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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/05/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, composto da:
dr. Ennio RICCI Presidente rel.
dott.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice
dott.ssa Serena BERRUTI Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 712 R.G. per l'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 6.5.25, e vertente
T R A
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ilaria Iammarino, giusta procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Benevento alla Piazza Guerrazzi, n. 4.
RICORRENTE
E
), residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(Germania) alla Via Dorfstrasse, n. 7
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale.
1 OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: il ricorrente ha concluso come da verbale dell'udienza del 6.5.25 da intendersi qui integralmente riportato;
il P.M. ha concluso come da atto in data 14.5.25.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.2.23 premesso di aver contratto il Parte_1
25.1.1997 in San Marco dei Cavoti matrimonio concordatario con Controparte_1
, e che dall'unione erano nati quattro figli, il 10.5.1997, deceduto in data
[...] Per_1
21.7.2002, il 15.1.2000, il 10.3.2004, e il Persona_2 Persona_3 Per_4
5.11.2005, esponeva che il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1688/2022
pubblicata l'11.7.2022, aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla resistente.
Il ricorrente deduceva che i coniugi dall'epoca della comparizione innanzi al Presidente
del Tribunale vivevano separati con impossibilità di ricostituire la comunione morale e materiale;
chiedeva, pertanto, la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Instaurato il contraddittorio, la resistente non si costituiva per l'udienza presidenziale del 15.10.24.
All'esito di detta udienza, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, il
Presidente, sentito il solo ricorrente, fallito il tentativo di conciliazione, non adottava provvedimenti temporanei ed urgenti, e la causa era rimessa innanzi al G.I. all'udienza del 16.4.25, assegnando al ricorrente termine fino 31.1.25 per la notifica alla resistente dell'ordinanza presidenziale;
termine fino al 10.2.25 per il deposito in cancelleria di
Cont memoria integrativa, avente il contenuto di cui all'art. 163, co. 3, nn.2, 3, 4, 5 e 6 ;
2 termine fino al 10.3.25 alla controparte per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt.
166 e 167 commi 1 e 2 CPC.
All'udienza del 16.4.25, rilevato che il ricorrente non aveva depositato memoria integrativa e constatata la rituale instaurazione del contraddittorio, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.5.26, e in quella sede era riservata alla decisione del Collegio senza assegnazione del termine ex art. 190 CPC per il deposito della comparsa conclusionale della parte costituita, cui quest'ultima rinunciava.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente . Controparte_1
Quest'ultima, già residente in San Marco dei Cavoti, è da tempo residente in Bad
Fuessing (Germania) alla Via Dorfstrasse, n. 7, ed ivi il ricorso, il provvedimento di fissazione dell'udienza presidenziale del 28.2.23 e l'ordinanza presidenziale del
15.10.24 sono stati notificati ai sensi del regolamento UE n. 1784/20 attraverso la procedura prevista dall'art. 8 e ss., con consegna del plico a mani proprie della destinataria e certificazione dell'espletamento della consegna attraverso la compilazione del modulo K.
Non si ha dunque motivo di dubitare della rituale instaurazione, nei termini assegnati,
del contraddittorio nei confronti della resistente.
Venendo all'esame del merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.70 n. 898,
così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74, e da ultimo dalla legge 6.5.2015 n. 55,
essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
3 Presidente del Tribunale di Benevento (17.11.20) nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza n. 1688/2022, pubblicata l'11.7.22, a quanto consta non impugnata, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stata ininterrotta in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Dalla coppia sono nati quattro figli, il 10.5.1997, deceduto in data 21.7.2002, Per_1
il 15.1.2000, il 10.3.2004, e il 5.11.2005, tutti Persona_2 Persona_3 Per_4
maggiorenni e, secondo quanto dedotto, non conviventi con i genitori.
Va rimarcato che per e , minori all'epoca della separazione, Persona_3 Per_4
il Tribunale per i minorenni di Napoli con decreto n. 1650/19 del 25.2.19 (n. 919/16
V.G.), aveva disposto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori
(cfr. sentenza di separazione 1688/22)..
In difetto di specifica domanda, nulla deve provvedersi in punto di assegno divorzile.
La natura e l'esito del giudizio inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
Alla liquidazione del compenso spettante al difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, si provvede come da separato decreto.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti di con l'intervento del P.M. presso
[...] Controparte_1
questo Tribunale, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25.1.1997 in San
Marco dei Cavoti tra nato San Marco dei Cavoti il 25.3.1973, Parte_1
e nata a [...] il [...], trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di San Marco dei Cavoti, anno 1997, Parte
II, serie A, n. 1;
4 2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 1238, in conformità dell'art. 10 della legge 1.12.70 n. 898, modificata dalla legge 6.3.87 n. 74;
3. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.5.25.
IL PRESIDENTE Est.
(dr. Ennio RICCI)
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