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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/07/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Il Giudice Designato Antonella LUPIS, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.540 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.9.1971; rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Leo Stilo, presso il cui studio sito a Bovalino è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con sede a Roma via Grezar n.14;
, in persona del Ministro p.t. Controparte_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria;
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione ex art.615 cpc
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'attore si è riportato alle conclusioni rassegnate nei propri scritti e atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.09420239001944323000 emessa dall e notificata il 2.5.2023 con cui veniva sollecitato il CP_3
pagamento di €.34.129,43 portato dalla cartella di pagamento n.
09420100008763688000 presuntivamente notificata il 5.5.2010 per l'importo di €.28.579,10 a titolo di spese processuali e recupero ammende emesse dalla Corte di Appello di Milano. Eccepiva l'intervenuta prescrizione per superamento del termine decennale di prescrizione in ordine alle spese processuali e di cinque anni per le multe e ammende, in quanto la sentenza con cui l'odierno opponente era stato condannato alle spese di giustizia, risaliva al 2008 e la cartella esattoriale non era stata mai notificata. Eccepiva la violazione dell'art.12 ult. Comma del DPR 602/76 per mancata indicazione nella cartella della data in cui il ruolo era divenuto esecutivo. Aggiungeva l'erronea applicazione degli interessi applicati per mancata indicazione analitica del calcolo, oltre alla violazione dell'art.212
DPR 115/2002 per mancata notifica dell'invito al pagamento quale attività prodromica necessaria, posto che per le iscrizioni a ruolo effettuate prima del 4.7.2009, occorreva la notifica dell'avviso di pagamento. Contestava altresì il difetto di motivazione e l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art.25 comma 1 lett.b del dlgs 46/1999.
Si costituiva l che contestava per quanto di ragione le eccezioni CP_3
dell'opponente, in quanto la cartella era stata notificata a mani della madre dell'opponente e non impugnata e che successivamente a tale notifica erano intervenute altre notifiche quali atti interruttivi della prescrizione nel 2015
e nel 2018, rispettivamente a mani della madre e della moglie.
pag. 2 di 6 Rappresentava che l'intimazione di pagamento non deve indicare le motivazioni tipiche della cartella esattoriale, ma deve solo richiamarla.
Si costituiva anche l'Avvocatura dello Stato per il Controparte_2
che per quanto di ragione, eccepiva l'inammissibilità
[...]
dell'opposizione avverso l'avviso di intimazione che è atto senza alcuna autonomia impositiva tranne che per la materia tributaria.
In sede di verifiche preliminari, il giudice disponeva il mutamento del rito in semplificato, stante la natura documentale del giudizio.
Alla prima udienza su richiesta del ricorrente, venivano concessi i termini di cui all'art.281 duodecies 4 comma cpc.
Sull'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente per mancata notifica della cartella esattoriale..
L ha prodotto per confutare la suddetta eccezione solo CP_3
l'estratto di ruolo con l'allegata notifica da cui risulterebbe avvenuta la notifica della cartella esattoriale in data 5.10.2010. Parte opponente ha eccepito con la memoria integrativa che la produzione dell'estratto di ruolo non prova l'avvenuta notifica della cartella esattoriale.
Sul punto si osserva che la giurisprudenza di legittimità non è univoca.
Secondo un orientamento, in presenza di una specifica eccezione, l'agente della riscossione è tenuto a produrre l'originale o la copia conforme della cartella esattoriale notificata, in quanto -per come precisato dalla Corte di
Cassazione- “l'estratto di ruolo è solamente un documento informatico che rappresenta un semplice brogliaccio interno.” (cfr. Cass. Ord.
N.36263/2021) e non è idoneo a provare l'avvenuta notifica della cartella.
Più recentemente la Cassazione ha espresso un orientamento del tutto contrapposto, statuendo che: In tema di notifica delle cartelle di
pag. 3 di 6 pagamento, la prova del perfezionamento della notifica e della relativa data è validamente assolta mediante la produzione della sola relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione di copia della cartella stessa. Una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella si presume conosciuta in virtù della presunzione di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione. Il disconoscimento ex art. 2719
c.c. delle copie fotostatiche prodotte in giudizio, pur non soggetto a vincoli di forma, deve esprimersi mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento contestato sia gli aspetti differenziali rispetto all'originale, non essendo sufficienti clausole di stile o generiche asserzioni. Quanto alle modalità di notifica, è legittima la notificazione a mezzo posta effettuata direttamente dall'agente della riscossione, senza necessità che sia eseguita tramite ufficiale della riscossione o altro soggetto abilitato ex art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, in quanto tale modalità alternativa resta affidata all'agente stesso che può darvi corso nelle forme ritenute più opportune, nonché all'ufficiale postale che garantisce, mediante l'avviso di ricevimento, che la notifica sia stata effettuata su istanza del soggetto legittimato e che vi sia effettiva coincidenza tra destinatario e soggetto cui la cartella è consegnata.” (cfr.
Cass. Ord. N.13691 del 16.5.2025; Cass. Ord. N.14929 del 28.5.2024).
Orbene, è parere di questo giudice che l' abbia fornito la prova CP_3
dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale producendo la sola relata nella quale, dall'esame della stessa, si evince il numero della cartella oggetto della notifica che corrisponde esattamente a quella indicata pag. 4 di 6 dall'opponente. Il numero del documento è infatti stampigliato con relativo codice a barre e non aggiunto per cui vi è prova che la ricevuta della notifica postale riguarda esattamente quella cartella esattoriale. Pertanto
l'eccezione di mancata notifica della cartella esattoriale va rigettata.
Sull'eccezione di prescrizione dalla notifica della cartella all'atto di intimazione opposto.
Quanto all'eccezione di intervenuta prescrizione decennale tra la notifica della cartella esattoriale avvenuta il 5.10.2010 e quella opposta nel presente giudizio notificata il 2.5.2023, l produce soltanto le relate CP_3
di notifica avvenute nel 2015 e nel 2018 senza allegare l'atto notificato che asserisce essere due intimazioni interruttive dei termini. Allega anche l'elenco delle raccomandate inviate. A ben vedere dalla documentazione prodotta però, non è dato evincere soltanto dalla relata se il numero del documento richiamato sia un'intimazione di pagamento valida ad interrompere i termini prescrizionali, non avendo altri riferimenti che possano ricondurre il numero dei documenti al tipo di atto notificato.
Sotto tale aspetto l'eccezione di prescrizione è fondata. Tra la notifica della cartella esattoriale, in assenza di idonea prova a carico del concessionario, e la notifica dell'avviso di intimazione notificato il 2.05.2023 e oggetto dell'odierna opposizione, sono trascorsi oltre dieci anni.
L'accoglimento della suddetta eccezione è assorbente delle ulteriori questioni sollevate dall'opponente.
Le spese del giudizio vanno comunque compensate in ragione degli orientamenti comunque diversi e per l'esame delle questioni trattate.
P.Q.M.
pag. 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e con atto ritualmente
[...] Controparte_2
notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione nei limiti specificati in parte motiva;
b) compensa tra tutte le parti le spese del giudizio.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 12 luglio
2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
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