza, pacificamente, non è mai ripresa.
Tale obiettiva situazione, le allegazioni fornite dalla ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nella fase divorzile dal Giudice delegato, unite al totale disinteresse del resistente per il presente giudizio rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui va dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 .
Per quel che riguarda le pronunce accessorie, il Collegio rileva che all'udienza del
28.11.2025 il difensore della ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti. In conformità con la richiesta può senz'altro statuirsi, non risultando ex actis elementi per sottoporre a revisione le decisioni già adottate.
Ed invero, all'udienza del 28.11.2025 la ricorrente ha riferito che il resistente risulta da tempo irreperibile e che, pur intrattenendo sporadici contatti telefonici con la figlia minore , non la incontra da lungo periodo, rendendo peraltro difficolt oso Per_2 alla madre ottenere le necessarie autorizzazioni relative alla scuola e alla salute della minore. Inoltre, la ricorrente ha rappresentato – e ciò non è stato smentito in alcun modo, attesa la mancata costituzione del resistente – che quest'ultimo non ha mai provveduto al versamento dell'assegno di mantenimento stabilito in favore delle figlie. Pertanto, quanto all'affidamento della minore , deve ritenersi Per_2 pienamente giustificato l'affidamento esclusivo alla madre, in ragione del totale e persistente disinteresse del padre, sia sul piano affettivo sia sotto il profilo economico, unito alla sua sostanziale assenza dalla vita della minore. Tale circostanza rende infatti non praticabile un diverso assetto dell'affidamento e impone la salvaguardia della continuità affettiva, educativa e materiale garantita dalla figura materna.
Le spese seguono la soccombenza del resistente e devono essere versate in favore dello Stato, atteso che la ricorrente è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 5889/2025 tra Parte_1
e , con l'intervento del P.M., così provvede:
[...] Controparte_1
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Cuba in data 27.01.2005 tra e , trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari (anno 2005, parte II,
Serie C, atto n. 71);
3) dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bari, competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
5) conferma i provvedimenti provvisori e urgenti già resi in data 28.11.2025;
6) condanna il resistente a rimborsare le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.759,75 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1^ civile del Tribunale, il giorno 16.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione 1^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Giudice
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili e contenziosi per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 5889, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenica Parte_1
Annibaldis
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.05.2025, (d'ora innanzi anche Parte_1 solo “ricorrente”) esponeva di aver contratto matrimonio civile con CP_1
(d'ora innanzi anche solo “resistente”) in Cuba il 27.01.2005, trascritto nel
[...] registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari, e che dalla loro unione erano nate le figlie (in data 08.11.2005) e (in data 16.07.2012). Per_1 Per_2
La ricorrente rappresentava che il Tribunale di Bari, con decreto di omologa n.
24505/2020, pubblicato il 24.11.2020, aveva dichiarato la separazione consensuale tra i coniugi, prevedendo l'affidamento condiviso delle figlie e , allora Per_1 Per_2 entrambe minorenni, con collocamento privilegiato presso la madre;
l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale sita in Bari, viale Japigia n. 43/9 (di proprietà del resistente); la predisposizione di un calendario dettagliato di incontri tra padre e figlie;
l'obbligo a carico dell'odierno resistente di corrispondere un assegno di mantenimento in favore delle figlie per la somma complessiva di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascuna figlia), oltre all'adeguamento annuale ISTAT e al 50% alle spese straordinarie sostenute per le minori, secondo il Protocollo d'intesa n.
4969 dell'08.07.2019; nonché la rinuncia reciproca dei coniugi all'assegno di mantenimento.
La ricorrente riferiva altresì che la separazione si era protratta ininterrottamente per un periodo di tempo superiore a sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente, senza che fosse intervenuta riconciliazione, essendo cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, e che, pertanto, ricorrevano i presupposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio civile. Chiedeva, dunque, che fosse dichiarato lo scioglimento del vincolo coniugale, con ordine di annotazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nonché la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione, con aumento del contributo paterno al mantenimento delle figlie ad euro 250,00 mensili ciascuna;
con spese come per legge.
All'udienza del 28.11.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., il resistente non compariva né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica. Il Giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti, confermando parzialmente le condizioni della separazione, revocando quelle relative all'affidamento della figlia
, divenuta nelle more maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, e disponendo l'affidamento esclusivo della minore alla madre, Per_2 in considerazione del totale d isinteresse manifestato dal padre sia sul piano affettivo sia su quello economico.
Indi, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, il Giudice Delegato rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del resistente, il quale non si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica.
La domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra la ricorrente e il resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'art. 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge n.
898/1970 (e successive modificazioni): infatti, dalla data fissata per la comparizione dei coniugi davanti al Presidente delegato nella procedura di separazione consensuale e fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo superiore a sei mesi, durante i quali la convivenza, pacificamente, non è mai ripresa.
Tale obiettiva situazione, le allegazioni fornite dalla ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nella fase divorzile dal Giudice delegato, unite al totale disinteresse del resistente per il presente giudizio rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui va dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 .
Per quel che riguarda le pronunce accessorie, il Collegio rileva che all'udienza del
28.11.2025 il difensore della ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti. In conformità con la richiesta può senz'altro statuirsi, non risultando ex actis elementi per sottoporre a revisione le decisioni già adottate.
Ed invero, all'udienza del 28.11.2025 la ricorrente ha riferito che il resistente risulta da tempo irreperibile e che, pur intrattenendo sporadici contatti telefonici con la figlia minore , non la incontra da lungo periodo, rendendo peraltro difficolt oso Per_2 alla madre ottenere le necessarie autorizzazioni relative alla scuola e alla salute della minore. Inoltre, la ricorrente ha rappresentato – e ciò non è stato smentito in alcun modo, attesa la mancata costituzione del resistente – che quest'ultimo non ha mai provveduto al versamento dell'assegno di mantenimento stabilito in favore delle figlie. Pertanto, quanto all'affidamento della minore , deve ritenersi Per_2 pienamente giustificato l'affidamento esclusivo alla madre, in ragione del totale e persistente disinteresse del padre, sia sul piano affettivo sia sotto il profilo economico, unito alla sua sostanziale assenza dalla vita della minore. Tale circostanza rende infatti non praticabile un diverso assetto dell'affidamento e impone la salvaguardia della continuità affettiva, educativa e materiale garantita dalla figura materna.
Le spese seguono la soccombenza del resistente e devono essere versate in favore dello Stato, atteso che la ricorrente è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 5889/2025 tra Parte_1
e , con l'intervento del P.M., così provvede:
[...] Controparte_1
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Cuba in data 27.01.2005 tra e , trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari (anno 2005, parte II,
Serie C, atto n. 71);
3) dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bari, competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
5) conferma i provvedimenti provvisori e urgenti già resi in data 28.11.2025;
6) condanna il resistente a rimborsare le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.759,75 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1^ civile del Tribunale, il giorno 16.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato