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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 17/12/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 123/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 123 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Lanusei Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Demurtas, che lo rappresenta e difende, come da procura in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. , (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), (c.f. ), (c.f. C.F._3 CP_3 C.F._4 CP_4
, (c.f. ), C.F._5 CP_5 C.F._6 CP_6
(c.f. , (c.f. C.F._7 Controparte_7
), (c.f. ), C.F._8 Controparte_8 C.F._9
(c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._10 Parte_3
), (c.f. ), C.F._11 Parte_4 C.F._12 Parte_5
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._13 Parte_6 C.F._14
(c.f. ), (c.f. Parte_7 C.F._15 CP_9
), (c.f. ), C.F._16 CP_10 C.F._17 CP_11
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._18 CP_12 C.F._19 CP_13
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._20 CP_14 C.F._21
(c.f. , (c.f. CP_15 C.F._22 Controparte_16
), (c.f. ), C.F._23 CP_17 C.F._24 CP_18 di , di , di ,
[...] Per_1 CP_19 Per_1 CP_20 Per_1
pagina 1 di 8 fu , fu , Fu CP_21 Per_2 CP_22 Per_2 CP_23
, fu fu Per_2 Controparte_24 CP_7 Controparte_25
, CP_7 CP_26 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (memoria ex art. 183, comma VI n. 1, c.p.c.):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1)accertare i fatti come descritti in premessa e per l'effetto dichiarare Parte_1
n. a Tertenia il 16.5.1949, ivi domiciliato in via Giovanni XXIII n. 28 e res.te
[...] in Genova via Bologna 4 int. 27 CF proprietario per C.F._1 intervenuta usucapione dei seguenti immobili tutti ubicati in Comune di Tertenia:
a) fabbricato distinto in Catasto Fabbricati al foglio 15 particella 1862 oltre cortile pertinenziale antistante, il tutto confinante con Via Giovanni XXIII, Deiana Alberto, eredi eredi , salvo altri (tale immobile COSTITUISCE LA CP_27 Persona_3
PRIMA CASA DI ABITAZIONE del sig. . Parte_1
b) terreno in località San NI distinto in Catasto al F. 10 Mappale 437;
c) terreno in località San NI distinto in Catasto al F. 10 Mappale 441; confinanti tutti assieme costituendo un corpo unico con strada interpoderale, rio san
NI, proprietà , proprietà CP_6 CP_13
d) terreno in località San NI distinto in Catasto al F. 10 Mappale 54;
e) terreno in località San NI distinto in Catasto al F. 10 Mappale 84;
f) terreno in località San NI distinto in Catasto al F. 10 Mappale 85;
g) terreno in località San NI distinto in Catasto al F. 10 Mappale 87;
h) terreno in località San NI distinto in Catasto al F. 10 Mappale 435; confinanti tutti assieme, costituendo gli stessi un corpo unico con eredi , CP_6
, , , , . Persona_4 Persona_5 CP_11 Persona_6 Persona_7
i) terreno distinto al catasto terreno ubicato al foglio 10 mapp. 443, confinante con confinante con eredi , strada interpoderale, Rio san NI CP_6 CP_13 nella misura di 1/3;
2) in subordine, qualora la domanda di comproprietà sul terreno di cui al F. 10 map.
443 non venga accolta, si chiede che venga accertata e riconosciuta la servitù di pagina 2 di 8 passaggio a piedi e con mezzi meccanici sul detto immobile ed carico di detto fondo ed a favore dei fondi mappali 54 e 435 (dell'attore), 442 del sig. e 439 CP_13 della signora . Parte_8
3) vinte spese e gli onorari di lite, oltre accessori come per legge in caso di resistenza”.
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare Parte_1 di essere proprietario, per intervenuta usucapione, degli immobili siti nel Comune di
Tertenia distinti al Catasto Fabbricati al foglio 15, particella 1862, oltre cortile pertinenziale antistante, e al Catasto Terreni al foglio 10, particella 437, particella
441, costituenti un corpo unico, particella 54, particella 84, particella 85, particella
87, particella 435, costituenti un corpo unico, nonché particella 443 nella misura di
1/3. L'attore ha chiesto, altresì, in via subordinata, che, in caso di mancato accoglimento della domanda diretta all'accertamento dell'acquisto in comproprietà della particella 443, venisse accertata e riconosciuta la servitù di passaggio, a piedi e con mezzi meccanici su detto immobile, in favore delle particelle 54 e 435, appartenenti all'attore, 442 appartenente a e 449 (corretto con CP_13
l'indicazione dell'esatta particella 439) a . Parte_8
L'attore ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili da oltre trent'anni e di avere utilizzato il fabbricato (particella 1862, foglio
15), costituito da tre piani, di cui uno scantinato/seminterrato, un piano terra e un primo piano/mansarda, come casa di civile abitazione, sul quale lo stesso ha eseguito,
a sue spese, periodici lavori di manutenzione.
Egli ha dedotto di avere realizzato sui terreni di cui alle particelle 437 e 411, foglio
10, che risultano recintati, una vasca di accumulo di acqua e un ricovero per galline, nonché di avere provveduto alla raccolta di legnatico e adibito parte del terreno a frutteto con piante di mandorle, pere e prugne.
Inoltre, lo stesso ha assunto che il terreno di cui alle particelle 54, 84, 85, 87 e 435, foglio 10 è recintato e che lo stesso è dallo stesso pulito periodicamente ed utilizzato per la raccolta del legnatico. L'attore ha assunto di avervi realizzato una vasca per l'acqua e di averlo adibito in parte a frutteto, in parte ad oliveto e in parte ad orto. La particella 443, foglio 10, invece, è adibita a strada ed è periodicamente pulita e pagina 3 di 8 manutenuta dall'attore, il quale ha assunto di esserne compossessore unitamente a e , suoi fratelli germani. CP_13 Parte_8
I convenuti, seppure regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili
e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio
1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio
2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto
2004 n. 15145).
pagina 4 di 8 Inoltre, ai sensi dell'art. 1102 c.c. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Deve osservarsi, infatti, che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo, ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti della comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza
Corte d'Appello di Cagliari 28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, in relazione alla domanda di usucapione promossa dall'attore in relazione al terreno identificato catastalmente con la particella 443, foglio 10, si deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota
(cfr. Cass. civ. 14 giugno 2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997 n. 9557; Cass. civ.
14 dicembre 1988 n. 6818), ove, cioè, l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di altri soggetti (nei cui confronti il suo possesso, unitamente al decorso del tempo, determina l'acquisto per usucapione della titolarità della relativa quota).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto della domanda in capo all'attore per oltre vent'anni, almeno dalla metà dagli anni Settanta, anche a titolo di compossesso relativamente alla particella 443, foglio
10.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso e compossesso da parte dell'attore sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini, che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie e nell'aerofotogrammetria mostrate loro in udienza, individuando i terreni anche con pagina 5 di 8 l'indicazione dell'identificativo catastale (dichiarazioni dei testi e Tes_1
, rese all'udienza dell'11 giugno 2025). Controparte_8
I testi hanno riferito che il fabbricato è stato costruito dall'attore circa 30/40 anni fa, negli anni Ottanta, per averlo aiutato personalmente nella pulizia e nel mettere ordine Tes_ nel cantiere (teste o per essersi recati nel cantiere durante l'esecuzione dei lavori (teste ). CP_6
I testi hanno saputo riferire che il fabbricato è composto da tre piani, di cui un piano seminterrato, utilizzato come garage e deposito per attrezzatura da lavoro, un piano terra, utilizzato dall'attore come abitazione, quando torna a Tertenia da Genova, dove trascorre parte dell'anno, e una mansarda, che è ancora in stato grezzo, e che dietro l'abitazione è presente anche un cortile.
Essi hanno riferito che l'attore ha fatto compire dei lavori di manutenzione dell'immobile, quali l'intonacatura e l'imbiancatura esterna, per averli visti eseguire.
In particolare, il teste ha riferito di avere visto dei muratori Controparte_8 lavorare all'interno dell'abitazione, nello specifico tale , il quale ha Testimone_2 eseguito dei lavori di manutenzione, quali l'intonacatura e l'imbiancatura interna, specificando che l'attore fece costruire un muro tra la sua casa e quella confinante, in quanto vi erano delle infiltrazioni.
I testi hanno riferito, altresì, in merito al possesso dell'attore sui terreni oggetto di causa, confermando che, da oltre cinquant'anni, lo stesso utilizza i terreni divisi da un fiume, che costituiscono un corpo unico (particelle 437 e 411) e nei quali vi sono piante da frutto (peschi, susini, aranci, limoni, peri, fichi), occupandosi della cura delle piante, anche mettendone a dimora delle nuove ogni anno al fine di rinnovare il frutteto, e raccogliendone i frutti, occupandosi della potatura delle stesse e del taglio dell'erba, per averlo aiutato anche personalmente in cambio di aiuto nel proprio Tes_ terreno (teste o per averlo visto eseguire detti lavori dal proprio terreno, in quanto confinante (teste ). CP_6
I testi hanno riferito di avere sempre visto detti terreni recintati con rete metallica e pali in ferro, con all'ingresso un cancello in ferro chiuso con catena e lucchetto (teste
). CP_6
Inoltre, gli stessi testi hanno riferito che l'attore utilizza, dallo stesso periodo, anche i terreni, che costituiscono un lotto unico, confinanti con il fiume San NI e con la proprietà della sorella dell'attore, , con proprietà , con il Rio San CP_11 Pt_5
pagina 6 di 8 NI e con (particelle 54, 84, 85, 87 e 435) per coltivare l'orto e Persona_6 dove è presente anche una vasca per la raccolta dell'acqua e un casotto dove sono ospitate circa 10/20 galline. In una parte di detto terreno vi sono alberi da frutto
(aranci e limoni) e in un'altra alberi di ulivo, della cui cura si occupa l'attore, provvedendo alla potatura delle piante ed alla raccolta dei frutti, oltre che della coltivazione dell'orto, e provvedendo periodicamente anche alla pulizia dalle erbacce sottostanti le piante. I testi hanno riferito che il terreno è interamente recintato con rete metallica e pali in ferro e con un cancello in ferro all'ingresso dotato di catena e lucchetto (teste ). Gli stessi hanno riferito, altresì, della presenza di alberi di CP_6 macchia mediterranea, per avere visto l'attore tagliare gli stessi per la raccolta della Tes_ legna, oltre che per averlo aiutato personalmente a farlo (teste .
Gli stessi testi hanno riferito anche che la strada (particella 443), che gli stessi hanno riconosciuto nell'aerofotogrammetria mostratagli in udienza, è utilizzata da tutti i fratelli per accedere ai rispettivi fondi, anche con l'uso di mezzi meccanici, e CP_13 che gli stessi provvedono periodicamente alla pulizia periodica della stessa.
Infine, gli stessi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili oggetto di causa da parte dell'attore e di aver sempre visto solo lui utilizzarli nel periodo considerato, comportandosi come unico proprietario e di averlo sempre considerato tale.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore, nonché per la loro conoscenza dei luoghi di causa, in ragione dei rapporti di parentela con lo stesso (teste , il quale Tes_1 ha riferito di essere cognato dell'attore, in quanto le loro mogli sono sorelle;
teste
, il quale ha riferito di essere nipote dell'attore, perché le loro Controparte_8 madri erano sorelle), oltre che per avervi svolto dei lavori insieme all'attore e per essere proprietari di terreni confinanti (teste ). CP_6
Inoltre, a supporto della domanda, l'attore ha prodotto la documentazione attestante il rilascio, da parte del Comune di Tertenia, della concessione edilizia per il risanamento e l'ampliamento di un fabbricato (doc. 27 citazione), nonché il pagamento, da parte dell'attore, dei tributi relativi alle utenze idrica, fognaria ed elettrica e le tasse sulla proprietà immobiliare (IMU) relative al fabbricato oggetto della domanda (docc. 29 atto di citazione e allegato seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.). pagina 7 di 8 All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c., 1140 c.c. e 1102 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà degli immobili oggetto di Parte_1 causa per usucapione, in via esclusiva sulle particelle 1862, foglio 15 (Catasto
Fabbricati), 437, 411, 54, 84, 85, 87 e 435, foglio 10 (Catasto Terreni), e, pro indiviso nella misura di 1/3, sulla particella 443, foglio 10 (Catasto Terreni).
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara
(c.f. ) proprietario degli immobili Parte_1 C.F._1 distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al foglio 15 particella
1862 (Categoria A/3) e del relativo cortile pertinenziale, ed al Catasto Terreni del Comune di Tertenia al foglio 10, particella 437 (pascolo cespugliato), particella 441 (pascolo), particella 54 (orto irriguo), particella 84 (pascolo cespugliato), particella 85 (pascolo cespugliato), particella 87 (pascolo cespugliato), particella 435 (pascolo cespugliato) e pro indiviso (per la quota di 1/3) della particella 443 (pascolo);
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 17 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giada Rutili
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 123 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Lanusei Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Demurtas, che lo rappresenta e difende, come da procura in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. , (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), (c.f. ), (c.f. C.F._3 CP_3 C.F._4 CP_4
, (c.f. ), C.F._5 CP_5 C.F._6 CP_6
(c.f. , (c.f. C.F._7 Controparte_7
), (c.f. ), C.F._8 Controparte_8 C.F._9
(c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._10 Parte_3
), (c.f. ), C.F._11 Parte_4 C.F._12 Parte_5
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._13 Parte_6 C.F._14
(c.f. ), (c.f. Parte_7 C.F._15 CP_9
), (c.f. ), C.F._16 CP_10 C.F._17 CP_11
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._18 CP_12 C.F._19 CP_13
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._20 CP_14 C.F._21
(c.f. , (c.f. CP_15 C.F._22 Controparte_16
), (c.f. ), C.F._23 CP_17 C.F._24 CP_18 di , di , di ,
[...] Per_1 CP_19 Per_1 CP_20 Per_1
pagina 1 di 8 fu , fu , Fu CP_21 Per_2 CP_22 Per_2 CP_23
, fu fu Per_2 Controparte_24 CP_7 Controparte_25
, CP_7 CP_26 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (memoria ex art. 183, comma VI n. 1, c.p.c.):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1)accertare i fatti come descritti in premessa e per l'effetto dichiarare Parte_1
n. a Tertenia il 16.5.1949, ivi domiciliato in via Giovanni XXIII n. 28 e res.te
[...] in Genova via Bologna 4 int. 27 CF proprietario per C.F._1 intervenuta usucapione dei seguenti immobili tutti ubicati in Comune di Tertenia:
a) fabbricato distinto in Catasto Fabbricati al foglio 15 particella 1862 oltre cortile pertinenziale antistante, il tutto confinante con Via Giovanni XXIII, Deiana Alberto, eredi eredi , salvo altri (tale immobile COSTITUISCE LA CP_27 Persona_3
PRIMA CASA DI ABITAZIONE del sig. . Parte_1
b) terreno in località San NI distinto in Catasto al F. 10 Mappale 437;
c) terreno in località San NI distinto in Catasto al F. 10 Mappale 441; confinanti tutti assieme costituendo un corpo unico con strada interpoderale, rio san
NI, proprietà , proprietà CP_6 CP_13
d) terreno in località San NI distinto in Catasto al F. 10 Mappale 54;
e) terreno in località San NI distinto in Catasto al F. 10 Mappale 84;
f) terreno in località San NI distinto in Catasto al F. 10 Mappale 85;
g) terreno in località San NI distinto in Catasto al F. 10 Mappale 87;
h) terreno in località San NI distinto in Catasto al F. 10 Mappale 435; confinanti tutti assieme, costituendo gli stessi un corpo unico con eredi , CP_6
, , , , . Persona_4 Persona_5 CP_11 Persona_6 Persona_7
i) terreno distinto al catasto terreno ubicato al foglio 10 mapp. 443, confinante con confinante con eredi , strada interpoderale, Rio san NI CP_6 CP_13 nella misura di 1/3;
2) in subordine, qualora la domanda di comproprietà sul terreno di cui al F. 10 map.
443 non venga accolta, si chiede che venga accertata e riconosciuta la servitù di pagina 2 di 8 passaggio a piedi e con mezzi meccanici sul detto immobile ed carico di detto fondo ed a favore dei fondi mappali 54 e 435 (dell'attore), 442 del sig. e 439 CP_13 della signora . Parte_8
3) vinte spese e gli onorari di lite, oltre accessori come per legge in caso di resistenza”.
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare Parte_1 di essere proprietario, per intervenuta usucapione, degli immobili siti nel Comune di
Tertenia distinti al Catasto Fabbricati al foglio 15, particella 1862, oltre cortile pertinenziale antistante, e al Catasto Terreni al foglio 10, particella 437, particella
441, costituenti un corpo unico, particella 54, particella 84, particella 85, particella
87, particella 435, costituenti un corpo unico, nonché particella 443 nella misura di
1/3. L'attore ha chiesto, altresì, in via subordinata, che, in caso di mancato accoglimento della domanda diretta all'accertamento dell'acquisto in comproprietà della particella 443, venisse accertata e riconosciuta la servitù di passaggio, a piedi e con mezzi meccanici su detto immobile, in favore delle particelle 54 e 435, appartenenti all'attore, 442 appartenente a e 449 (corretto con CP_13
l'indicazione dell'esatta particella 439) a . Parte_8
L'attore ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili da oltre trent'anni e di avere utilizzato il fabbricato (particella 1862, foglio
15), costituito da tre piani, di cui uno scantinato/seminterrato, un piano terra e un primo piano/mansarda, come casa di civile abitazione, sul quale lo stesso ha eseguito,
a sue spese, periodici lavori di manutenzione.
Egli ha dedotto di avere realizzato sui terreni di cui alle particelle 437 e 411, foglio
10, che risultano recintati, una vasca di accumulo di acqua e un ricovero per galline, nonché di avere provveduto alla raccolta di legnatico e adibito parte del terreno a frutteto con piante di mandorle, pere e prugne.
Inoltre, lo stesso ha assunto che il terreno di cui alle particelle 54, 84, 85, 87 e 435, foglio 10 è recintato e che lo stesso è dallo stesso pulito periodicamente ed utilizzato per la raccolta del legnatico. L'attore ha assunto di avervi realizzato una vasca per l'acqua e di averlo adibito in parte a frutteto, in parte ad oliveto e in parte ad orto. La particella 443, foglio 10, invece, è adibita a strada ed è periodicamente pulita e pagina 3 di 8 manutenuta dall'attore, il quale ha assunto di esserne compossessore unitamente a e , suoi fratelli germani. CP_13 Parte_8
I convenuti, seppure regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili
e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio
1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio
2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto
2004 n. 15145).
pagina 4 di 8 Inoltre, ai sensi dell'art. 1102 c.c. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Deve osservarsi, infatti, che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo, ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti della comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza
Corte d'Appello di Cagliari 28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, in relazione alla domanda di usucapione promossa dall'attore in relazione al terreno identificato catastalmente con la particella 443, foglio 10, si deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota
(cfr. Cass. civ. 14 giugno 2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997 n. 9557; Cass. civ.
14 dicembre 1988 n. 6818), ove, cioè, l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di altri soggetti (nei cui confronti il suo possesso, unitamente al decorso del tempo, determina l'acquisto per usucapione della titolarità della relativa quota).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto della domanda in capo all'attore per oltre vent'anni, almeno dalla metà dagli anni Settanta, anche a titolo di compossesso relativamente alla particella 443, foglio
10.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso e compossesso da parte dell'attore sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini, che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie e nell'aerofotogrammetria mostrate loro in udienza, individuando i terreni anche con pagina 5 di 8 l'indicazione dell'identificativo catastale (dichiarazioni dei testi e Tes_1
, rese all'udienza dell'11 giugno 2025). Controparte_8
I testi hanno riferito che il fabbricato è stato costruito dall'attore circa 30/40 anni fa, negli anni Ottanta, per averlo aiutato personalmente nella pulizia e nel mettere ordine Tes_ nel cantiere (teste o per essersi recati nel cantiere durante l'esecuzione dei lavori (teste ). CP_6
I testi hanno saputo riferire che il fabbricato è composto da tre piani, di cui un piano seminterrato, utilizzato come garage e deposito per attrezzatura da lavoro, un piano terra, utilizzato dall'attore come abitazione, quando torna a Tertenia da Genova, dove trascorre parte dell'anno, e una mansarda, che è ancora in stato grezzo, e che dietro l'abitazione è presente anche un cortile.
Essi hanno riferito che l'attore ha fatto compire dei lavori di manutenzione dell'immobile, quali l'intonacatura e l'imbiancatura esterna, per averli visti eseguire.
In particolare, il teste ha riferito di avere visto dei muratori Controparte_8 lavorare all'interno dell'abitazione, nello specifico tale , il quale ha Testimone_2 eseguito dei lavori di manutenzione, quali l'intonacatura e l'imbiancatura interna, specificando che l'attore fece costruire un muro tra la sua casa e quella confinante, in quanto vi erano delle infiltrazioni.
I testi hanno riferito, altresì, in merito al possesso dell'attore sui terreni oggetto di causa, confermando che, da oltre cinquant'anni, lo stesso utilizza i terreni divisi da un fiume, che costituiscono un corpo unico (particelle 437 e 411) e nei quali vi sono piante da frutto (peschi, susini, aranci, limoni, peri, fichi), occupandosi della cura delle piante, anche mettendone a dimora delle nuove ogni anno al fine di rinnovare il frutteto, e raccogliendone i frutti, occupandosi della potatura delle stesse e del taglio dell'erba, per averlo aiutato anche personalmente in cambio di aiuto nel proprio Tes_ terreno (teste o per averlo visto eseguire detti lavori dal proprio terreno, in quanto confinante (teste ). CP_6
I testi hanno riferito di avere sempre visto detti terreni recintati con rete metallica e pali in ferro, con all'ingresso un cancello in ferro chiuso con catena e lucchetto (teste
). CP_6
Inoltre, gli stessi testi hanno riferito che l'attore utilizza, dallo stesso periodo, anche i terreni, che costituiscono un lotto unico, confinanti con il fiume San NI e con la proprietà della sorella dell'attore, , con proprietà , con il Rio San CP_11 Pt_5
pagina 6 di 8 NI e con (particelle 54, 84, 85, 87 e 435) per coltivare l'orto e Persona_6 dove è presente anche una vasca per la raccolta dell'acqua e un casotto dove sono ospitate circa 10/20 galline. In una parte di detto terreno vi sono alberi da frutto
(aranci e limoni) e in un'altra alberi di ulivo, della cui cura si occupa l'attore, provvedendo alla potatura delle piante ed alla raccolta dei frutti, oltre che della coltivazione dell'orto, e provvedendo periodicamente anche alla pulizia dalle erbacce sottostanti le piante. I testi hanno riferito che il terreno è interamente recintato con rete metallica e pali in ferro e con un cancello in ferro all'ingresso dotato di catena e lucchetto (teste ). Gli stessi hanno riferito, altresì, della presenza di alberi di CP_6 macchia mediterranea, per avere visto l'attore tagliare gli stessi per la raccolta della Tes_ legna, oltre che per averlo aiutato personalmente a farlo (teste .
Gli stessi testi hanno riferito anche che la strada (particella 443), che gli stessi hanno riconosciuto nell'aerofotogrammetria mostratagli in udienza, è utilizzata da tutti i fratelli per accedere ai rispettivi fondi, anche con l'uso di mezzi meccanici, e CP_13 che gli stessi provvedono periodicamente alla pulizia periodica della stessa.
Infine, gli stessi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili oggetto di causa da parte dell'attore e di aver sempre visto solo lui utilizzarli nel periodo considerato, comportandosi come unico proprietario e di averlo sempre considerato tale.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore, nonché per la loro conoscenza dei luoghi di causa, in ragione dei rapporti di parentela con lo stesso (teste , il quale Tes_1 ha riferito di essere cognato dell'attore, in quanto le loro mogli sono sorelle;
teste
, il quale ha riferito di essere nipote dell'attore, perché le loro Controparte_8 madri erano sorelle), oltre che per avervi svolto dei lavori insieme all'attore e per essere proprietari di terreni confinanti (teste ). CP_6
Inoltre, a supporto della domanda, l'attore ha prodotto la documentazione attestante il rilascio, da parte del Comune di Tertenia, della concessione edilizia per il risanamento e l'ampliamento di un fabbricato (doc. 27 citazione), nonché il pagamento, da parte dell'attore, dei tributi relativi alle utenze idrica, fognaria ed elettrica e le tasse sulla proprietà immobiliare (IMU) relative al fabbricato oggetto della domanda (docc. 29 atto di citazione e allegato seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.). pagina 7 di 8 All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c., 1140 c.c. e 1102 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà degli immobili oggetto di Parte_1 causa per usucapione, in via esclusiva sulle particelle 1862, foglio 15 (Catasto
Fabbricati), 437, 411, 54, 84, 85, 87 e 435, foglio 10 (Catasto Terreni), e, pro indiviso nella misura di 1/3, sulla particella 443, foglio 10 (Catasto Terreni).
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Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara
(c.f. ) proprietario degli immobili Parte_1 C.F._1 distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al foglio 15 particella
1862 (Categoria A/3) e del relativo cortile pertinenziale, ed al Catasto Terreni del Comune di Tertenia al foglio 10, particella 437 (pascolo cespugliato), particella 441 (pascolo), particella 54 (orto irriguo), particella 84 (pascolo cespugliato), particella 85 (pascolo cespugliato), particella 87 (pascolo cespugliato), particella 435 (pascolo cespugliato) e pro indiviso (per la quota di 1/3) della particella 443 (pascolo);
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 17 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giada Rutili
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